CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17 del 04/05/2026 – Tivoli Calcio 1919 Società Sportiva Dilettantistica a r.l./ FIGC/ U.S.D. Arce 1932

Decisione n. 17

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Giuseppe Musacchio - Relatore Angelo Canale

Marcello de Luca Tamajo Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2025, presentato, in data 21 novembre 2025, dalla Tivoli Calcio 1919 Società Sportiva Dilettantistica a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

contro

la  Federazione Italiana  Giuoco  Calcio (FIGC),  rappresentata  e  difesa  dall’avv.  Giancarlo  Viglione,

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio, il Comitato Regionale Lazio della FIGC-LND, non costituitosi in giudizio, l'U.S.D. Arce 1932, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Giannichedda,

nonché nei confronti

della Procura Generale dello Sport presso il CONI,

avverso

la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC- LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 24 ottobre 2025, Attività di Lega Nazionale Dilettanti, con cui, nel respingere il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Lazio FIGC- LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 72 del 24 settembre 2025, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società U.S.D. Arce 1932 in ordine alla regolarità della gara Arce 1932 - Tivoli Calcio 1919 del 14 settembre 2025, è stata irrogata, a carico della SSDARL Tivoli Calcio 1919, la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00; a carico del dirigente accompagnatore, sig. [omissis], l'inibizione fino al 2 ottobre 2025; a carico del calciatore [omissis], la squalifica per una ulteriore giornata di gara; ed è stata, altresì, stabilita la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione alla partecipazione del calciatore [omissis] alla gara Tivoli Calcio 1919 - Città di Anagni del 7 settembre 2025.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 21 gennaio 2026, il difensore della parte ricorrente - Tivoli Calcio 1919 SSD a r.l. - prof. avv. Guido Valori; l’avv. Gianluca Giannichedda, per la resistente U.S.D. Arce 1932; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo conferita dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 21 novembre 2025, il Tivoli Calcio 1919 Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (d’ora innanzi anche solo il Tivoli) ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 24 ottobre 2025, Attività di Lega Nazionale Dilettanti, con cui, nel respingere il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 72 del 24 settembre 2025.

La vicenda origina dal reclamo proposto dalla società U.S.D. Arce 1932, odierna resistente, in ordine alla regolarità della gara Arce - Tivoli del 14 settembre 2025, valevole per il Campionato Regionale Lazio di Eccellenza - Girone B - della Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2025/2026, terminata con il punteggio di 1-1. La società resistente deduceva, in particolare, che il calciatore del Tivoli, [omissis], non avrebbe potuto prendervi parte non avendo scontato la squalifica per n. 1 gara effettiva (per recidività in ammonizioni - V infrazione) comminatagli, alla fine della scorsa stagione, con Comunicato Ufficiale n. 130/SGS - Campionati Giovanili del 5 maggio 2025, quando il medesimo era tesserato per la Società Potenza e partecipante al Campionato Nazionale Giovanile Under 17.

Il Giudice Sportivo Territoriale accoglieva le doglianze dell’Arce, così determinandosi: «per quanto attiene alla contestazione circa l’interpretazione da parte della società USD Arce 1932, dell’art. 21 del CGS, in merito al campionato dove doveva essere scontata la squalifica da parte del calciatore [omissis], il Collegio di Garanzia dello Sport ha ribadito il necessario bilanciamento tra il principio di omogeneità (secondo  cui la squalifica va  scontata nella stessa categoria in cui è stata comminata) ed il principio di afflittività ed effettività (che impone che la sanzione sia effettivamente scontata ed abbia un impatto concreto sulla carriera del calciatore, dimostrando anche correttezza e lealtà sportiva, non "premiando un calciatore squalificato con la partita di rango superiore"). In tal senso, anche la decisione della Corte Sportiva d'Appello, SS.UU., C.U. n. 90 CSA, del 12.02.2018, nella quale veniva affermato che "la ratio sottesa" ai commi 2 e 6 dell'art. 21 del C.G.S., "si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l'esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirato mediante escamotage posti in esser dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la

citata sanzione". Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore predetto alla gara in oggetto, ai sensi dell'art.21, comma 2, 6 e 7 del C.G.S. DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dalla società USD ARCE 1932; - Di irrogare alla società SSDARL TIVOLI CALCIO 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00; - Di inibire il dirigente accompagnatore, sig. [omissis], fino al 02/10/2025; - Di squalificare per  una ulteriore  giornata di gara il calciatore  [omissis]; - Di trasmettere gli atti alla Procura Federale in relazione alla partecipazione del calciatore [omissis] alla gara Tivoli Calcio 1919 – Città di Anagni del 07.09.2025 – Campionato di Eccellenza, così come desunto dalle memorie difensive presentate dalla Società Tivoli Calcio 1919».

