CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21 del 18/05/2026 – omissis/ FIGC

Decisione n. 21

 

Anno 2026

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Enzo Paolini - Relatore Angelo Canale

Piero Floreani

Giuseppe Cusimano - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2025, presentato, in data 12 settembre 2025, da [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone,

nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 1/CFA/2025-2026, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC n. 0233/TFN-SD del 19/23 giugno 2025, che ha irrogato, a carico del calciatore [omissis], minorenne, rappresentato dai genitori [omissis] e [omissis], la sanzione della squalifica per anni 4.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell’udienza del 21 aprile 2026, i difensori della parte ricorrente - sigg. [omissis] e [omissis], esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis] - avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Isidoro Musumeci; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il Relatore, avv. Enzo Paolini.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 12 settembre 2025, i sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis] (calciatore della USD Messana), hanno adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 15/CFA/2025-2026, con la quale, nel respingere il reclamo proposto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0233/TFNSD del 19/23 giugno 2025, che ha irrogato, a carico del suddetto calciatore, la sanzione della squalifica per anni 4.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FIGC a carico, tra gli altri, del sig. [omissis], per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del CGS FIGC, in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso della gara, ultima giornata della c.d. regular season, A.S.D. Jonia Calcio F.C. - U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale, Girone “C”, organizzato dal C.R. Sicilia, terminata con il risultato di 2-2.

Il 24 marzo 2025, il Presidente del Comitato Regionale Sicilia trasmetteva alla Procura Federale FIGC una “segnalazione”, con la quale rappresentava gravi irregolarità verificatesi nel corso della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C”, allorquando, a suo dire, nel corso del secondo tempo, mentre il Messana conduceva la gara con il punteggio di 2 a 1, l’allenatore di detta società cominciava a far uscire alcuni giocatori dal campo con l’evidente intento di rimanere in sette e far vincere la Jonia, che così si sarebbe aggiudicata il Campionato. L’allenatore del Messana non riusciva nel suo intento in quanto otto calciatori si rifiutavano di uscire dal campo. Durante il tempo di recupero, uno dei calciatori precedentemente usciti rientrava in campo e atterrava platealmente un avversario in area, procurando il rigore che permetteva alla Jonia di appaiare l’Alkantara in testa al campionato, così guadagnando il diritto allo spareggio. Allegava un file audio, una chat di sfogo della mamma di un calciatore del Messana e una serie di video dai quali si poteva rilevare che la predetta Società aveva giocato in otto per alcune frazioni della gara e che, in occasione del rigore, scaturito da un fallo su un calcio d’angolo ripetuto, il portiere aveva presuntivamente indicato all’attaccante avversario dove calciare il rigore.

Inoltre, in data 9 aprile 2025, l’O.d.V. della FIGC inoltrava alla Procura Federale una segnalazione anonima del 26 marzo 2025, alla quale erano allegati n. 3 file video in formato “mp4” riguardanti alcuni frangenti della gara in oggetto. Quanto affermato nella denuncia e le rappresentazioni di cui ai filmati confermavano sostanzialmente quanto già esposto dal vicepresidente della Società ASD Alkantara.

Nel corso dell’attività istruttoria veniva poi acquisita una chat - composta di messaggi sia scritti che vocali - sviluppatasi sul social network Instagram il giorno 5 aprile 2025 tra il calciatore della società Messana [omissis] (che ha partecipato alla gara in questione) e il calciatore della società Alkantara [omissis], nonché altra chat dell’11 aprile 2025 sempre tra il [omissis] e il [omissis]. Veniva, quindi, acquisito anche uno screenshot del profilo Instagram dello stesso [omissis], riconosciuto come suo dal calciatore.

L’Ufficio inquirente acquisiva, inoltre, un messaggio inviato tramite l’applicazione whatsapp dall’allenatore della Messana, Sig.  [omissis], alla madre  del calciatore [omissis] della USD Messana, del seguente tenore: “Buonasera signora, con tutto il rispetto non mi è piaciuto il suo di comportamento, chi ha giocato a calcio e chi vorrà continuare a farlo, imparerà che ci sono dinamiche oltre la partita” e “IO non mi vergogno di nulla, … ”. Veniva poi acquisito il “link” (https://youtu.be/Qg3izzLVt8Q?si=WwXH9_s4PqoyquUB) da cui era stato possibile effettuare il “download” dell’intera gara in questione.

L’attività istruttoria proseguiva, quindi, con l’audizione del Sig. [omissis], vicepresidente della società Alkantara, del Direttore di gara, Sig. [omissis], dei calciatori del Messana, Sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], capitano della compagine peloritana, [omissis], portiere subentrato, [omissis], portiere titolare, [omissis] e, ancora, la Sig.ra [omissis], soggetto non tesserato e madre del calciatore [omissis], nuovamente [omissis], il Sig. [omissis], tesserato della società ASD Alkantara, e l’allenatore del Messana, Sig. [omissis].

Infine, la Procura Federale convocava una seconda volta il Capitano del Messana, Sig. [omissis], ma questi si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Successivamente alla notifica della Comunicazione di Conclusioni delle Indagini, il Sig. [omissis] chiedeva di essere nuovamente audito dalla Procura. In tale sede spiegava i motivi per i quali per ben due volte, nelle precedenti audizioni innanzi alla Procura Federale, era stato reticente e aveva evitato di dire quanto a sua conoscenza in merito ai fatti oggetto del procedimento. In tale occasione consegnava alla Procura una dichiarazione spontanea con la quale offriva la sua ricostruzione di quanto accaduto durante la gara in esame e depositava copia integrale della chat intercorsa con [omissis], tesserato dell’Alkantara, nonché cinque estratti filmati della gara a comprova di quanto riferito. In considerazione di tale collaborativo atteggiamento, la Procura Federale aderiva alla richiesta di applicazione di sanzione su richiesta, di cui all’art. 126 del CGS FIGC.

