CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8 del 19/02/2026 – U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l./ FIGC

Decisione n. 8

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Angelo Maietta - Relatore Angelo Canale

Marcello de Luca Tamajo Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 78/2025, presentato, in data 27 novembre 2025, dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,

nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

per l'annullamento/revoca

della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 20 ottobre 2025 (Registro procedimenti n. 0030/CFA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 29 ottobre 2025 (Decisione/0039/CFA-2025-2026), con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0052/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 16 settembre 2025, e, quanto alle motivazioni, il successivo 19 settembre 2025, con la quale è stata irrogata, a carico della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 13 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell’udienza del 21 gennaio 2026, il difensore della parte ricorrente - U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. - avv. Mattia Grassani; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo conferita dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 27 novembre 2025, la U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 20 ottobre 2025 (Registro procedimenti n. 0030/CFA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 29 ottobre 2025 (Decisione/0039/CFA-2025- 2026), con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0052/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo,  in data 16 settembre 2025, e, quanto  alle motivazioni, il successivo 19 settembre 2025, con la quale è stata irrogata, a carico della Triestina, la sanzione della penalizzazione di 13 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

La Co.Vi.So.C., nella riunione del 23 luglio 2025, riscontrava che la Società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025:

«1. al pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 (all. 2); 2. al pagamento in favore dei tesserati degli altri compensi relativi alla mensilità di maggio 2025, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 3) del menzionato Comunicato Ufficiale (cit. all. 2).; 3. al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati a IVA, in favore delle figure professionali, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 4) del menzionato Comunicato Ufficiale (cit. all. 2). Nello specifico, con riferimento al punto 1., si segnala che alla scadenza federale del 1° luglio 2025: a tutti i tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di maggio 2025 ad eccezione degli emolumenti netti relativi a n. 1 tesserato; a n. 20 tesserati non sono state corrisposte le rate relative agli accordi di incentivo all’esodo riguardanti la mensilità di maggio 2025. Con riferimento al punto 2., si segnala che, alla scadenza federale del 1° luglio 2025: a tutti i tesserati non sono stati corrisposti i compensi contrattualizzati a titolo di indennità di trasferta relativi alla mensilità di maggio 2025 ad eccezione dei compensi relativi a n. 1 tesserato; a un tesserato non è stata corrisposta la rata in scadenza nel periodo di riferimento relativa all’accordo di risarcimento del danno sottoscritto con il tesserato. Con riferimento al punto 3., si segnala altresì che, non sono stati corrisposti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati a IVA, relativi alla mensilità di maggio 2025 dovuti alle seguenti figure professionali: Medico Responsabile Sanitario; Delegato per la gestione dell’evento; Vice delegato per la gestione dell’evento; Responsabile Marketing/Commerciale; Responsabile Ufficio Stampa; Supporter Liaison Officer (SLO); Disability Liaison Officer (DAO)” nonché “che la Società U.S. Triestina 1918 S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025: 1. al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025; 2. al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli altri compensi dovuti ai tesserati così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 6) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025; 3. al versamento dei contributi Inps dovuti alle altre figure professionali così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025. Nello specifico, con riferimento al punto 1. si segnala che alla scadenza federale del 1° luglio 2025 la Società: - non ha versato quota parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025; - non ha versato le ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025; - non ha versato i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025. Con riferimento al punto 2. si segnala che, alla scadenza federale del 1° luglio 2025, la

Società non ha versato le ritenute Irpef relative ai compensi contrattualizzati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di aprile 2025. Con riferimento al punto 3. si segnala altresì che, alla scadenza federale del 1° luglio 2025, la Società non ha versato i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025”».

La Procura Federale, dunque, deferiva al Tribunale Federale la Triestina, incolpandola per responsabilità sia propria che diretta della ripetuta violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V e VI, punto 1), lett. e), delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 251/A del 17 aprile 2025 (c.d. Manuale delle Licenze), titolo I) par. IX), lett. A), punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per non avere, in sintesi, provveduto, entro il termine citato perentorio del 1° luglio 2025, al pagamento o versamento:

a)         degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di maggio 2025;

b)        degli altri compensi dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025;

c)         degli emolumenti, ivi inclusi i compensi assoggettati ad I.V.A., dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;

d)        delle ritenute Irpef e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2025 e di maggio 2025;

e)         delle ritenute Irpef relative ai compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di aprile 2025;

f)         dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025.

