F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0152/CFA pubblicata il 22 Giugno 2026 (motivazioni) – società A.S.D. Città di Gela e sig. Giovanni Vittoria / PFI

Decisione/0152/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0174/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Alberto Mignone – Componente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0174/CFA/2025-2026 proposto dalla A.S.D. Città di Gela, in persona del vicepresidente e legale rappresentante pro tempore, e dal sig. Giovanni Vittoria, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Salsetta, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0237/TFNSD-2025-2026 (procedimento n. 0227/TFNSD-2025-2026), depositata il 6 maggio 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza dell’11 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e udito l’Avv. Francesco Salsetta per i reclamanti e l’Avv. Massimo Adamo per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di deferimento del 16 aprile 2026 (prot. n. 27165/818pf25-26/GC/PN/fm), depositato in pari data, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto deferivano al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, il sig. Giovanni Vittoria, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della A.S.D. Città di Gela, e la società A.S.D. Città di Gela. Al sig. Vittoria veniva contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto prescritto dal Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 del Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti, lettera B, per non avere la A.S.D. Città di Gela depositato - e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva - entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dal contratto depositato a favore del calciatore tesserato sig. Jerry Mbakogu, segnatamente mancando la prova del pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025; alla società veniva contestata la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore.

La vicenda traeva origine dalla segnalazione del 9 febbraio 2026 del Dipartimento interregionale, con la quale veniva trasmessa la nota di pari data della Co.Vi.So.D., recante l’esito negativo della verifica delle dichiarazioni liberatorie relative ai calciatori e agli allenatori della prima squadra al 31 dicembre 2025, con la specifica indicazione, per il calciatore Mbakogu Jerry, “manca liberatoria ottobre/dicembre”. La Procura federale, iscritto il procedimento n. 818pf25-26, acquisiva la documentazione - tra cui il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, la nota della Co.Vi.So.D., il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la A.S.D. Città di Gela e il sig. Jerry Mbakogu e i fogli di censimento della società per la stagione sportiva 2025/2026 e chiedeva al Dipartimento di chiarire se la locuzione “ottobre/dicembre” si riferisse ai soli due mesi indicati ovvero all’intero trimestre; con nota del 30 marzo 2026 il Dipartimento chiariva trattarsi del trimestre ottobre-dicembre 2025.

All’esito dell’attività istruttoria, ritenuto il procedimento istruito per tabulas sulla base della documentazione raccolta, la Procura federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini; i destinatari non formulavano richiesta di audizione né depositavano memoria difensiva. Con il citato atto del 16 aprile 2026 veniva quindi esercitata l’azione disciplinare.

Il presidente del Tribunale federale nazionale, abbreviati i termini di comparizione ai sensi dell’art. 85, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per ragioni di urgenza, fissava per la discussione l’udienza del 30 aprile 2026; nella fase predibattimentale nessuna delle parti svolgeva attività. All’udienza, tenutasi in videoconferenza, era presente l’Avv. Nicola Pagnotta per la Procura federale e, per i deferiti, l’Avv. Francesco Salsetta unitamente al presidente sig. Giovanni Vittoria. L’Avv. Salsetta rappresentava che, a causa di problemi di natura luttuosa che avevano interessato tanto la società quanto il difensore, non era stato possibile raggiungere un accordo sanzionatorio con la Procura federale, chiedendo se fosse possibile definirlo in quella sede; il presidente rilevava la tardività della richiesta. Il rappresentante della Procura federale, richiamato il contenuto del deferimento, concludeva chiedendo, per il sig. Giovanni Vittoria, l’inibizione per la durata di mesi tre e, per la A.S.D. Città di Gela, l’ammenda di euro 5.000,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nel corso del campionato corrente. Il difensore dei deferiti giustificava l’inadempimento con problemi e disguidi interni alla società e chiedeva che il Tribunale ne tenesse conto applicando le attenuanti.