All’esito dell’attività di indagine, la Procura Federale, con deferimento del 13 giugno 2025, così argomentava: «Prima dell’inizio della partita in parola, la classifica vedeva la Messana 1966 potenzialmente indifferente al risultato finale perché in quinta posizione, fuori dalla possibilità di fare i play off, in quanto distante oltre 10 punti dalla seconda, e fuori dalla possibilità di retrocedere. L’A.S.D. Jonia Calcio F.C. era primo con 50 punti mentre l’A.S.D. Alkantara era secondo con 48 punti. Dopo che la partita si era svolta per tutto il primo tempo e l’inizio del secondo in maniera regolare, da circa il minuto 15 del secondo tempo – quando in quel momento la Alkantara stava vincendo per 2-1 la propria partita - l’allenatore della U.S.D. Messana 1966, Sig. [omissis], sul risultato di 2-1 per la propria compagine ha categoricamente modificato il proprio atteggiamento ed ha iniziato a compiere atti aventi la finalità di permettere alla squadra avversaria dello Jonia di segnare almeno una rete. Più nello specifico, il [omissis] esortava alcuni dei propri calciatori a segnare un’autorete e/o a commettere un fallo nella propria area di rigore e, vedendo che tali tentativi non andavano in porto, anche per la opposizione da parte di alcuni giocatori, faceva uscire dal terreno di gioco senza sostituirli e senza apparente motivo 3 calciatori ([omissis], [omissis] e [omissis]: per gli ultimi due ci si riserva di agire con separato procedimento in quanto le loro posizioni sono emerse solamente a seguito dell’audizione del sig. [omissis] dell’11 giugno 2025), lasciando così la propria squadra in 8 contro 11. Tale obiettivo veniva raggiunto quando al minuto 95 il calciatore [omissis], da pochi minuti rientrato in campo, benché redarguito dall’arbitro per un fallo commesso in area pochi minuti prima, commetteva un altro simile fallo che questa volta comportava l’assegnazione di un calcio di rigore all’A.S.D. Jonia Calcio F.C.

La appena citata ricostruzione degli eventi che hanno portato alla illecita alterazione del risultato finale della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025 è supportata da diverse prove, tra le quali si evidenzia lo scambio di messaggi (tramite il social network Instagram) intervenuto fra il calciatore del Messana [omissis] e quello della Alkantara [omissis]. In tali dialoghi, effettuati dal 5 aprile 2025 e proseguiti nei giorni successivi, il primo rappresenta al secondo le circostanze sopra descritte. Tra i numerosi messaggi, si evidenziano quelli in cui il Sig. [omissis] afferma che: “il mister verso il 70 esimo ha fatto uscire 3 ragazzi facendoci giocare la partita in 7 contro 11. I sette in campo erano contro la cosa di dargli la partita”; “e comunque al 95 esimo il figlio del dirigente entra in campo a tradimento e fa fallo in area”; “tanto che ho chiesto al mister mentre c’era ancora la partita perché sta facendo questo? E lui mi ha risposto preferisci che vince l’Alkantara?”; “Allora [omissis] il fatto è che io lunedì quando andrò lì alla figc non è che gli posso dire: sì la Messana ha venduto la partita e mi sono ribellato. Io non posso dire questo, anche perchè se lo dicessi, ok, io mi sono ribellato alla società, con tutti, mi sono <<sciarriato>> con tutti, pure con tutti i mister tranne con i <<incomp.>> mi sono <<sciarriato>> considera, nessuna squadra mi prenderebbe, poi, se, anche dopo che esco <<incomp.>>, che sconto questa sorta tipo di squalifica, eccetera, avrei chiuso con la Messana, perché appunto è come se l’ho messa in croce la Messana, nessuna squadra poi con il curriculum del ragazzo, ecco, che si mette contro la società eccetera, mi prende, quindi è come se io smetto di giocare a pallone, dico non posso permettermi, ecco, una cosa del genere, anche perché ecco se mi rispetti, oppure se rispetti anche il gesto che sono riuscito a fare, il fatto di farvi giocare ora la partita lì contro la Jonia, ti prego questa chat, eh, di restare privata ecco, io ci tenevo solamente che tu sapessi la verità e che l’Alkantara sapesse la verità, però ecco non pensavo, perchè diventa una cosa pure più grande di me, ecco, speriamo, ecco, che non sconto squalifica o, eccetera”.

Il contenuto dei messaggi che i due calciatori si scambiano coincide pienamente con quello della segnalazione che ha dato origine al presente procedimento, ed entrambi hanno ben chiara la gravità della situazione discutendo genuinamente dei fatti accaduti nel corso della gara. In data 11 aprile 2025 il [omissis] ha contattato nuovamente il [omissis] e lo ha implorato di non divulgare la chat che li riguarda avendo egli il timore di incorrere in una squalifica che gli pregiudicherebbe la carriera sportiva ove mai fossero divulgate le sue confessioni.

I messaggi scritti dal Sig. [omissis] sono assolutamente attendibili, perché rilasciati in maniera assolutamente spontanea e genuina nella convinzione che nessun’altro, oltre al Sig. [omissis], li avrebbe mai letti.

Ulteriore prova documentale dell’illecito posto in essere su direttive del tecnico Sig. [omissis] si rinviene con il messaggio da quest’ultimo inviato tramite l’applicazione whatsapp alla madre di un calciatore della U.S.D. Messana 1966 nel quale è riportata la frase: “Buonasera signora, con tutto il rispetto non mi è piaciuto il suo di comportamento, chi ha giocato a calcio e chi vorrà continuare a farlo, imparerà che ci sono dinamiche oltre la partita” e “IO non mi vergogno di nulla, …”. Anche la visione dei filmati relativi alla gara in esame acquisiti nel corso del presente procedimento (passaggi sbagliati, falli in area di rigore malgrado un richiamo da parte dell’arbitro, litigi fra compagni della stessa squadra, nessuna resistenza al calcio di rigore avversario, esultanza con l’avversario che ha appena siglato un calcio di rigore, giocatori che escono dal campo senza alcun apparente motivo e senza essere sostituiti etc.) fornisce prova della veridicità di quanto è stato oggetto di segnalazione e di quanto affermato dai tesserati con i sopracitati scambi di messaggi. Rilevanti sono, altresì, le dichiarazioni contraddittorie rilasciate dai diversi tesserati ascoltati in sede di istruttoria sia in ordine alla battuta del calcio di rigore decisivo al minuto 95, sia sul comportamento tenuto dal tecnico [omissis] al termine della partita. Considerato che il Sig. [omissis]  nel  corso  dell’audizione  dell’11  giugno  2025  ha  fornito  effettiva  collaborazione, premettendo di aver omesso in precedenza di raccontare le verità a sua conoscenza nel corso delle precedenti audizioni tenutesi il 14 aprile 2025 e 29 aprile 2025 solamente per paura di ritorsioni nei suoi confronti – poi effettivamente verificatesi e documentalmente provate – e perché mal consigliato da chi in precedenza lo aveva assistito. Tanto premesso, il giovane calciatore della

