CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6 del 26/01/2026 – omissis / FIV
Decisione n. 6
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Wally Ferrante - Presidente Tonio Di Iacovo - Relatore Stefano Bastianon
Lucio Giacomardo
Mario Serio - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2025, presentato, in data 6 ottobre 2025, dal sig. [omissis], minore rappresentato dai propri genitori, sigg. [omissis] e [omissis], assistito e difeso dall’avv. Alessandro Dedoni,
nei confronti
della Federazione Italiana Vela (FIV), rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Mario Mazzoni,
della Procura Federale FIV, in persona del Procuratore Federale della FIV, avv. Gianfilippo Traversa,
della Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore pro tempore,
nonché, quali parti interessate, nei confronti
del sig. [omissis], minore rappresentato dai propri genitori, sigg. [omissis] e [omissis], questi ultimi costituitisi anche in proprio;
del sig. [omissis], minore rappresentato dai propri genitori, sigg. [omissis] e [omissis], questi ultimi costituitisi anche in proprio;
del sig. [omissis], minore rappresentato dal proprio genitore, sig. [omissis], nonché nei confronti del sig. [omissis], costituitosi in proprio;
del sig. [omissis], minore rappresentato dal proprio genitore, sig. [omissis], nonché nei confronti del sig. [omissis], costituitosi anche in proprio, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Tribisonna,
del sig. [omissis], minore rappresentato dai propri genitori, sigg. [omissis] ed [omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti Rachele Razzino e Carola Spano,
nonché nel contraddittorio con
i sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], non costituitisi nel presente procedimento, il sig. [omissis], minore rappresentato dai propri genitori, sigg. [omissis] e [omissis],
rappresentato e difeso dall’avv. Franco Antonioli,
avverso
la decisione n. 1/2025, pubblicata il 5 settembre 2025, assunta dalla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Vela (nel procedimento disciplinare R.P.N.I 11/2024), con la quale, nel respingere il reclamo proposto (tra gli altri) dal sig. [omissis], è stata confermata la decisione n. 6/2025, resa, in data 11-12 giugno 2025, dal Tribunale Federale della FIV, nella parte in cui è stata irrogata, a carico, tra gli altri, del suddetto ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi 6.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza dell’11 dicembre 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] (in forza delle procure speciali dei sigg. [omissis] e [omissis]) - avv. Alessandro Dedoni; gli avv.ti Rachele Razzino e Carola Spano, per i resistenti, sigg. [omissis] ed [omissis] (esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]); l’avv. Francesca Tribisonna, per i resistenti, sigg. [omissis] e [omissis] (in proprio ed esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]), sigg. [omissis] e [omissis] (in proprio ed esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]), sig. [omissis] (in proprio ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]), sig. [omissis] (in proprio ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]); il Procuratore Federale della FIV, avv. Gianfilippo Traversa, per la resistente Procura Federale della FIV; l’avv. Fabio Mario Tullio Mazzoni, per la resistente FIV; l’avv. Francesco Antonioli, per i sigg. [omissis] e [omissis] (esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]), nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Tonio Di Iacovo.
Svolgimento del procedimento
1. La decisione n. 1/2025 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Vela - dato atto della proposizione del reclamo, avverso la decisione del Tribunale Federale, da parte di [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] (di seguito “[omissis]”), nonché della Procura Federale (acquiescente solo in riferimento alla condanna di [omissis], [omissis] e [omissis] ed al proscioglimento di [omissis]) - ha confermato, secondo i rispettivi titoli, la responsabilità disciplinare, già riconosciuta in prime cure, di [omissis], nonché di [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], oltre alla responsabilità all’Affiliato [omissis], al quale è stata comminata l’ammenda per euro 10.000,00 (diecimila).
2. In particolar modo, la decisione impugnata - come detto confermativa di quella di prime cure per quanto ora di interesse - ha rilevato (pagg. 5-8) quanto segue: «Con atto di deferimento in data 19/5/2025 la Procura Federale formalizzava l’incolpazione nei confronti dei tesserati sig. [omissis] e sig. [omissis], dell’Affiliato [omissis] (infra il [omissis] o il Club), del sig. [omissis], del sig. [omissis], del sig. [omissis], della sig.ra [omissis], della sig.ra [omissis], del minore sig. [omissis], del minore sig. [omissis] e della sig.ra [omissis], ritenendoli a vario titolo responsabili di gravi e reiterati atti di bullismo in danno di giovanissimi atleti del Club. La Procura contestava in particolare comportamenti connotati da violenza fisica e psicologica commessi dai tesserati atleti [omissis] e [omissis] (appartenenti alla squadra agonistica [omissis] del [omissis]) in danno di atleti di età più giovane (squadra Under 12) in occasione di allenamenti presso il Circolo e di trasferte ([omissis]).
Le indagini avevano fatto emergere quanto di seguito sintetizzato.
