CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Ordinanza n. 25 del 21/05/2026 – omissis/ FIPM
Ordinanza n. 25
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Wally Ferrante- Presidente Giuseppe Liotta - Relatore Lucio Giacomardo
Mario Serio
Tonio di Iacovo - Componenti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 76/2025, presentato, in data 20 novembre 2025, dal dott. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. prof. Enrico Lubrano,
contro
la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Carvelli,
nei confronti della
Procura Federale presso la FIPM,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello della FIPM, pronunciata il 21 ottobre 2025, nel giudizio disciplinare n. 8/2025 a carico di [omissis], con cui, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIPM n. 6 dell’11 luglio 2025, anch’essa oggetto di impugnazione, con la quale è stata irrogata la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20, nel procedimento n. 005/FIPM/2025, per violazione degli artt. 9, co. 1, dello Statuto Federale della FIPM, artt. 3, co. 1, 4, co. 1, e 5 del Regolamento di Giustizia FIPM, Capitolo 1 Disposizioni generali, Capitolo 2 Spese di trasferta - art. 2.4 spese di rappresentanza, Allegato A), Disciplina Carte di Credito Aziendali - Rendicontazione del Regolamento Rimborso e Trasferte della Federazione Italiana Pentathlon Moderno.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 27 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente – dott. [omissis] - avv. prof. Enrico Lubrano; l’avv. Luigi Carvelli per la resistente FIPM, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. avv. Giuseppe Liotta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 20 novembre 2025, il dott. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI per ottenere l’annullamento, senza rinvio o, in subordine, con rinvio, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIPM n.8/2025, datata 21 ottobre 2025. Con tale decisione la Corte ha dichiarato ammissibile l’appello proposto dal dott. [omissis] (contro la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20, emanata dal Tribunale Federale della FIPM), ma lo ha rigettato nel merito, affermando che «la condotta del Sig. [omissis], totalmente noncurante del rispetto delle regole di gestione e contabilizzazione delle spese sostenute, dell’utilizzo della carta di credito e della richiesta di rimborsi oltre che un totale disinteresse nei confronti delle sollecitazioni», configura una gravissima violazione dei doveri inerenti alla carica ricoperta.
Il ricorrente lamenta la totale nullità/annullabilità dell’atto di deferimento, che ha viziato ab origine il procedimento disciplinare nei confronti del dott. [omissis], l’assoluta infondatezza delle argomentazioni richiamate, nonché, in via subordinata, la violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
2. La Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) si è costituita in giudizio con memoria di costituzione con impugnazione incidentale del 28 novembre 2025, contestando in ogni sua parte la fondatezza e l’ammissibilità del ricorso del dott. [omissis].
Segnatamente, con l’appello incidentale, la Federazione (premesso che il Regolamento di Giustizia della FIPM «prevede un termine perentorio di giorni 15 dalla pubblicazione della decisione impugnata per la proposizione del reclamo»; che, nella specie, la pubblicazione è avvenuta l’11 luglio 2025; che, quindi, il termine è scaduto sabato 26 luglio 2025; che il reclamo, invece, è stato depositato lunedì 28 luglio 2025) lamenta la tardività e l’inammissibilità dell’appello depositato fuori termine e ne chiede il rigetto.
Sul punto, la resistente deduce che il giudice endofederale, nel corso dell’iter motivazionale, avrebbe erroneamente ritenuto applicabile - ai sensi dell’art. 2, comma 6, Codice di Giustizia Sportiva CONI - l’art. 155 c.p.c., ove si afferma che, nel computo dei termini, «se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo», e che agli effetti dei termini processuali si considera festivo il sabato. La resistente si duole, pertanto, della circostanza che, così argomentando, la Corte Federale d’Appello non avrebbe attribuito l’adeguato rilievo al principio di diritto affermato dalle SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 9/2015; decisione che, pur accogliendo il ricorso, ha statuito che «tutte le norme, in ogni caso, che disciplinano le impugnative dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva dinanzi all’organo superiore, non stabiliscono mai, ai fini del computo dei termini, che il sabato è un giorno festivo».
La Federazione, peraltro, assume che, con la predetta pronuncia n. 9/2015, è stato accolto il ricorso solo perché l’ufficio, presso il quale a quei tempi il reclamo doveva essere depositato nella sola forma cartacea, aveva esplicitamente comunicato la sua chiusura «nei giorni mercoledì 24 dicembre e sabato 27 dicembre», sicché il ricorrente non avrebbe mai potuto effettuare il deposito materiale dell’atto di appello entro la scadenza del sabato 27 dicembre, con il conseguente irrimediabile pregiudizio del suo diritto alla difesa. A questo riguardo, la resistente eccepisce che, nel presente caso, non può ipotizzarsi alcun pregiudizio del diritto alla difesa, giacché il reclamo può ormai proporsi in qualsiasi giorno con invio a mezzo PEC.
Infine, la Federazione, a supporto delle superiori deduzioni, richiama la decisione n. 96/2019 del Collegio di Garanzia dello Sport che ha espressamente ritenuto di doversi uniformare a quanto deciso dal Collegio di Garanzia, SS.UU., n. 9/2015, dichiarando, quindi, che i sabati non vanno computati come giorni festivi.