U.S.D. Messana 1966 ha raccontato ai rappresentanti della Procura Federale, con dovizia di particolari, quanto effettivamente successo nel corso della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C”, organizzato dal CR Sicilia, terminata con il risultato di 2-2.

Tali dichiarazioni, assolutamente precise, dettagliate e documentate, rendono il quadro accusatorio ancora maggiormente provato per quanto riguarda le posizioni sia dei Sig.ri [omissis], [omissis] e [omissis], già sottoposti ad indagine, sia di altri tesserati – alcuni già identificati ed altri da identificare - per i quali si formula espressa riserva di apertura di separato procedimento al fine di valutare le loro posizioni. Emblematico è anche il messaggio ricevuto dal Sig. [omissis] da parte di un proprio compagno di squadra, il quale ha condiviso lo sdegno per essersi “sentito dire di perdere anche dopo averci messo l’anima”.

Rilevato che il Sig. [omissis] ha convenuto con la Procura Federale la applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell’art. 126 del C.G.S., che è stato inviato alla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. in data 12 giugno 2025 ed è in corso di formalizzazione […] DEFERISCONO innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: […] - Sig. [omissis], tesserato quale calciatore della società U.S.D. Messana 1966 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del C.G.S. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver posto in essere in data 22 marzo 2025 in concorso con i Sig.ri [omissis] e [omissis], tesserati per la società U.S.D. Messana 1966, nonché con altri soggetti allo stato non individuati, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo  2025, valevole per  il Campionato di Under  17 regionale -  Girone “C” organizzato dal CR Sicilia terminata con il risultato di 2-2. Il tutto come meglio descritto nella parte motiva».

2.         Il Tribunale Federale Nazionale, rigettate le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, emetteva Decisione n. 233/TFNSD/2024-2025, depositata in data 23 giugno 2025, ritenendo sussistente la responsabilità, tra gli altri, del [omissis], con conseguente irrogazione a suo carico della sanzione di anni 4 e mesi 6 di squalifica.

Così il TFN: «[…] Il Tribunale ritiene che sussistano, agli atti del procedimento, molteplici elementi che conducono al convincimento che il risultato della gara A.S.D. JONIA CALCIO F.C. – U.S.D. MESSANA 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C” organizzato dal CR Sicilia, terminata con il risultato di 2-2, sia stato alterato.

Avanti di proseguire nell’esame di quanto accaduto durante il secondo tempo di quella partita, occorre ricordare come nel processo sportivo “In tema di responsabilità disciplinare, “[…] lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016). È invece sufficiente un “confortevole convincimento” della violazione, a sua volta sostenuto da un “grado di prova […] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU., n. 93/2017; Sez. I, n. 23/2021; Sezioni unite, n. 71/2021)” (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 e Corte Federale d’appello, SS.UU., n. 15/2023-2024). Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare, insomma, si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 2/2023-24)” (per tutte CFA n. 91/2024-2025). […] Il Collegio osserva come sia possibile ricostruire quello che accade successivamente al vantaggio dell’ALKANTARA sul campo della GIOVANILE ROCCA e raggiungere, quindi, lo standard probatorio di cui si è detto sopra, attingendo a varie fonti di prova quali il referto arbitrale, il filmato integrale della gara che, per comodità di consultazione, verrà analizzato anche attraverso i vari estratti depositati, le contraddittorie deposizioni rese dai calciatori del MESSANA innanzi alla Procura Federale e le testimonianze della Sig.ra [omissis], del Sig. [omissis] e ultimo, ma non ultimo per importanza e contributo all’accertamento della verità, del Sig. [omissis].

Proprio con riferimento a quest’ultimo, il Tribunale, anche alla luce dei dubbi avanzati dai deferiti pure in sede dibattimentale sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso, ritiene di doverne affermare la piena attendibilità. Il [omissis], infatti, nella chat del 5.04.2025 intrattenuta tramite il social network Instagram con il Sig. [omissis], tesserato dell’ALKANTARA, e anche in quelle dei giorni successivi, offre una ricostruzione assolutamente verosimile di quanto accaduto durante la gara in esame, fornendo particolari che trovano pieno riscontro nello sviluppo della stessa, così come rappresentato dai video in atti e nelle testimonianze raccolte. La genuinità di quanto affermato in chat discende anche dal fatto che, quanto meno quella del 5.04.2025, è stata postata sul ridetto social in “epoca non sospetta”, cioè prima che la Procura Federale cominciasse, in data 14.04.2025, ad audire i tesserati del MESSANA e dalla ulteriore circostanza che nelle chat successive, sempre intrattenute con il [omissis], il [omissis] più volte si raccomanda con il suo interlocutore affinché questi non divulghi a terzi il contenuto della chat stessa.