Successivamente alla trasferta di [omissis] i genitori di alcuni tesserati della squadra U12 avevano preso visione di n. 4 file video (infra anche solo i filmati) rinvenuti sul cellulare di uno di essi (il minore [omissis]), i quali documentavano i comportamenti poi divenuti oggetto di indagine; essi chiedevano dunque un incontro con i due allenatori [omissis] e [omissis], che si teneva il 20 agosto 2024 presso la sede del Club, nel corso del quale i primi riferivano i fatti che avevano appreso, informando altresì i due tecnici dell’’esistenza di almeno 4 filmati ritraenti per l’appunto comportamenti bullizzanti posti in essere da [omissis] e [omissis] (appartenenti alla squadra U16) nei confronti di alcuni atleti della squadra U12. Gli allenatori ne avevano a loro volta riferito ai consiglieri del circolo ed il 23/8/2024 si era dunque tenuto un incontro tra alcuni genitori, il Coordinatore [omissis], l’allenatore [omissis] e la direzione sportiva ([omissis] e [omissis]).
Il successivo 19/9/2024 i genitori dei minori che avevano subito i comportamenti in questione, riscontrata l’assenza di intervento da parte del Direttivo, inviavano al [omissis] una richiesta di convocazione urgente; l’incontro veniva fissato il 26/9/2024 e allo stesso partecipavano alcuni genitori, il Presidente dell’Affiliato [omissis], il Vicepresidente [omissis], i consiglieri [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis].
Con lettera in data 1/10/2024 i genitori si determinavano a scrivere nuovamente al [omissis], nonché alla segreteria di [omissis], alla Segreteria della Presidenza FIV, nonché alla III Zona, informandoli dell’occorso e chiedendo l’adozione di provvedimenti immediati.
In data 10/10/2024 l’affiliato disponeva la sospensione del [omissis] e del [omissis], nonché la sospensione dell’attività agonistica dell’intera squadra [omissis], dichiaratamente in attesa di svolgere i necessari accertamenti.
Tra il 9 ed il 18/10/2024 il [omissis] convocava dunque i genitori dei minori per assumere le sommarie informazioni di cui all’art. 8.3 Statuto sociale e ne acquisiva le dichiarazioni scritte; in data 25/11/2024 il [omissis] dava quindi atto della completata raccolta di informazioni in merito ai fatti oggetto di indagine.
I genitori dei minori rimasti vittima delle condotte in esame decidevano altresì di presentare denuncia - querela alla [omissis] e quella presso il [omissis].
La Procura Federale acquisiti i 4 filmati di che trattasi, i documenti del caso ed assunte le dichiarazioni testimoniali dei genitori dei minori, ritenuta la fondatezza e la rilevanza disciplinare delle condotte denunziate, comunicava agli incolpati l’intenzione di deferimento (alla quale non seguivano concrete iniziative difensive) e, di poi, esercitava l’azione disciplinare rinviando gli incolpati al giudizio del Tribunale.
Gli addebiti, che si ricavano dall’atto di deferimento complessivamente inteso, si articolano nei termini seguenti.
Agli atleti [omissis] e [omissis] si imputa di aver compiuto i documentati atti di violenza in danno degli atleti più giovani nelle diverse occasioni oggetto di accertamento e di aver così contribuito a compromettere la serenità dell’ambiente sportivo di riferimento e con essa i sottesi fondamentali valori “…dello sport, dell’amicizia, del divertimento…”, condotte rilevanti ai sensi dell’art. 61 comma 1 del Reg. di Giustizia FIV.
Agli istruttori [omissis] e [omissis] si imputa di aver tollerato le condotte in questione e comunque di aver omesso – nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate – l’adeguata e doverosa vigilanza sugli atleti minori loro affidati, di non aver dunque impedito – pur avendone il dovere – i comportamenti violenti posti in essere da [omissis] e [omissis] e con ciò aver contribuito alla “…degenerazione…” dello specifico ambiente, esitata tra l’altro nella decisione di tutti i ragazzi della squadra giovanile di allontanarsi dal Club ed iscriversi ad altro Affiliato per proseguire nell’attività agonistica.
Ai rappresentanti del [omissis] ([omissis], [omissis], [omissis] e [omissis]), così come al coordinatore [omissis], la Procura imputa di aver omesso azioni effettive e concrete per reprimere i comportamenti violenti di che trattasi, impedirne la reiterazione e ristabilire un sereno ambiente educativo e ciò sebbene informati di quanto accadeva anche prima della trasferta di [omissis]; donde la concorrente responsabilità oggettiva dell’Affiliato».
Respinte talune questioni preliminari, quali quella relativa alla “nullità/inutilizzabilità degli atti di indagine sui quali si fondava il deferimento, per essere stati gli stessi compiuti dopo la scadenza del termine (…) dall’iscrizione della notizia disciplinare, anche se prorogato (…)
Nel merito, in sintesi, il Tribunale riconosceva decisivo valore probatorio (contro gli incolpati) ai 4 filmati acquisiti dalla Procura Federale ed alle dichiarazioni dei genitori dei minori soggetti passivi delle condotte ascritte a [omissis] e [omissis] e giudicava quindi superflue tutte le diverse domande istruttorie delle parti (per essere le stesse sub-valenti, non pertinenti e comunque non decisive), comprese le testimonianze dei minori stessi.
