F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 253/TFN – SD del 21 Maggio 2026 (motivazioni) – ASD Eagles Futsal – 239/TFNSD

Decisione/0253/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0239/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente

Valentino Fedeli - Componente

Paolo Clarizia - Componente

Gaia Golia - Componente

Edoardo Ales - Componente (Relatore)

 Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 maggio 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27842/192pf 25-26/GC/PN/fm del 23 aprile 2026 e depositato il 24 aprile 2026, nei confronti della società ASD Eagles Futsal, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 27842/192pf 25-26/GC/PN/fm depositato il 24 aprile 2026, nei confronti di:

- società ASD Eagles Futsal, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. Gaddi Kevin, così come descritti nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata del 19.11.2025: “sig. Gaddi Kevin, violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto attività di collaborazione in favore della società ASD U.P. Reanese, anche come consulente di mercato, all’inizio della stagione sportiva 2025-2026, nei mesi di luglio ed agosto, fungendo anche da sponsor in favore della predetta società, pur non essendo inserito nell’organigramma della stessa e pur ricoprente l’incarico di presidente di altra società affiliata alla F.I.G.C.”.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la ASD Eagles Futsal hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giorgio Ricciardi e l'Avv. Alfonso Oliva in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara l'efficacia dell'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ASD Eagles Futsal la sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Edoardo Ales                                                         Amedeo Citarella

 

Depositato in data 21 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

 

 

 

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