F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0148/CFA pubblicata il 17 Giugno 2026 (motivazioni) – PFI / sig. Francesco Colacicco – società U.S.D. Real Sala Baganza

Decisione/0148/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0173/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Sergio Della Rocca - Componente

Alberto Mignone - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0173/CFA/2025-2026 proposto dal Procuratore federale interregionale,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia Romagna pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 165 del 6.05.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza dell’11.06.2026, tenutasi in modalità mista, il Cons. Alberto Mignone e uditi l’Avv. Massimo Adamo per parte reclamante e l’Avv. Riccardo Negri per il Sig. Francesco Colacicco; sono altresì presenti il Sig. Francesco Colacicco e il Sig. Gianluca Olivieri;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con nota del 28.04.2026, il Procuratore federale interregionale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia Romagna il Sig. Francesco Colacicco, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la U.S.D. Real Sala Baganza, per violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva perché lo stesso avrebbe posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato finale della gara Real Sala Baganza – Palanzano del 21.2.2026, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, in modo tale che la stessa terminasse con un risultato di pareggio al fine di assicurare alla società U.S.D. Real Sala Baganza un vantaggio in classifica, sostenendo che al trentacinquesimo minuto del secondo tempo della gara, nel rivolgersi al sig. Patrick Fava, allenatore tesserato per la A.S.D. Palanzano 1946, avrebbe utilizzato l’espressione "ma insomma Patrick cerchiamo di stare calmi tanto voi siete già salvi, non vi va bene neanche il pari?", nonché la Società U.S.D. Real Sala Baganza a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per i descritti atti e comportamenti posti in essere dal tesserato sig. Francesco Colacicco.

Fissata l’udienza di discussione, entrambi i deferiti depositavano memorie difensive, la Società Real Sala Baganza, direttamente ed il Colacicco mediante proprio legale di fiducia. La prima preliminarmente esponeva di essere parte lesa più che incolpata, dal momento che riteneva essere stata attinta da illazioni diffamatorie sull’esistenza di una presunta combine riguardante l’incontro in parola, che per altro l’aveva vista soccombere, fermo restando che i dialoghi fra i due allenatori sarebbero stati, comunque, di natura privata, legati alla particolare concitazione della gara e del tutto privi di una qualsivoglia incidenza sulla regolarità della medesima.

Il difensore del sig. Francesco Colacicco, viceversa, declinava considerazioni di fatto e di diritto volte a sostenere la palese infondatezza delle violazioni disciplinari addebitate al suddetto tecnico del Real Sala Baganza, atteso che l’acquisito quadro probatorio non consentirebbe di affermare l’effettiva sussistenza degli ipotizzati illeciti sportivi e che, anche nella denegata ipotesi in cui si potesse effettivamente attribuire al Colacicco la frase incriminata, essa non conterrebbe gli elementi necessari e sufficienti per configurare una fattispecie di illecito diretta ad alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva. All’uopo, la difesa del deferito allenatore allegava tre distinte dichiarazioni spontanee rilasciate rispettivamente dall’allenatore della società Palanzano 1946 e da un dirigente e un massaggiatore del Real Sala Baganza, tesserati tutti presenti all’accaduto e dei quali si chiedeva, ove ritenuta necessaria, l’audizione.

Concludeva, indi, in via principale, perché venisse dichiarata l’insussistenza delle violazioni ascritte al Colacicco con conseguente proscioglimento ed archiviazione del relativo procedimento; in via subordinata, per la derubricazione in diversa minore violazione ritenuta eventualmente sussistente, con riconoscimento delle circostanze attenuanti e commutazione della sanzione in attività socialmente utili ai sensi dell’art. 16 C.G.S. ed in via ulteriormente gradata, affinché fosse applicata la sanzione minima prevista dalla normativa di riferimento, sempre con riconoscimento delle circostanze attenuanti e commutazione della sanzione in attività socialmente utili.

All’udienza dibattimentale, il rappresentante della Procura federale contestava le avverse memorie difensive ribadendo che alcun possibile fraintendimento poteva ravvisarsi nella frase contestata al deferito allenatore e rimarcando come le indagini svolte offrissero un quadro probatorio chiaro e inequivocabile, all’esito del quale emergeva con certezza che l’allenatore del Real Sala Baganza, Francesco Colacicco, in occasione della gara tra la squadra da lui guidata e il Palanzano, avrebbe posto in essere un tentativo volto ad alterarne il risultato e dunque commesso l’illecito sportivo addebitatogli, in ordine al quale andava necessariamente riconosciuta, oltre che sanzionata, anche la responsabilità diretta e oggettiva della società di appartenenza.

