CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10 del 19/02/2026 – Celle Verrazze SSD a r.l./ Club Milano SSD a r.l./FIGC

Decisione n. 10

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Marcello de Luca Tamajo - Relatore Angelo Canale

Angelo Maietta

Giuseppe Musacchio - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2025, presentato, in data 5 dicembre 2025, dalla Celle Verrazze SSD a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,

nei confronti

del Club Milano SSD a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Scalco, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

e

della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

avverso

la decisione n. 0044/CSA-2025-2026, Registro procedimenti n. 029/CSA/2025-2026, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello, III Sezione, FIGC, notificata in data 6 novembre 2025, a seguito del dispositivo n. 0036/CSA 2025-2026 del 22 ottobre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente, è stata confermata la delibera del Giudice Sportivo della LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 30 settembre 2025, con cui, in accoglimento del reclamo della Club Milano SSD a r.l., con riferimento alla gara Celle Verrazze F.B.C. - Club Milano SSD a r.l., è stata inflitta, a carico della Celle Verrazze SSD a r.l., la punizione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell’udienza del 21 gennaio 2026, il difensore della parte ricorrente - Celle Verrazze SSD a r.l. - avv. Cesare Di Cintio; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo conferita dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; l’avv. Andrea Scalco, per la resistente Club Milano SSD a r.l., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 5 dicembre 2025, la Celle Varazze SSD a r.l. (d’ora in poi anche solo il Celle Verrazze) ha impugnato la decisione n. 0044/CSA-2025-2026, Registro procedimenti n. 029/CSA/2025-2026, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello, III Sezione, FIGC, notificata in data 6 novembre 2025, a seguito del dispositivo n. 0036/CSA 2025-2026 del 22 ottobre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente, è stata confermata la delibera del Giudice Sportivo della LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 30 settembre 2025, con cui, in accoglimento del reclamo della Club Milano SSD a r.l., con riferimento alla gara Celle Varazze - Club Milano del 14 settembre 2025 (valevole per il Campionato di Serie D - Girone A della Lega Nazionale Dilettanti), è stata inflitta, a scapito della ricorrente, la punizione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3.

È d’uopo osservare che, all’esito della menzionata gara terminata con il risultato di 1-0 in favore dell’odierna ricorrente, il Club Milano promuoveva reclamo avverso la sua regolarità per asserita posizione irregolare del calciatore [omissis]. Vale, altresì, precisare che nella precedente stagione sportiva 2024/2025, il medesimo militava nella società GSD Sestrese Borzoli e, come da Comunicato Ufficiale n. 95/2025 del Comitato Regionale Liguria, veniva “squalificato per una gara effettiva” a seguito della condotta tenuta nell’incontro di calcio Sestrese – Sammargheritese, svoltosi in data 25 maggio 2025 e valevole per il Campionato di Promozione Liguria. [omissis] non aveva potuto “scontare” tale squalifica nel corso della stagione sportiva 2024/2025, poiché la gara de qua risultava essere l’ultima del campionato.

1.1.      All’esito della suddetta impugnazione, il Giudice Sportivo accoglieva il ricorso promosso dal Club Milano e infliggeva la perdita della gara all’odierna ricorrente, sulla base delle seguenti argomentazioni: “- lette le memorie difensive della S.S.D. A R.L. CELLE VERAZZE F.B.C. con le quali si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza in capo al soggetto firmatario nonché la sua infondatezza, poiché, a detta della resistente, il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nell'Under 19. - Rilevato che il signor [omissis], vicepresidente del CLUB MILANO S.S.D. A R.L., risulta dotato dei poteri di firma in nome e per conto del sodalizio; - Rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Promozione Liguria 2024/2025, essendo quella del 25 maggio 2025 l'ultima gara disputata dal G.S.D. Sestrese Bor.; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2025/26, essendo stato il calciatore [omissis] impiegato in tutte le prime due giornate di campionato, inclusa la gara del 14 settembre 2025, seconda del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare”.