Contestualmente, la Procura deferiva, con analoghe incolpazioni, il Presidente della Società e il suo Amministratore delegato, i quali hanno poi definito la propria posizione concordando, ai sensi dell’art. 127 CGS FIGC, una sanzione successivamente validata dal Tribunale.

2.         Con l’anzidetta decisione, la Sezione Disciplinare del TFN FIGC irrogava alla ricorrente la sanzione della penalizzazione di n. 13 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, così motivando: «Il Tribunale ritiene che tutti gli addebiti contestati alla U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL a seguito delle segnalazioni della Co.Vi.So.C. del 24.07.2025 risultino provati e, nondimeno, non contestati dalla Società stessa. Gli omessi versamenti entro il termine dell’1 luglio 2025 […] integrano, senza ombra di dubbio, la violazione di tutte le norme di cui all’atto di deferimento. […] Da quanto sin qui osservato discende che la Società, in conseguenza di quanto originariamente ascritto ai sigg.ri [omissis] e [omissis], all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente e Amministratore delegato, entrambi con poteri di rappresentanza della stessa, deve rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., nonché per

responsabilità propria in virtù di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 in relazione al dettato dell’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi contestati nelle note Co.Vi.So.C. e nell’atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto. Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Collegio reputa che le sanzioni richieste dalla Procura Federale possano essere integralmente condivise atteso che le stesse risultano adeguate al dettato normativo di riferimento per quanto attiene i mancati o i ritardati pagamenti, nonché congruamente commisurate e corrispondenti all’indirizzo più volte affermato da questo Tribunale che si è sempre contenuto applicando i minimi edittali. In merito osserva il Tribunale che le violazioni contestate alla Società nei due procedimenti riuniti sono complessivamente sei (mancato pagamento: 1- degli emolumenti netti ai tesserati e incentivi all’esodo di maggio 2025; 2 dei compensi ai tesserati a titolo di indennità di trasferta e risarcimento danni di maggio 2025; 3 degli emolumenti, ivi inclusi i compensi assoggettati ad I.V.A., dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025; 4- delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025; 5- delle ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025; 6- dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025) e che per ciascuna violazione il minimo edittale è di due punti di penalizzazione. L’applicazione della recidiva di cui al secondo comma dell’art. 18 del CGS, alla luce dei precedenti specifici richiamati dalla Procura Federale, comporterà quindi, ad avviso del Collegio e secondo il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello nella decisione n. 118/2024-25 che ha riguardato proprio la medesima società nella trascorsa stagione sportiva, un “aumento ” di un punto di penalizzazione con la sanzione finale complessivamente determinata in un totale di 13 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Osserva ancora il Tribunale, per soprammercato, che non v’è prova, in atti, che la Società abbia adempiuto, in ogni caso oltre i termini, ai pagamenti di cui si discute. La comunicazione Co.Vi.So.C. del giorno 1.09.2025 si limita semplicemente alla revoca di un provvedimento limitativo del mercato dando atto dell’immissione di una ingente somma nelle casse della Società. Gli altri documenti depositati prima dell’udienza del 2 settembre nulla dimostrano in proposito a intervenuti pagamenti per adempimenti fiscali o previdenziali. Ma in ogni caso la dimostrazione dell’avvenuto pagamento avrebbe potuto avere rilevanza, sotto il profilo sanzionatorio, solo e limitatamente alla posizione dei sigg.ri [omissis] e [omissis] e non certo della Società come più volte ribadito dalla Corte Federale d’Appello, da ultimo con la decisione n. 0018/CFA/2024-2025, che ha confermato il principio secondo il quale “Per quanto riguardo le sanzioni previste a carico della società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è possibile una graduazione che tenga conto

della gravità dell’infrazione (così come avviene per le persone fisiche), né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (CFA, SS.UU., n. 131/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 101/2022/2023; CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020). L’ordinamento

sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione.  Conseguentemente mentre, nel primo  caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità

dei limiti edittali”».

3.         Con la decisione quivi impugnata, le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello rigettavano il gravame interposto dalla Triestina. I giudici di appello, nel confermare suddetta sanzione, così argomentavano: «1. Il reclamo non è fondato e va pertanto respinto. 2. Prima di procedere all’esame analitico dei motivi di impugnazione, sembra utile evidenziare – in linea con quanto già osservato dal Tribunale – che la Società non contrasta o nega la sussistenza materiale delle violazioni riscontrate dalla CO.VI.SO.C. e contestate dalla Procura, ma incentra le sue critiche unicamente sulle modalità di calcolo della sanzione complessivamente irrogata con la decisione in esame e sulla legittimità delle varie disposizioni normative applicate nella fattispecie.

