F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0142/CFA pubblicata il 5 Giugno 2026 (motivazioni) – PFI/Omissis

Decisione/0142/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0160/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Marco Mancini – Componente

Angelo Maria Romano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 160/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 27 aprile 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia Romagna, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 154 del 22/4/2026 - notificata in pari data;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 26.05.2026 - tenutasi in videoconferenza - l’Avv. Angelo Maria Romano; sono presenti l’Avv. Mario

Taddeucci Sassolini per la reclamante, l’Avv. Maria Grazia Russo per il sig. Omissis e l’Avv. Mattia Cornazzani per i sigg.ri Omissis e per la società Omissis; erano altresì presenti i sigg.ri Omissis;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

A seguito di istruttoria, derivata da segnalazione della Procura generale dello sport presso il CONI, la Procura federale interregionale ha deferito presso il Tribunale federale Comitato regionale Emilia Romagna le parti sotto indicate, per rispondere:

- sig. Omissis, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Omissis, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e) ed f) e dall’art. 9, comma 1, del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, avuta conoscenza dei gravi e ripetuti abusi posti in essere da un tesserato della società dallo stesso rappresentata, in danno di diversi calciatori minori di età, omesso di intervenire - anche mediante l’adozione di adeguate misure cautelative e correttive - nei confronti del sig. Omissis il quale, omissis;

- sig. Omissis, all’epoca dei fatti Responsabile safeguarding tesserato per la società Omissis, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’ art. 4, commi 1 e 2 lett. e) ed f), nonché dagli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso omesso di attivare protocolli adeguati ed omesso di adottare misure cautelative e correttive, idonee a fronte dei gravi e ripetuti abusi posti in essere dal sig. Omissis, omissis

- sig. Omissis, all’epoca dei fatti calciatore e dirigente tesserato per la società Omissis, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’ art. 4, commi 1 e 2 lett. c) e d) del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, omissis;

- la società Omissis, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Omissis, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Con decisione del 20 aprile 2026 il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia Romagna ha rilevato che la condotta del calciatore deferito sig. Omissis va considerata assoggettabile all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’ art. 4, commi 1 e 2 lett. c) e d) del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Ha ritenuto sussistente la piena competenza della giustizia sportiva, come si evince dalla pronuncia del Collegio di garanzia dello sport che, con decisione n. 10/2024, ha sancito il seguente principio di diritto, di portata generale: «l’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co. 1, del CGS FIGC, 13 bis, co. 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, co. 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento sportivo CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti ed agli organismi sottoposti all’osservanza delle norme federali, di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti».

Ha ritenuto la piena responsabilità del calciatore sig. Omissis, per le violazioni che gli sono state addebitate, ampiamente provata e incontestabile, ma ha altresì reputato che dai fatti accertati emerga la sussistenza di rilevanti e significative circostanze attenuanti a favore del suddetto soggetto deferito, per aver egli ammesso le proprie colpe e dunque prestato una fattiva collaborazione che ha agevolato l’accertamento dei fatti, per essersi spontaneamente adoperato per elidere - o comunque attenuare - le conseguenze dannose dei suoi comportamenti, mediante l’invio alle parti lese di offerte reali di risarcimento dei sofferti danni esistenziali di natura extra patrimoniale, per aver accettato di sottoporsi ad un percorso di cura psicologico e per aver tenuto un comportamento processuale decisamente apprezzabile.

Ha di contro valutato che le violazioni rispettivamente ascritte al Presidente della società Omissis ed al Responsabile safeguarding della stessa Omissis sarebbero prive di un sufficiente fondamento poiché, per quanto riguarda il Presidente sig. Omissis, apparirebbe plausibile che, al momento della sottoscrizione del contratto quale calciatore con il sig. Omissis, non conoscesse la portata del reato per il quale il suddetto calciatore era perseguito e perché, nel momento in cui l’atleta Omissis ha ottenuto l’autorizzazione dal Giudice delle Indagini Preliminari di poter, nonostante la misura di restrizione della libertà personale cui era assoggettato, partecipare agli allenamenti ed alle competizioni della squadra per cui era tesserato, il Presidente della società Omissis non poteva ragionevolmente fare molto altro di diverso da ciò che ha fatto, vale a dire conformarsi a una decisione giudiziale.

Lo stesso ragionamento il Tribunale ha fatto valere anche per il sig. Omissis - che per di più, come Responsabile safeguarding della società Omissis, non avrebbe avuto alcuna possibilità d’impedire o attenuare le conseguenze degli abusi commessi da un tesserato del proprio sodalizio, in un contesto privato e del tutto estraneo all’ambito societario e sportivo.

Per tutti i suddetti motivi ha deliberato di accogliere il proposto atto di deferimento, in relazione alla posizione del calciatore sig. Omissis ed a quella della società Omissis e, pertanto, di infliggere al calciatore Omissis la squalifica per anni 3 (tre) ed alla società Omissis l’ammenda di 1.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva.

Ha rigettato il proposto atto di deferimento, in relazione alle posizioni del Presidente sig. Omissis e del dirigente sig. Omissis, per i quali ha disposto il proscioglimento da ogni addebito.

Ha proposto tempestivo appello la Procura federale interregionale.

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia Romagna – secondo la Procura - avrebbe ingiustamente prosciolto il Presidente ed il Responsabile safeguarding della società Omissis dagli addebiti loro contestati con l’atto di deferimento, ritenendo erroneamente che non sia stato provato l’assunto accusatorio.

