CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18 del 09/04/2026 – A.S.D. Le 3P Arzano Friends/ FIGC/LND/ A.S.D. Futsal Cisterna

Decisione n. 18

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Angelo Guadagnino - Relatore Piero Floreani

Angelo Maietta

Enzo Paolini - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2026, presentato, in data 18 marzo 2026, dalla A.S.D. Le 3P Arzano Friends, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Di Caprio,

contro

la  Federazione Italiana  Giuoco  Calcio (FIGC),  rappresentata  e  difesa  dall’avv.  Giancarlo Viglione,

il Comitato Regionale Campania FIGC - LND, non costituitosi in giudizio, la A.S.D. Futsal Cisterna, non costituitasi in giudizio,

e

la Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per l'integrale riforma della decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Campania FIGC- LND, di cui al C.U. n. 28/CSAT del 19 febbraio 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Futsal Cisterna avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il predetto Comitato Regionale FIGC-LND (con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso della A.S.D. Futsal Cisterna e, per l'effetto, è stato omologato il risultato di 3 – 4, in favore della società A.S.D. Le 3P Arzano Friends, della gara del 16 gennaio 2026), è stata inflitta alla società

A.S.D. Le 3P Arzano Friends la sanzione della perdita della suddetta gara, con il risultato di 6-0, in favore della A.S.D. Futsal Cisterna.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 9 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Le 3P Arzano Friends - avv. Giovanni Di Caprio; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Angelo Guadagnino.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 18 marzo 2026, la A.S.D. Le 3P Arzano Friends ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Campania FIGC-LND, di cui al C.U. n. 28/CSAT del 19 febbraio 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Futsal Cisterna avverso la decisione del

Giudice Sportivo Territoriale presso il predetto Comitato Regionale FIGC-LND (con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso della A.S.D. Futsal Cisterna e, per l'effetto, omologato il risultato di 3 – 4, in favore della società A.S.D. Le 3P Arzano Friends, della gara del 16 gennaio 2026), è stata inflitta alla società A.S.D. Le 3P Arzano Friends la sanzione della perdita della suddetta gara con il risultato di 6-0 in favore della A.S.D. Futsal Cisterna.

2.         In data 16 gennaio 2026, veniva disputata la gara tra la Futsal Cisterna e l’Arzano Friends, valida per il Campionato di Serie C2 Calcio a 5 e terminata con il risultato di 3-4 in favore della odierna ricorrente. All’esito dell’incontro la Futsal Cisterna presentava ricorso al Giudice Sportivo, eccependo l’impiego in posizione irregolare del giocatore dell’Arzano, [omissis], in violazione dell’art. 95, c. 2, delle NOIF.

Il Giudice Sportivo Territoriale dichiarava l’”inammissibilità del ricorso proposto dalla società ASD Futsal Cisterna” in quanto, “come eccepito anche dalla resistente società, non vi era prova della avvenuta notifica del ricorso alla stessa e che, pertanto, nel presente grado di giudizio non si instaurava correttamente il contraddittorio”.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte Sportiva Territoriale, con la decisione quivi impugnata, accoglieva il reclamo e decideva “per l’effetto infligge la sanzione della perdita della gara alla società Le 3P Arzano Friends con il risultato di 6-0 in favore della società Futsal Cisterna”. In particolare, la CSAT osservava che “dallo stesso provvedimento deciso dal GST risulta che la società Le 3P Arzano Friends si sia costituita, svolgendo argomenti difensivi per mezzo del deposito di memorie difensive/controdeduzioni. In questo modo, la stessa società Le 3P Arzano Friends ha dato prova di avere preso conoscenza del ricorso ed ha svolto all’uopo la sua difesa, di fatto superando la eccezione da essa stessa promossa, per cui il ricorso non poteva essere considerato inammissibile. Quanto al merito delle doglianze del ricorrente, risulta accertato, dall’ufficio tesseramento e dalle istruttorie di Questa Corte, che il calciatore [omissis] ha partecipato alla gara in oggetto in posizione irregolare, perché aveva già partecipato da, tesserato con altre due società a partite ufficiali, in violazione dell’Art. 39 NOIF”.

3.         L’Arzano Friends ha proposto, dunque, ricorso al Collegio di Garanzia, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:

I.          “Violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 53 e 78, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva

… Inesistenza giuridica della notifica del ricorso di primo grado e conseguente inammissibilità originaria del reclamo. Insanabilità del vizio in appello”.

La decisione della CSAT, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe palesemente viziata, per aver erroneamente applicato  il principio del raggiungimento  dello scopo a una fattispecie di inesistenza giuridica della notificazione.

II.        “Violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 4, C.G.S. e dell’art. 346 c.p.c. Inammissibilità dell’appello per violazione del principio di specificità dei motivi e per rinuncia alla domanda di merito”.

L’atto di appello del Futsal Cisterna si limitava ad una generica critica della decisione di primo grado, senza articolare una censura specifica e, comunque, era interamente focalizzato sulla questione procedurale dell’ammissibilità, omettendo di riproporre e argomentare, nel corpo dell’atto, i motivi di merito. Così ragionando, la CSAT avrebbe violato il principio della domanda e della devoluzione, pronunciandosi ultra petita.