1.2.      Decidendo sul gravame interposto dal Celle Varazze, la Corte Sportiva d’Appello FIGC, con la decisione quivi impugnata, lo respingeva. In particolare, la CSA riteneva che “la doglianza in tema di inammissibilità per difetto di potere di rappresentanza del sig. [omissis] vada respinta, in quanto dai documenti a disposizione della Corte, sia mediante visura federale che mediante documentazione prodotta dalla resistente Club Milano, si evince la piena capacità rappresentativa del [omissis], ragion per cui l’intera procedura del reclamo non palesa alcun vizio formale e/o sostanziale. Per quanto attiene al merito, non si può non rilevare, nuovamente, che la normativa sull’esecuzione delle sanzioni dei tesserati tra una stagione e un’altra, nonostante alcuni recenti interventi correttivi del Legislatore federale, presenta lacune che non consentono una valutazione univoca della posizione dei calciatori, che, dunque, inevitabilmente, va indagata caso per caso dagli Organi di Giustizia Sportiva. Tanto premesso, la questione che occupa verte sull’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola la materia della esecuzione delle sanzioni imposte ai tesserati. Come sostenuto da entrambe le parti, è corretto affermare che nel sistema giuridico sportivo è possibile rintracciare due principi fondamentali in tema di sanzioni, utili a una interpretazione funzionale della normativa: il principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio di separazione delle competizioni (i.e. di omogeneità), in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata  nella competizione  nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Fin da subito, va chiarito che non è possibile far operare contemporaneamente i due principi e, senza dubbio, anche alla luce di recenti interventi del Collegio di Garanzia del Coni (dec. n.20/2020 e n. 11/2023), il principio che va preferito è quello di omogeneità delle competizioni. Di là infatti dall’età del calciatore, che nel caso di specie consentirebbe a quest’ultimo di sostenere le gare nella squadra Juniores Under 19 del Celle Varrazze, non si può tacere che nel Campionato nazionale di Serie D non solo è possibile ma è anche obbligatorio nella formazione delle liste di prima squadra inserire giovani provenienti dal vivaio, tra cui risulta il calciatore in questione (v. Reg. Campionato Serie D in C.U. n. 1 LND, 1 luglio 2025). Ne deriva che, nel caso di specie, non potendo ascrivere con assoluta certezza il tesserato soltanto alla squadra Juniores o soltanto alla prima squadra del Varrazze, in ossequio a quanto disposto dall’art. 21, comma 7, C.G.S. – a tenore del quale «qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del Campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza» -, il Collegio ritiene che la sanzione della squalifica comminata nella scorsa stagione nel Campionato Promozione, durante una gara della prima squadra, vada scontata dal giovane calciatore nel Campionato al quale partecipa la prima squadra del nuovo sodalizio nel quale si è trasferito. Ragion per cui, da quanto emerge in atti, la posizione del tesserato per la gara Celle Varrazze-Club Milano era irregolare e la delibera del giudice sportivo va dunque confermata”.

2.         Il ricorso in epigrafe è affidato ai seguenti motivi di diritto.

I.          “Omessa motivazione ed erronea nonché’ falsa applicazione dell’articolo 2 comma 6 del CGS CONI, dell’articolo 2475 bis cc e dell’articolo 22 dello Statuto Club Milano”.

La ricorrente reitera l’eccezione di carenza, in capo al sig. [omissis], dei poteri di firma in nome e per conto della società resistente, lamentando sul punto l’omessa motivazione in argomento da parte della CSA. Secondo la prospettazione del Celle Varazze,  in ossequio alla disciplina contenuta nel codice civile e alla specifica disposizione statutaria della SSD resistente (secondo cui “la rappresentanza legale della società spetta all’amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, o a eventuali amministratori delegati”), il predetto soggetto avrebbe la semplice carica di amministratore, non avendo pertanto il potere di rappresentare il Club Milano.

II.        “Violazione  e  falsa  applicazione  dell’articolo  21  comma  7  CGS  FIGC  –  Erronea interpretazione della disposizione normativa”.

