FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 535/AA del 28/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SPADA – CALABRESE – LORE’ – MASI – ASD LEPORANO SOCCER

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 588 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco Domenico SPADA, Davide CALABRESE, Cosimo Damiano LORE', Fabio MASI e della società ASD LEPORANO SOCCER, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco Domenico SPADA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Leporano Soccer, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Leporano Soccer, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Calabrese Davide prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla società dallo stesso rappresentata, alla gara ASD Leporano Soccer-ASD Paradiso del 9.11.2025 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, nonostante lo stesso non ne avesse titolo perché tesserato all’epoca dei fatti per la società ASD Gioventù Palagianello; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Leporano Soccer - ASD Paradiso del 9.11.2025, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Leporano Soccer nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Calabrese Davide, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per tale società;

Davide CALABRESE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Gioventù Palagianello, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Leporano Soccer, alla gara ASD Leporano Soccer- ASD Paradiso del 9.11.2025 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, nonostante non ne avesse titolo perché tesserato per la società ASD Gioventù Palagianello;

Cosimo Damiano LORE', all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Leporano Soccer, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essere comparso, senza giustificato motivo, per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 27.1.2026, 3.2.2026 e 19.2.2026 nonostante fosse stato regolarmente convocato; Fabio MASI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Leporano Soccer, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essere comparso, senza giustificato motivo, per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 27.1.2026, 3.2.2026 e 19.2.2026 nonostante fosse stato regolarmente convocato;

ASD LEPORANO SOCCER, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Spada Francesco Domenico, Masi Fabio e Lorè Cosimo Damiano;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Francesco Domenico SPADA,

- Sig. Davide CALABRESE, × Sig. Cosimo Damiano LORE',

- Sig. Fabio MASI,

- Società ASD LEPORANO SOCCER, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Domenico Spada;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Francesco Domenico SPADA,

- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Davide CALABRESE,

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Cosimo Damiano LORE',

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Fabio MASI,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD LEPORANO SOCCER;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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