CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20 del 27/04/2026 – omissis/ FISE/

Decisione n. 20

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

composta da

Wally Ferrante - Presidente Tonio Di Iacovo - Relatore Lucio Giacomardo Giuseppe Liotta

Barbara Marchetti - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2025, presentato, in data 12 dicembre 2025, dalla sig.ra [omissis], assistita e difesa dall’avv. Lorenzo Giua,

nei confronti

della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Benincampi,

e

della Procura Federale FISE, in persona del Procuratore Federale pro-tempore, non costituitasi in giudizio,

avverso

la sentenza del 13 novembre 2025, resa, nell’ambito del procedimento n. 21/2025, da parte della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Sport Equestri, con la quale è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento dell’11 ottobre 2025 del Tribunale Federale della FISE, che aveva applicato, nei confronti della sig.ra [omissis], la sanzione della sospensione di anni uno e mesi sei, ex art. 6, comma 1, nn. IV, VI e VIII, del Regolamento di Giustizia FISE, per aver svolto attività ritenuta in violazione di precedente sospensione comminata dal medesimo Tribunale.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 27 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente - sig.ra [omissis] - avv. Giovanni Fontana, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Lorenzo Giua; l’avv. Alessandro Benincampi, per la resistente FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Tonio Di Iacovo.

Svolgimento del procedimento

1.         Con decisione n. 9/24 del 26 novembre 2024, il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) irrogava alla sig.ra [omissis], istruttrice federale, la sanzione della sospensione per 2 anni da ogni attività.

2.         Successivamente, a seguito di segnalazione della Procura Generale dello Sport, la Procura Federale FISE avviava un nuovo procedimento disciplinare, contestando alla sig.ra [omissis] di aver  violato  la  predetta  sanzione.  In  particolare,  le  veniva  addebitato  di  aver  iscritto, accompagnato e assistito, nonostante la sospensione, alcuni suoi allievi al concorso ippico di Gorla Minore del 30 novembre - 1° dicembre 2024.

3.         Con decisione dell'11 ottobre 2025, il Tribunale Federale FISE, esclusa la responsabilità della sig.ra [omissis] per l'iscrizione degli atleti (avvenuta prima della comunicazione della sanzione), la riteneva comunque responsabile per aver "portato in gara" gli allievi, condotta ritenuta in violazione del provvedimento di sospensione già irrogato.

4.         Per l'effetto, il Tribunale le comminava l'ulteriore sanzione della sospensione per 1 anno e 6 mesi.

5.         La sig.ra [omissis] proponeva rituale reclamo avverso la decisione, respinto dalla Corte Federale di Appello FISE con la sentenza in questa sede impugnata.

6.         La Corte Federale, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto che la condotta della reclamante – consistita nell'aver accompagnato gli allievi al concorso e nell'essersi presentata presso la segreteria dell'evento per gestire aspetti di carattere organizzativo (in particolar modo, con la richiesta di modifica dell'ordine di partenza di un'allieva) – integrasse una palese elusione del provvedimento di sospensione.

7.         In particolar modo, la Corte ha evidenziato che la sospensione della qualifica di istruttore, prevista dall'art. 6.1 del Regolamento di Giustizia FISE (“RDG”), non si esaurisca nel mero divieto di accesso alle aree tecniche (campo prova o allenamento, campo gara e box) ove si svolgano le competizioni ludiche o agonistiche sotto l’egida della FISE, ma implica la preclusione di ogni forma di partecipazione attiva alla preparazione tecnica e all’accompagnamento (qualificato) in gara di atleti. E, sotto tale profilo, la Corte ha rilevato che “l'aver prestato assistenza logistica/organizzativa agli atleti in concorso” si traduce sostanzialmente “in un esercizio — diretto o indiretto — di attività federale preclusa”, come tale da “ritenersi vietata”, costituendo “una violazione del provvedimento sanzionatorio, anche se tale azione non si è svolta fisicamente sul campo gara”, essendo chiaro l'art. 12.1 del RDG nell'affermare che “chi non ottempera alle sanzioni inflitte incorre in un illecito disciplinare”.

8.         La Corte ha, inoltre, respinto la tesi della buona fede, deducendo che l'errore di valutazione della sig.ra [omissis] fosse comunque frutto di negligenza e che la comunicazione ricevuta dalla FISE Piemonte (secondo cui il precedente provvedimento di sospensione riguardasse solamente essa, oltre al presidente, e non altri) non la autorizzasse affatto a partecipare all'evento.

9.         Infine, la decisione impugnata, in ragione degli articoli 1 e 12 RDG, ha ritenuto congrua e proporzionata la sanzione irrogata, considerata la gravità oggettiva della violazione di un provvedimento disciplinare a pochi giorni dalla sua irrogazione. Conseguentemente, ha rigettato il reclamo e confermato integralmente la decisione di prime cure, con la quale era stata comminata la sanzione della sospensione per 1 anno e 6 mesi.