Il primo Giudice riteneva quindi provata la responsabilità di [omissis] e [omissis] ex art. 61.1. RdG e (considerata la minore età dei due incolpati e valorizzando maggiormente la funzione rieducativa
dalla sanzione, rispetto a quella puramente repressiva) irrogava loro la sospensione di 6 mesi per ciascuno (art 73.1.d. RdG).
(…)”.
3. La Corte Federale d’Appello, per quanto di persistente interesse in ordine al [omissis]:
a) ha respinto i motivi di gravame relativi alla mancata assunzione di prove indicate a discarico
dall’incolpato, ritenendole inammissibili e comunque prive di rilevanza;
b) ha parimenti respinto il motivo di censura relativo alla inutilizzabilità degli atti di indagine - in particolar modo, i 4 filmati video, ritraenti i fatti in contestazione, e le dichiarazioni dei genitori dei minori, vittime delle condotte contestate - compiuti dalla Procura Federale dopo la ritenuta scadenza dei termini, pur prorogati dalla Procura Generale dello Sport. La decisione ha ritenuto in primis che il termine per le indagini decorresse dalla data di iscrizione della notizia nell’apposto registro ex art. 50 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Vela (RdG) ed art. 47 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS); pertanto, ritenuto che la notizia fosse stata iscritta in data 2 dicembre 2024 e che fossero state ritualmente concesse dalla Procura Generale due proroghe, rispettivamente per ulteriori 40 e 20 giorni, il materiale probatorio doveva intendersi ritualmente acquisito. In secundis, ha ritenuto che “nulla peraltro cambierebbe se si volesse (erroneamente) retrodatare la iscrizione al 26 novembre 2024, posto che già la prima proroga per giorni 40 sarebbe stata richiesta prima della scadenza dei 60 giorni, donde la piena utilizzabilità di quanto acquisito e depositato dal PF”;
c) ha rilevato il pieno valore probatorio dei filmati video in questione;
d) ha statuito, in conformità a quanto già ritenuto in prime cure, che «I 4 filmati acquisiti al giudizio, pienamente utilizzabili, dimostrano (oltre ogni ragionevole dubbio, per altro) che [omissis] e [omissis] hanno commesso gli atti loro contestati, che (a prescindere dalla loro attuale qualificazione - a tratti per altro “metagiuridica” - e sussunzione in una o più fattispecie di rilievo penale, che qui non interessa per nulla) costituiscono certamente illecito disciplinare, per la loro contrarietà ai principi di lealtà, probità e rettitudine – nella loro accezione più lata – tutelati dall’art. 61 Reg. di Giustizia FIV. Quasi superfluo rilevare (anche perché non contestato) che la fattispecie, ampia ma certamente non indeterminata, è completata e “riempita” in termini definitori e contenutistici dalla Carta dei Diritti del Bambino nello Sport (Ginevra, 1992), la quale sancisce, tra gli altri, il diritto del bambino a praticare sport in un ambiente sano, sicuro, rispettoso della propria dignità e libero da ogni forma di abuso e dallo stesso Codice Etico FIV, che impone a dirigenti, tecnici e atleti l’obbligo di promuovere comportamenti responsabili, rispettosi dei principi di lealtà sportiva, non violenza, tutela psico-fisica del minore, nonché il dovere di segnalare tempestivamente ogni anomalia, rischio o condotta disfunzionale nel contesto sportivo.
Le difese non hanno del resto riguardato l’identità dei due minori ripresi nei video (nessuno ha infatti pensato di mettere in dubbio che essi fossero proprio [omissis] e [omissis]) e la materialità dei gesti compiuti (per altro connotati sempre dalle stesse ricorrenti modalità, specie per quanto riguarda le parti del corpo coinvolte), ma si sono concentrate (a) sull’animus che li avrebbe connotati ed in particolare sull’assenza di intenti di vessazione e prevaricazione e (b) sulla condotta contestuale e successiva serbata dai minori attinti e dagli altri presenti, in tesi dimostrative del consenso di questi ultimi e con esso dell’assoluta irrilevanza dei comportamenti in esame.
In sintesi, i rispettivi Difensori hanno invocato l’animus iocandi e rappresentato un contesto improntato a (testualmente) goliardia, scherzosità teatrale, spirito di squadra, cordialità, condivisione, divertita compartecipazione, cameratismo, etc., in cui giovani e giovanissimi atleti interagiscono consensualmente e paritariamente in maniera fisiologica”. Particolarmente insistiti (ed altrettanto inconferenti) sono stati i riferimenti alla partecipazione dei minori [omissis] e [omissis] (e della minorenne [omissis]) alle video-riprese degli atti compiuti in hotel durante la trasferta agonistica ad [omissis], che – a detta dei Difensori – dimostrerebbe l’assenza del clima di timore e soggezione imposto dai due atleti più grandi e comunque non consentirebbe di distinguere (testualmente) “…le vittime dai carnefici…” (oltre a rendere inattendibili le dichiarazioni testimoniali dei relativi genitori, in tesi interessati a sottacerla e con ciò enfatizzare strumentalmente il caso).
Le Difese hanno poi valorizzato – sempre nella stessa prospettiva probatoria – la prosecuzione della comune attività sportiva e alcune ulteriori e successive frequentazioni tra i minori coinvolti (anche al di fuori del contesto [omissis]).
