F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 278/TFN – SD del 15 Giugno 2026 (motivazioni) – Roberto Pittiglio e società A.S.D. Pro Calcio Caira – 254/TFNSD

Decisione/0278/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0254/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Ignazio Castellucci – Componente

Monica De Vergori - Componente (Relatore)

Nicola Ruggiero - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.29374/655pf25-26/GC/DP/ff dell’11 maggio 2026 nei confronti del sig. Roberto Pittiglio e della società A.S.D. Pro Calcio Caira, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto dell’11 maggio 2026, la Procura Federale, ritenendo che l’indagine avesse consentito di accertare la rilevanza della condotta, ha deferito il sig. PITTIGLIO Roberto, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Calcio Caira, e la società A.S.D. Pro Calcio Caira

“per rispondere:

- il sig. PITTIGLIO Roberto, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in data 20.11.2025, dopo aver appreso dal Comunicato Ufficiale n. 22 del 20.11.2025 - Attività di Settore Giovanile e Scolastico della Delegazione Provinciale di Frosinone di essere stato sanzionato per condotte perpetrate ai danni dell’arbitro che aveva diretto la gara A.S.D. Don Bosco Colosseo - A.S.D. Pro Calcio Caira del 16.11.2025, valevole per il girone A del campionato Under 16 Provinciali, scritto ed inviato al sig. Marco Lamberti, Arbitro Benemerito e Presidente della sezione A.I.A. di Cassino, un messaggio Whatsapp dal seguente testuale tenore: “Complimenti per le bugie che gli ai suggerito di scrivere sul referto”;

- la società A.S.D. Pro Calcio Caira, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Pittiglio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa in data 11 dicembre 2025 dal sig. Marco Lamberti, Arbitro Benemerito e Presidente della Sezione A.I.A. di Cassino, alla Procura Federale FIGC, avente ad oggetto un messaggio Whatsapp ricevuto dal sig. Roberto Pittiglio, all’epoca presidente della società A.S.D. Pro Calcio Caira.

Nella segnalazione il sig. Lamberti riferiva di aver ricevuto, nel pomeriggio del 20 novembre 2025, alle ore 17:26, un messaggio Whatsapp Roberto Pittiglio, con il quale il sig. Roberto Pittiglio lo accusava di avere fatto scrivere all’arbitro “bugie sul referto di gara”.

Il segnalante precisava che il messaggio si riferiva al referto della gara A.S.D. Don Bosco Colosseo – A.S.D. Pro Calcio Caira (disputata in data 16 novembre 2025) valevole per il campionato Under 16 Provinciali della Delegazione Provinciale di Frosinone, diretta dall’arbitro sig. Giovanni De Bellis, associato alla Sezione A.I.A. di Cassino.

La segnalazione era corredata dallo screenshot del messaggio Whatsapp e dalle schede anagrafiche del tesseramento federale del sig. Marco Lamberti e del sig. Roberto Pittiglio.

Nel corso dell’attività inquirente venivano acquisite, tra gli altri documenti: la comunicazione del 13 gennaio 2026 della Segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa alla posizione nei ruoli del sig. Roberto Pittiglio e allo storico dei suoi tesseramenti quale tecnico; i fogli di censimento delle società A.S.D. Don Bosco Colosseo e A.S.D. Pro Calcio Caira per la stagione sportiva 2025/2026; il referto ufficiale della gara A.S.D. Don Bosco Colosseo – A.S.D. Pro Calcio Caira del 16 novembre 2025; il supplemento di rapporto di gara; il referto di pronto soccorso del 16 novembre 2025; i Comunicati Ufficiali n. 22 del 20 novembre 2025 e n. 23 del 27 novembre 2025 della Delegazione Provinciale di Frosinone – Attività di Settore Giovanile e Scolastico; nonché il riscontro della Sezione A.I.A. di Cassino in ordine all’iscrizione dei sigg. Marco Lamberti e Giovanni De Bellis presso la medesima Sezione.

Dalla documentazione acquisita emergeva, in particolare, quanto segue:

- il sig. Roberto Pittiglio risultava inserito nella distinta della gara A.S.D. Don Bosco Colosseo – A.S.D. Pro Calcio Caira del 16 novembre 2025 quale “Dirigente” della società A.S.D. Pro Calcio Caira e che, nel corso dell’incontro, era stato prima ammonito e poi espulso dal direttore di gara. Nel referto arbitrale il sig. De Bellis dava atto che, al 27° minuto del secondo tempo, il sig. Pittiglio, dopo la notifica dell’ammonizione, si era rivolto al direttore di gara con “toni e modi fortemente provocatori e minacciosi”, pronunciando espressioni irriguardose, e che, dopo l’espulsione, aveva continuato a rivolgere frasi minacciose, abbandonando successivamente il terreno di gioco;

- nel supplemento al rapporto di gara l’arbitro riferiva che, al termine dell’incontro, il sig. Pittiglio lo avrebbe raggiunto nei pressi degli spogliatoi con atteggiamento minaccioso, impedendogli temporaneamente l’accesso, rivolgendogli ulteriori frasi minacciose e spingendolo più volte contro un muro. Solo l’intervento di alcuni dirigenti della Don Bosco Colosseo gli avrebbe consentito di rientrare nello spogliatoio; seguivano l’intervento delle Forze dell’Ordine e il trasporto in ospedale, ove veniva diagnosticato uno stato ansioso reattivo all’aggressione, con prognosi di cinque giorni.