Pertanto invocava l’irrogazione, per l’allenatore Francesco Colacicco, di una sanzione disciplinare pari ad anni 4 di squalifica e per la società USD Real Sala Baganza, quella di Euro 1.500,00 di ammenda oltre a 2 punti di penalizzazione da scontare nel campionato della stagione 2025/2026 ovvero nella stagione sportiva 2026/2027 qualora, per via della posizione in classifica raggiunta in campionato, la suddetta penalizzazione dovesse risultare priva di afflittività per la medesima deferita.

Ribadite, indi, le rispettive argomentazioni difensive e richieste da parte dei deferiti Francesco Colacicco e U.S.D. Real Sala Baganza e raccolta la dichiarazione spontanea che il primo, personalmente presente, avanzava al primo giudice, attraverso la quale esprimeva amarezza e sofferenza per il procedimento disciplinare definito surreale, negando i fatti per i quali era chiamato a rispondere, il Tribunale territoriale, rigettata la richiesta istruttoria della difesa del Colacicco ritenendo non necessaria la chiesta assunzione testimoniale ai fini della decisione, riteneva che dalle risultanze investigative fossero emersi indizi univoci e concordanti tali da confermare con ragionevole e sufficiente certezza che effettivamente Francesco Colacicco, allenatore del Real Sala Baganza, avesse rivolto al tecnico della squadra avversaria la frase attribuitagli e di cui al capo di imputazione.

Tuttavia il primo giudice valutava che l’espressione utilizzata dal deferito dovesse considerarsi “episodio di campo” derivante dalla tensione agonistica del momento, senza assumere le caratteristiche e i requisiti minimi di idoneità per costituire un’ipotesi di illecito sportivo nella forma del tentativo, deducendo che nella condotta ascritta al Colacicco mancasse la concreta prospettazione di un accordo fraudolento, essendo piuttosto finalizzata a ridurre l’agonismo dei calciatori in campo onde preservarne l’integrità fisica, iniziativa in ogni caso infelice e inopportuna per via degli espliciti riferimenti al momentaneo risultato di pareggio che per ragioni di classifica avrebbero potuto accontentare entrambe le compagini contrapposte.

All’uopo il Tribunale federale territoriale, in parziale accoglimento del proposto atto di deferimento, derubricato il comportamento addebitato al deferito allenatore da illecito sportivo a condotta gravemente antisportiva, ex articolo 49, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, [rectius: art. 39, comma 2 del Codice di giustizia sportiva] infliggeva al Sig. Francesco Colacicco la squalifica per mesi 1 (uno) e proscioglieva la società USD Real Sala Baganza per l’assenza di ogni responsabilità a qualsiasi titolo a carico della stessa, atteso il mancato riconoscimento della sussistenza dell’illecito sportivo a carico del tesserato.

Avverso la decisione de qua ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale  con atto del 12.05.2026, invocandone la riforma affinché sia affermata dalla Corte federale di Appello la responsabilità disciplinare del sig. Francesco Colacicco, all’epoca dei fatti allenatore tesserato con la società Real Sala Baganza, in ordine alle condotte allo stesso ascritte, comminandogli la sanzione di 6 (sei) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali ed alla società USD Real Sala Baganza la sanzione di Euro 600,00 (seicento/00) di ammenda, ovvero le sanzioni che saranno ritenute giuste ed eque, sulla scorta di due distinti motivi.

Con il primo, si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva - incongruità della sanzione - violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività della sanzione e con il secondo violazione ed erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

L’organo requirente, sotto il primo profilo, deduce che il Tribunale federale territoriale, ritenuta disciplinarmente rilevante la condotta tenuta dal Colacicco, seppur riqualificandola nei termini di cui in motivazione, (“a giudizio di questo organismo di giustizia sportiva la frase addebitata al Sig. Colacicco deve essere considerata come un “episodio di campo” dipeso dalla tensione agonistica del momento e che dunque non presenta le caratteristiche e i requisiti minimi di idoneità per costituire un’ipotesi di illecito sportivo nellaforma del tentativo poiché nella condotta del Colacicco, costituita unicamente dall’enunciazionedella frase sopra riportata rivolta all’allenatore avversario, manca la concreta prospettazione di un accordo fraudolento basato su una dazione di danaro ovvero un’offerta di benefici e vantaggi di diversa natura; - l’espressione utilizzata dall’allenatore Francesco Colacicco per chiedere all’allenatore avversario di ridurre l’agonismo dei propri calciatori nel verosimile intento di salvaguardare l’integrità fisica dei giocatori in campo, appare comunque una frase infelice e inopportuna per via degli espliciti riferimenti in essa contenuti al momentaneo risultato di pareggio che per ragioni di classifica avrebbe potuto accontentare entrambe le contendenti; si ritiene pertanto che il comportamento assunto dal tecnico Francesco Colacicco vada derubricato da illecito sportivo a condotta gravemente antisportiva e come tale sanzionato ai sensi e nei termini dell’articolo 49 comma 2 del Codice di giustizia sportiva” [rectius: art. 39, comma 2 del Codice di giustizia sportiva]), con la pronuncia gravata ha comminato al medesimo deferito la sanzione di un mese di squalifica, senza motivare l’entità della pena irrogata ed in violazione del principio di afflittività ed effettività che dovrebbe caratterizzare la sanzione disciplinare ex art. 44 del Codice di giustizia sportiva. Pertanto il reclamante si duole che, pur avendo accertato il fatto posto a base del deferimento definendolo gravemente antisportivo, il giudice di prime cure non ne avrebbe, poi, valutato correttamente la gravità ai fini della sanzione da applicarsi in concreto, essendo, invero, evidente che la condotta posta in essere dall’incolpato avrebbe potuto condizionare il risultato della gara anche soltanto se l’allenatore della compagine avversaria avesse aderito alla proposta.

