CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12del 23/02/2026 – omissis/ FIGC/ Commissione Agenti Sportivi CONI
Decisione n. 12
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente Mario Zoppellari - Relatore Alfonso Celotto
Carlo Rasia
Giacomo Rojas Elgueta - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2025, presentato, in data 15 ottobre 2025, dal sig. [omissis] rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Fumagalli, del Foro di Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano (MI), corso di Porta Ticinese, n. 60 (PEC: alessandro.fumagalli2@pec.it), per procura ed elezione di domicilio in calce ricorso a questo Collegio,
nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17 (PEC: legale@pec.studiolegaleviglione.it), per delega in calce alla memoria di costituzione;
della Commissione Agenti Sportivi CONI,
della Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC,
avverso
la comunicazione della Commissione Agenti Sportivi del CONI del 16 settembre 2025, con la quale è stato dichiarato il difetto di competenza e, per l’effetto, rigettato il ricorso gerarchico proposto dal sig. [omissis] innanzi alla Commissione Agenti Sportivi CONI; l’”Elenco candidati idonei”, pubblicato il 7 luglio 2025, relativo alla “Prova speciale esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi” del CONI, tenutati in data 27 giugno 2025, Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 10 dicembre 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Alessandro Fumagalli; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio, il relatore, prof. avv. Mario Zoppellari.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 15 ottobre 2025, il sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della comunicazione della Commissione Agenti Sportivi del CONI del 16 settembre 2025, nonché la riforma dell’”Elenco candidati idonei” pubblicato il 7 luglio 2025, relativo alla “Prova speciale esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi” del CONI (nel prosieguo, per brevità, soltanto Prova speciale), tenutasi in data 27 giugno 2025, limitatamente alla parte in cui il nominativo del ricorrente non risulta incluso tra i soggetti dichiarati idonei.
2. La vicenda per cui è causa origina dall’espletamento, da parte del ricorrente, della prova speciale dell’esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del CONI, svoltasi in data 27 giugno 2025.
In data 7 luglio 2025, è stato pubblicato sul sito istituzionale della FIGC l’elenco dei candidati dichiarati idonei alla predetta prova speciale, tra i quali non è stato incluso il sig. [omissis].
Il ricorrente, infatti, come si evince dalla relativa “Scheda di valutazione” (Serie compito 18, codice [omissis], identificativo [omissis]), non ha raggiunto il punteggio minimo di 26 risposte corrette sui 30 quesiti proposti, come previsto dall’art. 5, comma 5.6., del Bando per l’ammissione alla prova speciale dell’esame di abilitazione per l’iscrizione al registro nazionale degli agenti sportivi (nel prosieguo, per brevità, soltanto Bando), avendo risposto correttamente a sole 25 domande.
3. Ciò nonostante, il ricorrente ha fin da subito sostenuto la propria idoneità all’iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, in quanto, a suo dire, la domanda n. 2 del compito svolto sarebbe stata formulata in modo errato, tale da generare un’ambiguità che avrebbe consentito di individuare come corrette due delle tre opzioni previste per la risposta.
Più in particolare, il teso della contestata domanda era il seguente: “Nella stessa stagione sportiva il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” e “non professionista” che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell’art. 109 delle NOIF, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili:
A. Per un massimo di tre società
B. Per un massimo di due società
C. Per un massimo di quattro società, previa concessione di deroga”.
Secondo la tesi del ricorrente, tale domanda, relativa all’art. 95, comma 2, NOIF (concernente le “Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto”), avrebbe dovuto riportare espressamente l’eccezione prevista dallo stesso articolo e immediatamente successiva alla disposizione oggetto del quesito, secondo la quale “È fatto salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1-bis, delle N.O.I.F.” La mancata indicazione di tale periodo comporterebbe, secondo la tesi del ricorrente, che non sarebbe risultata corretta soltanto la risposta “A” - individuata quale risposta ufficiale dalla Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC -, ma quella sub “B”, vale a dire quella prescelta dal sig. [omissis] in sede d’esame.