10.       Avverso tale sentenza, la sig.ra [omissis] ha proposto ricorso a questo Collegio di Garanzia, sulla base di procura al difensore che si riporta in parziale estratto qui di seguito:

“          Corte Federale d’Appello Fise

La sottoscritta [omissis]

Vista

La Decisione n. 21 2025 del Tribunale Federale FISE dell’11 ottobre 2025 e notificata in data 15 ottobre 2025 al fine di impugnare la suddetta decisione

Nomino

Quale difensore nel suddetto procedimento, in ogni stato, fase e grado, dinanzi ogni organo di Giustizia Sportiva, l’Avv. Lorenzo Giua del Foro di Roma conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare ogni provvedimento ivi compreso ricorrere al Collegio di Garanzia, farsi sostituire, rinunciare agli atti ed accettare la rinunzia, riassumere il procedimento, assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale (omissis)”.

11.       Il ricorso è affidato a due motivi.

12.       Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione di norme di diritto, con particolare riferimento agli artt. 2, comma 6, C.d.G. CONI e 6 RDG FISE, nonché vizio di motivazione. Sostiene che la condotta della [omissis] non integrerebbe l'illecito contestato, in quanto non avrebbe svolto alcuna delle attività specificamente vietate dalla norma (presenza in campo prova, campo gara, box). Le azioni a lei ascritte (in particolar modo, la guida del pulmino per portare le atlete alla manifestazione e recarsi in segreteria al fine di richiedere la modifica dell’ordine di partenza di una delle atlete accompagnate) non costituirebbero funzioni tipiche dell’istruttore, potendo essere compiute da chiunque. La decisione avrebbe quindi violato il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari, ricorrendo ad un'analogia in malam partem. Deduce, inoltre, di aver agito in totale buona fede, facendo affidamento sulla comunicazione ricevuta dalla FISE Piemonte, secondo cui la sospensione precedente riguardasse, per quanto di interesse, solamente la medesima (oltre al Presidente, circostanza qui non in rilievo).

13.       Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6 RDG FISE e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della sanzione, ritenuta eccessiva e sproporzionata. Deduce che i giudici di merito non avrebbero considerato il suo stato soggettivo di buona fede e la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, dovendo applicare una sanzione prossima al minimo edittale, essendo prevista una sanzione tra 15 giorni e 5 anni.

14.       Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Sport Equestri, depositando memoria difensiva con cui ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi, in quanto mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Ha, inoltre, contestato la fondatezza di entrambi i motivi, deducendo la correttezza dell'interpretazione fornita dalla decisione in riferimento all'art. 6 RDG FISE e la congruità della sanzione irrogata. In particolare, la FISE ha evidenziato come la sospensione della qualifica di istruttore implichi il divieto di svolgere qualsiasi attività tipica di tale ruolo e non solo quella relativa alla inibizione ad essere presente negli spazi tecnici (campo prova, campo gara, box), che costituisce solamente uno degli effetti della sospensione, ma certamente non l’unico, come intenderebbe la ricorrente. Aggiunge che la condotta di quest’ultima costituisca una chiara violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1.2 RDG. Oppone, infine, che la valutazione sulla proporzionalità della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile nella presente sede,  essendo la decisione comunque adeguatamente motivata in relazione alla gravità della condotta censurata.

15.       In prossimità dell’udienza sono state depositate dalla ricorrente “note di replica” del 21 aprile 2026, di cui la FISE, con pec del 22 aprile 2026, ha eccepito l’inammissibilità, perché non previsto dal codice di rito, e chiesto lo stralcio.

16.       All’udienza di discussione del 27 aprile 2026, Il Collegio ha domandato chiarimenti in ordine al rilascio della procura che assiste il ricorso, tutte le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste. La Procura Generale del CONI ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

17.       L’impugnazione, ad avviso del Collegio, è inammissibile, oltre che infondata.

18.       Infatti, il ricorso è assistito da procura analogica (successivamente digitalizzata), che, benché congiunta informaticamente al ricorso giusta notifica PEC del 12 dicembre 2025, risulta tuttavia rilasciata in data antecedente rispetto a quella di pubblicazione della decisione impugnata.

19.       Pur non essendo di rilievo nel caso di specie l’assenza di data nella procura, quest’ultima comunque ha un contenuto che inequivocabilmente ne colloca il rilascio in data antecedente alla pubblicazione (13 novembre 2025) della decisione in questa sede impugnata, atteso che essa era stata rilasciata al fine di impugnare la “La Decisione n. 21 2025 del Tribunale Federale FISE dell’11 ottobre 2025 e notificata in data 15 ottobre 2025”. È pur vero che la procura conferiva “ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare ogni provvedimento ivi compreso

ricorrere al Collegio di Garanzia”, e tuttavia, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione al Collegio di Garanzia, è necessario che la procura venga conferita in data successiva alla pubblicazione della decisione da impugnare.