Conseguentemente, il comportamento assunto dal Colacicco doveva essere considerato dal Tribunale federale territoriale potenzialmente lesivo del regolare svolgimento della gara, presupposto degli interessi primari dell'ordinamento sportivo, tant’è che una sanzione di un mese di squalifica sarebbe del tutto sproporzionata rispetto ai fatti acclarati, collocandosi al di sotto del minimo edittale previsto dall'art. 39, comma 2, del Codice di giustizia sportiva (così interpretando l’indicazione riportata in motivazione dal primo giudice ove è riportato “art. 49”).

Sotto tale profilo, la Procura evidenzia che il campionato di Prima Categoria si è concluso il 30 aprile 2026 e che, per la collocazione temporale del fatto e della decisione, il sig. Colacicco sconterebbe di fatto la sola finale playout del 10 maggio 2026, con conseguente afflittività in concreto inferiore al minimo edittale.

In ordine al secondo motivo, poi, il reclamante eccepisce l’erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, deducendo che il primo giudice, in pratica, ha inteso escludere la responsabilità della società avendo derubricato il contestato illecito sportivo in una meno afflittiva violazione, approdo in palese contrasto con la medesima norma, che prevede che la società risponde dell'operato dei propri tesserati, rilevante ai fini disciplinari e connesso all'attività prestata in suo favore, a prescindere dalla tipologia della condotta sanzionata, nonché con precedenti statuizioni assunte sul punto da questa Corte federale d’appello.

Il sig. Francesco Colacicco si è costituito anche nel presente giudizio di appello a mezzo dello stesso difensore che lo ha assistito in primo grado, il quale, all’uopo, ha depositato in data 3.06.2026 memoria difensiva contestando l’assunto del reclamante, ritenendo corretta la qualificazione giuridica operata dal Tribunale federale territoriale alla luce dei fatti contestati ad esso reclamato ed adeguata la sanzione irrogata, anche rispetto ai principi di afflittività ed effettività, nonché proporzionata, adeguata e commisurata alla reale portata del disvalore sociale della condotta scrutinata.

Su tale ultimo aspetto, inerente al secondo motivo di gravame, poi, il reclamato osserva che anche i precedenti giurisprudenziali richiamati ex adverso non confermano le doglianze della reclamante poiché depongono nel senso di regolare l’afflittività delle sanzioni non solo sulla gravità dei fatti, quanto di adeguarne l’effettività, afflittività e deterrenza alla gravità degli illeciti concretamente riconosciuti commessi dall’incolpato.

Il reclamato sostiene, altresì, che ai fini della valutazione del disvalore sociale occorre una ponderata analisi di tutte le circostanze di fatto nel quale l’illecito si è verificato e nel ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti gli interessi da questo lesi, citando decisioni della Corte federale d’appello.

Dunque, secondo la prospettazione difensiva del reclamato, nella condotta ascritta al Colacicco sarebbe insussistente l’evidenza di un intento finalizzato a condizionare il regolare e normale svolgimento della gara, così come il risultato della stessa, circoscrivendosi i fatti alla concitazione del momento e all’ambito del tentativo di salvaguardare l’incolumità degli atleti attesa l’assunta asprezza agonistica dell’evento.

In ordine alla misura afflittiva applicata in concreto dal primo giudice, il reclamato la ritiene, comunque, conforme al disposto dell’articolo 39, comma 2, del Codice di giustizia sportiva che prevede, nel caso di condotta gravemente antisportiva, la sanzione minima, in via alternativa, della squalifica per due giornate ovvero a tempo determinato.