Inoltre, particolarmente incisivo ed emblematico, per la conferma dell’alterazione del risultato della gara, risulta essere lo scambio di battute, sempre tramite social, il giorno 23.03.2025 ossia il giorno dopo la gara, tra il [omissis] e il compagno di squadra [omissis], entrato in campo al 22’ della ripresa in sostituzione di altro giocatore: “[omissis] ti volevo ringraziare per ieri grazie per avermi appoggiato e non aver mollato” esordisce il [omissis] cui replica il [omissis] come segue: “ ei [omissis] figurati è giusto supportare sempre i propri compagni e poi sentirsi dire di perdere anche dopo averci messo l’anima ti posso assicurare che ha infastidito molto pure me” (allegato n. 1 all’allegato A prot. N. 25 fascicolo). […] Occorre ora valutare il comportamento dei soggetti coinvolti partendo dall’esame della posizione del Sig. [omissis], allenatore della formazione peloritana, che, ad avviso della Procura Federale, è colui che decide di consentire alla JONIA di vincere la partita o, quantomeno, di pareggiarla. […] La visione delle ultime immagini del filmato integrale della gara (link al prot. 10) o gli altri filmati più specifici rinvenibili ai prott. 4, 5 e 29, fanno raggiungere la piena contezza dell’alterazione del risultato della gara e della consumazione dell’illecito sportivo. Va subito evidenziato che il calcio d’angolo viene ripetuto due volte perché, probabilmente, antecedentemente alla prima esecuzione l’arbitro fischia un fallo di confusione in area. In tale prima occasione si vede distintamente che [omissis], che secondo il [omissis] sarebbe rientrato in campo “a tradimento” poco prima del calcio d’angolo, peraltro sotto gli occhi dell’arbitro che è posizionato alle sue spalle, dalla parte opposta del campo rispetto all’angolo di battuta, abbraccia e trascina a terra, con mossa da karateca, un calciatore avversario. La stessa identica azione si ripropone in occasione della ripetizione del calcio di rigore: il [omissis], posto alle spalle del giocatore avversario (come nessun giocatore, per quanto poco capace, farebbe mai) e sempre con l’arbitro a distanza di un paio di metri da lui, si aggrappa vistosamente al giocatore avversario, abbracciandolo e trascinandolo nuovamente a terra mentre il pallone è diretto da tutt’altra parte. Il Sig. [omissis], arbitro della gara, nella sua deposizione davanti alla Procura Federale, dichiara: “Il calciatore che ebbe a fare il fallo da rigore era stato da me poco prima redarguito per aver commesso lo stesso fallo in area di rigore; infatti, lo stesso calciatore non seguendo le mie indicazioni sul ravvedimento del suo precedente scorretto comportamento, riproduceva lo stesso fallo e pertanto, a questo punto assegnavo il calcio di rigore”.

Come se non bastasse, a questo punto entra in gioco [omissis], portiere di riserva del MESSANA, subentrato al titolare al 17’ del secondo tempo, il quale, come facilmente rilevabile dai filmati richiamati, corre con incredibile tempestività da un calciatore avversario al quale, con evidenza di movimenti e logica, chiede chi sia il compagno incaricato di battere il rigore con la conseguenza che questi, alzando il braccio, indica altro calciatore. Il portiere allora corre verso l’altro calciatore, che ha già il pallone in mano, e scambia con lo stesso alcune veloci battute comunicando, anche qui in via conseguenziale e logica, da quale lato egli si getterà.

In occasione dell’esecuzione del calcio di rigore il [omissis] si butta in anticipo sulla sua sinistra e l’avversario segna con un tiro rasoterra centrale di scarsa potenza. Da notare che in tale circostanza, per quello che si vede nel filmato, solo cinque calciatori del MESSANA sono sulla linea, tutti accanto e dalla stessa parte dell’area e chiacchierano fra loro e con gli avversari disinteressandosi completamente di una possibile respinta del portiere.

Il marcatore della segnatura, dopo l’esultanza fuori dal campo verso la rete di recinsione, rientra in campo dove incrocia [omissis], già autore di comportamenti equivoci come dianzi evidenziato, il quale dapprima gli dà il “5” e poi lo abbraccia rallegrandosi. Né, sul punto, può avere credibilità la giustificazione data dal [omissis] (essere sua abitudine a fine partita complimentarsi con gli avversari e scambiarsi il “5”), poiché, nel caso di specie, il fatto si è verificato (pur avendo l’arbitro fischiato “a palla in rete” la fine della gara) quando il calciatore della Jonia era ancora nell’area del MESSANA. Del resto, al riguardo, è sufficiente vedere la chiara immagine in atti per avere contezza della evidente anomalia del comportamento. […] Ritiene il Collegio che l’ampia istruttoria e il copioso materiale raccolto dalla Procura Federale consentano di raggiungere e superare agevolmente lo standard probatorio richiesto nell’ambito del processo sportivo e conduca ad affermare la certa commissione dell’illecito sportivo e la responsabilità dei deferiti. […] Resta ora da valutare il regime sanzionatorio.

Il Tribunale, visti i minimi edittali di cui all’art. 30 del CGS, ritiene congrue e rispondenti alle esigenze di giustizia le sanzioni richieste dalla  Procura Federale per le persone fisiche. Il comportamento dell’Allenatore [omissis] va valutato per la sua particolare gravità visto che lo stesso ha chiesto a ragazzi di età inferiore a 17 anni, ottenendola, l’alterazione del risultato di una gara, così violando i principi fondamentali dello sport quali la correttezza e la probità. Si è avvalso del suo ruolo, certamente dominante nei confronti dei suoi giovani calciatori, per imporre loro una condotta gravemente illecita.

Il calciatore [omissis] ha commesso più di un comportamento illecito in quanto è dapprima uscito immotivatamente dal campo per poi farvi rientro al fine di commettere il fallo da rigore che ha reso possibile materialmente il realizzarsi dell’illecito. Il calciatore [omissis] ha certamente partecipato all’illecito fornendo indicazioni all’avversario per la realizzazione della massima punizione».