La Procura ha evidenziato che i sigg.ri Omissis sono stati chiamati a rispondere, per aver omesso di adottare le necessarie misure cautelative a tutela degli altri giovani tesserati coinvolti nell’attività sportiva, a fronte di accertati ripetuti abusi posti in essere da un tesserato in danno di numerosi ragazzi minori di età.

Tutto ciò nonostante il fatto che, dagli atti del procedimento, sarebbe emerso un preciso e circostanziato riscontro del fatto che i comportamenti posti in essere dal sig. Omissis siano consistiti in una sistematica ed elaborata attività di omissis.

Ha rimarcato sul punto, in particolare, che il compendio probatorio - sulla scorta del quale l’Autorità giudiziaria ha ritenuto di applicare al sig. Omissis la misura restrittiva degli arresti domiciliari - si fondava sulle omissis.

Di talché in data 11 giugno 2025 è stata disposta anche la perquisizione locale, personale ed informatica presso l’abitazione dell’indagato, all’epoca convivente con i genitori, nonché dei mezzi di trasporto in uso allo stesso e dei locali dell’azienda di cui è titolare il padre Omissis.

Ad avviso della Procura si può escludere nella maniera più categorica che, come invece sostenuto dal Giudice di prime cure, il sig. Omissis non fosse a conoscenza della portata del reato per il quale il figlio era perseguito e della propensione del sig. Omissis ad intrattenere molteplici contatti con i minori di età, da cui hanno avuto origine i comportamenti disciplinarmente rilevanti a lui ascritti.

In proposito, inoltre, sono state richiamate le specifiche esigenze che hanno motivato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari: “L'indagato è da tempo collegato alla commissione di condotte simili, cosa che rende chiaro la propensione del medesimo alla omissis. È impossibile ritenere che l'indagato, se lasciato a sé stesso, non ricadrà nella commissione di condotte simili e vi è anzi la pratica certezza che lo farà, considerata la lunga durata delle condotte e la raffinatezza della tecnica di convincimento che è stata vista, omissis”.

Non apparirebbe credibile per la Procura che - nel momento in cui ha sottoscritto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 4 luglio 2025 – data successiva alle perquisizioni subite dal figlio convivente ed anche alla sede della sua azienda - il sig. Omissis non fosse a conoscenza dei gravi comportamenti per i quali il figlio Omissis era perseguito e dell’alta probabilità di reiterazione di simili condotte.

Ma vi è di più: ad avviso della Procura la circostanza che il sig. Omissis abbia ritenuto di poter consentire ad un proprio tesserato, coinvolto nell’adescamento di giovani ragazzi, di poter proseguire la pratica sportiva nell’ambito della società Omissis, all’interno della quale il deferito non si limitava a svolgere l’attività sportiva di calciatore semiprofessionista - di cui all’accordo del 4 luglio 2025 - ma è stato di fatto impiegato anche come collaboratore dell’allenatore dei portieri del settore giovanile, integra una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non solo nella c.d. “culpa in eligendo” e/o nella c.d. “ culpa in vigilando”, quanto piuttosto nella specifica violazione degli obblighi di garanzia, posti a tutela degli altri tesserati.

Sul punto, inoltre, con riferimento all’effettivo ruolo svolto dal sig. Omissis nell’ambito della società deferita, la Procura ha richiamato il valore ampiamente confessorio delle dichiarazioni rese dallo stesso Presidente sig. Omissis, del seguente testuale tenore: “Omissis è un giocatore della prima squadra, con un regolare contratto, per cui frequenta gli allenamenti e le gare dal giorno 18 agosto 2025. Aggiungo anche che collabora, senza alcun impegno fisso, con l’allenatore dei portieri del settore giovanile, Omissis.

A tali dichiarazioni, poi, la Procura ha aggiunto quelle provenienti dal Responsabile Safeguarding della società sig. Omissis che, in sede di propria audizione, ha dichiarato testualmente quanto segue, con riguardo al ruolo svolto dal sig. Omissis nell’ambito dell’attività della compagine: “oltre ad allenarsi e partecipare alle partite di campionato, aiuta qualche volta, l’allenatore dei portieri del settore giovanile”.

Le dichiarazioni dei tesserati ascoltati, pertanto, sono coerenti nel riferire che al sig. Omissis, dopo la revoca degli arresti domiciliari, è stato consentito di operare a stretto contatto con atleti militanti nel settore giovanile.

In tale contesto, pertanto, ad avviso della Procura si inseriscono i comportamenti disciplinarmente rilevanti - posti in essere dal Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società - il quale ha incontrovertibilmente omesso di adottare qualsiasi adeguata misura cautelativa e correttiva, a fronte dei gravi e ripetuti abusi posti in essere da un proprio tesserato in danno di numerosi ragazzi minori di età.

Da ciò conseguirebbe anche la responsabilità disciplinare del sig. Omissis, quale organo preposto a garantire la concreta attuazione del Regolamento Safeguarding - nonché a prevenire e contrastare i rischi di abuso, adottando i protocolli necessari a creare un ambiente sano, sicuro ed inclusivo, per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sportive.

Nulla di quanto precede è mai stato posto in essere dal Responsabile del Safeguarding della società Omissis.

Inoltre il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia Romagna, pur avendo ritenuto comprovata la responsabilità disciplinare del sig. Omissis, ha disposto l’irrogazione della sanzione della squalifica per 3 (tre) anni; l’entità di tale sanzione, tuttavia, ad avviso della Procura, sarebbe palesemente incongrua ed inadeguata, rispetto alla gravità delle condotte poste in essere.