Il Tribunale territoriale, pertanto, avrebbe fatto corretto esercizio del potere discrezionale nell’individuare la pena da comminare entro il perimetro indicato dalla norma di riferimento. Il reclamato, infine, osserva che il principio di proporzionalità, di derivazione europea, imporrebbe di assumere decisioni non eccedenti quanto opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, attraverso una indagine trifasica (accertamento dell’idoneità della misura allo scopo da raggiungere, necessità della misura stessa e proporzionalità con il fine), riconoscendo preferenza alla misura meno gravosa tale, comunque, da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla norma (principio del minimo mezzo), metodo che costituirebbe parametro di riferimento per la verifica della legittimità o meno dei provvedimenti adottati nell’interesse pubblico.

In aggiunta il reclamato richiama le prove offerte dinanzi al primo giudice allegate alla memoria dallo stesso ivi depositata in data 1.05.2026 (distinte dichiarazioni a firma del sig. Fava Patrick, allenatore della società Palanzano 1946, del sig. Ravanetti Massimiliano, dirigente della società Real Sala Baganza e del sig. Benassi Davide, massaggiatore della società Real Sala Baganza). Infine, conclude affinché il reclamo sia respinto e, per l’effetto, confermata la gravata decisione.

Successivamente, con atto del 3.06.2026, rubricato “Produzione documenti ed indicazione mezzi di prova”, la difesa del Colacicco, ad integrazione della memoria difensiva, produce le prima richiamate deposizioni procedendo ad illustrarle singolarmente e, poi, avanzando, in via istruttoria, la richiesta di ammettere l’escussione dei dichiaranti sig.ri Fava Patrick, Ravanetti Massimiliano e Benassi Davide, in videoconferenza, in udienza da individuarsi allo scopo. In ogni caso ribadisce le conclusioni rassegnate con la memoria difensiva.

La reclamata U.S.D. Real Sala Baganza, pur avendo ritualmente ricevuto notifica del gravame, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che il reclamo proposto dal Procuratore federale interregionale ha ad oggetto due profili autonomi: il quantum della sanzione inflitta al tecnico Francesco Colacicco, da un lato e la responsabilità della società U.S.D. Real Sala Baganza ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, dall'altro.

La Procura non ha invece impugnato la riqualificazione operata dal giudice di prime cure, che ha derubricato la condotta da illecito sportivo (artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva) a condotta gravemente antisportiva (art. 39, comma 2, del Codice di giustizia sportiva): tale capo della decisione è pertanto coperto dal giudicato interno e non forma oggetto del presente giudizio di reclamo.

Il perimetro dello scrutinio della Corte resta, dunque, circoscritto ai due motivi di gravame come sopra delineati (cfr., ad esempio, CFA, Sez. I, n.80/2022-2023).

1. Venendo al merito, con il primo motivo la reclamante deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, nonché l'incongruità per difetto della sanzione di un mese di squalifica inflitta al sig. Colacicco.

In particolare, la Procura sostiene che la sanzione: a) sarebbe stata applicata senza adeguata motivazione; b) sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità della condotta accertata; c) si tradurrebbe, in concreto, in una afflittività inferiore al minimo edittale, posto che il campionato di Prima Categoria si è concluso il 30 aprile 2026 e che il sig. Colacicco sconterebbe di fatto una sola giornata di gara (la finale playout del 10 maggio 2026).

La Procura chiede pertanto la rideterminazione della sanzione in almeno sei giornate effettive di squalifica.

Il motivo è parzialmente fondato e, indi, merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito sviluppate.

2.1 In primis, va richiamato il quadro normativo di riferimento.

L'art. 39, comma 2, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che «ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato».

La norma, dunque, individua due forme alternative di commisurazione della sanzione minima – per giornate ovvero a tempo determinato – e affida al giudice la scelta tra l'una e l'altra in funzione delle caratteristiche concrete dell'illecito.

Tale potere di scelta non è, tuttavia, libero, dovendo essere esercitato in coerenza con i principi generali del sistema sanzionatorio sportivo, come sintetizzati nel combinato disposto degli artt. 12, comma 1, e 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

La prima delle due citate disposizioni, infatti, impone agli organi di giustizia sportiva di stabilire la specie e la misura delle sanzioni «tenendo conto dellanatura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché laeventuale recidiva», mentre la seconda stabilisce, in forma perentoria, che « tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività».

2.2. Orbene, il significato e la portata di tali principi sono stati a più riprese precisati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Invero è ormai consolidato l'indirizzo secondo cui «l'art. 12 del Codice di giustizia sportiva impone di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti. In questa prospettiva, l'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, CGS. Solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta» (così, ex pluribus, CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 70/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 37/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 92/2025-2026).

Tali principi di effettività, afflittività e proporzionalità trovano riconoscimento anche nella giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, il quale ha più volte ribadito che «affinché possa dirsi adeguata, ogni sanzione deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza» (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 25/2018).