2.         Il Tivoli proponeva conseguentemente reclamo dinanzi alla competente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, che, con la decisone quivi impugnata, lo rigettava argomentando come segue: “L’impugnazione proposta risulta da rigettare. L’art. 21, comma 7, infatti, così prevede:

«Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma  la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6”. Come da giurisprudenza di questa Corte, infatti, a tale articolo deve essere data un’interpretazione letterale e cioè che in caso di residuo di sanzione della stagione precedente, un calciatore che ha cambiato società deve scontare la squalifica nella prima squadra della nuova società nella quale lo stesso ha titolo per giocare. In tal modo si identifica univocamente quale sia la compagine nella quale la sanzione va scontata qualora il calciatore possa prendere parte a più campionati, come nel caso di specie, evitando di concedere alla società un potere di scelta che andrebbe a violare il principio di effettività della sanzione. Peraltro, il fatto che la prima squadra della nuova società ove il calciatore può giocare è, nel caso che ci occupa, quella partecipante al campionato di Eccellenza che è proprio quella cui il calciatore prende regolarmente parte conferma l’afflittività della sanzione poiché “le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno” (così la risalente decisione n. 12/CF del 18.12.2003 della Corte Federale confermata poi dalla successiva giurisprudenza endofederale). Deve essere, invece, tenuta distinta l’ipotesi in cui il calciatore che svolga attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores cambi categoria di appartenenza; in tal caso, sempre seguendo un’interpretazione letterale della norma, la sanzione deve essere scontata nella prima squadra della nuova categoria

di appartenenza. L’uso della congiunzione disgiuntiva “o” nella disposizione suindicata, infatti, distingue alternativamente le due fattispecie “abbia cambiato società (…) o (abbia cambiato) categoria di appartenenza” nonché dove la sanzione deve eseguirsi nei due casi: “la prima squadra della nuova società o (la prima squadra) della nuova categoria di appartenenza»”.

3.         Ha presentato ricorso al Collegio il Tivoli, chiedendo la revoca delle sanzioni e il ripristino del risultato conseguito sul campo, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

I.          “Violazione/errata applicazione dell’art 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC - Violazione dei principi di omogeneità, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione”.

L’interpretazione fornita dai Giudici federali, secondo cui la squalifica ricevuta dal calciatore [omissis] nel Campionato Under 17 nella scorsa stagione sportiva dovesse essere scontata alla prima gara ufficiale di campionato disputato con la prima squadra e non con la squadra U19 B, sarebbe erronea e contraria alla giurisprudenza sul tema (decisione n. 0001/CFA/2024-2025/B, CFA n. 105/2022-2023 e CSA n. 27/2019-2020).

Secondo la ricorrente, il comma 7 dell'art. 21 CGS FIGC, laddove richiama la categoria di appartenenza del giocatore sanzionato, si riferisce allo specifico campionato cui l'atleta deve partecipare in ragione della sua età e non agli altri campionati; trattandosi di calciatore appartenente, per età, alla categoria giovanile, il medesimo avrebbe potuto e dovuto scontare la squalifica nella prima gara nella competizione Under 19 che sarebbe iniziata successivamente alla gara per cui è causa. Il riferimento alla prima squadra, presente nel comma 7 dell’art. 21, assumerebbe, in tesi, carattere evidentemente residuale, laddove il tesserato non appartenga più alla categoria giovanile, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie.

Nei precedenti citati, invero, si rilevava come il principio della separazione delle competizioni costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di "proporzionalità" e "ragionevolezza" delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l'illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di importanza analoga a quella in cui è stato commesso l'illecito in relazione al quale la sanzione è comminata.

Secondo la prospettazione della ricorrente, l'interpretazione della norma non può che essere quella che rimanda all'operatività della sanzione della categoria di effettiva appartenenza del tesserato (con prevalenza del principio di omogeneità), nel caso di specie quella giovanile, in quanto, se egli avesse effettivamente scontato la squalifica con la prima squadra, al momento di disputare la prima gara del Campionato U19, si sarebbe trovato nella stessa condizione, non avendo certezza del fatto che la eventuale decisione di non schierarlo nella prima gara ufficiale

del Campionato di Eccellenza avrebbe avuto effetti anche sulla sua partecipazione al campionato giovanile, permettendogli di disputare l’incontro ad essa riferibile.