A tal proposito la Procura ha avanzato una richiesta sanzionatoria di 5 (cinque) anni di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo o categoria della FIGC, determinandola sia in ragione della natura della condotta posta in essere, qualificata come sistematica ed elaborata attività di omissis.

La Procura ritiene inapplicabili al caso di specie le attenuanti invocate dai difensori dell’incolpato, valutando che comportamenti quali quelli oggetto del deferimento sono assolutamente incompatibili con la permanenza nell’ambito dell’attività sportiva svolta da una società affiliata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrando nel merito della fattispecie in esame, il Collegio richiama, innanzi tutto, le decisioni di questa Corte (ex multis: CFA, SS.UU., n. 52/2025-2026), con le quali sono stati affermati i seguenti principi in materia di cd. safeguarding:

- l’art. 33 della Costituzione, all’ultimo comma aggiunto con la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, ha sancito il principio secondo cui “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività ̀ sportiva in tutte le sue forme”. La norma riflette i contenuti di dispositivi qualificati a livello sovranazionale, specialmente con riferimento ai minori, ed evidenzia come lo sport debba essere praticato e coltivato come un prezioso alleato nell’educazione, nell’inclusione sociale e nel miglioramento del benessere complessivo di tutti i cittadini (Cass. Civ., sez. III, 25/07/2024, n. 20790). Essa autorizza una lettura ermeneutica dell’attività sportiva non solo come valore in sé, ma soprattutto come veicolo di valori, quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, specie con riguardo al suo benessere psico-fisico. Nella stessa prospettiva si pongono le disposizioni di cui all’art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, aventi la finalità di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori ed il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”. In particolare, si prevede che le federazioni sportive nazionali debbano redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Inoltre, si dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, nonché codici di condotta conformi alle linee guida. In esecuzione di tale dispositivo la FIGC, con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, ha adottato le pertinenti linee guida, al fine di assicurare l’effettività dei diritti dei tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. In tale quadro normativo “tutti i tesserati hanno il diritto di svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute e che chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare tali diritti dei tesserati” (C.F.A., SS. UU., n. 57/2024-2025);

- i codici di condotta prescritti dalle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, configurano obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 CGS. La violazione dei suindicati obblighi e dei doveri costituisce condotta sanzionabile ai sensi del secondo comma della disposizione codicistica, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel sopravvenuto art. 28bis C.G.S.. Difatti, la specialità dell’ordinamento sportivo ed il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, C.G.S., legittimano il ricorso al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva per l’individuazione delle singole fattispecie illecite, riconducibili nell’ambito di applicazione della norma generale (per il principio, C.F.A., Sez. I, n. 8/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n. 12/2021-2022);

- la c.d. Policy per la tutela dei minori, adottata da FIGC-SGS in data 24 ottobre 2020, mira a “ garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un’esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità”. Ne deriva che la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo rappresenta un “valore” che l’ordinamento sportivo assume a tutela e costituisce al contempo un preciso dovere di tutti i tesserati, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti ed i tecnici, in ragione del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori. In tale prospettiva il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei minori assume un rilievo prevalente rispetto al risultato sportivo e ciò deve in particolare affermarsi con riguardo al Settore giovanile e scolastico. Allo stesso modo, le dinamiche di squadra e di spogliatoio, che possono assumere sfumature diverse legate alla percezione e alle sensibilità individuali proprie dell’età evolutiva, non consentono di derubricare a goliardia la gravità di determinate condotte pregiudizievoli dell’integrità fisica, emotiva e morale dei giovani sportivi. Ciò richiede un impegno scrupoloso a trasmettere valori positivi come la lealtà nel gioco e a rispettare, con il supporto della struttura di appartenenza, i codici di condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela delle persone di minore età;

- incombe sugli organi direttivi delle società sportive un preciso dovere di vigilanza e di intervento nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni [art. 13, primo comma, lett. a) delle linee guida]. Lo sport deve infatti costituire veicolo per la promozione del benessere dei minori e ciò implica la necessità di reprimere ogni azione o omissione che possa compromettere la loro sicurezza e integrità.

Ciò premesso, si passa ora all’esame delle posizioni dei singoli incolpati.

2. La posizione del tesserato Omissis

2.1 Il Collegio di garanzia dello sport, chiamato a valutare la utilizzabilità e validità delle fonti di prova necessarie ai fini della affermazione di responsabilità disciplinare, ha affermato che “il processo sportivo gode di piena autonomia rispetto a quello penale e il Giudice sportivo ha la possibilità di valutare, in assoluta libertà e autonomia, gli elementi istruttori raccolti in sede di procedimento penale o altrove, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati”.

Ed ancora, che diversamente opinando, verrebbero condizionate le valutazioni degli organi della giustizia sportiva all’esito della raccolta delle prove necessarie al fine dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, fino a ritenere che “il Giudice sportivo può attingere le prove da elementi diversi, a prescindere dalla natura e dalla valenza degli atti da cui esse sono scaturite, con conseguente possibilità di esaminare e valutare circostanze risultanti da atti di indagine compiuti dal Pubblico ministero o dagli organi di polizia giudiziaria, anche se di per sé insuscettibili di costituire fonte di prova nel processo penale” (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 14/2016).