Il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone di adottare un provvedimento non eccedente quanto necessario per conseguire lo scopo prefissato e quello di ragionevolezza, di derivazione costituzionale (artt. 3 e 27 Cost.), impone al giudicante di rispettare una direttiva di razionalità operativa, al fine di evitare decisioni arbitrarie o irrazionali.

La sanzione, pertanto, va certamente commisurata alla gravità della condotta sanzionata, la quale « non può che essere accertata in concreto» (CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 34/20252026).

Solo una sanzione adeguata al disvalore concreto della condotta può svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale e produrre l'effetto deterrente che il sistema federale presuppone.

2.3 Applicando tali capisaldi al caso di specie, il Collegio rileva quanto segue.

In primo luogo, occorre dare atto che la condotta accertata in primo grado – e non più contestata in punto di qualificazione giuridica – consiste nella pronuncia, da parte dell'allenatore del Real Sala Baganza, al trentacinquesimo minuto del secondo tempo di una gara di campionato, della frase: «ma insomma Patrick cerchiamo di stare calmi tanto voi siete già salvi, non vi va bene neanche il pari?».

Il giudice di prime cure ha qualificato tale condotta come gravemente antisportiva, evidenziandone il carattere «infelice e inopportuno» in ragione «degli espliciti riferimenti in essa contenuti al momentaneo risultato di pareggio che per ragioni di classifica avrebbe potuto accontentare entrambe le contendenti».

Si tratta, dunque, di una condotta che, ancorché derubricata, conserva un indubbio disvalore disciplinare, in quanto idonea, sul piano oggettivo, a incrinare la genuinità del confronto agonistico nella misura in cui invita pubblicamente – ancorché senza l'offerta di alcuna utilità – l'allenatore della squadra avversaria a deflettere dall'agonismo per assecondare il risultato di parità, ovvero prospettando un epilogo dell’incontro non più scaturente da una libera prestazione sportiva degli atleti in campo.

Il fatto stesso che il Tribunale di prime cure abbia ravvisato nella frase «gli espliciti riferimenti al momentaneo risultato di pareggio che per ragioni di classifica avrebbe potuto accontentare entrambe le contendenti» denuncia un disvalore non trascurabile: la condotta si colloca su un crinale che lambisce, pur senza integrarla nei termini di cui all'art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, l'area dell'illecito sportivo, imponendo, conseguentemente, una valutazione attenta del trattamento sanzionatorio.

2.4 La motivazione resa dal Tribunale federale territoriale in punto di quantum risulta, in effetti, particolarmente sintetica, essendosi il giudice di primo grado limitato ad infliggere «la squalifica per mesi 1 (uno)», senza esporre i criteri seguiti nella commisurazione, né le ragioni che hanno indotto a optare per la sanzione a tempo determinato in luogo della sanzione per giornate.

Come è noto, alla discrezionalità della valutazione in ordine alla congruità della sanzione da parte del giudice sportivo fa da contraltare l'obbligatorietà della motivazione della dosimetria della pena, che non può certo dirsi soddisfatta dall'impiego di indicazioni succinte ovvero di formule di stile (CFA, Sez. I, n. 34/2025-2026).

D’altro canto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, «il compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare – con riferimento al profilo sanzionatorio – se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione» (CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020).

Tale difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, abilitando il giudice del reclamo a un’autonoma rivalutazione del quantum, concorre a fondare la rideterminazione operata nei paragrafi che seguono.

2.5 Quanto al profilo dell'afflittività in concreto, deve riconoscersi che il rilievo svolto dalla Procura coglie un aspetto centrale del sistema sanzionatorio sportivo.

È vero, difatti, che il Tribunale ha optato per la sanzione "a tempo determinato" (mesi 1) e che tale modalità è espressamente prevista, in via alternativa rispetto alla squalifica per giornate, dall'art. 39, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

Tuttavia, la collocazione temporale del fatto e della decisione (rispettivamente, 21 febbraio 2026 e 6 maggio 2026) rispetto al termine del campionato di Prima Categoria (30 aprile 2026) e all'inizio della fase post-stagionale (con la finale playout disputata in data 10 maggio 2026), fanno sì che la squalifica per un mese si traduca, in concreto, nella mancata partecipazione alla sola finale playout del 10 maggio 2026.

Tale conseguenza, sul piano dell'effettività, non è aderente al principio scolpito dall'art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui «tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività». Come pure affermato da questa Corte, «la sanzione irrogata deve essere connotata dai caratteri di effettività ed afflittività, rivolti a perseguire l'obiettivo di evitare che la stessa risulti inutiliter data siccome inefficace o priva di conseguenze pratiche, in relazione ai suoi tempi e modalità di esecuzione» (CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 80/2025-2026).