20.       Cass. civ., Ordinanza, 27/03/2024, n. 8334, a conferma di giurisprudenza di legittimità consolidata, ha affermato che “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere”, a condizione tuttavia che “da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso”. È infatti essenziale (Cass., Sez. Un., n. 2075/2024) "che il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021)”, in quanto solo in questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato può considerarsi “speciale” e ritualmente apposta in calce al ricorso.

21.       Essa procura, pertanto, difetta degli idonei requisiti di specialità, ai sensi dell’art. 58 CGS, in conformità a quanto già deciso da questa Corte con decisione n. 56/2024, secondo cui “al fine della soddisfazione del requisito della specialità (“apposita procura” di cui all’art. 58 CGS CONI), è necessario soltanto che la procura alle liti sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso” (ccff Collegio di Garanzia, Terza Sez., n. 75/2021; recentemente, Quarta Sez., n. 6/2026). Insomma, per proporre ricorso al Collegio di Garanzia la procura non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità della medesima implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio innanzi al Collegio, ma sulla base di una previa ed effettiva valutazione della sentenza impugnata, circostanza non ricorrente ove, per l’appunto, la procura sia rilasciata antecedentemente alla pubblicazione della sentenza da impugnare, benché essa dovesse recare

- tuttavia a priori - anche la facoltà di impugnare successivi provvedimenti innanzi al Collegio di Garanzia.

22.       Il ricorso, pertanto, appare inammissibile.

23.       In ogni caso, il ricorso sarebbe risultato infondato per quanto brevemente indicato nel seguito.

24.       Quanto al primo motivo di censura, secondo cui ricorrerebbe violazione degli artt. 2, comma 6, C.d.G. CONI e 6 RDG FISE, nonché vizio di motivazione, in quanto la condotta della [omissis] non integrerebbe l'illecito contestato, si condividono le ragioni di segno contrario evidenziate dalla FISE. La sospensione della qualifica di istruttore implica certamente il divieto di svolgere qualsiasi attività che possa rientrare in o sia funzionale rispetto a tale ruolo e non solo quella, in senso stretto, relativa alla inibizione ad essere presente negli spazi tecnici (campo prova, campo gara, box), per come chiarito dall’art. 6.1, VI, RDG, secondo cui quella sospensione “comporta altresì l’inibizione dell’Istruttore a essere presente negli spazi tecnici”.

25.       Conseguentemente, risulta infondato il motivo di censura basato sulla circostanza che sarebbe stata comminata una sanzione ad una fattispecie di fatto non rientrante nell’ambito applicativo della norma, in quanto le condotte non sarebbero state tenute negli spazi tecnici, campo prova o allenamento, campo gara e box ove si è tenuta la competizione sotto l’egida della FISE, tenuto conto che la condotta concretamente contestata è stata ritenuta rientrare nell’ambito dell’attività dell’Istruttore (la [omissis], tra l’altro, è intervenuta presso la segreteria per chiedere anche modifica dell’ordine di partenza di una delle atlete accompagnate), fermo restando che, ai sensi dell’art. 1.1-1.2, RDG, costituiscono illeciti disciplinari i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale e che chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte è sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari (art. 12 RDG).

26.       Quanto al secondo motivo di impugnazione, anch’esso sarebbe risultato infondato.

27.       La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6 RDG FISE e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della sanzione, ritenuta eccessiva e sproporzionata. Deduce che i giudici di merito non avrebbero considerato il suo stato soggettivo di buona fede e la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, invocando l’applicazione di una sanzione prossima al minimo edittale, essendo questa prevista tra 15 giorni e 5 anni.

28.       È noto che sia inammissibile dinanzi a questo Collegio il motivo con il quale il ricorrente abbia alluso che in alcuni casi, a suo giudizio più gravi, riguardanti altri tesserati, il giudice avrebbe inflitto una sanzione più mite, in quanto mira ad una valutazione comparativa di fattispecie diverse, oltre che a un giudizio di merito riguardo alla gravità dell’illecito in sé considerato (Sezioni Unite, decisione n. 30/2021). Al contempo, esula dalla competenza di questo Collegio anche la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare, implicando tale valutazione un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia.

 29.      La determinazione della sanzione disciplinare rientra nell'ambito della discrezionalità degli organi di giustizia di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di manifesta irragionevolezza, illogicità o palese sproporzione, circostanza che qui non appare ricorrente, avendo la Corte Federale fornito una motivazione congrua e logica, avendo evidenziato come il Tribunale avesse già operato una riduzione rispetto alla richiesta della Procura (2 anni e 6 mesi), valutando le circostanze del caso, non senza tenere in conto che l'illecito è stato commesso a ridosso dall'irrogazione della precedente sanzione, configurando una condotta che mina l'autorità delle decisioni degli organi di giustizia sportiva.

30.       Conclusivamente il ricorso merita di essere respinto.

31.       Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Dichiara il ricorso inammissibile e comunque infondato. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 27 aprile 2026.

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Wally Ferrante                                                                       F.to Tonio Di Iacovo

Depositato in Roma, in data 11 maggio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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