F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 253/TFN – SD del 21 Maggio 2026 (motivazioni) – ASD Eagles Futsal – 239/TFNSD
Decisione/0253/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0239/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella - Presidente
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente
Edoardo Ales - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 maggio 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27842/192pf 25-26/GC/PN/fm del 23 aprile 2026 e depositato il 24 aprile 2026, nei confronti della società ASD Eagles Futsal, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 27842/192pf 25-26/GC/PN/fm depositato il 24 aprile 2026, nei confronti di:
- società ASD Eagles Futsal, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. Gaddi Kevin, così come descritti nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata del 19.11.2025: “sig. Gaddi Kevin, violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto attività di collaborazione in favore della società ASD U.P. Reanese, anche come consulente di mercato, all’inizio della stagione sportiva 2025-2026, nei mesi di luglio ed agosto, fungendo anche da sponsor in favore della predetta società, pur non essendo inserito nell’organigramma della stessa e pur ricoprente l’incarico di presidente di altra società affiliata alla F.I.G.C.”.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la ASD Eagles Futsal hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giorgio Ricciardi e l'Avv. Alfonso Oliva in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara l'efficacia dell'accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ASD Eagles Futsal la sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Edoardo Ales Amedeo Citarella
Depositato in data 21 maggio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
