F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 256/TFN – SD del 26 Maggio 2026 (motivazioni) – Proietti e ASD Sivel Avezzano – 241/TFNSD

Decisione/0256/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0241/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Valentina Ramella – Presidente

Valentina Aragona - Componente

Monica Coscia - Componente (Relatore)

Gianfranco Marcello – Componente

Francesco Ranieri - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28237/1019pf25-26/GC/DP/ff del 27 aprile 2026 nei confronti del sig. Proietti Mauro e della società A.S.D. Sivel Avezzano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 28237/1019pf25-26/GC/DP/ff del 27 aprile 2026, nei confronti di:

- Proietti Mauro (all’epoca dei fatti allenatore UEFA Futsal B tesserato per la società A.S.D. Sivel Avezzano) per rispondere: " della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 23.3.2026, successivamente all’avvenuta pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 63 del Giudice Sportivo Calcio A5 del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., contenente la decisione da quest’ultimo assunta di dichiarare inammissibile (per tardività) il ricorso presentato dalla società A.S.D. Fenice Academy avverso l’esito della gara del 19.3.2026 Fenice Academy - Sivel Avezzano e di confermare per l’effetto il risultato acquisito sul campo (vittoria della squadra ospite per 15), espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri della persona del legale rappresentante della società A.S.D. Fenice Academy, sig. Roberto Olivieri, mediante le seguenti frasi ed espressioni quali contenute in due post pubblicati, rispettivamente, sui propri profili personali dei social network Facebook e Instagram: i) post pubblicato sul proprio profilo Facebook mediante la divulgazione di copia del ricorso presentato dalla società A.S.D. Fenice Academy in persona del proprio legale rappresentante, sig. Roberto Olivieri, al Giudice Sportivo Calcio A5 del Comitato Regionale Abruzzo per chiedere di non omologare il risultato della gara Fenice Academy - Sivel Avezzano e di infliggere a quest’ultima la sanzione della perdita della gara stessa, con sovra impressa una immagine ritraente l’iconica figura del personaggio protagonista della campagna pubblicitaria del noto marchio Findus con a corredo la seguente scritta <MANDA IL TUO CURRICULUM ALLA FINDUS. STIAMO CERCANDO UN BACCALA’!>; ii) post pubblicato sul proprio profilo Instagram mediante la divulgazione di copia del Comunicato Ufficiale n. 63 del Giudice Sportivo Calcio A5 del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., contenente la decisione da quest’ultimo assunta di dichiarare inammissibile il sopra detto ricorso presentato dalla società A.S.D. Fenice Academy, con in calce sovra impresse le seguenti parole <Baccalà complimenti per l’ennesima figuraccia che hai fatto (parole seguite da un emoticon ritraente la faccina di un clown)";

- A.S.D. Sivel Avezzano, per rispondere: "a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig. Mauro Proietti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione".

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la difesa dei deferiti hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Giuseppe Giannini, in difesa dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara l'efficacia degli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Proietti Mauro, giorni 20 (venti) di squalifica;

- alla società A.S.D. Sivel Avezzano, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Monica Coscia                                                        Valentina Ramella

 

Depositato in data 26 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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