F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0137/CFA pubblicata il 28 Maggio 2026 (motivazioni) – società Frosinone Calcio S.r.l. / società A.S.D. Academy G. Castello
Decisione/0137/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0155/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Ivo Correale – Presidente
Alberto Mignone - Componente
Alfredo Vitale - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0155/CFA/2025-2026 proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. (matr. FIGC 78971), rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani; contro A.S.D. Academy G. Castello (matr. FIGC 951917), rappresentata e difesa dall’Avv. Elisabetta Nardone;
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 1269/TFNSVE-2025-2026, adottata il 13 aprile 2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 18 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Consigliere Alfredo Vitale e uditi l’Avv. Mattia Grassani per la società Frosinone Calcio S.r.l. e l’Avv. Elisabetta Nardone per la A.S.D. Academy G. Castello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2026 sul portale del Processo Sportivo Telematico, la società A.S.D. Academy G. Castello (matr. 951917) adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Federico Galimberti (matr. 3168573), per le stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quantificato in complessivi euro 8.640,00 (ottomilaseicentoquaranta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.
In fatto, la ricorrente in primo grado deduceva che il calciatore Federico Galimberti, già tesserato per la A.S.D. Polisportiva G. Castello (matr. 915512), era stato tesserato in data 22 settembre 2023 dal Frosinone Calcio S.r.l. come “giovane di serie” con vincolo biennale, con pratica di tesseramento n. 0005478460/23. Contestualmente alla predisposizione dei documenti del suddetto tesseramento, in data 19 settembre 2023, la A.S.D. Pol. G. Castello trasmetteva via pec al Frosinone Calcio una dichiarazione liberatoria, sottoscritta dal Presidente Sig. Claudio Morlupo, con la quale si dichiarava di “rinunciare al premio di preparazione come società unità per il tesseramento con vincolo: “giovane di serie”[…], poi precisandoci che “Con la presente si rinuncia al solo premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale ma non a quello previsto per la stipula del primo contratto di lavoro sportivo”. Tale documento di rinuncia recava altresì in calce e dopo la sottoscrizione della società rinunciante, la dicitura “Timbro e firma del Comitato Regionale e/o della Delegazione provinciale”.
In data 18 giugno 2025, dalla A.S.D. Pol. G. Castello, con il “Progetto di scissione parziale”, approvato dal Presidente Federale in data 10 luglio 2025, si scindeva la A.S.D. Academy G. Castello (matr. 951917), la quale proseguiva l’attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C., subentrando, relativamente all’attività di calcio a 11 maschile, in tutti i diritti e le posizioni giuridiche, attive e passive, riconducibili alla precedente Polisportiva G. Castello.
In data 17 febbraio 2026, la A.S.D. Academy G. Castello chiedeva al Frosinone Calcio, tramite pec, il pagamento del premio di formazione tecnica maturato, per complessivi euro 8.640,00. In data 18 febbraio 2026, il Frosinone Calcio riscontrava la richiesta comunicando che “agli atti di questo Ufficio risulta già acquisita la liberatoria relativa al premio in oggetto, regolarmente sottoscritta e timbrata da parte della società G. CASTELLO”, negando pertanto il pagamento.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con decisione n. 1269/TFNSVE-2025-2026 del 13 aprile 2026, accoglieva il ricorso e dichiarava la società Frosinone Calcio S.r.l. tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. Academy G. Castello, del premio di formazione tecnica nella misura di euro 8.640,00. Il Tribunale dava atto dell’esistenza della rinuncia, ma rilevava che la ricorrente avesse dichiarato di “rinunciare al premio di preparazione come società unica per il tesseramento con vincolo: «giovane di serie», del calciatore Federico Galimberti” ma non anche “a quello previsto per la stipula del primo contratto di lavoro sportivo”.
Avverso tale decisione, in data 20 aprile 2026, il Frosinone Calcio S.r.l. proponeva reclamo innanzi a questa Corte Federale d’Appello, deducendo: (i) l’erronea e/o falsa applicazione dell’art. 99 NOIF per carenza assoluta di prova in ordine alla legittimazione attiva e alla titolarità del diritto in capo alla A.S.D. Academy G. Castello; (ii) l’erronea e/o falsa applicazione dell’art. 99 NOIF per intervenuta rinuncia al premio di formazione tecnica. Concludeva chiedendo la revoca/annullamento della decisione impugnata, con accertamento della non debenza del premio, e la condanna della resistente al pagamento delle spese legali ai sensi dell’art. 55 CGS.
Si costituiva in giudizio la A.S.D. Academy G. Castello, la quale contestava integralmente i motivi di reclamo e chiedeva la conferma della decisione impugnata, con condanna del Frosinone Calcio al pagamento della somma di euro 8.640,00, nonché la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 55 CGS. La resistente eccepiva, in particolare, l’inefficacia della liberatoria prodotta in quanto priva del visto di autenticità e mai validamente trasmessa alla Commissione Premi nei termini previsti.
Le parti depositavano memorie ex art. 103, comma 1, CGS in data 15 maggio 2026. Il Frosinone Calcio insisteva sull’intervenuta rinuncia e sull’estensione dei relativi effetti in capo alla A.S.D. Academy G. Castello quale beneficiaria della scissione. La A.S.D. Academy G. Castello ribadiva l’inefficacia della liberatoria per assenza del visto di autenticità e per mancato invio alla Commissione Premi entro il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione, come prescritto dall’art. 99, comma 2, NOIF.