3.         Il [omissis] impugnava la decisione de qua innanzi alla Corte Federale d'Appello, deducendo: “1) l’insussistenza di idonea prova a suo carico, stante in particolare che l’assunto riguardante il contenuto del brevissimo contatto verbale intercorso tra lui ed il giocatore avversario incaricato di calciare il penalty muove da presupposti del tutto evanescenti e privi di idoneo riscontro probatorio, tanto più ove si consideri la brillante condotta di gara da lui espressa sino a quel momento della sua presenza in campo; 2) in via subordinata, comunque, la necessità di inquadrare la responsabilità disciplinare del tesserato nella derubricata violazione del solo art. 4, comma 1, CGS, con conseguente irrogazione di una sanzione ben più lieve rispetto a quella inflittagli dal Tribunale”.

La CFA Sezioni Unite, con decisione n. 0015/CFA-2025-2026 del 4 agosto 2025, quivi gravata, respingeva il reclamo confermando la sanzione irrogata in primo grado.

Così la CFA: «I reclami dei tesserati [omissis], [omissis] e [omissis] sono infondati e, come tali, debbono dunque essere respinti, alla stregua delle puntuali motivazioni sviluppate nell’impugnata decisione del Tribunale Federale nazionale, i cui contenuti argomentativi ben possono essere qui richiamati e recepiti nella loro intrinseca quanto sinergica valutazione probatoria già ricordata in premessa.

Giova infatti sottolineare che il coacervo delle risultanze istruttorie – singolarmente così come complessivamente considerate - non lascia dubbi nel far affermare che, in effetti, il regolare andamento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025 fu irreversibilmente condizionato, onde determinare il “pilotato” esito della gara stessa, a seguito dell’iniziativa manipolatoria posta in essere dal tecnico della Messana 1966, iniziativa che ha trovato adesiva risposta da parte di almeno tre calciatori della squadra (quelli allontanatisi dal campo di gioco durante la disputa del secondo tempo) e comunque – a tutta evidenza - da parte del [omissis] e del [omissis], artefici delle condotte rivelatesi decisive nella manipolazione del risultato (già peraltro illecitamente “orientato” attraverso la massiccia e progressiva sostituzione dei propri giocatori operata dal [omissis]), ovverossia: il plateale e reiterato atterramento, nelle ultimissime fasi della gara, di un calciatore della Jonia Calcio all’interno dell’area di rigore ad opera del [omissis]; l’intervento del [omissis] nella gestione delle fasi prodromiche all’esecuzione del conseguente calcio di rigore (cioè il “disegno” dell’intesa con il rigorista avversario) e, soprattutto, l’altrettanto plateale sua condotta di giuoco elusiva dei più elementari dettami cui un portiere deve attenersi in simili situazioni (cioè l’essersi anticipatamente tuffato su un lato della porta onde consentire una agevole realizzazione del goal da parte del tiratore).

In presenza di tale quadro probatorio, pertanto, il giudice di primo grado, correttamente, ha rigettato, le istanze istruttorie formulate dalla difesa.

Occorre al riguardo rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, (ex multis: CFA. SS.UU., n. 8/2024- 2025) i principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura Federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato.

Ribadita dunque la validità della capillare ricostruzione della fattispecie effettuata dai giudicanti di prime cure, il ruolo di istigatore e di “regista” dell’illecito che è stato assunto dal [omissis] trova icastica conferma […].

Quale ulteriore corollario della solidità delle argomentazioni adottate dal Tribunale nella affermazione di responsabilità degli incolpati (in relazione alla quale non sussiste nessuna lacuna istruttoria di cui i deferiti possano concretamente dolersi) può farsi confermativo cenno alla posizione del tesserato [omissis], le cui dichiarazioni – ben lungi dal poter essere criticamente licenziate come provenienti da un “collaboratore di giustizia” – hanno trovato positivo e plurimo riscontro di piena attendibilità alla luce delle confluenti risultanze istruttorie evidenziate nella decisione.

A tale proposito, in particolare, si condividono anche le osservazioni svolte dalla Procura Federale, che ha sottolineato, appunto, il fatto che quanto riferito nelle conversazioni successivamente intercorse tra il [omissis] con un tesserato dell’Alkantara ([omissis]) appare assolutamente genuino e veritiero, perché combacia con le circostanze oggetto della segnalazione che ha dato avvio al presente procedimento e, soprattutto, perché enunciate prima che si avesse notizia dell’indagine avviata dalla stessa Procura Federale.

Ad ulteriore comprova del genuino atteggiamento del [omissis] e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni, ben può ricordarsi il contenuto del colloquio intercorso il 23 marzo 2025 (cioè il giorno successivo a quello della gara) tra lui e il compagno di squadra [omissis]: alle parole del [omissis] – “[omissis] ti volevo ringraziare per ieri, grazie per avermi appoggiato e non aver mollato” – così replicava il [omissis]: “ei [omissis] figurati, è giusto supportare sempre i propri compagni e poi sentirsi dire di perdere anche dopo averci messo l’anima; ti posso assicurare che ha infastidito molto pure me”.

In ogni caso, poi, non può trarsi nessun supporto argomentativo a favore della tesi difensiva che vorrebbe valorizzare l’assenza di rilievi (sia scritti a referto che espressi in sede di audizione) da parte dell’arbitro della gara rispetto ai fatti in cui si è tradotta la consumazione dell’illecito, posto che il comportamento e le correlate affermazioni di inconsapevolezza espresse dal direttore di gara non possono costituire prova positiva della insussistenza dell’illecito: ben può ritenersi, infatti, che l’ampiezza degli spazi del campo nei quali si è consumata la condotta dei deferiti ed il comprensibile atteggiamento di vigilanza che l’arbitro sig. [omissis] doveva necessariamente rivolgere anche al contesto ambientale in cui si andava svolgendo la partita, lo abbiano indotto a concentrare la propria attenzione sui più pregnanti eventi di gioco rispetto ai quali egli era tenuto a esercitare il proprio controllo arbitrale (falli, proteste, condotte violente ...).

In ogni caso, secondo la costante giurisprudenza in materia (da ultimo: CFA, Sez. I, n. 99/2024- 2025), il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura Federale.

