F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0220/CSA pubblicata del 9 Giugno 2026 – società Teramo Calcio 1913 S.R.L. SSD – calciatore Pietrantonio Manfredo

Decisione/0220/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0312/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Andrea Galli – Componente

Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento 0312/CSA/2025-2026, promosso su reclamo della società Teramo Calcio 1913 S.R.L. SSD avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Pietrantonio Manfredo, in relazione alla gara di Play Off Serie D Teramo/Notaresco del 17.5.2026, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 132 del 19.05.2026);

visto il reclamo ed i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza del 28 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Lorenzo Attolico e udito l’Avv. Antonio Paoluzzi per la parte reclamante; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Teramo Calcio 1913 S.R.L. SSD proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta al Sig. Manfredo Pietrantono dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 132 del 19.05.2026), in relazione alla gara di Play Off Serie D Teramo/Notaresco del 17.5.2026.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: “per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario".

La reclamante, con il reclamo introduttivo, chiedeva a questa Corte, "visti gli artt. 12-16 e 39 C.G.S. F.I.G.C. e tenuto conto dell’attenuante ex art. 13 del C.G.S. richiamata, di derubricare la condotta del Calciatore da “violenta” a “gravemente antisportiva” e, per conseguenza, di ridurre la squalifica da tre a due gare effettive".

A sostegno della propria domanda, la reclamante, in estrema sintesi, sosteneva che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente inquadrato la condotta del calciatore quale atto violento invece di gravemente antisportivo, come desumibile da un contributo video che veniva allegato, e lamentava la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art.13 del C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 maggio 2026, per la parte reclamante, compariva l'Avv. Antonio Paoluzzi, che si riportava.

Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte dalla reclamante, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La Corte, in via preliminare, richiamando proprio i principi giurisprudenziali citati dalla reclamante in relazione alla differenza tra una condotta violenta ed una antisportiva, sottolinea che, nel caso in esame, si versi certamente nella prima, poichè il calciatore Pietrantonio ha intenzionalmente e volontariamente tentato di produrre lesioni all'avversario non a seguito di un contrasto di gioco, circostanza quest'ultima che rappresenta la principale dirimente tra le due fattispecie.

Nei referti dei Giudici di Gara, viene, infatti, ben precisato che lo schiaffo è stato sferrato a gioco fermo e, quindi, non nel corso di una dinamica di gioco.

A ciò si aggiunga che lo schiaffo sul volto (rectius, secondo i referti, sul collo) è per definizione un atto violento e viene inflitto con la volontà di procurare un danno e che il non aver procurato lesioni all'avversario colpito è irrilevante e, comunque, non può certo rappresentare un'esimente.

La Corte sottolinea, inoltre, che, come è noto, non le è possibile valutare la ripresa televisiva depositata dalla reclamante.

In relazione alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art.13 C.G.S., la Corte evidenzia, infine, che nessuna delle ipotesi ivi previste può trovare applicazione al caso di specie.

Conseguentemente, la sanzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua e si ritiene, pertanto, di doverla mantenere nelle tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                   Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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