3.         Ciò premesso, con il primo motivo la reclamante deduce che illegittimamente il Manuale delle licenze nazionali (applicato dal Tribunale) commina differenziate sanzioni per specifici singoli inadempimenti solutori, i quali in realtà, alla luce del Codice e delle NOIF costituiscono invece semplicemente espressioni esecutive di una infrazione unitaria (o al massimo di due violazioni, l’una retributiva l’altra contributiva). Di conseguenza, alla luce della richiamata aporia, la reclamante invoca la disapplicazione del Manuale e la conseguente irrogazione della sanzione di base normativamente prevista dal riguardo dal Codice e dalle NOIF (penalizzazione di due/quattro punti). Il mezzo, come anche di recente statuito da questa Corte federale in relazione a controversia similare (cfr. CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026), non è fondato. […] Tutto ciò premesso circa l’astratta ammissibilità della richiesta della reclamante, ritiene però il Collegio che nel caso all’esame – come anticipato – non sussista tra la previsione contenuta nelle NOIF e quella recata dal Manuale delle licenze nazionali alcun contrasto “macroscopico” o “insanabile” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4778 del 2013) e che quindi difetti in radice il presupposto per procedere alla disapplicazione della normativa subordinata. Ricostruendo in sintesi il quadro normativo sotteso alla fattispecie, si ricorda che le norme federali di carattere generale (art. 85, lettera c), n. V, comma 1, lettera e) nonché n. VI, comma 1, lettera e) NOIF) elencano unitariamente, da un lato, tutte le tipologie di emolumenti (nei confronti di tesserati, nei confronti di altri collaboratori, incentivi all’esodo, indennità di trasferta e altri compensi) che le società sono tenute a corrispondere e, dall’altro, sempre unitariamente le ritenute Irpef e i contributi Inps e Fondo fine carriera relativi agli emolumenti e agli incentivi all’esodo che le società stesse devono versare, rinviando alla previsione speciale (il Manuale licenze nazionali di cui al CU n. 251/A del 17/4/2025) la fissazione dei termini per l’adempimento degli obblighi certificativi relativi agli ultimi due bimestri, la cui violazione è sanzionata con la penalizzazione di almeno due punti in classifica. In questo quadro di riferimento, il Manuale licenze nazionali fissa poi le varie scadenze elencando partitamente il termine entro il quale ciascuno dei diversi adempimenti deve essere adempiuto. Ciò premesso, non può condividersi, a giudizio della Corte, la tesi della reclamante allorchè questa sostiene che il Manuale illegittimamente disaggreghi – con l’effetto di moltiplicare le sanzioni applicabili – adempimenti che in base alla norma primaria costituirebbero invece semplici momenti esecutivi di un’unica previsione o – a tutto voler concedere – di due previsioni (ambito retributivo/ambito contributivo). Tale tesi, infatti, poggia su un errato presupposto interpretativo, in quanto i diversi adempimenti ai quali si riferiscono le NOIF – ancorché unitariamente elencati – sono ontologicamente tra loro distinti, per fonte (contrattuale, fiscale o contributiva) e per cespite di riferimento, con la conseguenza che la violazione di ogni singolo adempimento non può che dar luogo all’irrogazione della sanzione. Come è stato infatti precisato, “ognuna di quelle obbligazioni è autonoma ed indipendente rispetto alle altre, essendo diversi i soggetti creditori (tesserati, dipendenti e altre tipologie di collaboratori per quanto attiene ad emolumenti, compensi e alle altre somme di cui ai numeri 2, 3 e 4, l’Erario e l’INPS per quanto attiene alle ritenute di cui ai numeri 5, 6 e 7), la natura giuridica (di controprestazione negoziale per gli emolumenti e stipendi, tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e la finalità (di adempimento ad un obbligo negoziale per emolumenti e stipendi, di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, di garanzia previdenziale per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps)” (cfr. CFA, SS.UU.,

