F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 289/TFN – SD del 23 Giugno 2026 (motivazioni) – Vanderlei Augusto, Pasquariello Giampiero, A.S.D. Riedil Hamok Futsal – 266/TFNSD
Decisione/0289/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0266/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sig.ri:
Amedeo Citarella - Presidente
Edoardo Ales – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30344/573pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 21 maggio 2026, nei confronti dei signori Vanderlei Augusto e Pasquariello Giampiero, nonché nei confronti della società A.S.D. Riedil Hamok Futsal, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con provvedimento prot. n. 30344/573pf25-26/GC/DP/ff del 21 maggio 2026, ha deferito per rispondere dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:
− il sig. Vanderlei Augusto, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, dalla metà del mese di ottobre 2025 al 3.12.2025, in costanza di tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Real Dem Calcio A 5, svolto il ruolo e i compiti di allenatore per la società A.S.D. Riedil Hamok Futsal;
− il sig. Pasquariello Giampiero, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Vanderlei Augusto, dal mese di ottobre 2025 al 3.12.2025, in costanza di tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Real Dem Calcio A 5, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore per la società A.S.D. Riedil Hamok Futsal.
− la società A.S.D. Riedil Hamok Futsal a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Giampiero Pasquariello e Augusto Vanderlei, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 21.11.2025 con la quale il presidente della società A.S.D. Real Dem Calcio A 5, sig. Giampiero Zaffiri, riferiva che, dopo aver tesserato il calciatore sig. Vanderlei Augusto il 2.10.2025, questi aveva preso parte ad una sola gara ufficiale del Campionato di calcio a 5 categoria Serie D – Lnd Comitato Abruzzo in data 11.10.2025, senza più rispondere alle successive convocazioni, adducendo impedimenti per motivi di salute. Aveva quindi appreso che il sig. Vanderlei, in costanza di tesseramento con la A.S.D. Real Dem Calcio A 5, svolgeva attività sportiva in favore di altro sodalizio, la società A.S.D. Riedil Hamok Futsal, allegava screenshot di post estrapolati dai profili social dell’atleta e della predetta società che confermavano la circostanza. Evidenziava, infine, che il sig. Vanderlei risultava censito nell’anagrafe federale con differenti matricole e che per tali fatti era già stato attenzionato dagli organi della giustizia sportiva.
Il sig. Giampiero Pasquariello, presidente della società A.S.D. Riedil Hamok Futsal, in sede di audizione dichiarava di aver tesserato il sig. Vanderlei il 4.12.2025 con il ruolo di tecnico/giocatore, circostanza confermata dalla posizione di tesseramento dell’atleta acquisita in atti, negando l’impiego del giocatore prima di tale data. Venivano, quindi, mostrate al Pasquariello n. 9 immagini tratte da post pubblicati sull’account Facebook della società in date antecedenti il tesseramento del Vanderlei (il giocatore appariva ritratto con la squadra della società A.S.D. Riedil Hamok Futsal al termine delle gare (post dei 31.10.2025 e 7-814.11.2025) e a bordo campo nel corso di un incontro (post del 15.11.2025); in altro post del 15.11.2025 la società A.S.D. Riedil Hamok Futsal scriveva al Vanderlei un messaggio di cordoglio indicandolo quale “nostro Mister” ed in un post del 16.10.2025 risultava riportato lo stralcio di un’intervista rilasciata dal patron e main sponsor della società sig. Giancarlo Baglione in cui riferiva “purtroppo Vanderlei non potrà essere dei nostri per la prima giornata. Dovremmo aspettare la seconda per vederlo
finalmente in campo”. All’audito veniva poi posto in visione il video di un’intervista rilasciata ad una emittente locale dal sig. Vanderlei appena terminato l’incontro del 17.10.2025, tra la A.S.D. Riedil Hamok Futsal e la Minturno Calcio 1936 in cui il giornalista lo chiama “mister” e il sig. Vanderlei si dice soddisfatto del suo “esordio” in tale veste. Esaminato tale compendio documentale l’audito dichiarava che si era trattato di “una forma di promozione pubblicitaria decisa dallo stesso sig. AUGUSTO per intercettare più tifosi della nostra società sulla quale noi non ne eravamo a conoscenza prima che lo facesse” e “in realtà ha soltanto voluto promuovere il suo nome in questa squadra…”.
Il sig. Augusto Vanderlei, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Montesilvano Calcio a 5, in sede di audizione confermava di aver preso parte ad una sola gara in costanza di tesseramento con la Real Dem e di non aver poi più preso parte ai successivi incontri “per motivi personali e di lavoro”. Il Vanderlei negava di aver svolto attività sportiva in favore dell’A.S.D. Riedil Hamok Futsal prima del suo tesseramento con tale sodalizio e di essersi limitato ad assistere a due allenamenti e a due gare della rappresentativa di tale società. A fronte della presa visione dei post pubblicati sull’account Facebook dell’A.S.D. Riedil Hamok Futsal in data antecedente al suo tesseramento riferiva “prima del mio tesseramento sono andato solo a vedere allenamenti e partite”. Dopo aver visionato il video dell’intervista da lui rilasciata sul campo al termine della gara del 17.10.2025 Riedil Hamok Futsal-Minturno Calcio 1936, dichiarava “ero in attesa di diventare il loro allenatore dopo lo svincolo dalla REAL DEM C5 e ho rilasciato l’intervista”. L’audito ha, infine, giustificato la sua presenza in anagrafe federale con due diverse matricole n. 3906406 e n. 3170197 con un errore conseguito al cambio del codice fiscale che era precedentemente riferito ai suoi due cognomi Augusto Reis e poi al solo attuale Augusto.