- il Comunicato Ufficiale n. 22 del 20 novembre 2025 della Delegazione Provinciale di Frosinone riportava il provvedimento del Giudice Sportivo con cui al sig. Roberto Pittiglio veniva irrogata l’inibizione fino al 30 aprile 2026 per le condotte tenute nei confronti del direttore di gara in occasione dell’incontro del 16 novembre 2025. Con il successivo Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 novembre 2025 veniva pubblicata errata corrige al predetto comunicato, con aggiunta della precisazione secondo cui la prognosi di giorni cinque era riferita alla diagnosi di “ansia reattiva da aggressione”, senza lesioni fisiche dipendenti dalle spinte e dall’urto contro il muro.

La Procura Federale procedeva alla audizione, in data 19 gennaio 2026 del sig. Marco Lamberti, Arbitro Benemerito e Presidente della Sezione A.I.A. di Cassino e del sig. Giovanni De Bellis, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Cassino e direttore della gara A.S.D. Don Bosco Colosseo – A.S.D. Pro Calcio Caira del 16 novembre 2025, ed in data 5 febbraio 2026 del sig. Roberto Pittiglio, quale

Nel corso delle audizioni, il sig. Lamberti dichiarava di non essere stato presente alla gara, ma di essersi recato successivamente in ospedale per sincerarsi delle condizioni dell’arbitro De Bellis, escludendo di averlo in alcun modo influenzato nella redazione del referto. Il sig. De Bellis confermava integralmente il contenuto del referto e degli allegati, riferendo di essere stato vittima di condotte verbali e fisiche da parte del sig. Pittiglio e precisando di aver redatto autonomamente il rapporto di gara. Il sig. Pittiglio, a sua volta, negava l’aggressione fisica, riconduceva la propria condotta a mere rimostranze sulla direzione arbitrale, ma ammetteva di avere inviato al sig. Lamberti il messaggio Whatsapp contestato, spiegandolo con la delusione per l’esito del provvedimento del Giudice Sportivo e per il mancato sostegno ricevuto.

All’esito delle indagini, accertati i fatti contenuti nella segnalazione e ritenendo che non fossero emersi condizionamenti nella compilazione del referto arbitrale da parte del sig. Lamberti, né di altri soggetti, nei confronti dell’arbitro Giovanni De Bellis, la Procura Federale notificava in data 27 marzo 2026 la Comunicazione di conclusione delle indagini al sig. Roberto Pittiglio e alla società A.S.D. Pro Calcio Caira, contestando al primo la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., e alla società la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A seguito della notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Roberto Pittiglio faceva pervenire in data 9 aprile 2026 memoria difensiva, con la quale contestava la qualificazione giuridica della condotta, deducendo, tra l’altro, la non applicabilità dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, il carattere privato e personale del messaggio, l’assenza di intento offensivo o intimidatorio, la natura episodica ed emotiva dell’esternazione, nonché la necessità di valutare in termini di minima gravità anche l’eventuale responsabilità della società.

Decorso il termine previsto dall’art. 123, comma 3, C.G.S. per l’esercizio delle facoltà difensive, la Procura Federale esercitava l’azione disciplinare con atto di deferimento dell’11 maggio 2026.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 4 giugno 2026, disponendo la convocazione delle parti deferite, queste ultime non depositavano memorie difensive. Dagli atti risulta unicamente l’invio della procura alle liti conferita all’avv. Daniela Crolla, unitamente alla richiesta di accesso al fascicolo del procedimento.

Il dibattimento

All’udienza del 4 giugno 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparsa per la Procura Federale l’Avv. Debora Bandoni, la quale ha richiamato l’atto di deferimento chiedendo l’irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e di squalifica al sig. Roberto Pittiglio e di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda alla società A.S.D. Pro Calcio Caira.

È comparsa, altresì, l’Avv. Daniela Crolla, la quale ha discusso ribadendo le tesi difensive argomentate nella precedente memoria difensiva ex art. 123 CGS e chiedendo il proscioglimento del sig. Roberto Pittiglio.

All’esito della discussione il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

La Procura Federale ha deferito il sig. Roberto Pittiglio per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in data 20 novembre 2025, dopo aver appreso dal Comunicato Ufficiale n. 22 del 20 novembre 2025 della sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo per condotte tenute nei confronti dell’arbitro della gara A.S.D. Don Bosco Colosseo – A.S.D. Pro Calcio Caira del 16 novembre 2025, inviato al sig. Marco Lamberti, Arbitro Benemerito e Presidente della Sezione A.I.A. di Cassino, un messaggio Whatsapp del seguente tenore: “Complimenti per le bugie che gli hai suggerito di scrivere sul referto”.

