F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0149/CFA pubblicata il 18 Giugno 2026 (motivazioni) – Avv. Renato Miele
Decisione/0149/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0190/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Castiglia - Presidente (Relatore)
Carlo Saltelli – Componente
Gabriele Carlotti – Componente
Manfredo Azteni - Componente
Angelo De Zotti - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0190/CFA/2025-2026, proposto in data 11 giugno 2026 dall’avv. Renato Miele, in proprio,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0269/TFNSD/2025-2026 dell’8 giugno 2026;
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti del dott. Giovanni Malagò e del dott. Giancarlo Abete;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
relatore all’udienza del 18 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia; è presente l’avv. Renato Miele.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con comunicato ufficiale n. 191/A del 2 aprile 2026, il Presidente della FIGC ha convocato per il giorno 22 giugno 2026 l’Assemblea federale elettiva per l’elezione del nuovo Presidente federale.
Con provvedimento a firma del Segretario generale della Federazione, pubblicato sul sito Internet federale il 14 maggio 2026, sono state ammesse le candidature alla carica presentate dal dott. Giovanni Malagò e dal dott. Giancarlo Abete; non è stata ammessa la candidatura dell’avv. Renato Miele per difetto del requisito previsto dall’art. 24, comma 5, dello Statuto federale, in quanto priva del necessario accredito da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
2. Con ricorso depositato il 20 maggio 2026 dinanzi al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, l’avv. Miele ha impugnato il ricordato provvedimento federale come pure il tacito silenzio rifiuto opposto dalla Federazione alle sue richieste di acceso agli atti del procedimento.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la propria ammissione, anche con riserva, alla competizione elettorale, nonché la declaratoria di inammissibilità e/o l’esclusione delle candidature del dott. Malagò e del dott. Abete.
A sostegno del ricorso egli ha dedotto:
- la violazione delle norme di trasparenza, del diritto di accesso e di difesa e dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di accesso agli atti delle candidature avversarie presentata il 14 maggio 2026 e successivamente reiterata;
- la violazione dei principi di ampia democraticità e l’illegittimità, in quanto l’art. 24, comma 5, dello Statuto federale, con il meccanismo del necessario accredito delle candidature, porrebbe una barriera all’elettorato passivo manifestamente sproporzionata;
- l’illegittimità, anche costituzionale, dell’art. 24, comma 5, dello Statuto per contrasto con gli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 12 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- la violazione delle norme del codice civile in punto di massima partecipazione degli associati;
- l’annullabilità della decisione assembleare elettiva, in quanto i tesserati deleganti avrebbero votato e rilasciato la delega per un punto non espressamente inserito all’ordine del giorno;
- l’inammissibilità della candidatura del dott. Malagò per difetto del tesseramento prescritto dall’art. 29, comma 1, dello Statuto federale e per violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001;
- l’inammissibilità della candidatura del dott. Abete per conflitto di interessi e per violazione dell’art. 29, comma 3, dello Statuto federale.
Il ricorrente ha anche presentato una istanza cautelare chiedendo al Tribunale, anche inaudita altera parte, di:
(i) sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato;
(ii) ordinare alla FIGC la propria ammissione con riserva all’Assemblea elettiva;
(iii) dichiarare non ammissibile e/o sospendere la candidatura del dott. Malagò e del dott. Abete;
(iv) fissare l’udienza di discussione del ricorso nel merito in tempo utile per l’Assemblea o, in subordine, disporre la sospensione dell’Assemblea stessa.
3. Con decreto monocratico n. 9/2025-2026 il Presidente del Tribunale ha dichiarato inammissibile e comunque ha rigettato l’istanza di provvedimento monocratico presidenziale, fissando per la discussione collegiale dell’istanza cautelare e del merito l’udienza del 29 maggio 2026, con abbreviazione dei termini di comparizione.
4. All’udienza del 29 maggio 2026, con ordinanza n. 45/2025-2026, il Collegio, rilevata la mancanza in atti della prova della ricezione del ricorso da parte dei tre intimati, ne ha rinviato la trattazione all’udienza dell’8 giugno 2026, onerando il ricorrente di dare prova dell’avvenuta notificazione del ricorso entro il 5 giugno 2026.