La motivazione addotta dalla Corte Sportiva di Appello nel merito non farebbe corretta applicazione delle norme sportive e dei principi ermeneutici elaborati in materia dalla giurisprudenza. In primis la CSA avrebbe errato nell’applicare il Reg. Campionato Serie D in C.U.

n. 1 LND, 1° luglio 2025, atteso che, in tesi, il medesimo dispone solamente un obbligo generico di impiego dei calciatori giovani. In secondo luogo, il ragionamento della CSA contrasta con i precedenti in tema che avrebbero evidenziato che, quando per ragioni anagrafiche il giocatore potrebbe competere in più campionati, il campionato di riferimento (cioè, il cosiddetto campionato di appartenenza) è quello cui è destinato per questioni di età, indipendentemente dal fatto che possa anche partecipare alle categorie superiori per sue capacità/competenze tecniche. La Corte, dunque, ha errato nell’applicare e interpretare l’art. 21, comma 7, CGS FIGC, che non trova automatica applicazione, ma deve essere applicato secondo i criteri enunciati di effettività e omogeneità.

III.       “Violazione e falsa applicazione del principio di omogeneità”.

La corretta applicazione dell’art. 21, comma 7, consentirebbe di identificare la categoria di appartenenza dello [omissis], classe 2008, nella  squadra Juniores di Celle Varazze,  quale categoria cui deve partecipare. Invero, secondo la ricostruzione della ricorrente, se il nuovo club di destinazione del giocatore non ha una squadra che gioca nello stesso campionato ove la sanzione è stata comminata (come nel caso in esame) la sanzione andrà comunque scontata - per garantire l’afflittività della sanzione - nel campionato che risulta più omogeneo, facendo applicazione di un concetto simile all’analogia. La ricorrente, ragionando sull’ordinamento dei campionati della LND - preso atto che la squalifica è stata inflitta al giocatore quando si trovava in Promozione e che Celle Varazze non ha nessuna squadra in Promozione, ma una prima squadra che gioca in Serie D e le squadre giovanili - sottolinea come, in termini di omogeneità, il campionato Under 19 Nazionale sia quello che più si avvicina al Campionato di Promozione. Pertanto, la giornata di squalifica doveva essere, in tesi, scontata nella prima gara utile del Campionato Juniores Nazionali Under 19,  che rappresenta il Campionato di effettiva appartenenza del calciatore nella stagione in corso ed è il più omogeneo rispetto al Campionato in cui era maturata la sospensione.

3.         Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’infondatezza del ricorso; a medesime conclusioni è giunta la SSD Club Milano, ritualmente costituita in giudizio, che ha sottolineato, in ordine alla questione preliminare, come, in data 11 agosto 2025, lo stesso sodalizio indicava nel portale anagrafico federale, nonché nell’organigramma depositato in LND, il sig. [omissis] come soggetto autorizzato alla firma e come, inoltre, l’8 settembre scorso, nell’ambito del C.d.A. della resistente, veniva espressamente conferita al sig. [omissis] la legale rappresentanza del club con delibera depositata al registro delle imprese e presso la FIGC. Sul tema, la Federazione evidenzia che il 10 settembre 2025 l’Ufficio Anagrafe Federale della FIGC trasmetteva al Club Milano la nota avente ad oggetto “lettera di avvenuta approvazione della domanda di variazione organigramma

– Numero Pratica UAF-2025-62729”, con la quale “si comunica che, in data 10/09/2025, il Presidente Federale ha autorizzato l’istanza di variazione organigramma, presentato dalla Vostra società, avente numero di matricola 23390”.

Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte della ricorrente, della memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI.

All’udienza del 21 gennaio 2026, la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

I.          Deve preliminarmente disattendersi la descritta eccezione formulata con il primo motivo di ricorso. Invero, la sussistenza della capacità rappresentativa, nonché dei poteri di firma in nome e per conto del sodalizio resistente, in capo al relativo legale rappresentante, sig. [omissis], possono ritenersi provati dalla documentazione versata in atti, e segnatamente dalla delibera in tal senso del C.d.A. del Club Milano dell’8 agosto 2025 (doc. 1 allegato alla memoria di costituzione in secondo grado), dalla “lettera di avvenuta approvazione della domanda di variazione organigramma”, inviata dalla FIGC il successivo 10 settembre 2025 (doc. 4 allegato alla memoria di costituzione in secondo grado), nonché dalla copia della visura camerale relativa alla suddetta società resistente depositata in giudizio durante la discussione orale del presente procedimento.