n. 33/2025-2026 citata). Del resto, l’autonomia degli adempimenti di cui si tratta costituisce un dato acquisito nella giurisprudenza federale (cfr. per tutte CFA SS.UU., n.97/2024-2025) alla quale con evidenza il Manuale si è espressamente adeguato. In tale quadro di riferimento, che la tesi della reclamante non risulti condivisibile è del resto già palese sul piano logico, perché essa porterebbe a sanzionare la società che ometta di pagare ogni e qualsivoglia emolumento e ometta di versare ogni contributo previdenziale e ogni ritenuta fiscale, con la medesima penalizzazione che sarebbe applicata alla società che omette un solo adempimento (ad es. corrispondere gli incentivi all’esodo nel termine prescritto). Deve quindi concludersi, come esplicitato dalla decisione sopra richiamata, che “il Manuale delle licenze nazionali non costituisce una fonte normativa secondaria che si sovrappone illegittimamente all’art. 85 delle NOIF, ma rappresenta lo strumento tecnicooperativo  necessario per dare  concreta attuazione alla norma federale primaria, senza eccedere i limiti delle attribuzioni conferite” (cfr. CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026 citata). Non sussistono dunque i presupposti per disapplicare le previsioni del Manuale che la decisione impugnata ha dunque correttamente valorizzato, dal momento che il Manuale non contrasta affatto (e men che mai contrasta in modo macroscopico) con quanto disposto dalle NOIF, ma si limita ad esplicitarne il disposto.

4.         Con il secondo motivo la reclamante deduce che le tre omissioni solutorie indicate ai punti 4, 5 e 6 della decisione del Tribunale federale nazionale (‘4- delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025; 5- delle ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025; 6- dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025’) costituiscono violazioni di un unico adempimento e, dunque, andavano sanzionate esclusivamente con la sanzione tassativa della penalizzazione di due punti in classifica (anziché sei). In tal senso la reclamante evidenzia che le omissioni di cui sopra costituiscono violazioni dell’adempimento unitario imposto dal punto 5) del C.U. n. 251/A, titolo I, paragrafo IX, lettera A) […] Il rilievo evidenzia un errore materiale in cui è con ogni probabilità incorso il Tribunale ma non appare concludente. Si tratta infatti di un errore espositivo del tutto innocuo, alla luce di quanto analiticamente precisato nel secondo atto di deferimento, che riporta con esattezza le tre tipologie di violazioni contributive e fiscali addebitate (Manuale Licenze, Tit. I, parag. IX, lettera A) nn. 5, 6 e 7) e riscontrate fondate dal Tribunale stesso senza contestazione di parte. Trattandosi di tre violazioni distinte (ripetesi: nn. 5, 6 e 7), la sanzione applicata dal Tribunale risulta dunque senz’altro correttamente calcolata.

5.         Con il terzo e centrale motivo la Società lamenta l’omesso riconoscimento da parte del Tribunale della invocata circostanza attenuante applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), CGS […]. In tal senso la reclamante - anche nel corso della discussione orale

- ha ripetutamente evidenziato come il nuovo socio di maggioranza della compagine sociale abbia, profondendo ingenti risorse personali, immediatamente provveduto al sostanziale ripianamento degli inadempimenti solutori posti in essere dal precedente organo gestorio. In siffatto contesto, la mancata concessione delle attenuanti - e della correlativa riduzione di una penalizzazione altrimenti insostenibile - minerebbe in radice quel completamento del percorso risanatorio che costituisce l’obiettivo dell’attuale dirigenza e del gruppo di controllo che la sostiene. Il mezzo, ancorchè assai suggestivamente articolato, non può essere accolto. Il Collegio infatti aderisce all’indirizzo interpretativo – assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte federale – secondo cui le sanzioni a carico delle Società che consistano nell’irrogazione di punti negativi (di penalizzazione) per inadempimenti di tipo retributivo e contributivo non possano esorbitare dal limite edittale minimo, che nel caso all’esame è per ciascuna infrazione quello di “almeno due punti di penalizzazione” ex art. 33 CGS. […] (cfr. CFA, SS.UU. n. 89/2019-2020; cfr. altresì CFA, SS.UU., n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2022- 2023; CFA, SS.UU., n. 108/2022- 2023; CFA, SS.UU., n. 55/2023-2024 nonché da ultimo CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025.). Dalle considerazioni sistematiche ora trascritte si desume, in particolare, che la penalizzazione conseguente ad inadempimenti retributivi o contributivi assolve anche al compito di ripristinare la parità di condizioni nella competizione, parità che la condotta della società inadempiente ha comunque immediatamente e irrimediabilmente alterato in danno delle antagoniste, le quali si sono invece impegnate per onorare le proprie scadenze: il che – trattandosi appunto di ripristinare una par condicio comunque oggettivamente violata dalla società inadempiente – preclude al Giudice di scendere sotto il minimo edittale ritenuto all’uopo congruo dal legislatore federale, anche a fronte di comportamenti sananti ma pur sempre successivi alla originaria violazione.