Né può sostenersi che la modalità della squalifica "a tempo determinato" sia, di per sé, sufficiente a garantire l'afflittività: essa, invero, si giustifica, sul piano sistematico, quando l'arco temporale individuato consenta effettivamente al sanzionato di astenersi da un numero di gare adeguato alla gravità del fatto e, comunque, non inferiore al minimo edittale prefigurato dall'art. 39, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, espresso nella forma alternativa di «due giornate».

Quando, viceversa, come nel caso di specie, la modalità a tempo determinato si traduce in una afflittività di fatto inferiore a quella per giornate, viene compromesso il principio di equivalenza tra le due forme alternative tracciato dal legislatore federale, con conseguente vulnus al principio di effettività della sanzione.

2.6 Non può condividersi, in senso contrario, l'eccezione svolta dalla difesa del sig. Colacicco, secondo cui la squalifica per un mese costituirebbe legittima applicazione di una delle due forme di minimo edittale alternativamente previste dall'art. 39, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, con conseguente insussistenza di qualsiasi applicazione al di sotto del minimo.

L'obiezione muove da una lettura puramente formale della disposizione, che ne trascura il necessario coordinamento con l'art. 44, comma 5, del medesimo Codice.

In realtà, è esatto che l'art. 39, comma 2, contempla, in via tra loro alternativa ed equiordinata, la squalifica per due giornate ovvero a tempo determinato e che la scelta tra le due forme è rimessa alla discrezionalità del giudice.

Ciò che la difesa del reclamato omette di considerare è, tuttavia, che tale potere di scelta, come già rilevato innanzi (cfr. punto 2.1), non è libero, ma deve essere esercitato in coerenza con il principio, di rango sistematico e dichiaratamente inderogabile ("tutte le sanzioni"), di cui all'art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

La previsione di due forme alternative di sanzione minima presuppone, sul piano logico e sistematico, la loro tendenziale equivalenza afflittiva, secondo un’interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 39, comma 2, e 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva: il legislatore federale ha inteso offrire al giudice due strumenti diversi per conseguire il medesimo grado minimo di effettività e non già consentire, attraverso la scelta della forma a tempo determinato, l'elusione del livello afflittivo presidiato dalla forma per giornate.

Ne consegue che la modalità a tempo determinato è legittima soltanto in quanto assicuri un'afflittività concreta non inferiore a quella che deriverebbe dall'applicazione del minimo per giornate; ove, per la collocazione temporale del fatto e della decisione rispetto al calendario delle gare, essa si risolva in un'afflittività concreta inferiore – fino, come nella specie, alla sostanziale inesecuzione – la scelta della forma temporale tradisce la propria funzione e collide con l'art. 44, comma 5, del Codice.

In tale prospettiva, la confutazione difensiva, pur formalmente corretta nel rilievo dell'alternatività, non coglie il vizio sostanziale della decisione impugnata, che non risiede nella scelta della forma a tempo determinato in sé, ma nella concreta misura prescelta, inidonea a garantire l'effettività e l'afflittività imposte dal sistema.

2.7 Venendo all’applicazione pratica della valutazione operata, deve nondimeno precisarsi che il riequilibrio della sanzione sollecitato dalla Procura non può essere accolto nella misura da essa reclamante richiesta.

La domanda di rideterminazione della sanzione in almeno «sei giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali» appare, infatti, anch'essa sproporzionata rispetto alla gravità della condotta in concreto accertata, ove si considerino: a) la natura di episodio unico e isolato della condotta, consistita nella pronuncia di una sola frase, non reiterata; b) l'assenza di proposte o offerte di utilità, di qualsiasi genere, a sostegno della richiesta di pareggio; c) l'incidenza del contesto agonistico, valorizzata dal giudice di prime cure come fattore di tensione idoneo a contestualizzare la condotta; d) l'assenza di precedenti disciplinari specifici a carico del sig. Colacicco emergenti dagli atti.

Concorrono nella medesima direzione, quali elementi di contesto, anche le dichiarazioni spontanee allegate dalla difesa e rese in data 30 aprile 2026 dal sig. Patrick Fava, dal sig. Massimiliano Ravanetti e dal sig. Davide Benassi, dalle quali emerge la riconducibilità della frase pronunciata alla concitazione agonistica del momento.

Tali dichiarazioni, peraltro, non incidono sull'accertamento del fatto e sulla sua qualificazione, ormai coperti dal giudicato interno, ma rilevano unicamente sul piano della commisurazione della sanzione, nei termini sopra indicati, tant’è che del tutto ininfluente sarebbe stata una eventuale audizione in sede istruttoria dei tesserati rilascianti le medesime, pure sommariamente ventilata in atti dal reclamato Colacicco e, invero, dalla difesa dello stesso neanche riproposta in sede di discussione orale, ferma restando la inammissibilità della istanza per omessa articolazione in capi specifici (sul punto cfr., ad esempio, CFA, Sez. I, n. 138/2025-2026).

