F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 294/TFN – SD del 30 Giugno 2026 (motivazioni) – Calandrella Simone, Soave Alessandro, Giuliani Danilo e società A.S.D Savio S.r.l. – 233/TFNSD

Decisione/0294/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0233/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sig.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Monica De Vergori – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 giugno 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27425/641pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 21 aprile 2026, nei confronti dei signori Calandrella Simone, Soave Alessandro, Giuliani Danilo, nonché della società A.S.D Savio S.r.l., la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Con atto del 20 aprile 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i Sigg.ri:

Simone CALANDRELLA, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Savio S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 92, comma 1, delle N.O.I.F., per essere lo stesso venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento quale allenatore in seconda degli Allievi Regionali per la società A.S.D. Savio S.r.l. nella stagione sportiva 2025-2026, in ragione della sua assenza ingiustificata sin dal 20.10.2025 alle attività sportive programmate presso la sede della società di appartenenza, nonché per avere lo stesso disatteso e ignorato le comunicazioni e le richieste formali di giustificazione avanzate dalla società;

Danilo GIULIANI, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Savio S.r.l, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 2 e 6, comma 1, del Regolamento dell’elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, rivestito il ruolo ed esercitato le funzioni di Team Manager/Direttore Sportivo della società A.S.D. Savio S.r.l. senza essere tesserato per tale compagine sportiva ed essendo privo della relativa abilitazione ed iscrizione nell’apposito elenco speciale;

Alessandro SOAVE, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Savio S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 2, 6, comma 1, e 8, comma 1, del Regolamento dell’elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Savio S.r.l., consentito e comunque non impedito che il sig. Danilo Giuliani, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, rivestisse il ruolo ed esercitasse le funzioni di Team Manager/Direttore Sportivo della predetta società A.S.D. Savio S.r.l. senza essere tesserato per tale compagine sportiva ed essendo privo della relativa abilitazione ed iscrizione nell’apposito elenco speciale;

la società A.S.D. Savio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Alessandro Soave e Danilo Giuliani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria, venivano acquisiti i seguenti atti e documenti a dimostrazione dell’illecito contestato:

segnalazione del 3.12.2025 del legale rappresentante della società A.S.D. Savio S.r.l.;

foglio censimento della società A.S.D. Savio S.r.l. per la stagione sportiva 2025-2026;

  posizione di tesseramento del sig. Simone Calandrella;

contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la società A.S.D. Savio S.r.l. e il sig. Simone Calandrella per la stagione sportiva 2025-2026;

esonero e risoluzione consensuale dell’accordo economico del tecnico sig. Mirko Di Luigi;

audizione del 14.1.2026 del sig. Simone Calandrella, allenatore della società A.S.D. Savio S.r.l.;

audizione del 15.1.2026 del sig. Alessandro Soave, presidente della società A.S.D. Savio S.r.l.;

audizione del 15.1.2026 della sig.ra Maria Teresa Ilari, consigliere della società A.S.D. Savio S.r.l.;

audizione del 19.1.2026 del sig. Danilo Giuliani;

audizione del 19.1.2026 del sig. Fabrizio Stazi, vicepresidente della società A.S.D. Savio S.r.l.;

audizione del 27.1.2026 del sig. Mirko Di Luigi, allenatore della società Pol. Tor Tre Teste;

AS400 e Anagrafe federale del sig. Alessandro Soave.

La fase predibattimentale

Il Presidente fissava la convocazione delle parti dapprima per l’udienza del 19 maggio 2026 e successivamente con Ordinanza di pari data all’udienza del 18 giungo 2026.

I deferiti non articolavano memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 18 giugno in sede di discussione erano presenti l’Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale, nonché per i deferiti sig. Alessandro Soave ed ASD Savio, l’Avv. Gianluca Giannichedda.

La Procura federale nel riportarsi all’atto di deferimento chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Simone Calandrella, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- al sig. Alessandro Soave, mesi 5 (cinque) di inibizione;

- al sig. Danilo Giuliani, mesi 5 (cinque) di inibizione;

- alla società A.S.D Savio S.r.l., euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

L’Avv. Giannichedda sottolineava in sintesi la realtà dilettantistica della Società deferita chiedendo il proscioglimento dei deferiti ovvero l’applicazione di una sanzione minima.  

La decisione

Il Tribunale ritiene opportuno affrontare le diverse posizioni singolarmente.

Quanto al deferimento del Sig. Simone Calandrella – tecnico in seconda della ASD Savio per la stagione sportiva 2025-2026 - il comportamento contestato risulta in verità giustificato dagli eventi accaduti e risultanti dagli atti.