III.       “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 CGS e dell’art. 95, comma 2, NOIF. Erronea valutazione della responsabilità della società. Assenza assoluta di dolo o colpa grave”. Considerato che i sistemi federali consentono di verificare lo storico dei tesseramenti di un atleta, ma non forniscono alcuna informazione circa la sua effettiva partecipazione a gare ufficiali con le precedenti società, non sarebbe predicabile alcuna violazione da parte della società ricorrente, atteso che la medesima si è doverosamente e legittimamente affidata alle dichiarazioni rese dal calciatore, che aveva escluso di aver preso parte a gare ufficiali con altre società nella stagione in corso.

4.         Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso  per

l’infondatezza del ricorso.

5.         Con decreto Prot. n. 00215/2026 del 24 marzo 2026, il Presidente della Prima Sezione ha rigettato l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.

6.         All’udienza del 9 aprile 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

Il presente ricorso viene deciso ritenendo applicabile il principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex

pl., Cass., n. 9309/2020, Cass., n. 23306/2019, Cass., n. 11458/2018; Cass., 9 gennaio 2019, n. 363).

Alla stregua di tali principi si ritiene, pertanto, di procedere con l'esame del secondo motivo di gravame, che rende evidente l'assorbimento degli altri due (primo e terzo).

La ricorrente, con la predetta censura, impugna la decisione di appello per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 4, C.G.S. e dell’art. 346 c.p.c. – inammissibilità dell’appello per violazione del principio di specificità dei motivi e per rinuncia alla domanda di merito”.

Nello specifico, la società ricorrente articola due diverse critiche:

A)        Violazione del principio di specificità dei motivi (art. 76, comma 4, CGS);

B)        Rinuncia alle domande ed eccezioni non riproposte (art. 346 c.p.c.).

In particolare, la ricorrente - in ordine alla prima censura - sostiene che, con il reclamo, la società ASD Futsal Cisterna si è limitata ad una generica critica della decisione di primo grado, incentrata esclusivamente sulla questione della notifica, senza articolare una censura specifica e puntuale avverso la decisione impugnata e per tale motivo avrebbe violato l’art. 76, comma 4, CGS, che, invece, impone che il reclamo contenga “le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”.

In relazione alla seconda doglianza, parte ricorrente rileva che, con l’atto di reclamo, la società ASD Futsal Cisterna, avendo incentrato la critica solo sulla questione procedurale dell’ammissibilità, avrebbe omesso di riproporre e argomentare i motivi di merito a sostegno della richiesta di perdita della gara e ciò in violazione dell’art. 346 c.p.c., pacificamente applicabile al processo sportivo, secondo cui le domande non accolte in primo grado (nel caso di specie, la domanda di merito, assorbita dalla pronuncia in rito), che non vengono espressamente riproposte e argomentate in appello, si intendono rinunciate, costituendo la mera riproduzione del testo del ricorso di primo grado in calce all’atto di appello per “mero scrupolo difensivo” un espediente processuale irrilevante.

Entrambe le doglianze sono infondate.

La verifica del rispetto del principio di specificità del reclamo proposto dalla società ASD Futsal Cisterna non può prescindere dal dato oggettivo costituito dal fatto che, nel caso in esame, la decisione di primo grado non ha affrontato la questione relativa al merito, essendosi arrestata a definire il procedimento con una pronunzia in rito (inammissibilità del ricorso della predetta società per omessa prova dell’avvenuta notifica del gravame alla controparte che aveva impedito correttamente l’instaurazione del contraddittorio).

In sostanza, occorre stabilire se, in simile ipotesi, in capo alla parte appellante incombe o meno l’onere di presentare specifici motivi di gravame aventi per oggetto anche il merito (che non è stato oggetto di esame della sentenza impugnata).

Sul punto, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione “(tra le altre: Cass. n. 5031/2005; Cass. n. 974/2006; Cass. n. 6481/2010; Cass. n. 22954/2011; Cass. n. 33580/2019;

Cass., S.U., n. 927/2022), qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata (ciò che, peraltro, la citata Cass., S.U., n. 927/2022 non ritiene neppure necessario in quanto l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale)” (Cass., n. 7116/2024).

Per quanto riguarda poi la rinuncia che conseguirebbe all’omessa formulazione di motivi specifici, la Suprema Corte (sentenza n. 18540/2025) ha affermato il principio secondo il quale «…le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell' autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado" (Cass. Sez. U., Sentenza n. 7940 del 21/03/2019, Rv. 653280; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021, Rv. 662488). Sotto il profilo formale, tuttavia, la norma processuale non impone specifiche modalità per la riproposizione delle questioni non esaminate dal giudice di primo grado; va ribadito, sul punto, l'ulteriore principio secondo cui "In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22311 del 15/10/2020, Rv. 659416; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009, Rv. 608106)».

Ciò premesso, è documentalmente provato che il reclamo proposto dalla ASD Futsal Cisterna contiene:

-          la riproposizione dei motivi relativi al merito che erano già stati formulati con il ricorso di primo grado;

-          le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda in contestazione (data e luogo dell’incontro, campionato di appartenenza, squadre che vi hanno partecipato, calciatore la cui posizione è risultata irregolare sotto il profilo del tesseramento);

-          le norme di diritto violate;

-          l’inequivocabile volontà di proseguire nell’accertamento del merito e, quindi, di ottenere l’accoglimento del ricorso di primo grado (vedasi, al riguardo, le conclusioni specifiche formulate nell’atto di impugnazione), che costituisce una condotta processuale incompatibile con la rinuncia ad impugnare nel merito.

Pertanto, il ricorso, per i motivi dinanzi esposti, va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 aprile 2026.

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                  F.to Angelo Guadagnino

Depositato in Roma, in data 5 maggio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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