FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 514/AA del 13/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI MEO – SSD BISCEGLIE ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 788 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DI MEO, e della società S.S.D. BISCEGLIE A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe DI MEO, allenatore Uefa A, all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Bisceglie A R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per essersi lo stesso, al termine della gara Bisceglie A R.L. – S.S. Taranto 2025, disputata il 5.2.2026 e valevole per la Coppa Italia Eccellenza Girone C del Comitato Regionale Puglia della L.N.D., terminata con la vittoria della squadra ospitante per 1-0, mostrato festante davanti alle telecamere dell’emittente televisiva Antenna Sud, che trasmetteva in diretta l’evento sportivo, facendo il gesto del dito medio con entrambe le proprie mani;

S.S.D. BISCEGLIE A R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Di Meo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giuseppe DI MEO,

- Società S.S.D. BISCEGLIE A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carmine FRANCO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Giuseppe DI MEO,

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. BISCEGLIE A R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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