Con la decisione n. 0237/TFNSD-2025-2026, pronunciata all’udienza del 30 aprile 2026 e depositata il 6 maggio 2026, il Tribunale federale nazionale riteneva la responsabilità disciplinare dei deferiti documentalmente provata e, peraltro, non contestata dagli stessi, i quali, in sede dibattimentale, avevano ammesso l’addebito limitandosi a chiedere l’irrogazione di sanzioni mitigate. Riteneva, in particolare, provato che la A.S.D. Città di Gela non aveva provveduto, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, a depositare la dichiarazione liberatoria attestante la corresponsione, in favore del calciatore tesserato sig. Jerry Mbakogu e a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dal contratto depositato, così mancando la prova del pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale rilevava che la Procura federale aveva adeguato le proprie richieste a quanto prescritto dal Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, lettera B, il quale prevede, in caso di accertata violazione del termine del 31 gennaio 2026 per il deposito delle quietanze liberatorie, la sanzione di tre mesi di inibizione per il presidente della società e di euro 5.000,00 di ammenda per il sodalizio sportivo, oltre a un punto di penalizzazione per ogni mese di emolumenti non corrisposto al tesserato; reputava quindi condivisibili le richieste della Procura federale “in considerazione del mancato deposito della quietanza nei termini prescritti e della mancata dimostrazione, sia pure tardiva, dell’intervenuto pagamento”. Per l’effetto, irrogava al sig. Giovanni Vittoria mesi tre di inibizione e alla A.S.D. Città di Gela l’ammenda di euro 5.000,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Avverso tale decisione hanno proposto reclamo la A.S.D. Città di Gela, in persona del vicepresidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Francesco Salsetta, e il sig. Giovanni Vittoria, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Salsetta, affidando il gravame a un unico, articolato motivo, espressamente circoscritto - come indicato nella stessa intitolazione dell’atto - alla mancata concessione delle circostanze attenuanti rispetto alla sanzione pecuniaria e inibitoria.

I reclamanti deducono l’omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti e la conseguente sproporzione delle sanzioni pecuniarie e inibitorie. Assumono che la commisurazione della pena, senza concessione di alcuna attenuante, si fonderebbe su un presupposto di fatto erroneo, ossia la “mancata dimostrazione, sia pure tardiva, dell’intervenuto pagamento”, avendo invece la società, sia pure parzialmente, effettuato pagamenti commisurati alle spettanze del calciatore, come proverebbero le copie dei bonifici prodotte (docc. “MBAKOGU 1.pdf”, “MBAKOGU 2.pdf”, “MBAKOGU 3.pdf”, “MBAKOGU 4.pdf”). Lamentano che la Procura federale non avrebbe in alcun modo accertato, in sede di indagine, se e in quale misura la società avesse già corrisposto le somme al calciatore, non avendo disposto né convocazioni a sommarie informazioni, né l’iscrizione nel registro delle persone sottoposte a indagini, né richieste di integrazione documentale. Aggiungono che la prova dei pagamenti, unitamente a una memoria difensiva, non aveva potuto essere depositata nel giudizio di primo grado per un impedimento tecnico oggettivo - la saturazione della casella di posta elettronica certificata del Tribunale - come da ricevuta di mancata consegna prodotta. Ne fanno derivare che l’infrazione si esaurirebbe in una mera irregolarità formale, sostanzialmente meno dannosa di quella prospettata dalla Procura, e che l’avvenuto pagamento, ancorché incompleto, dovrebbe essere apprezzato quale circostanza attenuante; il primo giudice, non avendo potuto visionare le prove, avrebbe omesso ogni valutazione sul punto, violando i principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. Chiedono, pertanto, in riforma della decisione impugnata, l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 del Codice di giustizia sportiva e, per l’effetto, l’annullamento o la riduzione, nella misura minima ritenuta di giustizia, dell’ammenda di euro 5.000,00 irrogata alla A.S.D. Città di Gela e dell’inibizione di mesi tre inflitta al sig. Giovanni Vittoria. Con il reclamo i reclamanti hanno prodotto, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, i documenti ivi analiticamente indicati.

All’udienza dell’11 giugno 2026, svoltasi in videoconferenza, udito il difensore presente e il rappresentante della Procura federale, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso, in punto di delimitazione oggettiva del thema decidendum, che la responsabilità disciplinare degli incolpati quanto alla materialità della condotta omissiva e alla sua imputabilità al presidente e alla società - non è oggetto di censura, essendo stata documentalmente accertata in primo grado ed espressamente ammessa dai deferiti in sede dibattimentale.

Il gravame investe, dunque, il solo trattamento sanzionatorio e, in particolare, secondo l’espressa formulazione del petitum, l’ammenda di euro 5.000,00 e l’inibizione di mesi tre, non essendo stata impugnata la penalizzazione di tre punti in classifica, che resta perciò definitiva.

2. Con l’unico motivo, i reclamanti deducono l’omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 del Codice di giustizia sportiva e la conseguente sproporzione delle sanzioni pecuniaria e inibitoria, sul presupposto che il primo giudice avrebbe fondato la commisurazione della pena su un erroneo dato di fatto (l’asserita mancata dimostrazione di qualsivoglia pagamento), trascurando i bonifici comprovanti l’avvenuta, sia pur parziale, corresponsione delle spettanze al calciatore, e che la condotta integrerebbe una mera irregolarità formale meritevole di mitigazione.