In tale ottica processuale, dunque, merita di essere ricordato il profilo giuridico che investe la corretta applicazione dei criteri che debbono connotare gli indizi posti alla base di un’affermazione di responsabilità (anche) disciplinare, nel senso cioè che essi devono essere gravi - ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati  di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum" – precisi - ossia specifici, univoci e non suscettibili di una diversa interpretazione altrettanto o maggiormente verosimile - nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con altri dati ed elementi certi: connotati questi che caratterizzano senz’altro l’insieme degli elementi posti a base della decisione qui reclamata.

Del resto, la motivazione adottata nella predetta decisione ha correttamente ricordato il peculiare criterio valutativo che caratterizza il processo sportivo e l’affermazione della responsabilità disciplinare […].

Ciò posto, e fermo restando il corretto inquadramento della fattispecie in esame nell’ambito della previsione di cui all’art. 30 CGS (dovendosi cioè escludere che essa possa trovare sanzione alla stregua della mera applicazione del disposto dell’art. 4 CGS), le sanzioni irrogate ai tesserati [omissis], [omissis] e [omissis] risultano del tutto proporzionate alla gravità del fatto e coerenti rispetto alla condotta posta in essere dagli incolpati.

Già si è detto sopra sulla posizione del [omissis], dovendosi quindi ribadire l’inaccettabilità dei presupposti ispiratori della sua iniziativa manipolativa del regolare esito della gara, così come non può farsi luogo ad un più mite trattamento sanzionatorio nei confronti del [omissis] e del [omissis] ispirato alla loro giovane età.

Da parte loro, infatti, non è emerso nessun atteggiamento di resipiscenza o di rimeditazione della gravità della loro condotta, né a favore di costoro può incidere appunto il riferimento al loro profilo anagrafico, in quanto, altrimenti opinando, dovrebbe ritenersi che rispetto a tutte le sanzioni da applicarsi ai tesserati di giovane età debba - ex se – trovare comunque ingresso una qualche mitigazione della loro entità. Anzi, i valori della lealtà, correttezza e probità a cui si ispira lo svolgimento dell’attività sportiva impongono che a questa venga data adeguata tutela – anche di carattere sanzionatorio - sin dai primi momenti della esperienza agonistica dei tesserati.

In tal senso, secondo la costante giurisprudenza in materia (da ultimo: CFA, SS.UU., n. 121/2024- 2025), la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport CONI, Sez. IV, n. 35/2019) in quanto la giovane età è, semmai, sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva e rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto. La pena concretamente inflitta ai giovani calciatori – che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità – svolge una funzione “educatrice”, in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti  deve  essere  inculcato  fin  dall’inizio  il  senso  del  rispetto  delle  regole  sportive  di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza. Diversamente opinando verrebbe meno non solo la funzione rieducativa della sanzione, ma anche quella di prevenzione speciale e generale, particolarmente rilevante nell’ambito sportivo per i valori di probità, lealtà ed onestà cui esso è improntato e che la pratica sportiva in linea generale deve aiutare a perseguire e conseguire. Se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole.

6. Peculiari problematiche emergono invece nell’esame della posizione della società Jonia Calcio FC, deferita e sanzionata a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Codice di giustizia sportiva. A tale riguardo questo Collegio, all’esito di una approfondita disamina dei profili fattuali e processuali che investono la posizione di essa, ritiene di dover annullare la decisione impugnata nonché la conseguente penalizzazione in classifica disposta a carico della Jonia Calcio e di disporre la (ri)trasmissione degli atti alla Procura Federale. È emersa infatti, alla luce di tutte le risultanze processuali e della natura delle iniziative investigative che la stessa Procura Federale ha prefigurato già nei capi di incolpazione formulati a carico dei tesserati deferiti (“..in concorso con altri soggetti allo stato non individuati” ) e poi, da ultimo, esplicitate nel corpo delle proprie controdeduzioni quali attività di indagine per procedere sulla posizione di altri tesserati coinvolti nell’illecito sportivo o colpevoli di omessa denuncia (pag. 4: “Stralcio dal proc. 946 pf 24-25 per accertamenti in ordine ai comportamenti omissivi posti in essere da alcuni tesserati e volti ad alterare il regolare svolgimento della gara Jonia Calcio F.C. - Messana 1966 valevole per il Campionato Under 17 - Girone “C” organizzato dal Comitato Regionale Sicilia e svoltasi il 22 marzo 2025” - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 08.07.2025 al n. 24 pf 25-26), la configurabilità – quanto meno in termini di concreta ipotesi di accusa a carico di Jonia Calcio – di una forma di responsabilità diversa e più grave di quella ascrivibile ai sensi all’art. 6, comma 5, CGS.

In particolare, alla stregua dell’assunto dantesco della “contraddizion che nol consente”, non può radicarsi la responsabilità del [omissis], positivamente accertata nei termini di cui si è detto, senza correlare la sua condotta – in particolare quella tenuta in occasione del calcio di rigore – a quella dei calciatori della squadra avversaria, in primis al tesserato della Jonia Calcio che ebbe ad effettuare il tiro previa intesa con lui in ordine alle modalità di esecuzione del rigore stesso. […]».

4.         Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia il [omissis], affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

I.          “Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni in materia di procedimento disciplinare contenute nel capo II del Codice di Giustizia Sportiva della  F.I.G.C., e di esercizio dell’azione disciplinare, ai sensi degli artt. 118 e ss. del C.G.S. - Mancato rispetto dei principi del giusto processo, sanciti dall’art. 111 della Costituzione e ribaditi, nel vigente C.G.S., dall’art. 44, comma 1”.

Secondo la prospettazione del ricorrente, portiere del Messana, stante il coinvolgimento dello stesso nell’episodio del rigore trasformato dalla società Jonia Calcio, l’annullamento della decisione nella parte relativa a quest’ultimo sodalizio si sarebbe dovuto estendere anche al [omissis], considerata l’inscindibilità delle posizioni del medesimo e il citato sodalizio e i suoi tesserati.