Il principio di proporzionalità, richiamato anche dalla reclamante, impone, dunque, una commisurazione che non ecceda quanto necessario al raggiungimento dello scopo della prevenzione speciale e generale.

Una sanzione pari a sei giornate effettive si collocherebbe in misura significativamente superiore al minimo edittale (due giornate) e si avvicinerebbe a quella prevista, per i calciatori, per condotte di ben maggiore gravità, quali la condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti (art. 38, comma 1, del Codice di giustizia sportiva: minimo tre giornate; cinque giornate nei casi di particolare gravità).

Una sanzione adeguatamente commisurata al disvalore concreto della condotta accertata e tale da assicurare l'effettività e l'afflittività richieste dall'art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, può essere individuata, secondo il prudente apprezzamento del Collegio, in quattro giornate effettive di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.

Tale sanzione, da un lato, è collocata in misura adeguatamente superiore al minimo edittale, in considerazione del profilo di disvalore costituito dall'esplicito riferimento – contenuto nella frase pronunciata – al risultato di pareggio quale esito che «per ragioni di classifica avrebbe potuto accontentare entrambe le contendenti» e, dall'altro, è proporzionata al carattere isolato della condotta e all'assenza di profili di particolare gravità.

Essa, inoltre, garantisce un'effettività della sanzione sganciata dalla mera collocazione temporale rispetto alla fine del campionato, in quanto il riferimento a «giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali» assicura che la sanzione abbia esecuzione concreta in altrettante gare di competenza, anche nella stagione sportiva successiva, ove necessario, secondo i principi di effettività ed omogeneità affermati da questa Corte (CFA, Sez. I, n. 1/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 105/2022-2023).

In conclusione, il primo motivo è fondato nei limiti sopra precisati tant’è che, in parziale accoglimento del reclamo della Procura federale interregionale, la sanzione inflitta al sig. Francesco Colacicco va rideterminata in quattro giornate effettive di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, in riforma dell'originaria sanzione di un mese di squalifica.

3. Con il secondo motivo, poi, la reclamante deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, lamentando che il Tribunale federale territoriale abbia erroneamente prosciolto la società U.S.D. Real Sala Baganza, sull'inesatto assunto secondo cui la responsabilità della società per l'operato dei propri tesserati sussisterebbe solo in caso di illecito sportivo e non in caso di altre violazioni disciplinari, quali la condotta gravemente antisportiva.

Il motivo è fondato quanto all’affermazione della responsabilità della società, mentre la domanda sanzionatoria va accolta solo in parte, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 La motivazione resa dal primo giudice sul punto si articola in un unico, sintetico, passaggio: «il mancato riconoscimento della sussistenza dell'illecito sportivo a carico del tecnico del Real Sala Baganza comporta necessariamente l'assenza di ogni titolo di responsabilità a carico di detta società».

L’affermazione poggia, implicitamente, sul presupposto che la responsabilità delle società sportive per l'operato dei propri tesserati, prevista ex art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, sarebbe configurabile soltanto in presenza di un illecito sportivo a carico del tesserato e non già in presenza di altre violazioni disciplinari, quali, in particolare, la condotta gravemente antisportiva disciplinata dall'art. 39 del medesimo Codice.

3.2 L'assunto, ancor prima che giuridicamente erroneo, è smentito dalla lettera della disposizione.

Infatti, l'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva stabilisce, in termini generali e omnicomprensivi, che « la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2».

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, «la disposizione non permette margini di interpretazioni; è una disposizione precettiva e vale per ogni violazione commessa dai soggetti che rappresentano o appartengono a società affiliate alla FIGC» (CFA, Sez. III, n. 3/2020-2021).

La norma, dunque, non opera alcuna distinzione in funzione della tipologia della violazione commessa dal tesserato; essa esprime una clausola generale di imputazione alla società dell'operato dei suoi tesserati, ogni volta che la condotta disciplinarmente rilevante sia stata posta in essere nell'ambito dell'attività riferibile alla società stessa.

3.3 Sul piano sistematico, la giurisprudenza di questa Corte ha pure precisato che, alla luce dei vigenti artt. 6 e 7 del Codice di giustizia sportiva, la responsabilità della società ex art. 6, comma 2, costituisce una «responsabilità aggravata», che si affianca a quella dell'autore materiale del fatto disciplinarmente rilevante, quando la condotta del tesserato sia stata tenuta nell'ambito della sfera di azione della società, in un ambito riconducibile all'espletamento di attività sportiva (CFA, Sez. I, n. 59/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 12/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022).