Nel giudizio di primo grado non si sono costituiti la Federazione, il dott. Malagò e il dott. Abete.
5. Con la decisione n. 269/2025-2026, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile.
In particolare, il Tribunale:
- ha ritenuto infondata la censura relativa alla non ammissione della candidatura del ricorrente, risultando incontrovertibilmente documentato che la candidatura non era accompagnata dall’accredito richiesto dall’art. 24, comma 5, dello Statuto federale, e valutando tale disposizione non in contrasto con il principio di democraticità di matrice CONI, codicistica e costituzionale, in quanto approvata dal CONI - e perciò da questi ritenuta coerente con i principi del proprio ordinamento - e logicamente intesa a circoscrivere la candidabilità a un numero non indiscriminato di candidati individuati dalle componenti federali;
- ha rilevato che la norma statutaria non aveva costituito oggetto di impugnazione e che l’invocata disapplicazione, dedotta soltanto in udienza, era tardiva e inammissibile;
- ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l’impugnazione avverso l’ammissione del dott. Abete e del dott. Malagò, essendo legittimati a contestare l’ammissibilità di altre candidature - ai sensi dell’art. 2, lett. c) e d), del Regolamento per l’impugnazione avverso le candidature in occasione delle Assemblee nazionali elettive - soltanto un candidato ammesso o il Procuratore federale, con conseguente inammissibilità anche delle doglianze relative al diniego di accesso agli atti e della relativa richiesta istruttoria;
- ha rilevato, peraltro, il difetto di interesse del ricorrente a contestare le candidature avversarie, posto che l’eventuale accoglimento delle relative domande non gli avrebbe arrecato alcun giovamento, restando comunque preclusa la sua candidatura.
6. Con reclamo depositato l’11 giugno 2026, l’avv. Miele ha impugnato la decisione di primo grado dinanzi a questa Corte federale d’appello, con istanza di fissazione urgente ex artt. 107 e 108 del Codice di giustizia sportiva, affidandolo a cinque motivi, di seguito esaminati, e riproponendo l’istanza cautelare.
7. Con decreto n. 4/2025-2026, il Presidente delle Sezioni unite della Corte ha rigettato l’istanza cautelare di provvedimento monocratico presidenziale richiesta, fissato per la discussione dell’istanza cautelare collegiale e del merito del ricorso l’udienza del 18 giugno 2026, accordato alle parti termine per eventuale costituzione, deposito memorie e documenti.
8. In data 16 giugno 2026, il reclamante ha depositato una memoria integrativa.
Come in primo grado, gli intimati non si sono costituiti in giudizio per resistere al reclamo.
9. All’udienza del 18 giugno 2026, quando il reclamo è stato chiamato, l’avv. Miele ha discusso. Dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
10. L’istanza cautelare può essere esaminata assieme al merito.
11. Con il primo motivo il reclamante deduce l’omessa pronuncia, da parte del Tribunale federale nazionale, sulla censura relativa al diniego di accesso agli atti opposto dalla Federazione, con conseguente violazione del diritto di difesa, per non aver potuto acquisire elementi essenziali a dimostrare l’illegittimità della procedura di ammissione delle candidature.
Il motivo è infondato.
Difatti, contrariamente a quanto prospettato, la decisione impugnata non è incorsa in alcuna omessa pronuncia: il Tribunale ha espressamente statuito sulla doglianza, dichiarandone l’inammissibilità quale conseguenza del difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente a contestare l’ammissibilità delle candidature avversarie, cui l’istanza di accesso era funzionalmente preordinata.
La statuizione, ancorché sintetica, integra una pronuncia in rito e non una omissione, postulando il vizio di omessa pronuncia la totale pretermissione della questione e non la sua decisione in senso sfavorevole alla parte.
A ciò si aggiunge, nel merito, che il c.d. accesso difensivo presuppone un effettivo collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive, restando inammissibile in caso di evidente, assoluta mancanza di tale collegamento, ovvero di esercizio pretestuoso o temerario della relativa facoltà (Corte fed. app., SS. UU., n. 21/2023-2024, che richiama Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2021, n. 19 e n. 20/2020).