Orbene, in primo luogo, il fatto che l’Accusa si sia fatta carico (pur senza esservi tenuta) di uno sforzo qualificatorio di tali atti (per altro con impostazione pro reo, avendo la Procura Federale richiamato soltanto la macro-categoria del “…bullismo…”, senza il riferimento esplicito alle astrattamente ipotizzabili fattispecie di reato che di regola lo costituiscono) non autorizza affatto a concludere che in assenza di specifica intenzione offensiva, lesiva o di coartazione dell’altrui persona l’illecito disciplinare non sussista (tanto più che esso è integrato anche dalla semplice colpa, ex art. 2 comma 1 Reg. di Giustizia).
Del resto, nessuna delle fattispecie penali astrattamente rilevanti (certamente non l’art. 610
C.p.) richiede il dolo specifico, ma solo quello generico.
E le Difese non hanno specificamente allegato che [omissis] e [omissis] (quattordicenne il primo e quindicenne il secondo) non avessero coscienza e volontà di interferire con l’altrui persona (anche immobilizzata) con modalità certamente “invasive”, né che essi abbiano agito nella (erronea ed incolpevole) convinzione del consenso dei minori da loro attinti (la cui valenza scriminante sarebbe comunque da escludersi, sia per la giovanissima età dei soggetti passivi, sia per la nota indisponibilità dei diritti della persona che vengono in rilievo nel caso specifico).
All’evidenza è altrettanto irrilevante l’eventuale concorso (per c.d. morale) di altri soggetti in alcune parti delle condotte in questione (ci si riferisce in particolare ai minori [omissis] e [omissis]); esso, infatti, quand’anche dimostrato in tutte le sue componenti, specie quella per
c.d. soggettiva, non escluderebbe certo, né mitigherebbe, la responsabilità degli incolpati che materialmente operavano i “gesti invasivi” ben resi dai filmati in atti. (…)
I filmati in questione, probatoriamente autosufficienti, sono poi ampiamente corroborati dalle dichiarazioni ripetutamente rese dai genitori dei minori attinti dagli atti sub judice. Esse sono infatti plurime, precise e concordanti e nulla autorizza a ritenere che siano la risultante di reciproci condizionamenti ovvero di vere e proprie subornazioni.
(…)
Passando ora agli altri atti oggetto di chiara contestazione disciplinare (efficacemente definiti come “…rituali…” o “…riti di iniziazione…” dei più giovani), in ordine ai quali gli incolpati si sono difesi, questa Corte ritiene che anch’essi siano stati confermati sia dalle prove dirette/rappresentative (le dichiarazioni di cui sopra ed i documenti acquisiti: ci si riferisce alla corrispondenza contenuta nella c.d. chat nota alle parti), sia da indizi gravi, precisi e concordanti.
Tra le dichiarazioni in esame vi sono tra l’altro quelle di terzi non coinvolti nel procedimento, ossia [omissis] e [omissis] e [omissis] (sentiti direttamente da [omissis] e [omissis]) e [omissis] (sentito dalla Procura Federale il 30 gennaio 2025); giova trascrivere gli stralci dei verbali, perché riportano dichiarazioni decisamente inequivoche:
([omissis] e [omissis]): "…in occasione dei primi allenamenti con gli under 16 alcuni compagni le avevano chiesto se avesse già ricevuto il “battesimo”, con successiva specificazione: “ti hanno già inculato?”. Le fu poi specificato che le ragazze ricevevano il battesimo dalle altre ragazze. All’epoca aveva inteso tale rito di iniziazione in senso metaforico (qualcuno le avrebbe rubato qualcosa dall’attrezzatura)….”.