4. Per tali ragioni, il sig. [omissis] ha, dapprima, presentato un’istanza di riesame nei confronti della Commissione Federale Agenti Sportivi della FIGC, in data 14 luglio 2025, e, successivamente, in data 6 agosto 2025, un ricorso gerarchico, dallo stesso definito “improprio”, alla Commissione Agenti Sportivi del CONI, al fine di ottenere, in entrambi i casi, il riesame del quesito oggetto di contestazione e il riconoscimento dell’effettiva presenza nel questionario di due risposte corrette sulle tre alternative previste per la domanda n. 2.
Qualora fosse accertata la correttezza anche della risposta “B”, infatti, il sig. [omissis] avrebbe totalizzato 26 risposte corrette sui 30 quesiti previsti e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 5, comma 5.6, del Bando, gli sarebbe spettato il riconoscimento dell’idoneità all’iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.
In entrambi i procedimenti summenzionati, le argomentazioni formulate da parte del sig. [omissis] non sono state ritenute fondate e, pertanto, le relative istanze sono state rigettate.
5. Il ricorrente ha così presentato il ricorso per il quale è causa, impugnando, oltre all’“Elenco candidati idonei” del 7 luglio 2025, per le medesime ragioni già sinteticamente sopra esposte (secondo motivo di ricorso), anche la comunicazione della Commissione Agenti Sportivi del CONI del 16 settembre 2025, con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente per difetto di competenza della Commissione Agenti Sportivi CONI (primo motivo di ricorso). Secondo la tesi prospettata dal sig. [omissis], il CONI sarebbe stato competente a decidere nel merito il ricorso gerarchico “improprio” dallo stesso presentato, in quanto le censure in esso lamentate non atterebbero tanto all’attività “autonoma strettamente discrezionale, tecnica, organizzativa e di gestione della prova d’esame speciale FIGC”, quanto piuttosto a presunte “gravi violazioni dei principi generali di orientamento costituzionale (ex multis, il principio di imparzialità e di buon andamento, correttezza, ragionevolezza e trasparenza)”.
In tal senso, il CONI, in quanto titolare di un potere di vigilanza generale, risulterebbe competente a pronunciarsi sulle censure sollevate dal ricorrente.
Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, il sig. [omissis] ha, altresì, lamentato la “colpa grave” della FIGC e del CONI, rilevando una “inescusabile trascuratezza degli obblighi di diligenza, perizia e prudenza a cui sono tenuti nell’esercizio delle rispettive attività”.
6. Si è costituita in giudizio la FIGC, con propria memoria di costituzione, concludendo per
l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.
7. Con successiva memoria di replica, il ricorrente ha contestato le argomentazioni formulate dalla FIGC, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
8. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità del formulato ricorso.
Considerato in diritto
I. Occorre esaminare, innanzitutto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, come formulata dalla difesa della FIGC con la richiamata memoria di costituzione, fatta propria anche dalla Procura Generale dello Sport.
Tale eccezione risulta, invero, fondata.
In particolare, appare opportuno evidenziare come la controversia in esame abbia ad oggetto, ancor prima del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente dinanzi alla Commissione Agenti Sportivi del CONI, l’esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del CONI del 27 giugno 2025, non superato dal ricorrente per aver conseguito 25 risposte corrette, in luogo delle 26 richieste, come richiesto dall’art. 5, comma 5.6, del Bando.
Il ricorrente lamenta l’errata e incompleta formulazione della domanda n. 2, tale da generare un’ambiguità che consentirebbe di individuare come corrette due delle tre opzioni previste.
In buona sostanza, il sig. [omissis] propone al Collegio una censura diretta alla valutazione nel merito della corretta formulazione della domanda n. 2 della prova speciale del 27 giugno 2025, sostenendo la plausibilità, oltre che della risposta “A” - individuata come l’unica corretta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC - anche della risposta “B”, da lui prescelta in sede d’esame.