Tale giurisprudenza deriva dall’affermazione dell’autonomia del diritto sportivo rispetto al diritto ordinario, operazione compiuta dalla Corte costituzionale attraverso le due note decisioni in materia di giustizia sportiva n. 49/2011 e n. 160/2019 – che si è sostanziata proprio in un bilanciamento tra la tutela del tesserato in giudizio e l’autonomia del fenomeno sportivo.

2.2 Nel caso di specie il sig. Omissis, audito dalla Procura federale il 5 marzo 2026, ha riconosciuto pienamente le sue responsabilità per i reati ascrittigli dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, ha comunicato di aver inoltrato – tramite il suo legale – proposte risarcitorie alle persone offese e che stava iniziando un percorso terapeutico, per affrontare le problematiche emerse nei primi sei mesi del 2025.

Dagli atti del fascicolo emerge che Omissis è stato sottoposto a perquisizione locale ed informatica in data 11 giugno 2025, che il P.M. operante presso la Procura della Repubblica di Forlì ha richiesto in suo danno l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in data 21 giugno 2025 – con obbligo di non comunicare telefonicamente con terzi, ad eccezione delle persone con sé conviventi – e che il GIP presso il Tribunale di Forlì ha disposto tale misura cautelare in data 26 giugno 2025.

In data 23 ottobre 2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna (subentrata a quella di Forlì per ragioni di competenza), ha richiesto di disporre il giudizio immediato in suo danno.

In data 6 novembre 2025 l’imputato ha dichiarato – nell’ambito del fascicolo penale – di essere disponibile a partecipare a programmi di riabilitazione e/o relativi alla giustizia riparativa – ex l. lgs n. 150/2022.

In data 25 febbraio 2026 il sig. Omissis – tramite proprio legale – ha proposto di patteggiare la pena ex art. 444 c.p.p. in anni 1 e mesi 10 di reclusione, 10.000,00 di multa, pena interamente sospesa ex art. 163 c.p..

Il difensore ha allegato a tale richiesta n. 10 comunicazioni inviate dalle parti lese, contenenti un’offerta di 1.000,00 cadauna per la liquidazione del risarcimento dei danni subiti dai minori (in atti risulta accettata una sola proposta a titolo definitivo ed una a titolo di acconto).

2.3 Il Collegio è pienamente consapevole della gravità dei reati – e degli illeciti disciplinari sportivi - ascritti al sig. Omissis ma, del pari, non può ignorare quanto previsto dall’art. 13 C.G.S..

Tale ultima disposizione tipizza un sistema di attenuanti che, ove in concreto sussistenti e documentalmente provate, vincolano il giudice disciplinare nel giudizio di commisurazione della sanzione.

La loro valutazione non costituisce mera facoltà discrezionale, ma adempimento doveroso: diversamente opinando, la disposizione si ridurrebbe a previsione meramente nominale, priva di cogente applicabilità, esito incompatibile con i canoni di legalità, personalità e proporzionalità che presidiano la materia disciplinare e con il fondamentale principio per cui la sanzione, pur dovendo rispondere alla gravità del fatto, deve essere proporzionata al complessivo quadro soggettivo dell’incolpato ed alla condotta dallo stesso tenuta, anche nella fase successiva alla commissione dell’illecito.

Il giudizio di commisurazione si risolve, in altri termini, in un’operazione di contemperamento: la gravità oggettiva del fatto - che orienta la finalità retributiva e di prevenzione generale della sanzione - deve essere correlata con l’apprezzamento delle condotte che attenuano in concreto il disvalore complessivo, in coerenza con la funzione rieducativa della pena.

Tale funzione, accanto a quella di prevenzione speciale e generale, assume un rilievo particolare nell’ambito sportivo, in cui la sanzione concorre alla tutela dei valori di probità, lealtà ed onestà cui l’ordinamento federale è improntato e che la pratica sportiva deve aiutare a perseguire e conseguire.

2.4 Nel caso di specie, il Collegio non condivide la dosimetria sanzionatoria adottata dal Giudice di prime cure, che ritiene eccessivamente premiante, rispetto ai gravi reati di cui Omissis si è dichiarato confessoriamente responsabile.

In assenza di attenuanti la sanzione proposta dalla Procura federale sarebbe stata condivisibile ma, nell’ambito del presente procedimento, ricorrono documentalmente le attenuanti specifiche previste dall’art. 13, comma 1, lett. c) (l’essersi adoperato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio) e dall’art. 13, comma 1, lett. e) (aver ammesso la responsabilità).

Emerge infatti che, prima della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura federale, Omissis avesse già inviato n. 10 offerte di risarcimento alle parti lese nel procedimento penale ed avesse depositato proposta di patteggiamento della pena presso il GIP del Tribunale di Bologna.

Il deferito ha poi pienamente ammesso le sue responsabilità, in data 5 marzo 2026, durante l’audizione dinanzi alla Procura federale, resa in qualità di persona sottoposta ad indagini.

Al riguardo, va espressamente disatteso l’assunto della reclamante secondo cui le condotte valorizzate quali attenuanti costituirebbero una «non riscontrata ricostruzione», tenuta «al solo fine di mitigare la sanzione ».

Gli atti documentano, al contrario, una resipiscenza seria, autentica e cronologicamente anteriore all’instaurazione del procedimento disciplinare: (i) le offerte reali di risarcimento alle parti offese sono state inoltrate sin dal mese di novembre 2025, dunque addirittura prima della notifica del decreto di giudizio immediato (18 dicembre 2025); (ii) l’istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., concordata con il pubblico ministero e corredata dell’offerta risarcitoria, è stata depositata presso il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 29 dicembre 2025; (iii) la presa in carico psicologica volontaria si è consolidata già nella fase preliminare del procedimento penale e proseguiva, documentalmente, alla data della decisione di primo grado.