- ([omissis]): “…è passato agli U16 nel mese di gennaio 2024 effettuando una sola trasferta fuori dalla Sardegna in occasione del mondiale svoltosi ad [omissis] tra la fine del mese di Luglio e l’inizio del mese di agosto 2024... riferisce che in occasione dalla riapertura delle docce interne del club, approssimativamente nel mese di Marzo 2024, al momento di effettuare la doccia alla fine dell’allenamento, l’atleta [omissis] ha provveduto a rovesciargli sulla testa un flacone di bagnoschiuma contenete urina. Successivamente [omissis] è stato colpito ripetutamente e con forza con delle maglie di lycra bagnate in particolare da [omissis] e [omissis]. Infine, i due soggetti e con buona probabilità anche altri atleti, presenti all’interno delle docce, dei quali non ha certezza, hanno provveduto a sputargli addosso. Il tutto veniva giustificato come pegno da pagare per l’utilizzo delle docce interne. Nel corso della trasferta di [omissis] è stato costretto con la forza da [omissis] ad entrare nella stanza in cui erano presenti tutti o quasi gli atleti maschi del club molto probabilmente per essere sottoposto al cosiddetto “rito di iniziazione” consistente, secondo quando ad egli raccontato, nella penetrazione dell’ano con le dita o con una parte di una scaletta da parte di [omissis] con l’aiuto di [omissis] …racconta di aver capito che fosse arrivato il suo turno in quanto era stato messo al corrente dai propri compagni di squadra delle pratiche che venivano effettuate da [omissis] e [omissis] in occasione delle varie trasferte e di alcuni video che lo testimoniavano. …Una volta fatto entrare nella stanza, inizialmente è stato chiuso fuori nel balcone per essere successivamente fatto rientrare dopo qualche minuto. Riferisce che nel momento in cui veniva trascinato verso un letto per subire, con elevata probabilità, le azioni sopraccitate, qualcuno ha bussato alla porta e, approfittando della situazione, è riuscito a divincolarsi e scappare fuori dalla stanza…Sempre ad [omissis], riferisce di aver visto in piscina [omissis] infastidire pesantemente gli atleti [omissis] e [omissis] … Vedendo piangere quest’ultimo, avrebbe urlato ad [omissis] di lasciarlo in pace provvedendo, nel contempo, ad allontanare [omissis] dalla piscina. [omissis] avrebbe quindi desistito….Durante le operazioni di carico e scarico barche, in più episodi, [omissis] avrebbe colpito e insultato pesantemente [omissis] tanto da essere ripreso in alcune circostanze dai genitori presenti….Riferisce che insulti e bestemmie di ogni genere fossero all’ordine del giorno in occasione degli allenamenti e delle attività a terra e di carico – scarico delle barche…Riferisce, inoltre, di aver avvertito un costante stato d’ansia derivante dalla possibilità che da un momento all’altro avrebbe potuto subire angherie di ogni genere da parte di [omissis] e [omissis]. Ancora oggi è preoccupato per eventuali ritorsioni a suo carico da parte di [omissis] e [omissis] per quanto di sua conoscenza raccontato. Il dover ripercorrere tali avvenimenti allo scopo di fornire le presenti informazioni al club per il mio tramite, gli ha generato un profondo senso di disagio e di angoscia….”.
- ([omissis]): “…in relazione ai fatti oggetto delle indagini, ho già reso una dichiarazione scritta al [omissis] e confermo il contenuto della stessa. Penso di essere stato fortunato per il fatto che mio figlio non ha partecipato alla trasferta di [omissis]. Sono in grado di riferire ciò che ho appreso sia dai genitori, sia dai figli di altri genitori. Dopo questi fatti mio figlio ha seguito i suoi amici in un altro Club dove si sentiva più al sicuro, nonostante ci sia dispiaciuto venire via dal Club del quale siamo affezionati…”.
A fronte di tali emergenze, è del tutto evidente che nessuna delle prove testimoniali richieste dalle Difese avrebbe potuto modificare in melius od anche solo indebolire il quadro accusatorio e la decisione di primo grado
(…)
In conclusione, la decisione del Tribunale a carico dei tesserati [omissis] e [omissis] deve essere certamente confermata e la gravità della condotta non consente alcuna mitigazione della sanzione, che ad avviso di questa Corte si è già attestata su livelli decisamente miti (giudizio che non muta anche a considerare le informazioni fornite dal CT [omissis] sulle attuali condizioni emotive del giovane [omissis]).
Alla luce di quanto sopra non vi è dunque margine per la riduzione della sanzione, non senza rimarcarsi che solo l’acquiescenza del [omissis] alla sentenza di primo grado ha precluso alla Corte di procedere a serie valutazioni circa il relativo possibile aggravamento».
4. Avverso la decisione ha proposto ricorso [omissis], con atto notificato il 6 ottobre 2025, alle altre parti, ad eccezione di [omissis] e di [omissis] (seppur notificato al suo procuratore [omissis], siccome costituito nel giudizio di seconde cure ma per altre parti), e depositato in pari data, in cui sono sperimentati sei motivi di impugnazione e specificamente:
I) omessa o insufficienza motivazione, nonché violazione degli articoli 50, comma 3, Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Vela (“RdG”) e art. 47, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva (“CGS”), oltre a nullità della decisione nella parte in cui ha respinto l’istanza di acquisizione di documenti volti a provare che la notizia dei fatti in contestazione fosse pervenuta alla Procura Federale in data antecedente a quella della iscrizione della notizia stessa nell’apposito registro in data 2 dicembre 2024. In particolar modo, secondo il ricorrente, il termine per le indagini decorrerebbe dalla conoscenza effettiva del fatto disciplinarmente rilevante e non dalla data di iscrizione della notizia nell’apposito registro. Pertanto, dovendosi nel caso di specie retrodatare il termine di decorrenza, l’acquisizione dei 4 filmati video, sui quali la decisione impugnata ha fondato gli addebiti, sarebbe illegittima, perché avvenuta a termine oramai scaduto, non essendo “coperto” dalla seconda proroga disposta dalla Procura Generale dello Sport, con ogni relativa conseguenza in ordine alla formazione del convincimento di merito da parte del giudice;
II) omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione degli articoli 24 e 111 Cost, 2 CGS, RdG e dei Principi CONI, anche relativi alla parità delle parti, al contraddittorio ed al giusto processo. In particolar modo, il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione di mancata ammissione dei mezzi di prova dal medesimo proposti, ritenendo che il procedimento si sia indebitamente trasformato in modalità solo “cartolare”, risultando così polverizzato il diritto di difesa, non essendo stato dato ingresso nel procedimento alla prova costituenda;
III) omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione del diritto di difesa ex art. 24 e 11 Cost., dei principi del giusto processo e del diritto di difendersi provando, lamentando il ricorrente la mancata ammissione di specifiche prove difensive da esso proposte;
IV) omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione delle norme dagli articoli 112 a 116 c.p.c., in relazione al “contenuto documentale dei filmati e sulla ritenuta concordanza con le dichiarazioni dei genitori”;
V) violazione dello standard probatorio nel processo disciplinare, lamentando il ricorrente che la decisione impugnata oscilli, con conseguente illogicità, tra l’invocazione del criterio del grado probatorio “oltre ogni ragionevole dubbio” e l’invocazione del criterio del “più probabile che non”;
VI) violazione dell’art. 61 RdG e illogicità della motivazione in relazione a dolo, personalità e condotta processuale del ricorrente, nonché in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
5. Si sono costituiti in giudizio la Federazione Italiana Vela e la Procura Federale, opponendo:
a) l’inammissibilità dell’impugnazione del [omissis] per violazione dell’art. 59 CGS, in quanto non trasmessa a [omissis], atteso che la prima PEC, contenente ricorso e procura, non è stata indirizzata a quest’ultimo, rappresentato dall’avv. Franco Antonioli;
b) l’inammissibilità per doppia conforme, atteso che la decisione impugnata conferma in punto di
fatto quella di prime cure;
c) l’inammissibilità e comunque infondatezza dei motivi di ricorso.