Le indagini confermavano, attraverso le visure estratte dall’Anagrafe Federale, la presenza di tre diverse matricole corrispondenti allo stesso cognome, nome e data di nascita del tesserato ma con codici fiscali lievemente differenti, una priva di carriera e le altre due, n. 3906406 e n. 3170197, corrispondenti a quelle con cui Vanderlei Augusto emergeva dal sistema AS400. Con matricola n. 3170197 il sig. Vanderlei Augusto risultava censito come calciatore dilettante di calcio a 11 con ultimo tesseramento risalente al 2021 per la società A.S.D. Formia Futsal; mentre con matricola n. 3906406 risultava censito come calciatore di calcio a 5 con ultimo tesseramento nella corrente stagione sportiva 2025 - 2026 per la società A.S.D. Montesilvano C5.
In definitiva, l’attività di indagine espletata consentiva di ricostruire in maniera univoca il quadro fattuale legato all’attività prestata dal sig Vanderlei Augusto dalla metà del mese di ottobre 2025 al 3.12.2025, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Real Dem Calcio A 5, sia in favore di quest’ultima sia in qualità di allenatore all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Riedil Hamok Futsal.
Come sopra ravvisati i profili di responsabilità, la Procura Federale notificava a mezzo pec in data 9.4.2026 la comunicazione di conclusione delle indagini a Pasquariello Giampiero ed alla società A.S.D. Riedil Hamok Futsal, al sig. Vanderlei Augusto a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 20.4.2026, contestando atti e comportamenti disciplinarmente rilevanti emersi in corso di indagine.
È seguita, in data 21.5.2026, la notifica a mezzo pec del deferimento in oggetto a Pasquariello Giampiero ed alla società A.S.D. Riedil Hamok Futsal, in data 11.6.2026 al sig. Vanderlei Augusto a mezzo raccomandata a.r.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l’udienza di discussione del 16 giugno 2026. I deferiti non hanno depositato memorie.
Il dibattimento
All’udienza del 16 giugno 2026 ha presenziato l'Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale, nessuno per i deferiti.
La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha concluso chiedendo l’accoglimento dello stesso e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al sig. Augusto Vanderlei, mesi 2 (due) di squalifica;
- al sig. Giampiero Pasquariello, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società AS.D. Riedil Hamok Futsal, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda
La decisione
Dall’analisi del compendio istruttorio risulta comprovata, con evidenza documentale, la responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine alle condotte oggetto di deferimento.
I fatti contestati trovano oggettivo riscontro nelle emergenze di causa, in una pluralità di atti e immagini che, valutati nel loro complesso, depongono, in maniera univoca e ragionevole, per la sussistenza delle condotte addebitate.
In particolare, le dichiarazioni rese dallo stesso sig. Augusto Vanderlei, intervistato al termine dell’incontro del 17.10.2025 tra la A.S.D. Riedil Hamok Futsal e la Minturno Calcio 1936, assumono una valenza pressoché confessoria nel senso di confermare che già dalla metà del mese di ottobre 2025, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Real Dem Calcio A 5 da cui veniva svincolato solo a far data dal 3.12.2025, questi ha assunto il ruolo e svolto attività come allenatore in favore della A.S.D. Riedil Hamok Futsal. Nello stesso senso le dichiarazioni del sig. Giancarlo Baglione, patron e main sponsor della società, che il 16.10.2025 lamentava l’assenza di Vanderlei Reis Augusto alla prima partita e proseguiva affermando: “Dovremo aspettare la seconda per vederlo finalmente in campo, ma questo non cambia il nostro spirito: la squadra è forte e tutti sono pronti a dare il massimo”. Il 15.11.2025 sul canale social della società Hamok Futsal veniva pubblicato un post di condoglianze: “ La ASD Hamok Futsal si unisce al dolore del nostro Mister, Vanderlei Reis Augusto, Per la scomparsa di suo padre”.
Le dichiarazioni rese dai deferiti nel corso delle audizioni, volte a negare gli addebiti, paiono confuse e contraddittorie e, in ogni caso, inidonee a confutare i riscontri oggettivi offerti dal ricco ed univoco compendio probatorio che smentisce irrimediabilmente la tesi difensiva del deferito secondo cui “prima del mio tesseramento sono andato solo a vedere allenamenti e partite”.
Resta allora confermata la responsabilità del sig. Vanderlei Augusto il quale, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Real Dem Calcio A 5, ha prestato attività in qualità di allenatore all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Riedil Hamok Futsal dalla metà del mese di ottobre 2025 al 3.12.2025, avendo con la sua condotta violato l'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. “4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché quanto disciplinato negli Accordi Collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe e/o la FIGC non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società” e gli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., “1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”
La violazione deve pertanto ritenersi pienamente integrata ed è addebitabile altresì a Giampiero Pasquariello, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Vanderlei Augusto, in costanza di tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Real Dem Calcio A 5, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore per la società A.S.D. Riedil Hamok Futsal di cui era presidente e legale rappresentante.
Alla responsabilità del legale rappresentante, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, consegue la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, comma 1 C.G.S.; dei fatti ascritti al tecnico la società risponde, invece, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi del comma 2 della medesima norma.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate le circostanze del caso ed anche in considerazione dei precedenti di questa sezione, appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, pienamente conformi al dettato normativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Augusto Vanderlei, mesi 2 (due) di squalifica;
- al sig. Giampiero Pasquariello, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società A.S.D. Riedil Hamok Futsal, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Amedeo Citarella
Depositato in data 23 giugno 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
