FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 533/AA del 27/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VALLETTA – SSD GLADIATOR 1924
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 724 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano VALLETTA, e della società SSD GLADIATOR 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:
Stefano VALLETTA, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Gladiator 1924 a r.l., in violazione: a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di comunicare la variazione dei nominativi dei dirigenti e dei collaboratori della società dallo stesso rappresentata durante la stagione sportiva 2025 - 2026, con specifico riferimento alla posizione del sig. Domenico Criscito, nonostante quest’ultimo abbia cessato la propria attività per la S.S.D. Gladiator 1924 A R.L. a far data dal 26.10.2025; b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 38 delle N.O.I.F. e dagli artt. 23 e 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al sig Domenico Criscito di svolgere, dal 19.9.2025 al 29.10.2025, l’attività di collaboratore dello staff tecnico della S.S.D. Gladiator 1924 a r.l. in mancanza della prescritta abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico e difformemente rispetto alla qualifica di tesseramento comunicata per lo stesso;
SSD GLADIATOR 1924, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Stefano Valletta e Domenico Criscito, quest'ultimo, all'epoca dei fatti, collaboratore tesserato per la SSD Gladiator 1924 e dirigente tesserato per altra società;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Stefano VALLETTA, × Società SSD GLADIATOR 1924, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Valletta;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano VALLETTA,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSD GLADIATOR 1924;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