Nella specie, l’ostensione degli atti delle candidature del dott. Abete e del dott. Malagò non presentava alcun nesso con il fondamento del provvedimento di non ammissione del reclamante, integralmente riconducibile al difetto, oggettivo e documentale, dell’accredito prescritto dall’art. 24, comma 5, dello Statuto federale: sicché il denegato accesso non ha prodotto alcuna effettiva compressione del diritto di difesa quanto alla posizione propria del ricorrente, unica rispetto alla quale residuava un interesse azionabile.
Si aggiunga, per semplice completezza, che non appaiono pertinenti le sentenze del TAR Lazio richiamate dal reclamante nella memoria integrativa, perché, nella fattispecie, non viene in discussione la possibilità di esercitare il diritto di accesso nei confronti della FIGC, ma la sussistenza dei relativi presupposti condizionanti.
12. Con il secondo motivo il reclamante deduce l’illegittimità dell’art. 24, comma 5, dello Statuto federale, in materia di accredito, per contrasto con le fonti primarie, le leggi statali e la Costituzione; censura l’erroneità dell’assunto del Tribunale secondo cui l’approvazione del CONI renderebbe la norma coerente con i principi dell’ordinamento sportivo, costituendo essa mera condizione di efficacia e non di legittimità; e ne chiede la disapplicazione, ritenuta esercitabile anche d’ufficio e comunque non subordinata a una specifica domanda di parte.
Il motivo è infondato, anche se sulla base di considerazioni non del tutto coincidenti con quelle svolte dal Tribunale federale nazionale.
12.1. In primo luogo, mette conto rilevare che il reclamante non ha impugnato in primo grado, con specifica censura, la disposizione statutaria in questione.
Tuttavia, l’istituto della disapplicazione opera incidenter tantum quale corollario del principio di gerarchia delle fonti, riferibile anche all’ordinamento sportivo e a quello della Federazione, e può essere esercitato dal giudice - secondo il canone iura novit curia - pur in assenza di un’espressa domanda di annullamento della norma, ove questa non sia stata impugnata (Corte fed. app., Sez. I, n. 62/2023-2024; Corte fed. app., SS. UU., n. 39/2025-2026; Collegio di garanzia, n. 51/2018, n. 76/2019, n. 30/2022, n. 41/2023).
Infatti, come ha precisato il Collegio di garanzia dello sport, «il generale principio di gerarchia delle fonti normative non permette che una norma regolamentare possa contenere delle disposizioni che contrastino con la disciplina di rango superiore, né possa modificarle o abrogarle» (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 76/2019; nonché, fra le tante, Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 30/2022, e riferimenti ulteriori ivi citati).
Conseguenza di ciò è, appunto, la riferibilità all’ordinamento sportivo federale delle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa in tema di gerarchia delle fonti e di disapplicazione dei regolamenti contrastanti con la normativa primaria (Corte fed. app., Sez. I, n. 62/2023-2024; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 25/2018; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 76/2019; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 30/2022; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 41/2023).
Vero è che, anche in ambito sportivo, questa giurisprudenza si è formata essenzialmente con riguardo alla relazione fra il Codice di giustizia sportiva e norme sottordinate di natura regolamentare.
E, allora, andrebbe puntualmente scrutinato il punto se possa essere oggetto di disapplicazione una norma statutaria, cioè una norma di rango “costituzionale” nell’ambito dell’ordinamento endo-federale; disapplicazione che, nel caso, discenderebbe in ipotesi dal contrasto con fonti normative esterne, a partire dai Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate approvati dal CONI, ai quali l’art. 1 dello Statuto federale rinvia, e, soprattutto, dal contrasto con norme dell’ordinamento generale.
Inoltre, in via generale, la disapplicazione si risolve nell’applicazione di una norma in luogo di quella disapplicata. In questo caso, invece, si tratterebbe piuttosto di pervenire a una totale obliterazione della disposizione statutaria contestata.
12.2. Pur essendo di significativo spessore concettuale, tali questioni rimangono però irrilevanti in questa sede, poiché resta comunque fermo che il rimedio della disapplicazione opera solo «nel caso di macroscopico contrasto con la norma primaria» (Corte fed. app., Sez. I, n. 62/2023-2024; Corte fed. app., SS. UU., n. 39/2025-2026; Corte fed. app., SS.UU., n. 128/2025-2026) e, nella specie, questo contrasto non sussiste.