6. Si sono, altresì, costituiti in giudizio, opponendo l’infondatezza dell’altrui impugnazione, [omissis], in persona dei genitori [omissis] e [omissis], nonché [omissis], minore rappresentato dai propri genitori, [omissis] e [omissis], nonché di questi ultimi in proprio, [omissis], minore rappresentato dai propri genitori, [omissis] e [omissis], nonché di questi ultimi in proprio, [omissis], minore rappresentato dal proprio genitore, [omissis], nonché quest’ultimo in proprio, [omissis], minore rappresentato dal proprio genitore [omissis], nonché quest’ultimo in proprio.
7. Si è, infine, costituito, benché non originariamente intimato, [omissis], il quale non ha proposto propria impugnazione, ma ha chiesto, per quanto qui di interesse, l’accoglimento del ricorso proposto da [omissis].
8. Infine, [omissis] ha depositato memoria di replica, in cui prende posizione sulle altrui difese, contrastando, altresì, il rilievo di inammissibilità del suo ricorso per mancata notifica a [omissis]. In particolar modo, ha opposto:
a) che la mancata notifica sia stata dovuta ad un semplice errore materiale, costituito dal mancato inserimento dell’indirizzo dell’avv. Antonioli, nella pec di notifica del ricorso (e procura) ed ha rilevato la circostanza che a quest’ultimo siano state comunque indirizzate tutte le altre pec (contenente la documentazione depositata);
b) che [omissis] sia un “cointeressato” e non un “controinteressato”, non sussistendo pertanto violazione del contraddittorio;
c) che comunque sia intervenuta sanatoria, stante la costituzione in giudizio di [omissis].
9. All’udienza di discussione dell’11 dicembre 2025, tutte le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste. La Procura Generale del CONI ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
10. L’impugnazione, ad avviso del Collegio, è inammissibile.
Infatti, il ricorso [pur idoneamente assistito da procura speciale in calce del 5 ottobre 2025 rilasciata da [omissis] quale esercente la potestà genitoriale sul figlio, siccome atto non rientrante nella straordinaria amministrazione (Cons. Stato, 13 febbraio 2006, n. 556), non potendosi invece tenere conto della procura rilasciata dall’altro genitore in data antecedente alla pubblicazione della sentenza impugnata, come tale inammissibile] non è stato trasmesso a [omissis], né entro l’ultimo giorno utile a [omissis] (a cui è mancato l’invio della prima PEC recante il ricorso e la procura), benché parti del giudizio di seconde cure.
11. Ne deriva la violazione dell’art. 59, comma 1, CGS, giusta il quale copia del ricorso deve essere trasmessa, oltre alla parte intimata, anche alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso medesimo in conformità a quanto già statuito dalle Sezioni Unite di questo Collegio con decisione n. 50/2020.
12. Né risulta predicabile alcuna sanatoria (peraltro ipotizzabile in diritto in caso di nullità della notifica e non di inesistenza della medesima), qual pur invocata dal [omissis], in ritenuta conseguenza dell’intervenuta costituzione in giudizio di [omissis]. Fermo restando che essa non risulterebbe comunque deducibile in relazione all’altra parte del giudizio non evocata, e cioè al [omissis], deve osservarsi peraltro che il [omissis] si è costituito in giudizio inammissibilmente perché in difetto di idonea procura speciale. Quest’ultima, infatti, benché riporti espressamente il conferimento di poteri “in ogni fase e grado …. fino al Collegio di Garanzia”, risulta rilasciata il 24 giugno 2025 e, cioè, in data antecedente alla pubblicazione (5 settembre 2025) della sentenza oggetto di impugnazione: essa, pertanto, difetta degli idonei requisiti di specialità ai sensi dell’art. 58 CGS, in conformità a quanto già deciso da codesta Corte con decisione n. 56/2024, secondo cui, «al fine della soddisfazione del requisito della specialità (“apposita procura” di cui all’art. 58 CGS CONI), è necessario soltanto che la procura alle liti sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso».
