FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 547/AA del 08/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RIZZO – ASD POLISPORTIVA SAN CESARIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1153 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Massimo RIZZO, e della società A.S.D. POLISPORTIVA SAN CESARIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Massimo RIZZO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Cesario, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 64 del 30.4.2026 della Delegazione Provinciale di Lecce con il quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara Calimera – Polisportiva San Cesario disputata il 28.4.2026 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali, a mezzo di un “post” pubblicato in data 1.5.2026 alle ore 10.14 sulla “pagina” della società denominata “Polisportiva San Cesario” del social network “facebook” nel quale è stato condiviso uno stralcio del Comunicato Ufficiale appena citato, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce;
A.S.D. POLISPORTIVA SAN CESARIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 23, comma 5, del C.G.S., in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Massimo Rizzo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Massimo RIZZO,
Società A.S.D. POLISPORTIVA SAN CESARIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Rizzo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Massimo RIZZO,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA SAN CESARIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