II.        Le censure relative alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 21, comma 7, CGS FIGC e del principio di omogeneità possono esaminarsi e rigettarsi congiuntamente.

Come descritto, il calciatore [omissis], durante l’ultima gara della stagione sportiva 2024/2025, disputata nel Campionato di Promozione con la società Sestrese Borzoli (G.S.D. Sestrese Bor. 1919 – Sammargheritese 1903 del 25 maggio 2025, valevole per il 3° Turno Playoff – Fase Regionale del Campionato di Promozione Liguria) era destinatario della squalifica di una giornata

(C.U. n. 95 del 29 maggio 2025 del Comitato Regionale Liguria), che non aveva potuto “scontare” proprio in ragione del termine di tale Campionato. Nella successiva stagione sportiva 2025/2026, lo stesso cambiava società tesserandosi per il Celle Varazze in Serie D, Girone A, con la quale, riferisce la FIGC, ha preso parte a 12 partite delle 16 disputate dalla ricorrente nel campionato de quo.

Celle Varazze, infatti, partecipa con diverse squadre in campionati differenti. La prima squadra milita nel campionato di Serie D e poi ci sono le squadre giovanili che militano nei rispettivi campionati; l’Under 19 partecipa al Campionato Nazionale ed è, per importanza, seconda solo alla prima squadra, tenendo conto del livello agonistico e del carattere nazionale del campionato di pertinenza. Il giocatore in questione, classe 2008, per ragioni anagrafiche, può giocare sia nel Campionato di Serie D (come under), sia nelle partite del Campionato Juniores (C.U. n. 1 del 4 agosto 2025).

La società Celle Varazze lamenta essenzialmente che la giornata di squalifica residua doveva essere scontata nella prima gara utile del “Campionato Juniores Nazionali Under 19” e non nel Campionato di Serie D, come statuito dai giudici federali.

II.I È bene soffermarsi nuovamente sull’articolo 21 CGS FIGC, rubricato “Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici”, che, per quanto di interesse, così dispone: “2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. [...]

6.         Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

7.         Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6”.

Dalla lettura della norma, con il conforto dei principi regolatori della materia per cui è causa di cui si dirà infra, risulta facilmente rilevabile come i giudici di secondo grado abbiano fatto corretta applicazione dell’art. 21, c. 7, citato, rilevando che, nel caso di specie, non potendo ascrivere con assoluta certezza il tesserato soltanto alla squadra Juniores o soltanto alla prima squadra del Varrazze, la sanzione della squalifica irrogata nella scorsa stagione nel Campionato Promozione, durante una gara della “prima squadra”, doveva essere scontata dal giovane calciatore nel Campionato al quale partecipa la “prima squadra” del nuovo sodalizio nel quale si è trasferito. Tale lettura è coerente con la disciplina di cui si è detto, per cui il calciatore che viene squalificato per “una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione”; tuttavia, nel caso in cui il calciatore squalificato cambi “categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores”, lo stesso dovrà scontare la squalifica nelle “gare ufficiali (del)la prima squadra della nuova società”.

