CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28 del 25/05/2026 – Cjarlins Muzane S.S.D/ FIGC/ U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.
Decisione n. 28
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio – Presidente Relatore Stefano Bastianon
Laura Santoro Mario Serio
Ruggero Stincardini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2026, presentato, in data 21 gennaio 2026, dalla Cjarlins Muzane S.S.D., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Zanutta Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Giotti, con domicilio eletto nel suo studio, in via XXV Aprile, n. 42, Colle Val d’Elsa (Siena),
contro
la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), in persona del Presidente p.t., dott. Gabriele Gravina, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,
e nei confronti della
U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Consigliere delegato Olivier Centner, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani, con domicilio eletto nel suo studio, in Bologna, via De’ Marchi, n. 42,
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sez. IV, n. 0065/CFA – 2025 - 2026 del 22 dicembre 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della Triestina Calcio 1918, è stata annullata la decisione del Tribunale Federale S.V.E. n. 83 del 19 novembre 2025.
Vista la costituzione in giudizio della FIGC e della Triestina Calcio 1918 S.r.l.;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del giorno 29 aprile 2026, l’avv. Fabio Giotti, per la ricorrente; l’avv. Roberta Atzoli, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Giancarlo Viglione, per la FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;
udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Dante D’Alessio.
Ritenuto in fatto
1. In data 22 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico, la società Cjarlins Muzane SSD a r.l., di seguito anche solo Cjarlins Muzane, ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società U.S. Triestina Calcio 1918, S.r.l. di seguito anche solo Triestina, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore [omissis].
La ricorrente sosteneva che, dalla documentazione depositata in atti si evinceva come il tesseramento come primo contratto di lavoro sportivo era stato effettuato in data 8 aprile 2025 e che, da questo, ne era determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020- 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024, senza soluzione di continuità. Il premio è stato quantificato in euro 6.660,00, come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 22 ottobre 2025.
2. Il TFN, all’udienza del 19 novembre 2025, preso atto che il ricorso era stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico, esaminata la documentazione in atti, considerato che la società controparte non aveva inviato controdeduzioni, vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti, ha ritenuto fondata la domanda ed ha quindi dichiarato tenuta la società Triestina alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore [omissis], nella misura di € 6.660,00, in favore della società Cjarlins Muzane.
3. Avverso tale decisione la società Triestina, in data 26 novembre 2025, ha proposto reclamo davanti alla Corte Federale d’Appello, chiedendo di revocare/annullare la Decisone e, per l’effetto, accertare e dichiarare la non debenza, da parte di U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. F.I.G.C., pari ad euro 6.660,00, in favore della società Cjarlins Muzane.
La reclamante ha richiamato la disciplina ratione temporis applicabile, antecedente alla novella di cui al C.U. F.I.G.C. n. 325/A in data 19 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025, ed ha sostenuto che l’art. 99 NOIF, nel testo vigente alla data della conclusione del contratto di apprendistato con il calciatore [omissis] e del caricamento del contratto presso l’Ufficio Tesseramento (19-24 marzo 2025), non contemplava, tra quelle che comportavano la maturazione del premio di formazione tecnica, la fattispecie della sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante concluso in virtù di consenso bilaterale, ma quella, diversa, prevista dall’art. 33, comma 2 bis, N.O.I.F., quale effetto dell’esercizio unilaterale di un diritto di stipula.
In sintesi, secondo la reclamante, la disciplina applicabile ratione temporis, perché in vigore al momento della conclusione del contratto, non prevedeva la maturazione del premio di formazione alla sottoscrizione di qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, bensì soltanto alla formazione del contratto «ai sensi dell’art. 33, comma 2bis delle N.O.I.F.».
4. La Corte Federale d’Appello, respinte le eccezioni preliminari, ha ritenuto fondato il reclamo ed ha quindi annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale S.V.E.
5. La società Cjarlins Muzane ha impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia, chiedendone la riforma.
Al ricorso si oppongono la società Triestina Calcio e la FIGC, che ne hanno chiesto il rigetto.