Ed invero risulta sufficientemente chiaro, dall’esame dei documenti in atti, che l’intero staff tecnico della squadra allievi regionale under della ASD Savio sia stato esonerato dal vicepresidente Stazi e dal Sig. Danilo Giuliani durante la riunione del 20 ottobre 2025, dopo la sconfitta con la Accademia Frosinone; mentre però con l’allenatore Di Luigi la questione non ha generato alcun contenzioso, con la conseguente formalizzazione dell’esonero, diversamente è accaduto con il Sig. Calandrella che infatti alla comunicazione dell’esonero reagiva duramente (cfr. testimonianza Di Luigi e Vicepresidente Stazi) richiedendo successivamente l’intero pagamento delle proprie spettanze.

La mancata formalizzazione dell’esonero del Calandrella sembra dunque ricondursi più all’esistenza di un contenzioso non risolto che alla volontà delle parti di proseguire il rapporto, anche con incarichi diversi. Tale ricostruzione trova evidenza in molteplici elementi, sia nelle testimonianze dei tesserati (Di Luigi, Calandrella, Giuliani e Stazi); sia nelle stesse comunicazioni della Società; in cui nel richiedere le prestazioni del tesserato il riferimento era appunto “all’esonero Simone Calandrella” (cfr. PEC della ASD Savio del 31.10.2025).

Sussistono quindi diversi elementi che dimostrano come l’allenatore Di Luigi ed il suo secondo Calandrella, al di là dell’esistenza di una chiara formalizzazione per quest’ultimo, siano stati entrambi estromessi dall’incarico tecnico affidatogli ad inizio stagione. Allo stesso modo è chiaro che tra la Società ASD Savio ed il Calandrella, successivamente all’esonero da tecnico, si sia aperto un contenzioso per il pagamento delle spettanze ovvero per l’affidamento di altri incarichi, tanto da indurre la ASD Savio – in mancanza di accordo – a cercare di ottenere le dimissioni dello stesso (cfr. PEC ASD Savio del 31.10.2025) per arrivare infine alla contestazione delle ingiustificate assenze.

In tale quadro, ad avviso del Tribunale, non può ritenersi responsabile il tecnico, di fatto esonerato, a cui poi vengano offerti altri incarichi, o richieste le dimissioni, per non essersi presentato sul luogo di lavoro, sostenendo il mancato rispetto di un contratto nei fatti cessato.

In definitiva, in seguito alla comunicazione verbale dell’esonero dal ruolo di tecnico in seconda, mai formalmente revocata o annullata dalla Società, nonché al mancato pagamento delle spettanze dovute, al tentativo di demansionamento del tesserato sino alla richiesta di dimissioni, non si può ritenere che il comportamento del Calandrella sia ingiustificato ovvero deontologicamente scorretto ed inadempiente, tanto da meritare addirittura una sanzione disciplinare.

In definitiva la mancata formalizzazione dell’esonero nei fatti comunicato non può costituire in questa sede una prova dell’illecito comportamento del Calandrella ovvero comunque costituire un vantaggio per la Società che nei fatti ha invece esonerato il proprio tesserato dall’incarico affidatogli.

Per tali motivi il Calandrella deve prosciogliersi dalle incolpazioni contestate.

Quanto alla posizione degli altri deferiti, questi devono invece ritenersi responsabili degli illeciti ascritti.

Risulta invero in atti ed ammesso anche dagli stessi deferiti con valore confessorio (cfr. audizioni Soave, Stazi e Giuliani) che il Sig. Danilo Giuliani abbia svolto nella stagione 2025/2026 il ruolo di team manager/Direttore Sportivo della ASD Savio, tanto che lo stesso ha anche partecipato al riferito incontro in cui lo staff tecnico della squadra allievi regionale under 16 è stato esonerato. Non v’è dubbio, pertanto, che il Giuliani abbia svolto funzioni ed attività rilevanti per l’ordinamento federale, tali per cui si rendeva obbligatorio il tesseramento; di tale mancato tesseramento devono ovviamente rispondere, oltre al Sig. Giuliani, anche il Presidente della ASD Savio nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS.

Circa l’entità delle sanzioni si ritengono congrue quelle indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Simone Calandrella.

Irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Alessandro Soave, mesi 3 (tre) di inibizione;

- al sig. Danilo Giuliani, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società A.S.D Savio S.r.l., euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

 

 Così deciso nella Camera di consiglio del 18 giugno 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                   Carlo Sica

 

 Depositato in data 30 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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