III.       Tale lettura è coerente con l’elaborazione giurisprudenziale della norma, che ha estrapolato i seguenti principi generali regolatori della materia:

i)         costituisce regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, più volte ribadita da questo Collegio (decisioni nn. 35/2017, 20/2020, 21/2020 e 11/2023), quella del principio di omogeneità rinvenibile nell’art. 21, comma 2, CGS FIGC. L’altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status (i.e. cambio società o disciplina o categoria di appartenenza) e che rendano di fatto impossibile l’applicazione del principio di omogeneità (art. 21, comma 7, CGS FIGC).

ii)        La concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tant’è che questa stessa Sezione ha non di meno affermato che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (decisione n. 20/2020; si veda, a tal proposito, già la risalente decisione n. 14/2012 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva: “Per contro la normativa federale […] contiene una previsione derogatoria discendente dalla differente situazione derivante non solo dalla impossibilità per il giocatore di scontare la squalifica nella stessa stagione sportiva in cui aveva commesso l’infrazione (essendo terminati quella serie di gare e il campionato), ma anche essenzialmente dal cambiamento di società sportiva di appartenenza. Di qui la giustificazione della differente modalità […] per scontare la squalifica. […] la disposizione derogatoria è tutt’altro che irragionevole o priva di giustificazione, o di coerenza con il sistema dell’ordinamento sportivo, giacché corrisponde alle sovra richiamate esigenze di speditezza e di eliminazione di incertezza e possibilità di facili elusioni della portata afflittiva nella concreta attuazione della squalifica: inconvenienti che si possono verificare quando sopravvenga un cambiamento di squadra e di società sportiva da parte del giocatore”).

iii)       Il principio di “distinzione” costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata.

iv)       In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo, altresì, conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui. («La Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 2014, ha individuato nell’art. 24 della Costituzione, non solo il diritto al “giusto processo”, ma anche il diritto, tratto dal coordinamento degli artt. 2 e 3 Cost., a una tutela sostanziale effettiva, e la Suprema Corte, con sentenza n. 21255 del 2013, ha qualificato il principio di effettività come regola cardine dell’ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto a “un rimedio adeguato” in una logica di equilibrio e di coerenza. Ed anche la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l’applicazione del principio di proporzionalità esige l’accertamento di una rigorosa proposizione fra l’uso dei mezzi utilizzati e gli obiettivi da realizzare, in modo da considerare sproporzionate e quindi illegittime le misure del tutto inadeguate, o manifestamente eccessive,  rispetto allo scopo prefissato (Corte di  giustizia delle Comunità europee, sentenza del 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito c. Consiglio, in “Raccolta della giurisprudenza”, p. I-5755 e ss.)» così, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 25/2018).

IV.       Ebbene, nel caso che ci occupa, l’applicazione dell’art. 21, comma 7, CGS FIGC, risulta essere dirimente: ove il calciatore abbia cambiato categoria di appartenenza, deve scontare la squalifica nella “prima squadra della nuova società” presso la quale risulta tesserato.

A tal proposito, «non sembra che l’uso dell’espressione “prima squadra” sia casuale, mirando specificatamente ad identificare la fattispecie in cui una stessa società sportiva militi in campionati di categoria superiore, rispetto, ed oltre, a quello in cui il giocatore avrebbe dovuto scontare la squalifica se non avesse cambiato “casacca” (o la relativa competizione non si fosse esaurita prima).

Non sembra, perciò, doversi aggiungere molto sul punto, giacché, una volta chiarito che la norma di cui al comma 6 è norma derogatrice e una volta sottolineato l’unico significato attribuibile all’espressione “prima squadra”, siccome riferibile proprio al caso in cui la stessa società sportiva militi in diversi campionati [… ] Di più, è da sottolinearsi che, proprio per salvaguardare esigenze di certezza della pena, la norma in esame si è fatta carico di evitare equivoci di sorta atti a favorire una libera determinazione della società/associazione sportiva, nel senso che la squalifica va sempre scontata, non in una competizione “a scelta”, bensì nella prima gara ufficiale della “prima squadra” e, dunque, nella competizione di più alta categoria in cui militi la “nuova” società/associazione sportiva» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 35/2017).

È doveroso, infatti, ribadire che la ratio sottesa al combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione, da parte di un calciatore squalificato, possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni della decisione della CSA impugnata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite del presente giudizio, liquidate, come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della Club Milano SSD a r.l..

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2026.

Il Presidente                                                                          Il Relatore

F.to Vito Branca                                                       F.to Marcello de Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 19 febbraio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it