6.         Con il quarto motivo di impugnazione, la Società invoca l’applicazione dell’istituto penalistico della continuazione, osservando che le separate violazioni contestate costituiscono in realtà il frutto di una condotta omissiva sostanzialmente unitaria, di talché appare ingiusto sanzionarle cumulando materialmente le sanzioni previste per ciascuno dei separati inadempimenti posti in essere. Il mezzo, benchè sostenuto da particolare dovizia di argomentazioni, non può essere accolto. Come è noto, l’art. 81 del codice penale sanziona con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, (e cioè con la stessa pena prevista nel caso del concorso formale di reati) chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. La continuazione, con evidenza, è istituto ispirato al principio del favor rei e si risolve nella concessione, allorché ne ricorrano i presupposti, di un calcolo della pena complessiva più favorevole di quello derivante dal cumulo materiale delle singole pene in astratto irrogabili. […] In prima battuta, al riguardo, va rilevato che l’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che tendenzialmente non può sussistere nelle violazioni colpose nelle quali l’evento non è voluto, ma risulta frutto di negligenza imprudenza o imperizia. In ogni caso, anche a prescindere da possibili approfondimenti sul punto, la giurisprudenza di questa Corte – in linea con la consolidata giurisprudenza penale di legittimità – ha evidenziato come costituisca preciso onere della parte che invochi la continuazione provare la sussistenza dell’univocità del disegno criminoso, allegandone gli specifici elementi probatori (CFA, Sez. II, n. 39/2022-2023). Nel caso in esame la richiesta della Società di accedere al beneficio non appare supportata da alcun elemento probatorio atto a comprovare in modo ragionevole che la pluralità delle violazioni contestate possa farsi risalire ad un unitario disegno volto alla violazione della normativa vigente. In altri termini, come osserva la Procura, la Società non è riuscita a provare in modo attendibile il fatto che i molteplici inadempimenti retributivi e contributivi posti in essere dalla vecchia proprietà abbiano costituito il frutto esecutivo (deliberatamente perseguito o almeno scientemente previsto) di una macchinazione unitaria. Il mezzo in rassegna va quindi disatteso, difettando l’elemento costitutivo dell’illecito continuato».

4.         Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia la Triestina, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:

I.          “Omessa / insufficiente motivazione in ordine alla illegittimità in parte qua della norma prevista dal C.U. FIGC n. 251/A del 17 aprile 2025, Titolo I) par. IX), lett. a) punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) - violazione dell’art. 85 NOIF in relazione all’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.”.

La ricorrente lamenta la carenza della motivazione della CFA in ordine alle censure relative alla richiesta disapplicazione delle prescrizioni del Manuale delle Licenze per contrasto con le NOIF e con il CGS FIGC. In particolare, secondo la ricostruzione della Triestina, a fronte di una norma - art. 85 NOIF - che prevede, in tesi, due adempimenti (accorpando tutte le tipologie di emolumenti dovuti ai tesserati, nonché unendo le relative ritenute IRPEF, nonché i contributi INPS e Fondo di fine carriera) -, il C.U. FIGC n. 251/A del 17 aprile 2025, incorrendo in un evidente ‘eccesso di delega’ rispetto alle funzioni demandategli, triplicherebbe inopinatamente (giacché assocerebbe le medesime condotte richieste a sei diversi adempimenti e, quindi, sei violazioni) le violazioni e le conseguenti sanzioni contemplate dalla disciplina normativa sovraordinata.

II.        “Violazione/falsa applicazione dell’art. 33 C.G.S. F.I.G.C. - Omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante ex art. 13, co. 1, lett. c) CGS FIGC e conseguente violazione del precetto sostanziale”.