Tutte tali condotte precedono di mesi il deferimento del 25 marzo 2026.

Si appalesa, pertanto, logicamente insostenibile la tesi secondo cui esse sarebbero state poste in essere “al solo fine di mitigare la sanzione disciplinare”: non si può, infatti, finalizzare una condotta a mitigare una sanzione il cui procedimento non era ancora stato instaurato.

I riscontri documentali, ben lungi dall’essere assenti, dimostrano la genuinità del percorso intrapreso dall’incolpato e legittimano la valorizzazione delle attenuanti operata dal primo giudice ai sensi dell’art. 13 CGS.

Il contemperamento della finalità punitiva della pena – necessaria per la gravità degli addebiti – con l’obbligo di valutare le attenuanti specifiche che, diversamente opinando, porterebbero a considerare l’art. 13 C.G.S. come una previsione normativa priva di cogente applicabilità, portano il Collegio a considerare incongrua per difetto la squalifica per anni 3 ed incongrua per eccesso la squalifica per 5 anni, con proposta di preclusione definitiva, ritenendo equa, invece, la squalifica per anni 4.

3. La posizione del presidente Omissis

3.1 Al riguardo, occorre premettere che, secondo il costante indirizzo di questa Corte - che ha più volte affermato il principio secondo il quale “nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti” (C.F.A., Sez. I, n. 116/2022-2023 e C.F.A., Sez. I, n. 14/2020-2021); con riguardo alla prova del nesso causale è stato del pari affermato che “la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., 2 ottobre 2018, n. 65).

Nel medesimo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite, con decisione n. 2/2023-2024, ove si ribadisce che “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (C.F.A., Sez. I, n. 24/2022-2023; Sez. IV, n. 18/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 87/2021-2022; C.F.A., Sez. I, n. 81/2021-2022; C.F.A., Sez. I, n. 76/2021- 2022; C.F.A., Sez. III, n. 68/2021- 2022; C.F.A., SS.UU., n. 35/2021-2022. C.F.A., SS.UU., n. 105/2020-2021).

Identiche affermazioni sono state fatte a più riprese dal Collegio di garanzia dello sport (tra le tante: SS.UU. 10 febbraio 2016, n. 6; 2 agosto 2016, n. 34: 4 agosto 2016, n. 37; Sez. II, n. 37/2024).

3.2 Inoltre, questa Corte, con decisione SS.UU., n. 88/2025-2026, ha affermato che “ con riferimento al ruolo del Presidente della società sportiva, è immanente il principio secondo il quale, oltre a rivestire il tipico ruolo di rappresentanza della società nei riguardi di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, con i quali è destinata ad entrare in contatto, egli assume una specifica posizione di garanzia nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. Non si tratta quindi di una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma piuttosto di una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non solo e non tanto nella c.d. culpa in eligendo o nella c.d. culpa in vigilando, quanto piuttosto nella specifica violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (ed eventualmente di coloro, anche non tesserati, che abbiano agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente (CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA. SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024). Ne consegue che, in funzione della posizione di garanzia rivestita, la responsabilità del Presidente si rinviene nella mancata adozione di misure volte ad assicurare il rispetto delle regole in materia di lealtà, correttezza e probità e, in concreto prevenire forme di abusi, violenze e discriminazioni o comunque in un inadeguato esercizio del potere di controllo che fa capo direttamente al Presidente, vuoi in termini di organizzazione dei servizi che in termini di mancata adozione di strumenti concreti volti ad arginare – attraverso una avveduta valutazione dei rischi propri del delicato settore del safeguarding – possibili fatti illeciti di tale natura. Né può essere sufficiente la semplice adozione dei modelli organizzativi e dei codici di condotta per esonerarsi da responsabilità incombendo sul Presidente, per effetto della posizione di garanzia rivestita, un’opera a monte di organizzazione societaria che possa assicurare quell’ambiente sano in cui sono chiamati ad operare i vari tesserati. La posizione di garanzia può aggiungersi, per ciò che concerne la responsabilità del Presidente, ad una specifica responsabilità per culpa in vigilando o in eligendo, da valutare volta per volta in relazione alle circostanze fattuali e alla sussistenza dei presupposti che possano giustificare siffatte forme di responsabilità”.

3.3 Orbene, il Collegio ritiene non condivisibile il percorso argomentativo che ha portato il Tribunale territoriale a prosciogliere il Presidente Omissis da ogni addebito disciplinare.

Va preliminarmente chiarito che l’addebito mosso al Presidente - contestualmente Omissis - non concerne la prevenzione dei reati compiuti dal figlio tra gennaio e giugno 2025, in quanto perpetrati in ambito strettamente privato e non nei luoghi utilizzati dalla società sportiva.

L’imputazione disciplinare si appunta, invece, sulla condotta tenuta dal Presidente dopo la scoperta dei fatti, alla luce della specifica posizione di garanzia rivestita.