In via preliminare, il Collegio rileva che, all’esito della istruttoria espletata, risultino provati l’addebito sotto il profilo materiale e la riferibilità soggettiva della condotta al deferito: l’invio del messaggio emergente dalla segnalazione del sig. Lamberti, corredata dallo screenshot della conversazione, e confermato dallo stesso destinatario in sede di audizione, è stato riconosciuto anche dal sig. Pittiglio nel corso della propria audizione del 5 febbraio 2026 che ha dichiarato di avere contattato il sig. Lamberti dopo la lettura del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo e di avergli scritto il messaggio in questione con riferimento a quanto riportato dall’arbitro nel rapporto di gara.

Il Collegio ritiene che la condotta, così come ricostruita sulla base degli atti di causa, assuma piena rilevanza disciplinare; la natura privata e personale del messaggio, l’asserita assenza di intento offensivo e la mancata incidenza della condotta sullo svolgimento della gara o sul risultato sportivo rappresentano circostanze non idonee a escludere il disvalore disciplinare dell’addebito contestato.

Il messaggio inviato dal sig. Pittiglio, lungi dal costituire una mera manifestazione di dissenso o di amarezza personale, contiene, infatti, l’attribuzione al Presidente della Sezione A.I.A. di Cassino di una condotta gravemente scorretta, consistente nell’avere suggerito all’arbitro della gara circostanze non veritiere da inserire nel referto. L’espressione utilizzata, in sostanza, non si limita a contestare l’operato arbitrale o la decisione del Giudice Sportivo, ma imputa al destinatario un intervento indebito e dolosamente alterativo del contenuto di un atto ufficiale di gara.

Ne deriva che la frase, per il suo tenore oggettivo, risulta intrinsecamente offensiva e idonea a ledere non soltanto la reputazione personale del sig. Lamberti, ma anche il prestigio, l’imparzialità e l’autorevolezza dell’istituzione arbitrale.

Il Tribunale ritiene, pertanto, che la condotta superi la soglia della rilevanza disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, CGS che, nel prescrivere a tutti i soggetti dell’ordinamento federale l’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, ha portata generale e impone comportamenti rispettosi non solo delle regole formali, ma anche dei valori di correttezza relazionale, rispetto istituzionale e tutela della funzione arbitrale.

L’offensività della condotta non è esclusa né dalla circostanza che il messaggio sia stato inviato tramite un canale privato, né dall’esistenza di un pregresso rapporto personale tra mittente e destinatario, atteso che, anche a prescindere da tale rapporto, il suo contenuto resta oggettivamente lesivo in quanto attribuisce a un soggetto appartenente all’ordinamento arbitrale un comportamento contrario ai doveri di correttezza, imparzialità e lealtà, senza che dagli atti sia emerso alcun riscontro di condizionamenti nella redazione del referto arbitrale.

Neppure assume rilievo esimente la circostanza che il messaggio sia stato inviato dopo la gara e non abbia inciso sul risultato sportivo poiché il disvalore disciplinare della condotta risiede nella sua autonoma idoneità lesiva, consistita nel mettere in dubbio la genuinità del referto arbitrale e nell’insinuare un intervento esterno volto a farvi inserire circostanze non vere, con conseguente violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS.

Parimenti, la difesa relativa alla non applicabilità dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico non può essere accolta, poiché dagli atti risulta che il sig. Pittiglio era comunque inserito nei ruoli del Settore Tecnico e, dunque, soggetto ai relativi doveri comportamentali, fermo restando che, anche a prescindere da tale richiamo, la condotta è comunque pienamente riconducibile all’art. 4, comma 1, CGS, quale norma generale di chiusura posta a presidio dei principi di lealtà, correttezza, probità e rispetto delle istituzioni sportive.

La gravità e rilevanza della condotta, dunque, è confermata dal tenore del messaggio, che non esprime una critica, pur aspra, all’operato arbitrale, ma attribuisce al destinatario la consapevole induzione dell’arbitro a rappresentare fatti non veri in un atto ufficiale ed integra quindi la violazione contestata.

Ai fini della graduazione della sanzione, il Collegio, valorizzati la natura offensiva del messaggio, la sua idoneità a ledere il prestigio del destinatario e dell’istituzione arbitrale, nonché il contesto nel quale esso è stato inviato, ma considerati altresì l’unicità dell’episodio, il sostanziale riconoscimento dell’invio da parte del deferito e la necessità di distinguere la presente fattispecie dalle condotte già sanzionate dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del 16 novembre 2025, ritiene congrua la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e di squalifica..

Accertata la responsabilità disciplinare del sig. Pittiglio e risultando pacifica la sua qualità di presidente e legale rappresentante della società al momento dei fatti, deve affermarsi la responsabilità diretta della A.S.D. Pro Calcio Caira ai sensi della disposizione richiamata.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene che la richiesta della Procura Federale, pari a euro 600,00 di ammenda, debba essere ridotta in ragione della concreta graduazione della responsabilità individuale del sig. Pittiglio. Appare pertanto congrua, proporzionata e adeguata la sanzione dell’ammenda nella misura di euro 300,00 (trecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Roberto Pittiglio, mesi 3 (tre) di inibizione e di squalifica;

- alla società A.S.D. Pro Calcio Caira, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Monica De Vergori                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 15 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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