All’udienza del 18 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, le parti comparivano a mezzo dei rispettivi difensori e insistevano nelle proprie conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di reclamo, con cui il Frosinone Calcio deduce la carenza di legittimazione attiva in capo alla A.S.D. Academy G. Castello, è infondato. Dagli atti risulta, infatti, che la A.S.D. Academy G. Castello è sorta a seguito della scissione parziale della A.S.D. Pol. G. Castello, approvata con provvedimento del Presidente Federale del 10 luglio 2025, in forza della quale la società beneficiaria è subentrata in tutti i diritti e le posizioni giuridiche, attive e passive, riconducibili alla precedente Polisportiva G. Castello relativamente all’attività di calcio a 11 maschile. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva va, pertanto, disattesa.
Il secondo motivo di reclamo, con il quale il Frosinone Calcio deduce l’intervenuta rinuncia al premio di formazione tecnica in forza della liberatoria del 19 settembre 2023, è parimenti infondato.
Sul punto, si rende necessario preliminarmente constatare che, parzialmente discostandosi da quanto sostenuto da entrambe le parti, il Collegio ritiene che la fattispecie in oggetto debba trovare propria compiuta disciplina nell’art. 99, comma 2, delle NOIF, nella formulazione delineata dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 232/A del 28 giugno 2023, come integrato dal successivo C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023, vigente alla data dell’intervenuto tesseramento e, soprattutto, di sottoscrizione dell’atto unilaterale di rinuncia da parte dell’Ad Pol. G. Castello (oggi A.S.D. Academy G. Castello), come detto intervenuta in data 18 settembre 2023. Orbene, la predetta disposizione federale dispone appunto che “L’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione”.
A tale riguardo, si deve preliminarmente rilevare che il regime giuridico della rinuncia integrale al premio di formazione tecnica sottoscritto dalla ASD Academy G. Castello ben può trovare disciplina nella menzionata previsione endo-federale dell’art. 99, comma 2 NOIF in quanto essa si sostanzia in null’altro che in una (peraltro del tutto lecita) riduzione totale del premio stesso; con l’effetto, tuttavia, per cui l’efficacia di tale rinuncia, proprio perché incidente su un diritto di credito (il premio da formazione tecnica) avente finalità spiccatamente coerente con le prerogative di promozione dell’attività sportiva proprie delle società calcistiche – può validamente operare soltanto ove formalizzato con accordo scritto tra le società interessate nonché inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.
Così delineato l’ordito normativo di riferimento per la fattispecie oggetto del presente giudizio, non può che desumersi l’inefficacia della rinuncia sottoscritta dalla Ad. Pol. G. Castello in quanto contenente una prescrizione (i.e. acquisizione del timbro e della firma del Comitato Regionale e/o della delegazione Provinciale) ben diversa da quella prevista dalla disposizione di riferimento (i.e. invio alla Commissione Premi entro 90 giorni dalla sottoscrizione) e peraltro neanche assolta dalla odierna reclamante, quale diretta interessata a rendere efficace l’atto abdicativo.
Invero, il Comitato Regionale è organo del tutto privo di competenza e/o potere in materia di ricezione e validazione degli accordi di riduzione (melius, rinuncia integrale) del premio di formazione tecnica ai sensi dell’art. 99, comma 2, NOIF.
D’altra parte, anche in considerazione di quanto confermato dal difensore della reclamante in sede di discussione orale, in ogni caso e quand’anche per mera ipotesi si volesse ritenere rilevante l’invio al Comitato Regionale, non vi è stata neppure prova dell’avvenuta esecuzione di tale adempimento. La reclamante, infatti, non ha prodotto in atti alcuna ricevuta di deposito o attestazione comprovante la trasmissione della rinuncia al Comitato Regionale Lazio, limitandosi a produrre solleciti inviati a distanza di oltre due anni dal tesseramento – il primo in data 13 novembre 2025 e il secondo, per il tramite del proprio difensore, in data 15 aprile 2026.
Né può d’altra parte valere a sanare tale carenza il deposito della rinuncia sul Portale della Commissione Premi con pratica n. CP2025-014666, effettuato in data 10 aprile 2026, dunque a distanza di oltre due anni e mezzo dalla sottoscrizione della liberatoria e ben oltre il termine di novanta giorni prescritto dall’art. 99, comma 2, NOIF (nonché successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado da parte della A.S.D. Academy G. Castello). Piuttosto, siffatto (pur tardivo) adempimento, costituisce elemento di prova per confermare ulteriormente come la reclamante ben fosse edotta (ora come allora) dell’effettivo e corretto adempimento da eseguire (i.e. invio della rinuncia alla Commissione Premi) al fine di veder compiutamente tutelato il proprio diritto patrimoniale.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene che la rinuncia al premio di formazione tecnica sottoscritta dalla odierna ASD Academy G. Castello contenuta nel documento del 19 settembre 2023 debba ritenersi inefficace, non essendo stata perfezionata secondo le modalità prescritte dall’art. 99, comma 2, NOIF ratione temporis vigente, con ciò ritenendosi pertanto esente da vizi la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale.
Infine, non merita accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 55 CGS, formulata da entrambe le parti. Non può difatti ravvisarsi, nella condotta processuale di alcuna delle parti, quel carattere di temerarietà o manifesta infondatezza che giustificherebbe l’applicazione della sanzione prevista dalla citata disposizione. Le questioni giuridiche sottese al presente giudizio presentavano, invero, profili di complessità tali da escludere la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 CGS.
In conclusione, il reclamo proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. deve essere rigettato.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la compensazione delle spese.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Vitale Ivo Correale
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