La Corte Federale d’Appello, nel capo della decisione qui impugnato, ha affermato che, in materia di inadempimenti retributivi e contributivi, la sanzione della penalizzazione non può scendere sotto il limite edittale minimo di almeno due punti, facendo, così, conseguire, da tale premessa, l’automatica inapplicabilità di ogni attenuante, ancorché oggettivamente sussistente. Tale assunto, secondo la prospettazione della ricorrente, è errato giacché, anzitutto, l’impossibilità di scendere sotto i limiti edittali non è concepita dall’art. 33 CGS FIGC, ma è frutto di una, in tesi, mera interpretazione giurisprudenziale del medesimo articolo, e poi perché la CFA - appiattendosi completamente sull’interpretazione superficiale del citato filone giurisprudenziale - non prende posizione in alcun modo sulla circostanza decisiva secondo cui l’intervento del nuovo investitore privato ha integralmente ripristinato la posizione contributiva e retributiva, impedendo che la società proseguisse il campionato in condizioni di insolvenza. La condotta della nuova proprietà, in questo senso, rientrerebbe pienamente nel perimetro dell’art. 13, co. 1, lett. c), CGS, quale comportamento idoneo ad “elidere o attenuare le conseguenze dannose dell’infrazione”, ripristinando, appieno, la regolarità delle competizioni.

III.       “Violazione/omessa applicazione dell’art. 81, comma 2, c.p. - Difetto/contraddittorietà della motivazione sul punto”.

La decisione Corte Federale d’Appello presenterebbe, infine, un ulteriore evidente vizio, sia in punto di applicazione normativa sia di motivazione, laddove non ha riconosciuto applicabile l’istituto della continuazione. Risulta documentalmente dimostrato, secondo la ricostruzione della Triestina, che le violazioni sono state commesse nel medesimo giorno, e, quantomeno con riferimento - da un lato - agli emolumenti (violazioni individuabili sub C.U. n. 251/A, titolo I, paragrafo IX, lettera A), punti 2), 3), 4)) e - dall’altro lato - agli oneri fiscali e previdenziali (violazioni individuabili sub C.U. n. 251/A, titolo I, paragrafo IX, lettera A), punti 5), 6), 7)), dipendono dalla medesima condotta. È, così, evidente come l’omesso pagamento degli emolumenti, delle indennità di trasferta, dei risarcimenti danni e degli incentivi all’esodo sia riconducibile a un unico comportamento violativo, così come l’omesso adempimento degli F24 relativi a oneri fiscali e previdenziali dovuti sulle superiori poste attive. Nella quantificazione della sanzione i giudici federali avrebbero dovuto applicare, dunque, il principio della continuazione.

5.         Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.

È intervenuta in udienza la Procura Generale dello Sport, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.         Sul primo motivo: presunta illegittimità del Manuale Licenze Nazionali e richiesta di disapplicazione.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'illegittimità del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 ("Manuale Licenze Nazionali"), fonte di rango secondario, per contrasto con le norme di rango primario, segnatamente l'art. 85 delle NOIF e l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) FIGC. Secondo la tesi della Triestina, l'art. 85 NOIF configurerebbe solo due macro- obbligazioni: una relativa al pagamento di "tutti gli emolumenti" e una relativa al versamento di ritenute e contributi. Il Manuale, invece, avrebbe illegittimamente "disaggregato" tali obblighi in sei distinte fattispecie, moltiplicando così le sanzioni applicabili. La Corte Federale, non rilevando tale contrasto e non procedendo alla disapplicazione della norma secondaria, sarebbe incorsa in un errore di giudizio.

La censura non ha pregio.

Come correttamente evidenziato dalla difesa della FIGC e dalla stessa Corte Federale nella decisione impugnata, non sussiste alcun insanabile contrasto tra le fonti normative che giustifichi il ricorso all'istituto della disapplicazione.

L'art. 85 delle NOIF, nel disciplinare gli "Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.", stabilisce che le società devono documentare alla FIGC "secondo le modalità e le procedure dalla stessa

stabilite" di aver assolto a determinati obblighi "entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali". La norma primaria, quindi, elenca le categorie generali di adempimenti (pagamento di emolumenti e versamento di oneri fiscali/previdenziali), ma opera un esplicito rinvio a una fonte tecnica-operativa, il Sistema delle Licenze Nazionali, per la fissazione dei termini e delle specifiche modalità attuative.

Il Manuale delle Licenze Nazionali, pubblicato con C.U. n. 251/A del 17 aprile 2025, non fa altro che dare concreta attuazione a tale delega, specificando e distinguendo i singoli adempimenti che, sebbene raggruppabili in categorie omogenee, sono ontologicamente distinti. Come affermato dalla CFA: tale tesi, infatti, poggia su un errato presupposto interpretativo, in quanto i diversi adempimenti ai quali si riferiscono le NOIF – ancorché unitariamente elencati – sono ontologicamente tra loro distinti, per fonte (contrattuale, fiscale o contributiva) e per cespite di riferimento, con la conseguenza che la violazione di ogni singolo adempimento non può che dar luogo all’irrogazione della sanzione.