II.        “Violazione e/o falsa applicazione dei principi in tema di presunzioni - Omessa e/od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Afferma il ricorrente che il suo coinvolgimento si baserebbe esclusivamente sulla presunzione dello scambio di battute prima del tiro di rigore di cui si è detto. La Corte avrebbe dovuto rintracciare la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alle intese fraudolente poste in essere dal [omissis]. Tuttavia, la CFA, nel recepire acriticamente le deduzioni del TFN, non avrebbe considerato che i soli elementi a carico del calciatore (lo scambio di battute con il calciatore avversario e il tuffo al lato opposto del tiro) sarebbero, in tesi, privi di rilevanza se inseriti nella valutazione complessiva della condotta del medesimo, connotata dalla estraneità a qualsivoglia richiesta/suggerimento provenienti dall’allenatore [omissis] durante il secondo tempo. I ricorrenti, sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis], hanno concluso chiedendo al Collegio di Garanzia:

-          di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del CGS CONI, della decisione della CFA FIGC n. 0015/CFA/2025-2026, reiettiva del reclamo proposto dagli stessi avverso la pronuncia del TFN - Sez. Disciplinare, n. 0233/TFN-SD/2024-2025 del 23 giugno 2025, anch'essa espressamente impugnata, con la quale l'Organo giudicante aveva, inter alia, irrogato al citato calciatore la sanzione della squalifica per quattro anni, in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto del 13 giugno 2025 (Prot. n. 30371/946pf24-25/GC/GR/ff), a carico, fra gli altri, dell'atleta medesimo, per violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 30, comma 1, del CGS;

-          per l'effetto, di disporre l'annullamento e/o la riforma, in parte qua, della gravata decisione, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, in ogni caso, connessi alla stessa, secondo quanto previsto dall'art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione della sanzione;

-          in subordine, di enunciare il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà uniformarsi;

-          in via ulteriormente gradata, esclusa la responsabilità per illecito sportivo, di limitare la violazione ascrivibile al deferito de quo alla inottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e probità ex art. 4, comma 1, del CGS, con applicazione nei suoi confronti della punizione minima contemplata dall'art. 9, comma 1, del CGS, da contenersi entro i margini di una lievissima squalifica, o, comunque, di ridimensionare il provvedimento disciplinare in discorso nella diversa  misura ritenuta di giustizia.

4.1. Si è costituita in giudizio la FIGC concludendo per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 21 aprile 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità.

In sintesi, dunque, il ricorrente [omissis] articola due profili di censura sulla sentenza in oggetto:

1)        Violazione / falsa applicazione di legge, per la rilevata antinomia fra il provvedimento con cui la CFA ha annullato la sanzione alla A.S.D. JONIA F.C., rimettendo gli atti alla Procura Federale al fine di riformulare l’imputazione a suo carico, e la conferma della condanna di primo grado del ricorrente, la cui posizione – secondo l’assunto di parte istante – sarebbe inscindibilmente connessa a quella della società suddetta, ciò che avrebbe comportato, dunque, la correlata necessità logico-giuridica di annullare anche la condanna di quest’ultimo;

2)        Violazione / falsa applicazione delle regole che governano la valutazione delle prove, segnatamente di quelle in materia di presunzioni, che il ricorrente contesta – nella fattispecie

– essere dotate dei requisiti di gravità, specificità e concordanza richiesti per la conferma del dispositivo di condanna assunto in primo grado.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

In merito al motivo n. 1), si rileva anzitutto un primo profilo di inammissibilità per la mancata indicazione delle norme asseritamente violate, limitandosi il ricorrente a un’indicazione generica riferita alle “disposizioni in materia di procedimento disciplinare, contenute nel capo II del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., e di esercizio dell’azione disciplinare, ai sensi degli artt. 118 e ss. del C.G.S.”, nonché all’art. 111 Cost. e all’art. 44, comma I, C.G.S.

È jus receptum il principio in base al quale le impugnative di legittimità richiedono specifici oneri di allegazione e deduzione a partire dalla basilare necessità di indicazione puntuale e non generica delle norme violate, oneri evidentemente elusi dal richiamo di gruppi normativi per capi o  titoli.  Nel  giudizio  civile  il  principio,  pacificamente  applicabile  alla  presente  sede,  trova esplicazione formale nel disposto dell’art. 366, comma I, n. 4), c.p.c., il quale impone – anzitutto – l’indicazione specifica delle norme violate e la puntuale indicazione delle affermazioni in diritto contenute nell’impugnata sentenza che motivatamente si assumano in contrasto con le suddette norme, come interpretate dalla giurisprudenza corrente e dalla dottrina maggioritaria, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra le diverse soluzioni (Cass. Civ., Sez. VI- 3, Ord. 26.06.2013, n. 16038). L’articolazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dunque, richiede in prima battuta l’indicazione delle norme violate, in secundis il confronto del loro disposto con le affermazioni in diritto censurate nella sentenza e, da ultimo, la motivazione del contrasto rilevato, che costituisce il fulcro della questione sottoposta alla decisione di legittimità. Nella fattispecie, il motivo di ricorso non adempie nemmeno al primo degli oneri di allegazione e contestazione richiesti, poiché il mero riferimento al capo II del C.G.S., dedicato al procedimento disciplinare, richiederebbe al Collegio l’individuazione della norma violata fra quelle di cui esso si compone e la specificazione del profilo di censura, che pertiene ai compiti istituzionalmente demandati all’iniziativa del ricorrente. Il ricorso, ne consegue, è inammissibile.