La previsione dell’accredito - che subordina la candidatura alla carica di Presidente federale al sostegno di una quota qualificata di delegati assembleari di almeno una Lega o Componente tecnica - non costituisce un adempimento burocratico-formale, ma, postulando il radicamento della candidatura in una Lega o una Componente tecnica, integra un filtro di serietà e di rappresentatività della candidatura medesima e non una barriera arbitraria all’elettorato passivo.
Si tratta di un filtro che anche l’ordinamento generale ben conosce. Si pensi solo, al riguardo, ai requisiti cui la legge elettorale vincola, a pena di inammissibilità, la presentazione delle liste concorrenti alle elezioni politiche.
La legittimità della disposizione statutaria è poi corroborata dall’approvazione dello Statuto federale da parte del CONI, cui compete la verifica di conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo: approvazione che, se non vale di per sé a sottrarre la disposizione al sindacato di legittimità degli organi di giustizia sportiva - non esistendo, nell’ordinamento endofederale, aree franche totalmente sottratte al controllo del giudice (Corte fed. app., SS.UU., n. 14/2025-2026) - rileva tuttavia, sul piano sostanziale, quale indice della coerenza della norma con i principi sovraordinati e concorre a escludere il macroscopico contrasto che solo legittimerebbe il sindacato del giudice endo-federale e la conseguente disapplicazione.
In definitiva, la previsione dell’accredito costituisce esercizio dell’autonomia normativa federale entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità.
Altra questione, evidentemente, è se de futuro il legislatore federale riterrà opportuno rivalutare la misura del filtro - al momento piuttosto stringente, anche se non irragionevole - al fine di rendere più contendibili le cariche federali elettive.
12.3. Va infine aggiunto, in conclusione, che la disposizione dell’art. 24, comma 5, dello Statuto federale, di cui il reclamante denuncia, tra l’altro, la non conformità a Costituzione sotto diversi profili, non potrebbe essere oggetto di una questione di legittimità costituzionale.
E ciò, non solo e non tanto perché gli organi di giustizia sportiva potrebbero essere privi del potere di sollevare questione di legittimità costituzionale, non rivestendo la qualità di “giudice” ai fini dell’incidente di costituzionalità (questione peraltro, ad avviso del Collegio, meritevole di attento approfondimento). Quanto, piuttosto, perché lo Statuto federale rimane atto espressione di autonomia normativa, costituzionalmente riconosciuta, e non rientra nel novero degli atti aventi forza di legge dello Stato o delle Regioni, i quali solo possono essere sottoposti in via incidentale al giudizio della Corte costituzionale.
In sintesi, la prospettata illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, dello Statuto federale non può trovare ingresso nel presente giudizio se non nei limiti del sindacato di compatibilità con i principi dell’ordinamento sportivo e statale, nei termini sopra precisati.
All’esito di tale sindacato, per le ragioni esposte, la censura non può essere accolta.
13. Con il terzo motivo l’avv. Miele deduce l’omesso rilievo d’ufficio dell’incandidabilità del dott. Malagò per difetto del tesseramento alla data di presentazione della candidatura (art. 29, comma 1, dello Statuto federale), trattandosi - a suo dire - di requisito essenziale di eleggibilità rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado; censura altresì la declaratoria di difetto di interesse e di legittimazione, sostenendo che l’avverbio “anche” di cui all’art. 2, lett. d), del Regolamento amplierebbe e non escluderebbe la legittimazione e che l’eventuale accertamento dell’incandidabilità travolgerebbe l’esito assembleare, determinando la rinnovazione della procedura e la conseguente “chance” di riammissione del reclamante.
14. Con il quarto motivo il reclamante deduce l’omesso rilievo d’ufficio dell’incandidabilità del dott. Abete per conflitto di interessi e violazione dell’art. 29 dello Statuto federale, non avendo questi sospeso o abbandonato le cariche di Consigliere federale e di Presidente della Lega nazionale dilettanti, con conseguente obbligo di astensione, rimesso agli organi di controllo, e illegittimità derivata della procedura.
15. I motivi terzo e quarto, congiuntamente esaminabili in ragione della comune questione pregiudiziale, sono inammissibili.