2.1 Il motivo è infondato.

Giova premettere che l’obbligo la cui violazione è qui in rilievo non attiene, in sé, al pagamento delle competenze dovute al tesserato, bensì al tempestivo deposito, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, della dichiarazione liberatoria attestante l’integrale corresponsione, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dal contratto depositato in favore del calciatore.

Si tratta, dunque, di un illecito di natura omissiva, che si perfeziona con il solo mancato deposito della documentazione prescritta nel termine all’uopo fissato, di carattere perentorio ai sensi dell’art. 44, comma 6, del Codice di giustizia sportiva.

La fonte dell’obbligo e della relativa sanzione è costituita dal Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, lettera B, del Dipartimento interregionale, il quale trova diretta copertura normativa nell’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, che devolve alle disposizioni di ammissione emanate dalla Lega nazionale dilettanti tanto la determinazione degli obblighi di comunicazione e di deposito quanto l’individuazione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento, senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi.

La giurisprudenza di questa Corte, proprio con riferimento al medesimo Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 e al mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie, ha confermato tale ricostruzione, rilevando che la procedura di ammissione al Campionato nazionale di Serie D è retta da una disciplina speciale, di carattere concorsuale, che prevede requisiti formali rigorosi, non consente una valutazione di scusabilità di errori o ritardi e impone l’assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto (CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 60/2015).

Né a diversa conclusione conduce il rilievo che la decisione impugnata, nel commisurare le sanzioni, abbia fatto riferimento anche alla mancata dimostrazione, sia pure tardiva, dell’intervenuto pagamento e al difetto di prova del pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025.

Tale riferimento non muta la struttura della fattispecie, che resta integrata dal solo omesso deposito tempestivo della liberatoria, a prescindere dall’effettiva corresponsione delle competenze: l’avvenuto pagamento – e la relativa prova – non costituisce elemento di perfezionamento dell’illecito, già consumatosi con lo spirare del termine perentorio, bensì assume rilievo, semmai, sul distinto piano della commisurazione sanzionatoria e, segnatamente, dell’eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti invocate.

È in questa sola prospettiva – e non al fine di rimettere in discussione la responsabilità, qui pacifica ed espressamente ammessa – che la documentazione prodotta dai reclamanti, comprovante l’asserito pagamento parziale, deve essere scrutinata, nei termini di cui appresso.

2.2 Va anzitutto rilevato, in via logicamente preliminare e assorbente, che lo spazio per la mitigazione invocata è in radice precluso dalla struttura della previsione sanzionatoria.

Il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, lettera B, non contempla, per l’ammenda e per l’inibizione, una cornice edittale articolata in un minimo e in un massimo, bensì una sanzione predeterminata nell’an e nel quantum (euro 5.000,00 di ammenda; tre mesi di inibizione), espressione di una scelta vincolata del legislatore federale a presidio della par condicio e della regolarità del campionato.

Ne consegue che il meccanismo di gradazione delle sanzioni di cui agli artt. 13 e 15 del Codice di giustizia sportiva - il quale, ai sensi dell’art. 15, comma 1, consente di diminuire la sanzione, ove riferita a un parametro temporale o pecuniario, “sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione” - presuppone l’esistenza di una cornice edittale e non può operare in difetto di un minimo su cui calcolare la riduzione, sicché nessun margine residua per la mitigazione dell’ammenda e dell’inibizione, qui irrogate in misura fissa.

Tali principi sono stati riaffermati anche recentemente – in una fattispecie assimilabile - dalla Corte federale d’appello, Sez. I, che, con decisione n. 129 del 18.5.2026, ha stabilito “che [il C.U. n. 1193] prevede un trattamento sanzionatorio rigidamente predeterminato: l’inibizione di tre mesi a carico del Presidente, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta.

Si tratta di un quadro sanzionatorio costruito secondo un meccanismo a ricorrenza fissa - e non in termini di forbice edittale – che non consente al giudicante alcun margine di apprezzamento discrezionale né nel minimo né nel massimo, dovendosi limitare a verificare la sussistenza della violazione e ad applicare la conseguenza sanzionatoria nei termini descritti dalla disposizione.

Ogni diversa valutazione si porrebbe in contrasto con l’insopprimibile esigenza di certezza nella competizione, immanente all’ordinamento sportivo, che giustifica il principio di inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società.”

2.3 Le considerazioni che precedono hanno carattere assorbente; nondimeno, e per completezza, le singole deduzioni non meritano comunque accoglimento.

L’onere di dimostrare l’integrale e tempestivo pagamento gravava sulla società e non sulla Procura federale, essendo stato dalla Co.Vi.So.D. accertato il mancato deposito della liberatoria.