Sotto altro profilo, il motivo di censura è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il riesame della posizione della A.S.D. Jonia F.C., disposto dalla Corte Federale di Appello, non implica necessariamente anche quello della posizione del ricorrente poiché la connessione fra le due posizioni non è di tipo biunivoco, bensì di dipendenza della posizione della società da quella del ricorrente, mentre non vale il contrario. Val quanto dire che l’ipotesi di un aggravamento della posizione della società sportiva  in esito al disposto rinvio degli atti alla Procura  Federale, meramente eventuale, in ogni caso non verrebbe ad incidere, quali che siano gli esiti degli accertamenti suppletivi e delle successive fasi di giudizio, sulla posizione del ricorrente, poiché i titoli di responsabilità ad esso ascritti e gli elementi fattuali su cui essi si sostengono non sono dipendenti da quelli della società de qua, tanto meno in un caso, come quello presente, in cui la posizione della società venga rimessa in discussione onde valutare il ricorrere delle condizioni per una reformatio in pejus della contestazione e della conseguente imputazione. Se è teoricamente possibile, infatti, che la società A.S.D. Jonia F.C. avrebbe potuto, in ipotesi, giovarsi della eventuale dichiarata assenza di responsabilità del ricorrente, per l’assenza dell’illecito, non è vero l’inverso, poiché l’assenza o meno di responsabilità della società e il suo titolo non incidono sulla posizione dell’autore materiale dell’illecito, la cui condotta è da essa autonoma e indipendente. Dunque, il motivo si appalesa inammissibile poiché, quale che sia l’esito della vicenda giudiziaria interessante l’A.S.D. Jonia F.C., esso sarà comunque ininfluente ai fini della valutazione e della imputazione di responsabilità a carico del ricorrente, dunque concreta una fattispecie di carenza di interesse ad agire, regolato in materia civile dall’art. 100 c.p.c., che connota l’ulteriore profilo di inammissibilità del motivo.

In merito al motivo n. 2), con il quale si censura l’applicazione del meccanismo presuntivo nella sentenza impugnata sotto il profilo dell’assenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza delle circostanze valorizzate al fine di confermare la condanna del primo grado, va prioritariamente affrontato il tema della modalità di deduzione del vizio al fine della sua valutazione di ammissibilità.

Il ricorrente che lamenti siffatta violazione di legge, al netto della questione relativa all’indicazione – nella fattispecie omessa – delle norme asseritamente violate, deve indicare specificamente tutte le circostanze valorizzate nella sentenza quali indizi presuntivi rilevanti e motivare adeguatamente sul difetto di una o di più delle caratteristiche intrinseche necessarie affinché tali indizi sostengano logicamente e validamente il sillogismo inferenziale che dal fatto noto conduce a quello ignoto. Tanto più se le valutazioni nella sentenza  impugnata siano confermative, come affermato nel ricorso, di quelle analoghe assunte in primo grado.

Il motivo, dunque, si appalesa inammissibile sotto un duplice profilo: poiché non indica, specificamente e dettagliatamente, ossia riportandole per esteso, le parti della motivazione del provvedimento impugnato nelle quali viene sviluppato il ragionamento inferenziale presuntivo, con ciò non consentendo al Collegio di esaminarle partitamente e rilevarne le lamentate antinomie, che, dunque, rimangono allo stato meramente asserite, ciò che concreta il difetto di specificità della censura e la violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Per altro verso, il motivo si appalesa inammissibile poiché si limita a contrapporre alle valutazioni della Corte Federale proprie divergenti opzioni interpretative dei medesimi fatti, omettendo di evidenziare e motivare alternativamente o l’illogicità manifesta del ragionamento logico-deduttivo del provvedimento impugnato o la preferibilità del proprio, divergente approccio interpretativo secondo i criteri di causalità materiale e logico-giuridica che governano il sillogismo deduttivo.

D’altro canto, in relazione al terzo profilo di inammissibilità della censura, i fatti assunti quali indizi alternativi, deponenti per l’illogicità della ricostruzione dei fatti da parte dei Giudici del merito, sono meramente affermati, ma non dimostrati, ossia difetta la positiva allegazione degli atti di causa dai quali detti indizi emergerebbero e, soprattutto, della parte della motivazione nei quali si dà atto della loro esistenza. Né, a tal uopo, è sufficiente il mero rinvio al reclamo in sede di appello onnicomprensivamente inteso, che avrebbe richiesto un’indicazione specifica della parte del suddetto reclamo in cui le censure venivano proposte in grado di appello e la citazione per esteso dei relativi passi, in ossequio al principio di localizzazione interna dei motivi di censura e al fine di consentire al Collegio di potere verificare che essi fossero stati effettivamente riproposti nel secondo grado e, dunque, o non siano stati delibati dalla Corte territoriale ovvero siano stati illogicamente valutati quali irrilevanti. Profilo che attiene, ancora una volta, al principio di specificità del motivo di impugnativa in sede di legittimità.

Un quarto profilo di inammissibilità della censura è poi rinvenibile nella stessa articolazione del motivo: al fine di censurare validamente il sillogismo presuntivo occorre, difatti, che la critica si concentri sull’insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nel ragionamento condotto dalla sentenza impugnata, e non già sulla implausibilità della ricostruzione in fatto – che esula dalla cognizione di legittimità – o sulla presenza di altri fatti – quali “gli splendidi e decisivi interventi sino allora effettuati dal portiere in questione” – che non risultino dalla motivazione e che, in tal caso, avrebbero potuto e dovuto essere censurati per “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (art. 54, comma I, ultima parte del C.G.S. del CONI), con indicazione specifica dell’an e del quomodo la questione fosse stata oggetto di discussione fra le parti e con specifica dimostrazione della decisività della circostanza al fine di invalidare il ragionamento logico- inferenziale sostenuto sulla base di elementi indiziari diversi (Cass. Civ., Ord. 19 aprile 2021, n. 10253).

In conclusione, questo Collegio condivide l’insegnamento della giurisprudenza ordinaria di legittimità, secondo cui, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati alla fase di merito del processo, nel corso del quale il Giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice di merito (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, n. 34476 del 2019; v. anche Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisioni nn. 41 e 71 del 2021; Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, decisione n. 5 del 2022; Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 33 del 2024).

Il ricorso è, quindi, inammissibile e tale deve essere dichiarato.

Stante il particolare rilievo che la vicenda presenta sul piano della etica sportiva e della censurabilità dei comportamenti posti in essere, il Collegio ritiene di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2025.

Il Presidente                                                                          Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                   F.to Enzo Paolini

Depositato in Roma, in data 18 maggio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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