Sul piano cronologico, la sequenza degli eventi rende manifesta la fondatezza dell’addebito:

(i) in data 11 giugno 2025 vengono eseguite perquisizioni locale, personale ed informatica presso l’abitazione familiare di Omissis - all’epoca convivente con i genitori - e presso i locali dell’azienda del padre Omissis, di cui Omissis era anche dipendente parttime, con sequestro di un telefono cellulare e di un tablet in uso al figlio ma intestati al padre;

(ii) in data 27 giugno 2025 viene data esecuzione all’ordinanza degli arresti domiciliari nei confronti di Omissis, per gravi reati posti in essere in danno di più minori, con divieto di comunicazione telefonica con terzi ad esclusione dei genitori;

(iii) in data 4 luglio 2025 - a poco più di tre settimane dalle perquisizioni e a soli sette giorni dall’esecuzione della misura restrittiva - il Presidente Omissis sottoscrive con il figlio il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la stagione sportiva 2025/2026, atto poi posto a base dell’istanza di attenuazione della misura cautelare depositata l’8 agosto 2025, accolta dal GIP in data 18 agosto 2025 nonostante il parere fortemente contrario del Pubblico Ministero;

(iv) successivamente - come ammesso dallo stesso Presidente in sede di audizione del 13 gennaio 2026, confermato dal Responsabile safeguarding e ulteriormente documentato dalla relazione di servizio dei Carabinieri di Forlì-Cesena del 19 giugno 2025 (Omissis allena i giovani portieri di una società di calcio ed attualmente lavora con minori presso un centro estivo in località Cava di Forlì) - al medesimo Omissis viene consentito di operare quale collaboratore dell’allenatore dei portieri del settore giovanile, a stretto contatto con minori tesserati della società.

A fronte di tale quadro probatorio, il Presidente - pur essendone pienamente partecipe per ragioni familiari - non solo non ha adottato alcuna cautela ma ha attivamente concorso ad assicurare al tesserato una collocazione che ne ha consentito il contatto sistematico con il settore giovanile, esponendo i minori al rischio di reiterazione dei medesimi reati e rendendosi colpevole di culpa in eligendo ed in vigilando.

A tale evidenza fattuale si aggiunge un grave profilo di inattendibilità delle dichiarazioni difensive. Nell’audizione del 13 gennaio 2026, il Presidente dichiarava: sono a conoscenza che su Omissis pende un procedimento penale per alcuni comportamenti che hanno interessato soggetti minorenni, perché oltre che essere un tesserato della società è anche mio figlio. Frequenta gli allenamenti e le gare dal 18/8/2025 ed aggiungo anche che collabora, senza alcun impegno fisso, con l’allenatore dei portieri del settore giovanile Omissis; nella successiva audizione del 3 marzo 2026, resa dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini e con assistenza difensiva, dichiarava di contro: nulla sapevo, invero ancora oggi non mi è chiaro quanto sia accaduto riguardo a mio figlio Omissis. Le due versioni sono palesemente inconciliabili e - in difetto di qualunque spiegazione di una così repentina ritrattazione - conducono questa Corte a ritenere prevalente la prima dichiarazione, coerente con tutti gli altri elementi indiziari, e a giudicare meramente strumentale l’affermazione resa nella seconda audizione.

A ulteriore aggravio, va rilevato che lo stesso incolpato Omissis, nell’audizione del 5 marzo 2026, ha dichiarato di aver espressamente rappresentato al Giudice per le indagini preliminari - al momento di chiedere l’autorizzazione a riprendere l’attività sportiva - di non voler svolgere attività che coinvolgesse minorenni, proprio per rispetto delle disposizioni vigenti in materia. La collocazione di Omissis nel settore giovanile, disposta dal Presidente e accettata dal responsabile safeguarding, è dunque avvenuta in spregio di un impegno solenne assunto dal medesimo tesserato avanti l’autorità giudiziaria penale: ulteriore indice della negligenza degli organi societari nell’esercizio delle loro funzioni di garanzia.

Sul Presidente grava infine un profilo di responsabilità per culpa in eligendo in relazione alla scelta del responsabile safeguarding, sul quale questa Corte ha già avuto modo di affermare che “il rispetto dell’art. 5, comma 1, lett. a), b) e h), del Regolamento comporta per il Presidente l’obbligo di «creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti»… compiti che debbono essere assolti sia personalmente sia attraverso la delega ad altri soggetti; in quest’ultimo caso, la condotta preventiva va esercitata attraverso una adeguata selezione dei soggetti destinatari dell’incarico ed una interlocuzione continua” (C.F.A., SS.UU., n. 88/2025-2026).

L’inadeguatezza del prescelto al ruolo di responsabile safeguarding - Omissis - emergerà nel paragrafo successivo.

In ragione delle considerazioni esposte, va escluso il proscioglimento del Presidente Omissis, al quale viene irrogata l’inibizione per mesi 10.