3. Con memoria di replica in data 17 aprile 2026, il dott. [omissis] contesta tutte le deduzioni della FIPM, contenute nella memoria di costituzione con impugnazione incidentale, e segnatamente ritiene infondato l’assunto secondo cui il decisum delle SS.UU. (n. 9/2015) avrebbe «inequivocabilmente» espresso il principio di diritto di non computare il sabato come giorno festivo, con la conseguente intempestività del deposito del reclamo effettuato il lunedì successivo. Secondo il dott. [omissis], viceversa, le Sezioni Unite hanno subordinato l’operatività del testé menzionato principio alla garanzia del diritto di difesa che, come affermato nel corpo della stessa pronuncia n. 9/2015, «è principio di rilevanza costituzionale che non può essere sacrificato ove, in concreto, senza inadempienza alcuna, l’avente diritto si trovi precluso l’accesso ai rimedi che l’ordinamento – anche della giustizia sportiva – prevede».
Il ricorrente ha, inoltre, sostenuto che, nella specie, la regolamentazione sportiva non prevede disposizioni che disciplinano il caso oggetto del presente giudizio e conseguentemente è giocoforza applicare, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il principio generale di procedura civile secondo cui il termine che scade in un giorno festivo, ivi incluso il sabato, è automaticamente prorogato al primo giorno non festivo. In questo modo, si realizzerebbe un’applicazione diretta della legge che mira a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
Il dott. [omissis] eccepisce, altresì, che la fattispecie presa in esame dalla decisione n. 9/2015 concerne situazioni ormai superate e lontane nel tempo (deposito cartaceo e chiusura natalizia degli uffici) che non rivestono alcun rilievo nel caso di specie e, infine, contesta la possibilità di effettuare il deposito a mezzo PEC, tenuto conto che l’art. 155 c.p.c. non ha subito alcuna modifica con l’introduzione del processo civile telematico.
4. La Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), il 17 aprile 2026, ha depositato memoria ex art. 60, comma 4, Codice della Giustizia Sportiva insistendo sostanzialmente nelle domande e nelle deduzioni formulate nella comparsa di costituzione con appello incidentale.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover esaminare l’eccezione di inammissibilità per tardività della proposizione del reclamo così come dedotta nel ricorso incidentale della Federazione.
Si tratta di un tema non nuovo, più volte esaminato, con accenti diversi, dalla giurisprudenza di legittimità del Collegio.
Con la decisione n. 9 del 2015, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio, già richiamato nella parte in “fatto”, secondo cui tutte le regole sportive, in materia di computo dei termini nelle impugnative, non affermano mai che il sabato è un giorno festivo.
2. Sennonché, il principio appena sopra riportato - che in ogni caso cede, per preservare la piena tutela del diritto di difesa, in presenza di ostacoli insuperabili all’adempimento dell’onere da parte del reclamante - non è accolto dalla prevalente giurisprudenza sportiva endofederale (cfr., fra le ultime, decisione FIGC, n. 7/CFA/2022-2023; decisione FIGC, n. 33/CFA/2021-2022; decisione FIGC, Sezioni Unite, n. 72/CFA/2020-2021), che, facendo leva sull’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, ritiene che debba applicarsi, con una sorta di rinvio recettizio, l’art. 155
c.p.c. Conseguentemente, il termine che scade il sabato sarebbe prorogato di diritto “al primo giorno seguente non festivo”.
Va, infatti, ricordato che la legge n. 263/2005 ha aggiunto, all’art. 155 c.p.c., i commi 5 e 6, con decorrenza dal 1° marzo 2006, estendendo alla giornata del sabato il principio sancito dal comma 4 della medesima disposizione, secondo il quale la scadenza in un giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
3. Al suddetto orientamento si contrappone, come già ricordato, l’indirizzo della giurisprudenza sportiva di legittimità (pur dovendosi precisare che la citata decisione n. 96 del 2019 del Collegio di Garanzia ha confermato la declaratoria di tardività dell’impugnazione anche in considerazione del fatto che il termine per proporre appello sarebbe stato, nella fattispecie, di 10 giorni e non di 15 giorni, cosicché il gravame sarebbe stato comunque tardivo anche computando il sabato come giorno festivo), da ultimo ribadito nell’articolata decisione n. 22 del 2024 di questa Sezione, in cui si precisa che “il ricorso ai principi e alle norme generali del processo civile ha un carattere sussidiario, essendo destinato ad operare in assenza di una specifica norma (…) che disciplina il computo dei termini ricadenti nei giorni festivi, con la conseguenza che non può ritenersi che nell’ordinamento sportivo debba trovare automatica applicazione l’art. 155, comma 4, cod. proc. civ.” Anche in relazione a tale pronuncia, va specificato che la Sezione ha fondato la propria decisione sul fatto che, nella fattispecie, il Regolamento di Giustizia della FIP prevede, all’art. 82, che “Qualora cada in un giorno festivo, il termine di scadenza per il deposito di atti viene
automaticamente prorogato al giorno successivo”, senza contemplare un’estensione di tale proroga al termine scadente di sabato, come disposto dall’art. 155, comma 5, c.p.c.
Un’analoga previsione non è contemplata dal Codice di Giustizia dello Sport del CONI, il che renderebbe applicabile il principio generale di cui all’art. 2, comma 6, dello stesso Codice, ai sensi del quale, “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.
4. Stante il contrasto, non ancora sopito, tra i contrapposti orientamenti e la risalenza nel tempo dell’intervento delle sezioni unite in subiecta materia, reputa il Collegio, in considerazione della pregiudizialità della questione de qua e della sua particolare importanza, di investire le Sezioni Unite affinché tornino a pronunciarsi in funzione nomofilattica sulla possibilità o meno di applicare in via automatica l’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. nell’ipotesi in cui i termini processuali scadano nella giornata di sabato, laddove i regolamenti di giustizia federale non contengano una previsione esplicita sul punto.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Rimette la questione alle Sezioni Unite. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27 aprile 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Wally Ferrante F.to Giuseppe Liotta
Depositato in Roma, in data 21 maggio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