Orbene, una siffatta competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato a pronunciarsi su un motivo di ricorso di tale natura e contenuto, non trova alcun supporto normativo, né alcuno specifico criterio attributivo della potestà giurisdizionale dell’adito Organo di Giustizia Sportiva, né nello Statuto del CONI, né nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI, né, infine, nel Codice di Giustizia Sportiva della Federazione di riferimento (FIGC), i quali tutti delimitano in modo puntuale l’ambito delle attribuzioni di questo Collegio.
A tal riguardo, giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
In particolare, l’art. 12 bis dello Statuto del CONI, rubricato “Collegio di Garanzia dello Sport”, stabilisce, al comma 1, che all’adito Collegio “è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva d’Appello che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”.
Il successivo comma 2 precisa ulteriormente l’ambito del sindacato, prevedendo che è “ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Tali disposizioni sono puntualmente riprodotte all’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, il quale prevede, altresì, al comma 3, che “il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni”.
Allo scrutinio delle norme generali del CONI, deve aggiungersi che sia il Regolamento Agenti Sportivi del CONI, sia il Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, non prevedono in alcun punto che le controversie relative all’esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del CONI siano devolute al Collegio di Garanzia dello Sport.
Anzi, l’art. 22 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI disciplina espressamente la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport soltanto per i “ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi”.
Un ulteriore richiamo, poi, è rinvenibile nell’art. 7, comma 4, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI (rubricato “Cancellazione dal Registro nazionale”), il quale circoscrive espressamente l’ammissibilità del ricorso dinanzi a questo Collegio al caso di impugnazione del provvedimento di cancellazione dal Registro Nazionale adottato dalla Commissione Agenti Sportivi del CONI.
Alla luce delle richiamate norme, può senza dubbio affermarsi che il Legislatore sportivo abbia tracciato un assetto normativo definito e coerente dell’ambito di cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport, individuandone in maniera rigorosa e tassativa i presupposti applicativi e i confini funzionali. Tale assetto normativo esclude, in particolare, che la competenza del Collegio possa essere intesa come una competenza residuale o di carattere generale, tale da “assorbire” tutte quelle controversie per le quali non risulti immediatamente chiara l’individuazione dell’organo di giustizia competente, sia esso ordinario o sportivo.
Il Collegio di Garanzia, infatti, non è configurato dalla normativa settoriale quale giudice universale dell’Ordinamento Sportivo, bensì quale “organo di legittimità”, chiamato a pronunciarsi esclusivamente nei casi e per i motivi espressamente previsti dalle, già richiamate, fonti statutarie e codicistiche di riferimento.
Deve, altresì, rilevarsi come, allo stato attuale, non si rinviene alcuna precedente pronuncia che abbia espressamente riconosciuto o affermato una competenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei termini qui prospettati.
Nel caso di specie, il ricorrente ha, per l’appunto, adito il Collegio di Garanzia in relazione a una fattispecie per la quale l’Ordinamento Sportivo non prevede alcun rimedio impugnatorio specifico avanti a questo Collegio, determinando così il difetto del presupposto di ammissibilità del ricorso.
II. Per le stesse ragioni, va rilevato che il Collegio di Garanzia dello Sport non è competente neppure a pronunciarsi sulla presunta incompetenza della Commissione Agenti Sportivi del CONI, in relazione al ricorso gerarchico improprio proposto dal ricorrente nei confronti del predetto Organo.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
III. Attesa la dichiarazione di inammissibilità, risultano non scrutinabili i tre motivi di merito del ricorso.
IV. Quanto al regolamento delle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione tra le parti, in deroga al generale principio di soccombenza, in considerazione della novità ed originalità delle questioni trattate, nonché dell’integrazione esegetica, che si è resa necessaria in merito alla disciplina della competenza del Collegio di Garanzia dello Sport con riguardo all’impugnazione degli esiti dell’esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 dicembre 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Mario Zoppellari
Depositato in Roma, il 23 febbraio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