II.        “Omessa pronuncia sull’eccezione preliminare proposta dalla società ricorrente riguardo alla memoria difensiva depositata tardivamente dall’U.S.D. Arce 1932 il 4.10.2025, in violazione dell’art. 77, comma 2 del CGS FIGC, nonché riguardo la trasmissione degli atti alla Procura Federale – Violazione dell’art, 112 c.p.c. – Nullità della decisione impugnata”.

La CSAT avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulla eccepita tardività della memoria difensiva, depositata dalla controparte nel giudizio di secondo grado, in tesi, oltre il termine di quattro giorni prima dell’udienza.

La Corte non si sarebbe neppure pronunciata sulla richiesta formulata dal Tivoli di trasmissione degli atti alla Procura Federale, onde valutare la rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese dall’Arce in primo grado, in ordine alla validità della firma apposta sul preavviso di reclamo del Tivoli.

4.         Si è costituita in giudizio la FIGC, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell’operato della CSAT in ordine all’applicazione dell’art. 21, c. 7, CGS FIGC ed in ordine alla considerazione del calciatore [omissis] quale membro della prima squadra. A medesime conclusioni è pervenuta la società Arce, regolarmente costituitasi in giudizio, la cui difesa ha sottoposto all’attenzione di questo Collegio che il trasferimento del calciatore nelle fila della Società ricorrente è avvenuto al fine di utilizzarlo nel Campionato di Eccellenza, come evincibile dal tesseramento, dalla stipula e dal deposito del relativo contratto di prestazione sportiva. La resistente, inoltre, ha dedotto, sul secondo motivo di diritto, come l’eccezione spiegata non potrebbe, neppure in astratto, comportare né la violazione dell’art. 112 c.p.c. né, tantomeno, la nullità della decisione.

All’udienza del 21 gennaio 2026, la difesa del ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, la difesa della FIGC ha insistito per il rigetto del ricorso e la Procura Generale dello Sport presso il CONI ha concluso per il rigetto del ricorso medesimo.

Considerato in diritto

1.         Con il primo motivo di ricorso, la decisione impugnata viene censurata per violazione e/o errata applicazione dell’art. 21, commi 2, 6 e 7, del CGS FIGC e per violazione dei principi di omogeneità, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione.

Il motivo di ricorso è infondato.

I commi 2 e 6 dell’art. 21 del CGS della FIGC declinano le norme di carattere generale in tema di esecuzione della sanzione della squalifica.

In particolare, il comma 2 sancisce che: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quando previsto dall’art. 10 commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”.

Mentre il comma 6 prevede che: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”.

Il legislatore, poi, per il caso in cui la squalifica non possa essere scontata nella stessa squadra nella stessa stagione sportiva, perché conclusasi, ovvero perché nelle more è intervenuto un cambio di società o di categoria di appartenenza, ha previsto la norma derogatrice contenuta nel comma 7  dello stesso articolo 21, la quale sancisce,  senza che possano residuare dubbi interpretativi, che: “Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile o scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Beretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art.19 commi 4 e 6….”.

Nel caso che ci occupa il calciatore [omissis], nella stagione sportiva 2024/2025, militava nel Campionato Juniores con la società Potenza e lo stesso è stato destinatario della sanzione della squalifica per una giornata, che non ha potuto scontare in ragione della fine del Campionato. Nella successiva stagione sportiva 2025/2026 è pacifico che lo stesso calciatore si tesserava per la società Tivoli, la quale lo schierava sin dalla prima giornata del Campionato di Eccellenza, pur non avendo ancora scontato la squalifica riportata al termine della precedente stagione sportiva. Inoltre, è circostanza non contestata quella che tra il calciatore [omissis] e la Tivoli Calcio, per la corrente stagione sportiva, è stato stipulato un contratto di prestazione sportiva.

È evidente, quindi, che la fattispecie rientri nell’ambito del comma 7 del citato articolo 21 del CGS FIGC, a mente del quale, appunto, la sanzione della squalifica doveva essere scontata nella prima squadra del nuovo sodalizio anche ove quest’ultimo militi in diversi campionati.