13. Il ricorso, pertanto, merita di essere dichiarato inammissibile.
14. Per completezza, stante la delicatezza della vicenda, il Collegio osserva che i motivi di impugnazione risultano comunque meritevoli di rigetto per quanto si riporta nel prosieguo in modo necessariamente sintetico.
15. Con la prima censura, il ricorrente lamenta omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione degli articoli 50, comma 3, RdG e art. 47, comma 3, CGS, oltre a nullità della decisione nella parte in cui ha respinto l’istanza di acquisizione di documenti volti a provare che la notizia dei fatti in contestazione fosse pervenuta alla Procura Federale in data antecedente a quella della iscrizione della notizia stessa nell’apposito registro in data 2 dicembre 2024. In particolar modo, secondo il ricorrente, il termine per le indagini decorrerebbe dalla conoscenza effettiva del fatto disciplinarmente rilevante e non dalla data di iscrizione della notizia nell’apposito registro. Pertanto, dovendosi nel caso di specie retrodatare il termine di decorrenza, l’acquisizione dei 4 filmati video, sui quali la decisione impugnata ha fondato gli addebiti, sarebbe illegittima, perché avvenuta a termine ormai scaduto, non essendo “coperto” dalla seconda proroga disposta dalla Procura Generale dello Sport, con ogni relativa conseguenza in ordine alla formazione del convincimento di merito da parte del giudice.
16. La censura è in parte inammissibile e comunque è infondata.
17. Essa appare inammissibile nella parte in cui lamenta carenza motivazionale in ordine all’accertamento fattuale che la notizia del fatto o dell’atto rilevante sia stata effettivamente iscritta nell’apposito registro in data 2 dicembre 2024, tenuto conto al riguardo della sussistenza della c.d. “doppia conforme”, essendo stato lo scrutinio di merito di primo grado confermato in punto di fatto dalla decisione di seconde cure.
18. Quanto al merito del motivo - al di là dell’erroneo inciso, comunque non incidente sulla sostanziale correttezza della decisione, contenuto nella parte in cui essa afferma che “nulla peraltro cambierebbe se si volesse (erroneamente) retrodatare la iscrizione al 26 novembre 2024, posto che già la prima proroga per giorni 40 sarebbe stata richiesta prima della scadenza dei 60 giorni, donde la piena utilizzabilità di quanto acquisito e depositato dal PF” - la decisione tuttavia ha correttamente ritenuto in primis (e questa è la autonoma ratio decidendi rilevante) che il termine per le indagini decorresse dalla data di iscrizione della notizia nell’apposto registro ex art. 50 del RdG ed art. 47 del CGS, avvenuto in punto di fatto in data 2 dicembre 2024 e, in secondo luogo, che fossero state ritualmente concesse dalla Procura Generale due proroghe, rispettivamente per ulteriori 40 e 20 giorni, così che il materiale probatorio avrebbe dovuto intendersi ritualmente acquisito.
19. A tal riguardo, infatti, merita darsi continuità al principio, già statuito da questa Sezione con decisione n. 3/2022 (seppur nell’ambito di contenzioso riguardante altra Federazione) e da cui non v’è ragione di discostarsi, secondo cui «Nella parte in cui dispone che “[l]a durata delle indagini non può superare un termine superiore a sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante […]”, l’art. 30, comma 5, del Regolamento di Giustizia UITS non può essere interpretato nel senso per cui il termine per l’effettuazione delle indagini decorrerebbe dal momento dell’acquisizione della notizia dell’illecito da parte della Procura e non, invece, dal momento dell’iscrizione nel registro».
20. Conseguentemente, anche ai sensi degli articoli 50, comma 3, RdG e art. 47, comma 3, CGS,
il termine per le indagini decorre dalla iscrizione nell’apposito registro del fatto o dell’atto rilevante.
21. Dal che discende l’infondatezza del primo motivo di impugnazione, atteso che, iscritta la notizia nell’apposito registro in data 2 dicembre 2024, le due proroghe concesse dalla Procura Generale sono intervenute in tempo utile ed il materiale probatorio controverso è stato acquisito nella piena vigenza dei termini per le indagini per come ritualmente prorogati: non è, infatti, in discussione la circostanza che, ove si calcolino i termini a decorrere dalla data del 2 dicembre 2024, il materiale sia stato ritualmente acquisito.
22. Con la seconda censura, il ricorrente si duole dell’omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione degli articoli 24 e 111 Cost, 2 CGS, RdG e dei Principi CONI, anche relativi alla parità delle parti, al contraddittorio ed al giusto processo. In particolar modo, lamenta l’erroneità della decisione di mancata ammissione dei mezzi di prova dal medesimo proposti, ritenendo che il procedimento si sia indebitamente trasformato in modalità solo “cartolare”, risultando così polverizzato il diritto di difesa, non essendo stato dato ingresso nel procedimento alla prova costituenda. Con la terza censura, il ricorrente lamenta omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione del diritto di difesa ex art. 24 e 11 Cost., del principio del giusto processo e del diritto di difendersi, dolendosi della mancata ammissione di specifiche prove difensive da esso proposte.