4. La posizione del responsabile safeguarding Omissis

4.1 Va premesso che, con decisione C.F.A., SS.UU., n. 88/2025-2026, è stato affermato che “il soggetto responsabile safeguarding assume una posizione di garanzia non solo alla luce del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni ma, a monte, dei principi normativi emanati dal CONI in materia di safeguarding, che comportano per ciascuna associazione o società, in ossequio a precise norme di legge (art. 16, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 39/2021 ed ancora, art. 33, comma 6, del d. lgs. n. 36/2021), la predisposizione di appositi Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, nonché la nomina di un responsabile della protezione dei minori, e la delibera della Giunta nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023 - che introduce per le singole associazioni sportive – in disparte l’obbligo per le federazioni, discipline associate e enti di promozione sportiva di istituire il responsabile delle politiche di safeguarding – di nominare entro il 31 dicembre 2024 un responsabile contro abusi violenze e discriminazioni anche ai sensi del menzionato art. 33, comma 6, del d. lgs. 36/2021. Inoltre, nell’ambito delle c.d. best practice illustrate nelle linee guida del CONI (art. 13 dei c.d. “Principi fondamentali in materia di abusi” del 2023), gravano sui dirigenti sportivi e i tecnici specifici doveri ed obblighi tra i quali rientrano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni intese a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; la promozione di rapporti tra tesserati improntati al rispetto ed alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che possano creare eventuali stati di soggezione o di timore; la politica di sostegno e divulgazione dei valori dello sport; l’attività di conoscenza, informazione ed aggiornamento sulle politiche di safeguarding sulle misure di contrasto agli abusi; la segnalazione ai vertici societari. Dall’analisi dei vari compiti affidati al soggetto incaricato del safeguarding, si ricava un quadro estremamente articolato di obblighi basati su comportamenti attivi, dovendosi quindi escludere che tale soggetto debba o possa agire solo quando venga a conoscenza di fatti illeciti e esigendo invece che lo stesso si attivi in modo variegato per evitare l’insorgenza di situazioni non conformi al Regolamento FIGC, ai Modelli organizzativi ed ai codici di condotta. Gli strumenti adottati dal CONI e dalle Federazioni (ed enti assimilati) e dalle società per rispondere ad un fenomeno allarmante in tema di abusi, violenze e discriminazioni in ambito sportivo - in costante crescita, che impone comportamenti attivi su più fronti da parte dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo specifico in questa materia - non possono essere ridotti a mere formule organizzative, cui prestare ossequio formale, ma corrispondono ad un vero e proprio mutamento di paradigma culturale: si introduce nel sistema-sport una funzione che mira a garantire sicurezza dell’ambiente e incolumità della persona e la tutela non è più solo conseguenza dell’accertamento, ma diviene presidio strutturale dell’attività sportiva. La funzione principale del responsabile safeguarding si colloca già a monte delle attività di gestione della segnalazione, del primo vaglio della notizia e della cooperazione con le autorità competenti, nonché prima degli interventi diretti a interrompere la situazione di rischio o la condotta lesiva. In via prioritaria, infatti, tale figura è chiamata a prevenire abusi, violenze e discriminazioni, perseguendo questo obiettivo attraverso la costruzione e il consolidamento di un contesto sportivo sicuro e tutelante, capace di abbassare sensibilmente la probabilità che simili condotte si verifichino. In questa fase iniziale il responsabile deve accertare che le regole, le procedure e i regolamenti adottati dall’ente sportivo che lo ha designato risultino adeguati, completi e conformi alle linee guida del CONI e alle ulteriori fonti applicabili, verificando al contempo che essi non restino meri enunciati, ma vengano effettivamente attuati e rispettati nella prassi quotidiana. Si tratta, dunque, di una fase propriamente preliminare e preventiva, nella quale prevalgono compiti di assetto organizzativo, vigilanza interna e controllo, orientati a rendere l’ambiente sportivo strutturalmente idoneo alla protezione dei soggetti coinvolti. Per quanto riguarda il responsabile safeguarding della società il Rappresentante della Procura federale ha sottolineato che, per il ruolo che quest’ultimo ricopriva, avrebbe dovuto agire in maniera proattiva - evitando che si creasse un ambiente in cui è aumentato il rischio di recidiva nella commissione di abusi a danno di calciatori di giovane età”.

4.2 Da tali coordinate si trae il vero thema decidendum della censura mossa al primo giudice.

Gli obblighi del responsabile del safeguarding, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni – disposizione espressamente contestata nel capo di incolpazione – hanno natura essenzialmente proattiva e preventiva: essi non si attivano soltanto al sopravvenire della conoscenza di fatti illeciti già consumati, ma esigono una stabile opera di costruzione e di vigilanza di un ambiente sportivo sicuro, attraverso la verifica dell’adeguatezza e dell’effettiva attuazione di procedure e protocolli, l’adozione di cautele organizzative e la segnalazione tempestiva al Presidente e agli organi competenti, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del medesimo Regolamento.

L’errore prospettico del Tribunale di prime cure – già censurato da questa Corte con la decisione delle Sezioni Unite n. 88/20252026 – è proprio quello di ancorare la responsabilità del responsabile safeguarding alla previa conoscenza diretta dei fatti e alla materiale possibilità di interromperli, così obliterando il fascio di obblighi di condotta attiva che il quadro normativo gli demanda.

Applicate tali coordinate alla fattispecie, la condotta del sig. Omissis integra una duplice violazione: l’art. 11, comma 1, del Regolamento, per la mancata predisposizione e attuazione delle cautele e dei protocolli idonei a evitare l’insorgenza di situazioni di rischio per i minori del settore giovanile a fronte della collocazione, nell’ambiente sportivo, di un tesserato attinto da grave misura cautelare; e l’art. 9, comma 1, del medesimo Regolamento, per l’omessa segnalazione – doverosa e tempestiva – agli organi competenti, una volta acquisita conoscenza dei fatti.

4.3 Ed è esattamente questo il caso che ci occupa.

In sede di audizione dinanzi alla Procura federale il 13 gennaio 2026 il responsabile safeguarding Omissis ha dichiarato quanto segue: “sono venuto a conoscenza della condotta di Omissis dal Presidente nonché padre Omissis. Una volta venuto a conoscenza non mi sono permesso di chiedere maggiori informazioni al ragazzo. Essendo quest’ultimo agli arresti domiciliari non ho adottato misure cautelative nei confronti del calciatore. Oltre ad allenarsi ed a partecipare alle partite di campionato aiuta, qualche volta, l’allenatore dei portieri del settore giovanile”.