La distinzione operata dal Manuale tra il pagamento degli emolumenti ai tesserati (punto 2), il pagamento di altri compensi (punto 3), il pagamento di emolumenti ad altre figure professionali (punto 4), e analogamente per le ritenute e i contributi (punti 5, 6, 7), risponde a una logica di tutela di interessi giuridici diversi e creditori differenti (i tesserati, l'Erario, gli enti previdenziali).  Va ricordato che la norma di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V, come nel caso della disciplina delle c.d. Licenze Nazionali e, quindi, nel settore delle ammissioni ai campionati, è posta a presidio della regolarità delle competizioni sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei clubs. In tal guisa,  anche il mancato  pagamento degli emolumenti nei confronti dei dipendenti e collaboratori  è  assunto  dall’ordinamento  sportivo  ad  indicatore  della  stabilità  economica  e finanziaria delle società sportive, onde presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse, anche con riferimento all’adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la  stabilità  economica  e finanziaria  dei  partecipanti  ai  campionati  nazionali  come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché  come  precondizione  per  l’ottenimento  del  titolo  idoneo  all’iscrizione  al  campionato successivo. Emerge evidente come le norme federali poste (appunto) a presidio del richiamato “controllo” sulle società sportive prevedano, in caso di una loro violazione da parte delle stesse società, l’applicazione di una sanzione predeterminata ex lege che, nel caso di specie, è pari ad “almeno” due punti di penalizzazione. E tanto a prescindere da eventuali termini quantitativi e qualitativi che connotano la violazione ascritta, in ogni caso non conoscibili dal Collegio di Garanzia. (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 26/2024 - conformi Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 44/2023).

Accogliere la tesi della ricorrente porterebbe alla irragionevole conseguenza di sanzionare con la medesima penalizzazione la società che omette un singolo pagamento e quella che si rende inadempiente a tutte le obbligazioni retributive, fiscali e contributive, vanificando il principio di proporzionalità della sanzione.

Pertanto, il Manuale non si pone in contrasto con la norma primaria, ma ne costituisce legittima esplicitazione e attuazione. Non sussistendo i presupposti per la disapplicazione, il motivo deve essere rigettato.

2.         Sul secondo motivo: mancata concessione delle attenuanti e inderogabilità del minimo edittale.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole del fatto che la CFA abbia ritenuto la sanzione minima di due punti di penalizzazione per ciascuna infrazione un "limite edittale minimo" inderogabile, omettendo di valutare le circostanze attenuanti invocate, in particolare l'integrale sanatoria delle pendenze a seguito dell'ingresso di  una nuova compagine societaria.  Tale interpretazione, secondo la Triestina, sarebbe priva di fondamento normativo e trasformerebbe un minimo edittale in una soglia invalicabile, in violazione dell'art. 13 C.G.S..

Anche tale motivo è infondato, oltre che parzialmente inammissibile.

In via preliminare, si deve ribadire il consolidato orientamento di questo Collegio, secondo cui la valutazione circa la quantificazione della sanzione e la concessione delle circostanze attenuanti rientra nell'ambito del merito, insindacabile in sede di  legittimità,  salvo i casi  di manifesta irragionevolezza o violazione di legge. Come affermato da questo stesso Collegio, "è preclusa al Collegio ogni valutazione sulla pretesa eccessività della sanzione laddove adottata in conformità ai parametri previsti dalle norme regolamentari" (Collegio di Garanzia, Sez. II, n. 42/2025).

«Esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 30/2021. Precedentemente, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 8/2016, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 4/2018, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 11/2019, ove si è affermato che «al Collegio di Garanzia dello Sport è precluso l’esame delle questioni di merito che hanno generato il procedimento giustiziale sportivo, così come è preclusa la possibilità di rivalutare le emergenze istruttorie già vagliate dal Giudice a quo. Ebbene, in linea con tali principi, deve ritenersi preclusa in sede di legittimità anche la possibilità di rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice a quo ogni qual volta la richiesta rideterminazione della sanzione implichi la valutazione di circostanze di fatto»; ed in termini, recentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 68/2021: «Il perimetro di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport è limitato alle sole questioni di legittimità e non comprende il merito del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice del merito»).