23. Entrambi i motivi sono infondati.
24. La Corte di seconde cure, infatti, in conformità a quella di primo grado, ha ritenuto idoneamente provati i fatti sulla base dei filmati video (oltre che delle dichiarazioni, quali elementi indiziari richiamati meramente ad abundantiam) e conseguentemente non ha dato ingresso alla istanza di prova richiesta dal [omissis]. Seppur possano apparire ultronee talune considerazioni (contenute nella decisione) su testi e loro attendibilità in assenza di loro previa assunzione, la ratio decidendi della decisione in realtà si basa sulla idoneità dei video a ritenere provati i fatti contestati e ciò è sufficiente ai fini dell’accertamento in punto di fatto per come ritenuto dai giudici del merito, accertamento che invece il ricorrente intende inammissibilmente porre in discussione nella presente sede. È noto, in contrario avviso rispetto a quanto dedotto dal [omissis], che al giudice del merito spetti “in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza” e che “la valutazione delle risultanze delle prove (…) involg[e] apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, che è libero nella scelta tra le varie risultanze probatorie senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti” (Cass. civ., 12 ottobre 2025, n. 27256), “con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato” (Cass. civ., 05 luglio 2024, n. 18402). D’altronde, in conformità a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (decisione 2 febbraio 2018, n. 5), questa Sezione, con decisione n. 38/2020, ha richiamato l’insegnamento della Cassazione, secondo la quale la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., 10 ottobre 2011, n. 20802; Cass. civ., 23 febbraio 2015, n. 3535).
25. Di qui l’infondatezza delle doglianze.
26. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole dell’omessa o insufficiente motivazione, nonché della pretesa violazione delle norme dagli articoli 112 a 116 c.p.c., in relazione al “contenuto documentale dei filmati e sulla ritenuta concordanza con le dichiarazioni dei genitori”.
27. La censura appare inammissibile per carenza di specificità con riferimento alle norme invocate, genericamente richiamate nonostante i diversi precetti in esse contenuti, e comunque si risolve nella proposizione di un diverso apprezzamento dei fatti di causa, contrario a quello cristallizzatosi nella decisione di secondo grado, confermativa di quella del Tribunale. Di qui la sua inammissibilità e comunque infondatezza.
28. Col quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione dello standard probatorio nel processo disciplinare, osservando che, ai fini dell’accertamento, la decisione impugnata oscilli, con conseguente pretesa illogicità, tra l'invocazione del criterio del grado probatorio "oltre ogni ragionevole dubbio" e l'invocazione del criterio del "più probabile che non".
29. La censura è infondata alla luce dell’insegnamento di questa Sezione, reso con decisione n. 96/2023, secondo cui lo standard probatorio richiesto per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito o al superamento di ogni ragionevole dubbio circa la sua responsabilità, ma la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta anche utilizzando la regola del “più probabile che non”. La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta, che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2, comma 3, CGS.
30. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione, in astratto ed in concreto, dei principi suddetti e la doglianza merita di essere respinta.
31. Il ricorrente lamenta, infine, quale sesto motivo di impugnazione, violazione dell’art. 61 RdG e illogicità della motivazione in relazione a dolo, personalità e condotta processuale del ricorrente, nonché in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
32. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di seconde cure ha mostrato di ritenere - con motivazione del tutto logica ed esaustiva - la condotta del [omissis] come particolarmente grave e, anzi, ha rilevato che non vi fosse alcun “margine per la riduzione della sanzione, non senza rimarcarsi che solo l’acquiescenza del [omissis] alla sentenza di primo grado ha precluso alla Corte di procedere a serie valutazioni circa il relativo possibile aggravamento”.
33. La declaratoria di inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso comportano, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 500,00, oltre ad accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti processuali costituite per come specificamente appresso indicate e dunque in favore:
a) della Federazione Italiana Vela;
b) di [omissis], minore rappresentato dai propri genitori, e di [omissis] e [omissis], intesi quale unica parte processuale;
c) di [omissis], minore rappresentato dai propri genitori, e di [omissis] e [omissis], intesi quale unica parte processuale;
d) di [omissis], minore rappresentato dal proprio genitore, e di [omissis], intesi quale unica parte processuale;
e) di [omissis], minore rappresentato dal proprio genitore, e di [omissis], intesi quale unica parte processuale;
f) di [omissis], minore rappresentato dai propri genitori [omissis] e [omissis], unica parte processuale.
Nulla per le spese per le altre parti non costituitesi nel presente procedimento, né per [omissis] (comunque costituitosi inammissibilmente), né per la Procura Federale FIV.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Rigetta il ricorso perché inammissibile e infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, in favore di
ciascuna delle parti costituite ad eccezione del sig. [omissis].
Nulla per le spese con riferimento alla posizione della Procura Federale FIV.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Wally Ferrante F.to Tonio di Iacovo
Depositato in Roma, in data 26 gennaio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
