FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 549/AA del 08/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da XHIKA – A.S.D. ATLETICO SPARANISE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 693 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Klaudio XHIKA, e della società A.S.D. ATLETICO SPARANISE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Klaudio XHIKA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Sparanise, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al trentaduesimo minuto del primo tempo della gara A.S.D. Atletico Sparanise – A.S.D. Real Spartacus del 21 dicembre 2025 valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, colpito con due pugni il calciatore della società A.S.D. Real Spartacus che indossava la maglia n. 6;

A.S.D. ATLETICO SPARANISE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Klaudio Xhika all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Klaudio XHIKA,

- Società A.S.D. ATLETICO SPARANISE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Parente;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Klaudio XHIKA,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO SPARANISE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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