FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 537/AA del 03/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CACCHIONE – D’AMICO – A.S.D. FRENTANIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 608 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele CACCHIONE, Benito Giorgio D'AMICO e della società A.S.D. Frentania, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuele CACCHIONE, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Frentania all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025–2026 a decorrere dal mese di settembre 2025, consentito e comunque non impedito al Sig. Benito Giorgio D’Amico, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 17 Provinciale pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Benito Giorgio D'AMICO, dirigente tesserato per la società A.S.D. Frentania all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F, nonché dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025–2026 a decorrere dal mese di settembre 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D Frentania militante nel campionato Under 17 Provinciale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. Frentania, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg.ri Emanuele CACCHIONE e Benito Giorgio D'AMICO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Emanuele CACCHIONE,

- Sig. Benito Giorgio D'AMICO,

- Società A.S.D. Frentania, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emanuele CACCHIONE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Emanuele CACCHIONE,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Benito Giorgio D'AMICO,

- €250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. Frentania;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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