Tale forma di responsabilità è informata al principio di precauzione, che impone alle società l'adozione di misure idonee a prevenire la commissione di illeciti e che ne stimola la responsabilizzazione, affinché vengano posti in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il verificarsi di fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo (CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026).

La società può sottrarsi alla presunzione di responsabilità unicamente provando l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Codice di giustizia sportiva. In mancanza di tale allegazione e prova, la presunzione di responsabilità non può ritenersi superata (CFA, Sez. III, n. 4/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023).

3.4 Nel caso di specie, la società U.S.D. Real Sala Baganza non ha allegato, né tantomeno provato, l'adozione di alcun modello di organizzazione, gestione e controllo, limitandosi a contestare, genericamente, l'addebito mosso al proprio tesserato e deducendo, sempre cripticamente, interferenze nella vicenda da parte di terzi estranei (cfr. note difensive 22.04.2026 prodotte nel precedente grado di giudizio).

Essendo incontestabile e, comunque, incontestato che il comportamento sanzionato è stato posto in essere dal sig. Colacicco nella sua qualità di allenatore tesserato per la medesima società, durante una gara ufficiale di campionato disputata da essa Real Sala Baganza, la condotta de qua, sotto ogni profilo, è inevitabilmente riconducibile alla «sfera di azione» della società.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'imputazione alla società della responsabilità ex art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva attesa: a) la sussistenza del fatto disciplinarmente rilevante (la condotta gravemente antisportiva, accertata e non più contestata in punto di qualificazione); b) la commissione del fatto da parte di un tesserato per la società; c) l'imputabilità del fatto al tesserato; d) la mancata allegazione e prova, da parte della società, di un modello idoneo a escludere o attenuare la responsabilità.

3.5 L'opposto assunto del Tribunale federale territoriale – secondo cui la responsabilità della società opererebbe solo per l'illecito sportivo e non per la condotta gravemente antisportiva – si pone, inoltre, in evidente contrasto con la ratio della responsabilità delle società per l'operato dei propri tesserati, che è quella di responsabilizzare il sodalizio sportivo rispetto a ogni condotta disciplinarmente rilevante posta in essere nell'ambito dell'attività agonistica. Tale ratio è stata reiteratamente ribadita dalla giurisprudenza endo-federale ed eso-federale: «la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva» (CFA, Sez. III, n. 4/20232024; CFA, Sez. IV, n. 68/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 69/2019-2020).

Limitare l'operatività dell'art. 6, comma 2, ai soli casi di illecito sportivo significherebbe, in definitiva, sottrarre l'intero campo delle condotte gravemente antisportive, delle condotte violente, delle condotte ingiuriose e di tutte le altre violazioni disciplinari poste in essere dai tesserati durante o in occasione delle gare, al meccanismo di responsabilizzazione delle società.

Esito, questo, manifestamente incompatibile con il sistema federale e con la natura stessa della disposizione invocata, nonché con il pacifico orientamento secondo cui «la responsabilità opera per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all'accertata condizione che l'infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto» (CGF, SS.UU., n. 43/2011-2012; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025).

3.6 Acclarato, indi, che la società U.S.D. Real Sala Baganza deve rispondere ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per il fatto del proprio tesserato, occorre individuare la sanzione adeguata.

La reclamante ha chiesto l'inflizione di una sanzione di euro 600,00 di ammenda. Suddetta istanza, tuttavia, non appare pienamente condivisibile dal Collegio considerate: a) le modalità di svolgimento della condotta del tesserato (in contesto agonistico, valorizzata dal giudice di prime cure come fattore di tensione creatosi nell’ambito dell’evento sportivo); b) il rango della società (società dilettantistica militante nel campionato di Prima Categoria); c) l'assenza di precedenti disciplinari specifici emergenti dagli atti.

Essa, dunque, secondo il prudente apprezzamento della Corte, può essere disposta nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

All’uopo, in conclusione, anche il secondo motivo di reclamo della Procura federale interregionale va accolto parzialmente, con conseguente affermazione della responsabilità della società U.S.D. Real Sala Baganza ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva ed applicazione alla stessa della sanzione di euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il reclamo proposto dal Procuratore federale interregionale deve essere accolto in parte: a) quanto al primo motivo, con rideterminazione della sanzione inflitta al sig. Francesco Colacicco in quattro giornate effettive di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali; b) quanto al secondo motivo, con riconoscimento della responsabilità della società U.S.D. Real Sala Baganza ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva ed applicazione alla stessa società della sanzione di euro 500,00 di ammenda.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Francesco Colacicco: la squalifica di 4 (quattro) giornate;

- alla società Real Sala Baganza: l’ammenda di 500,00 (cinquecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alberto Mignone                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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