Infatti, non è sufficiente la mera allegazione di disposizioni di bonifico, occorrendo la prova dell’effettivo addebito delle somme e dell’ottenimento della quietanza, vale a dire la dimostrazione che le somme siano definitivamente uscite dalla disponibilità dell’obbligato (CFA, SS.UU., n. 98/2024-2025).

2.4 Risulta destituita di fondamento anche la doglianza relativa all’asserita incompletezza dell’impianto accusatorio: poiché l’illecito si esaurisce nell’omesso deposito della liberatoria nel termine perentorio e poiché la prova dell’adempimento incombeva sul sodalizio, nessun obbligo gravava sulla Procura di indagare l’entità dei pagamenti eventualmente eseguiti, comprovata la violazione per tabulas dalla documentazione acquisita.

Ed invero, pur riconoscendo il diritto della difesa di poter non svolgere alcuna attività difensiva a seguito della comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini, non può, in caso di inerzia della difesa, derivare un onere a carico della Procura federale in ordine all’accertamento della sussistenza dell’illecito.

2.5 Ugualmente, non persuade la prospettazione difensiva secondo la quale, nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati non sarebbero stati messi nelle condizioni di depositare documenti rilevanti per il processo per un non dimostrato malfunzionamento del sistema informatico.

Anche in questo caso, l’onere di dimostrare la mancata ricezione dei documenti spettava alla difesa degli incolpati, la quale invece si è limitata ad una mera affermazione del fatto, senza dimostrarlo.

2.6 Ed infine, avuto riguardo alle produzioni esibite nel giudizio dinanzi alla Corte federale d’appello, va rilevata l’incompletezza dei documenti, trattandosi di richieste di bonifico che non danno alcuna dimostrazione sull’esito positivo dei pagamenti.

2.7 Anche a prescindere dalla rilevata preclusione strutturale, e ad esaminare la concreta configurabilità delle circostanze attenuanti invocate, la prospettazione difensiva è comunque infondata nel merito.

Difatti, il pagamento incompleto non integra la riparazione integrale del danno richiesta dall’art. 13, comma 1, lett. c), del Codice di giustizia sportiva.

Quanto alle attenuanti atipiche di cui all’art. 13, comma 2, nel cui ambito può talora apprezzarsi la condotta tardivamente satisfattiva, essa non elide comunque l’inadempimento e, nella specie, difettano gli elementi positivi, concreti e obiettivi che ne giustificherebbero il riconoscimento (CFA, Sez. I, n. 61/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 62/2025-2026).

Più in particolare, l’apprezzamento della condotta successiva ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva presuppone una sostanziale congruenza del comportamento successivo rispetto alle finalità e ai contenuti dei precetti violati, ossia la tardiva ma piena realizzazione dell’interesse sostanziale che l’adempimento omesso era diretto a soddisfare.

Tale congruenza difetta in radice nel caso di specie: il pagamento allegato è, per ammissione degli stessi reclamanti, soltanto parziale, sicché l’obbligazione che la dichiarazione liberatoria era destinata ad attestare – l’integrale corresponsione delle competenze a tutto il 31 dicembre 2025 – non risulta soddisfatta neppure tardivamente, né la liberatoria avrebbe in alcun caso potuto essere rilasciata.

Un adempimento solo parziale non realizza, dunque, quel risultato sostanziale la cui sopravvenienza, sola, potrebbe giustificare un giudizio di minore disvalore della condotta omissiva, distinguendosi così in radice dalla fattispecie del tardivo ma integrale deposito apprezzata dal precedente sopra richiamato.

A ciò si aggiunge che le circostanze attenuanti atipiche, per costante indirizzo di questa Corte, devono fondarsi su elementi certi ed obiettivi (CFA, Sez. I, n. 37/2024-2025) e formare oggetto di puntuale illustrazione ad opera della parte che le invochi (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024), là dove, nella specie, la documentazione versata si risolve in mere richieste di bonifico, prive di riscontro circa l’effettivo addebito delle somme.

2.8 All’esito dello scrutinio, le sanzioni irrogate dal Tribunale federale nazionale risultano conformi alla previsione del Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, lettera B, nella sua corretta applicazione: la penalizzazione di tre punti in classifica (sebbene non oggetto dell’impugnazione) corrisponde - in ragione di un punto per ciascuna mensilità non integralmente corrisposta - alle tre mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025; l’ammenda di euro 5.000,00 e l’inibizione di mesi tre costituiscono la misura fissa prevista dalla medesima disposizione.

Esse vanno pertanto integralmente confermate.

Il reclamo deve essere, conclusivamente, respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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