Il sindacato di legittimità riservato al  Collegio concerne,  pertanto,  un esclusivo scrutinio di coerenza dell’operato del Giudice Sportivo sull’applicazione delle norme codicistiche e regolamentari che individuano le condotte punibili e le relative sanzioni: una differente interpretazione si tradurrebbe, infatti, in una “distorta applicazione della norma di cui all’art. 12 del C.G.S.” (cfr. Collegio di Garanzia, I Sezione, n. 42/2020), laddove l’apprezzamento favorevole per l’incolpato di una circostanza di fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce in ogni caso esplicazione di un’attività discrezionale del giudice di merito, come tale non censurabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport allo scopo di farne scaturire una diversa valutazione in termini di disvalore (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 26/2024 - conformi Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 44/2023).

Nel caso di specie, la sanzione è stata determinata applicando il minimo edittale previsto dalla norma per ciascuna delle sei violazioni accertate, con un aumento per la recidiva. Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione dei parametri normativi, né una manifesta irragionevolezza.

Nel merito, la doglianza è comunque infondata. La giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, richiamata anche dalla difesa della FIGC, ha consolidato il principio secondo cui, per violazioni di particolare gravità che incidono sul principio fondamentale della par condicio tra le società, la sanzione minima prevista ha carattere di tendenziale inderogabilità. Come statuito da questo Collegio in un caso analogo.

L'applicazione di una sanzione inferiore al minimo costituisce un'eccezione che deve essere sorretta da circostanze assolutamente straordinarie e da un'espressa previsione normativa che la consenta, elementi che non ricorrono nel caso di specie. Al contrario, la gravità della violazione, che incide direttamente sul principio fondamentale della par condicio tra le società, giustifica ampiamente l'applicazione della sanzione nella misura prevista dalla norma, senza alcuna riduzione (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 77/2025).

La condotta della nuova proprietà, seppur lodevole, interviene a sanare un illecito già perfezionatosi, le cui conseguenze sulla regolarità della competizione si sono già prodotte. La decisione della CFA di non ritenere tale circostanza sufficiente a giustificare una deroga al minimo edittale costituisce una valutazione di merito discrezionale e non censurabile in questa sede, in quanto non arbitraria né contraria a norme di diritto.

3.         Sul terzo motivo: mancata applicazione dell'istituto della continuazione.

Infine, la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, previsto dall'art. 81, comma 2, c.p., sostenendo che le plurime violazioni sarebbero frutto di un medesimo disegno criminoso.

La doglianza è manifestamente infondata.

L'applicazione dell'istituto della continuazione presuppone la rigorosa dimostrazione, da parte di chi la invoca, della sussistenza di un "medesimo disegno criminoso", ovvero di un'unica e preordinata programmazione di una pluralità di condotte illecite. Come correttamente rilevato dalla CFA e dalla difesa della FIGC, la ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno di tale tesi, limitandosi a una mera asserzione.

L'onere della prova in tal senso grava sulla parte che invoca l'applicazione dell'istituto. In assenza di specifici elementi volti a dimostrare che "i molteplici inadempimenti retributivi e contributivi posti in essere abbiamo costituito il frutto esecutivo di una macchinazione unitaria", la presunzione di autonomia delle singole condotte illecite non può essere superata. Le violazioni contestate, come già analizzato, tutelano beni giuridici distinti e rispondono a logiche differenti, rendendo ancor più necessaria una prova specifica dell'unicità del disegno, prova che nel caso di specie è del tutto mancata.

Sul punto, monoliticamente Questo Collegio (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 11/2025) ha affermato che «grava sull’”imputato” l’onere di allegare gli specifici elementi dai quali possa desumersi l’identità del disegno criminoso, mentre, nel caso che ci occupa, la richiesta della continuazione non è fondata sul supporto probatorio circa l’identità del disegno nella commissione dei fatti ascritti nei due procedimenti (di primo grado), dai quali non emerge in alcun modo da quali elementi possa trarsi argomento per sostenere che le condotte ascritte siano state poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno teso a violare la normativa vigente» e tanto non è avvenuto nella vicenda che ci occupa.

Pertanto, il rigetto dell'applicazione della continuazione da parte degli organi di giustizia federale è corretto e immune da vizi.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2026.

Il Presidente   Il Relatore

F.to Vito Branca        F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 19 febbraio 2026. Il Segretario

F.to Alvio La Face

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