Nella successiva audizione del 3 marzo 2026 l’Omissis ha altresì dichiarato “ il sig. Omissis mi riferiva che Omissis non avrebbe più potuto utilizzare il telefonino ed i suoi account social – che gli erano stati clonati. Solo verso la fine di agosto 2025 ho avuto modo di parlare con Omissis, per chiedergli le ragioni dei provvedimenti nei suoi confronti: Omissis non mi ha raccontato i particolari se non dirmi che col telefonino aveva fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare e di ciò era pentito e preoccupato”.

Pertanto sia il Presidente della società che il Responsabile safeguarding, non solo non hanno adottato misure cautelative nei confronti dei tesserati minorenni, ma hanno consentito ad Omissis di essere a contatto con i portieri minorenni del settore giovanile, pur sapendo che era sottoposto agli arresti domiciliari, per gravi reati commessi attraverso l’uso del cellulare e del tablet. Come già detto tale circostanza è confermata anche dalla relazione dei Carabinieri di Cesena del 19 giugno 2025.

In disparte ogni considerazione sul conflitto tra gli “account clonati” e la richiesta di patteggiamento della pena in sede penale, è evidente che Omissis non abbia assunto alcun atteggiamento proattivo, proprio del Responsabile safeguarding, a tutela dei principi che promanano dai regolamenti sportivi e dell’integrità psicofisica dei tesserati della società, in particolare quelli minorenni.

Di contro, emerge un atteggiamento prono e di sudditanza nei confronti del Presidente della società – che emerge ictu oculi dall’espressione “una volta venuto a conoscenza non mi sono permesso di chiedere maggiori informazioni al ragazzo”.

Il Collegio si chiede, doverosamente, se tale contegno sarebbe stato mantenuto, se non si fosse trattato del figlio del Presidente della società.

L’Omissis avrebbe dovuto, invece, approfondire - anche e soprattutto con l’incolpato - le ragioni di una misura restrittiva, quali gli arresti domiciliari, a carico di Omissis ed interrompere con immediatezza – ovvero proporre al Presidente di interrompere – qualunque forma di collaborazione di Omissis con i portieri minorenni del settore giovanile.

A ulteriore aggravio della posizione del responsabile safeguarding va rilevato che lo stesso sig. Omissis, nell'audizione resa il 03.03.2026 in qualità di persona sottoposta a indagini, ha personalmente riconosciuto: "conosco Omissis da 4 anni ed è stato mio aiutante nella scorsa stagione sportiva come preparatore dei portieri del Settore Giovanile".

Tale dichiarazione, di natura confessoria, dimostra non solo l'omissione cautelativa già contestata, ma altresì il diretto e personale coinvolgimento del responsabile safeguarding nel mantenimento di Omissis in un ruolo a contatto con i minori del settore giovanile della società, addirittura come suo collaboratore tecnico.

Si configura, in ultima analisi, un paradosso: il soggetto cui era affidato il presidio preventivo della tutela dei minori utilizzava personalmente come aiutante, in una funzione di formazione dei portieri minori, un tesserato attinto da grave misura cautelare per reati a danno di minori.

Il suo comportamento omissivo esclude la possibilità di confermare il proscioglimento ed induce il Collegio ad irrogare l’inibizione per mesi 6.

4.4 Per completezza, va respinta – in quanto non fondata – l’eccezione difensiva, sollevata in primo grado dal patrocinio dei sigg.ri Omissis e fondata sul richiamo a precedenti del Tribunale federale nazionale e di questa Corte federale a sezioni unite, secondo cui occorrerebbe non equiparare il trattamento sanzionatorio dell’autore materiale dell’illecito a quello del rappresentante legale e del responsabile safeguarding della società di appartenenza.

Il principio invocato – di per sé corretto, in quanto espressione dei canoni di personalità e di proporzionalità della sanzione (art. 12 CGS) – attiene alla mera commisurazione della pena, e non all’an della responsabilità, che resta autonomamente configurabile in capo a ciascun soggetto in ragione del distinto titolo di addebito.

E proprio l’osservanza di tale canone si rinviene nella diversa entità delle sanzioni che vengono concretamente irrogate al calciatore (anni quattro di squalifica) rispetto a quelle inflitte ai dirigenti (rispettivamente, dieci e sei mesi di inibizione), in coerenza con la diversa natura – omissiva – e con il diverso disvalore delle rispettive condotte.

5. La responsabilità della società Omissis

In ultimo, a carico della società Omissis, si profila una responsabilità ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. FIGC, in riferimento alla condotta posta in essere sia dal giocatore Omissis, sia dai dirigenti Omissis.

Dagli atti è emersa la prova delle responsabilità gravanti su tutti gli incolpati: poiché nel giudizio di primo grado è stata comminata l’ammenda di 1.000,00, sulla base della squalifica del solo calciatore, essendo stata sancita in secondo grado anche l’inibizione per i due dirigenti, appare equo al Collegio comminare alla società l’ammenda di 1.500,00.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Omissis: la squalifica per anni 4 (quattro);

- al sig. Omissis: l'inibizione per mesi 10 (dieci);

- al sig. Omissis: l'inibizione per mesi 6 (sei);

- alla società Omissis: l'ammenda di 1.500,00 (millecinquecento/00). 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Maria Romano                                             Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

 IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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