Difatti, presupposti di ammissibilità dell’azione sono la legittimazione e l’interesse ad agire.
Il reclamante manca dell’una e dell’altro.
Quanto al primo elemento, l’art. 2, comma 2, lett. d), del Regolamento per l’impugnazione avverso le candidature riserva espressamente la legittimazione a contestare l’ammissibilità delle candidature al candidato ammesso e al Procuratore federale, qualità entrambe non spettanti al reclamante, la cui candidatura - come detto - è stata correttamente non ammessa.
Quanto all’interesse ad agire, valgono anche per il processo sportivo - in virtù del rinvio operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI ai principi e alle norme generali del processo civile e, dunque, all’art. 100 c.p.c. - le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza nell’ordinamento generale (da ultimo, e per tutte, Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2026, n. 9038).
In sintesi, tale interesse è da intendersi quale prospettazione di una lesione concreta e attuale e dell’effettiva utilità, immediata e diretta, ritraibile dall’accoglimento del gravame (Corte fed. app., SS.UU. n. 99/2022-2023; Corte fed. app., SS.UU., n. 61/20232024; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2019; Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 110/2021).
Ora, una volta accertata la legittimità del provvedimento di non ammissione della candidatura dell’avv. Miele per difetto di accredito - come ritenuto in sede di esame del secondo motivo -, viene meno qualsiasi utilità giuridica concreta che al reclamante potrebbe derivare dall’esclusione delle candidature avversarie, restando in ogni caso a lui preclusa la partecipazione alla competizione elettorale.
Da un lato, infatti, l’addotta “chance” di riammissione conseguente alla rinnovazione della procedura integra, all’evidenza, un interesse meramente indiretto, futuro ed eventuale, come tale inidoneo a sorreggere l’impugnazione (Corte fed. app., SS.UU., n. 61/2023-2024; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2019).
Dall’altro, al reclamante - che insiste sul punto nella memoria integrativa - non è sufficiente far valere il proprio interesse a una legittima elezione del Presidente della Federazione. Questo costituisce un interesse indifferenziato, che in nulla differisce dal generico e indistinto interesse alla legalità dell’azione federale, non azionabile uti singulus (Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 110/2021, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2017, n. 4717), mentre l’ordinamento federale non conosce un’azione popolare a tutela della regolarità del procedimento elettorale.
Né, infine, a diversa conclusione conduce l’invocato potere di rilievo d’ufficio.
Altro, ad esempio, è il dovere del giudice di verificare in ogni stato e grado la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione (Corte fed. app., SS.UU., n. 96/2021-2023; Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 61/2018), che attiene al giudizio ritualmente instaurato; altro un inesistente potere di caducazione officiosa di candidature altrui in difetto di una domanda ammissibile, sorretta da legittimazione e interesse.
L’inammissibilità per difetto di interesse e di legittimazione, di conseguenza, assorbe e rende inutile l’esame del merito delle dedotte cause di incandidabilità del dott. Malagò e del dott. Abete.
16. Con il quinto motivo il reclamante deduce l’omessa trasmissione degli atti alla Procura federale, richiesta in primo grado in sede di discussione orale, evidenziando che l’irregolarità della procedura elettorale potrebbe essere rilevata d’ufficio dal Procuratore, titolare di poteri di azione a tutela dell’ordine pubblico sportivo, e riproponendo la relativa istanza dinanzi a questa Corte.
Il motivo è infondato.
Difatti, la mancata trasmissione degli atti alla Procura federale non integra un vizio della decisione impugnata, né il reclamante è titolare di una posizione soggettiva che gli consenta di pretenderla, esercitando il Procuratore federale i propri poteri in via autonoma e officiosa.
La sollecitazione contenuta nel motivo non incide pertanto sulla legittimità della decisione.
Poiché il presente giudizio è costruito come impugnazione di un provvedimento federale, pubblicato nelle forme dovute e perciò obiettivamente conoscibile, il Collegio non ritiene necessario disporre la trasmissione degli atti alla Procura federale, ferma per il reclamante la facoltà di provvedere autonomamente.
17. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo è infondato e va perciò respinto, con conferma della decisione impugnata e assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe
Dispone la comunicazione alle parti.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Giuseppe Castiglia
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