Infatti, sul pacifico presupposto che il combinato disposto di cui ai commi 2, 6 e 7 del citato art. 21 CGS FIGC si fonda essenzialmente sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da

parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione, il legislatore, con l’utilizzazione dell’espressione “prima squadra”, non lascia spazio ad alcun dubbio e, nel caso in cui la nuova società sportiva militi in diversi campionati, la squalifica deve essere necessariamente scontata nella prima squadra e ciò, evidentemente, in deroga ai principi generali di “omogeneità” e “proporzionalità”, secondo i quali la sanzione andrebbe scontata nella competizione avente uguale rilevanza rispetto a quella nell’ambito della quale è stato commesso l’illecito sportivo in relazione al quale la sanzione è stata comminata (Collegio di Garanzia Sez. I, decisione n. 20/2020 e n. 35/2017).

Ad ogni modo, ed al netto del chiaro tenore letterale del comma 7 dell’art. 21, tale disposizione assicura quei principi cardine del sistema sanzionatorio, ovvero l’”effettività” e l’”afflittività” della sanzione, potendosi, diversamente, verificare che il calciatore, pur essendo in età per essere schierato anche in competizioni Juniores, non venga mai in esse impiegato, eludendo così di fatto la sanzione stessa.

Ed è proprio per evitare comportamenti elusivi - che contrasterebbero anche con i principi di buona fede nell’esecuzione delle sanzione e con il principio di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 45/2024, n. 99/2023, n. 11/2023 e n. 25/2018) - ed assicurare l’”effettività” e l’”afflittività” della sanzione che il legislatore, si ripete, senza alcun margine di dubbio ermeneutico,  ha disposto in maniera perentoria che la sanzione debba scontarsi in prima squadra.

2.         Con il secondo motivo di ricorso, la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale viene censurata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di tardività della memoria difensiva della USD Arce 1932 e per omessa trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Il motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.

Ribadito che, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, al pari del giudizio di legittimità disciplinato dall’art. 360 e segg. c.p.c., si può ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport esclusivamente per “violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (principio ribadito, da ultimo, Collegio di Garanzia Sez. IV, decisione n. 3/2026), il ricorso è inammissibile in quanto, in palese violazione del principio dell’autosufficienza dei motivi di gravame, parte ricorrente ha completamente omesso di evidenziare quali eccezioni e/o elementi di  fatto  e/o  di  diritto,  dedotti  dalla  USD  Arce  1932  e  contenuti  nella  memoria  difensiva asseritamente tardiva e non rilevabili d’ufficio dalla Corte Sportiva, sarebbero stati mutuati da quest’ultima e posti a fondamento della decisione impugnata.

Sul tema la Suprema Corte ha puntualizzato che, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso vanno riportate le parti essenziali degli atti e della sentenza impugnata onde consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza o meno della censura senza dover ricercare autonomamente i documenti nel fascicolo processuale (per tutte, Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2025, n. 7344 e sez. lav., 14 maggio 2024, n.13222).

Quindi, tenuto conto che la Corte Sportiva di Appello si è limitata a rigettare il reclamo, ritenendo che nella fattispecie operi il comma 7 dell’art. 21 del CGS FIGC, che, invece, con il reclamo proposto dalla stessa odierna ricorrente, quest’ultima ritiene non possa operare in quanto sarebbe da considerare prevalente il principio della omogeneità, con il motivo di ricorso in commento era necessario, appunto, che nello stesso fosse esplicitato quale sia stato il contributo determinante fornito dalla USD Arce 1932 con la memoria difensiva prodotta dinanzi alla Corte Sportiva di Appello sulla base della quale quest’ultima avrebbe fondato la propria decisione.

Per le medesime motivazioni è, altresì, inammissibile la dedotta nullità, ex art. 112 c.p.c., del provvedimento impugnato, in ragione della omessa trasmissione degli atti alla Procura Federale. Ad ogni modo ed al netto della palese inammissibilità del motivo, lo stesso è comunque infondato in quanto la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nel rigettare il reclamo e nel confermare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ha fatto buon governo della normativa disciplinante la fattispecie in esame.

3.         Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, atteso che i principi sopra richiamati costituiscono jus receptus di questo Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della U.S.D. Arce 1932.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il

mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2026.

 Il Presidente                                                             Il Relatore

F.to Vito Branca                                           F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma, in data 4 maggio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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