FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 523/AA del 20/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANZO – ROSSI – SS AREZZO SRL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 672 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Guglielmo Antonio MANZO , Daniele ROSSI e della società S.S. AREZZO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Guglielmo Antonio MANZO , all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della S.S. Arezzo S.r.l., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F e dall'art. 1 lett. c) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile Scolastico e dall'art. 1 lett. c) del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11 luglio 2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S. Arezzo S.r.l., consentito e comunque non impedito che il sig. Daniele Rossi, nel corso delle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, svolgesse il ruolo e i compiti di responsabile tecnico della categoria "Primi Calci" della società S.S. Arezzo S.r.l. in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società e nonostante la licenza UEFA B del sig. Daniele Rossi fosse scaduta in data 31 dicembre 2024; in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione con quanto previsto dall'art. 11 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11 luglio 2025 del Settore Giovanile Scolastico, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Daniele Rossi di far partecipare i sigg.ri A.B. e A.P., calciatori minorenni tesserati per la società Colonna Indicatore, a due allenamenti della squadra della categoria Primi Calci della società S.S. Arezzo S.r.l. in data 6 dicembre 2025 ed in data 15 dicembre 2025 presso l'impianto sportivo "Le Caselle" di Arezzo, sebbene tale attività non fosse prevista e regolamentata dal suddetto Comunicato Ufficiale;

Daniele ROSSI, all'epoca dei fatti allenatore iscritto ai ruoli del Settore Tecnico e soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.S. Arezzo S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 1 lett. c) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile Scolastico, dall'art. 1 lett. c) del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11 luglio 2025 del Settore Giovanile Scolastico, nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, svolto il ruolo e i compiti di responsabile tecnico della categoria "Primi Calci" della società S.S. Arezzo S.r.l. in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società e nonostante la sua licenza UEFA B fosse scaduta in data 31 dicembre 2024; in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione con quanto previsto dall'art. 11 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11 luglio 2025 del Settore Giovanile Scolastico, nonché in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver fatto partecipare i sigg.ri A.B. e A.P., calciatori minorenni tesserati per la società Colonna Indicatore, a due allenamenti della squadra della categoria Primi Calci della società S.S. Arezzo S.r.l. in data 6 dicembre 2025 ed in data 15 dicembre 2025 presso l'impianto sportivo "Le Caselle" di Arezzo, sebbene tale attività non fosse prevista e regolamentata dal suddetto Comunicato Ufficial;

S.S. AREZZO S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Guglielmo Antonio Manzo e dal sig. Daniele Rossi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Guglielmo Antonio MANZO ,

- Sig. Daniele ROSSI,

- Società S.S. AREZZO S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Guglielmo Antonio Manzo;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 20 (venti) giorni di inibizione commutati in € 2.000,00 (duemila) per il Sig. Guglielmo Antonio MANZO ,

- 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Daniele ROSSI,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S. AREZZO S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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