6. All’Udienza pubblica del 29 aprile 2026 le parti hanno insistito sulle loro domande.
Il Procuratore Nazionale dello Sport, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
7. Con il terzo (e centrale) motivo di ricorso la società Cjarlins Muzane ha sostenuto l’erroneità della decisione impugnata per la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 NOIF anche in relazione alla corretta applicazione ed interpretazione dell’art. 31, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 36 del 2021.
7.1. Al riguardo occorre ricordare che la società Cjarlins Muzane aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, nei confronti della società Triestina Calcio al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore [omissis], che aveva sottoscritto il primo contratto lavoro sportivo di apprendistato in data 8 aprile 2025, con la conseguente maturazione del premio di formazione in favore della società titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020- 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024, senza soluzione di continuità.
7.2. Il Tribunale Federale S.V.E. aveva ritenuto fondata, in assenza della Triestina rimasta contumace, la richiesta della Cjarlins Muzane, riconoscendo quindi il premio, nella misura di euro 6.660,00, come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.
7.3. Come ha ricordato la stessa ricorrente, la Triestina si era però rivolta alla Corte Federale d’Appello per chiedere la riforma della decisione di primo grado in quanto, a suo dire, la normativa esistente al tempo dei fatti avrebbe previsto una sola tipologia di contratto di apprendistato idonea a far nascere il diritto al premio ex art. 99 NOIF, ovvero quella contemplata dall’art. 33, comma 2, NOIF, che prevedeva l’instaurazione del vincolo in modo unilaterale imposto dalla società, con la conseguenza che, avendo la Triestina e il calciatore [omissis] instaurato un rapporto di apprendistato in maniera consensuale, nessun premio sarebbe maturato in favore della società formatrice del suddetto calciatore.
7.4. La Corte Federale, dopo aver ricordato che la disciplina applicabile era quella in vigore al tempo della conclusione del contratto, ha ritenuto fondato l’appello della Triestina, in quanto “solo per la fattispecie di cui all’art. 33, comma 2 bis, l’art. 99 N.O.I.F. prevedeva il premio di formazione tecnica”, aggiungendo che “è con il successivo C.U. n. 325/A in data 19 giugno 2025 che è stato superato, ma soltanto a far data dal 1° luglio 2025, il regime che limitava il diritto al premio alla sola fattispecie di cui all’art. 33, comma 2 bis N.O.I.F.”
Secondo la Corte Federale, quindi, la disciplina vigente al tempo della conclusione del contratto sottoscritto dal calciatore [omissis] con la Triestina consentiva il riconoscimento del premio solo per i contratti con l’instaurazione del vincolo unilaterale, mentre con la successiva modifica delle indicate disposizioni il premio può essere riconosciuto anche per contratti di apprendistato consensuali (come quello sottoscritto dal [omissis]).
8. Questo Collegio non condivide le conclusioni raggiunte dalla Corte Federale.
9. Si deve, preliminarmente, ricordare che oramai da tempo, per favorire e incentivare il talento calcistico, è riconosciuto alle società coinvolte nel processo di formazione dei giovani calciatori un importo a titolo di indennizzo o di premio per quanto investito nella loro formazione, nel momento in cui il giovane calciatore sottoscrive un contratto di lavoro sportivo.
Il premio di formazione è stato quindi ritenuto un istituto fondamentale, soprattutto per l’attività dilettantistica, costituendo un forte incentivo per le società dilettantistiche ad investire per la formazione dei giovani calciatori in vista di un possibile ristoro nel caso in cui il calciatore sottoscriva poi un contratto di lavoro sportivo.
9.1. Con l’art. 31 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, è stato abolito il vincolo sportivo ed è stato normativamente stabilito (al comma 2, lettera a) che le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, Alla lettera b del comma 2 è stata dettata analoga disposizione per le società sportive dilettantistiche. Il comma 3 prevede, poi, che la misura del premio sia individuata dalle singole Federazioni, secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.
9.2. Il premio di formazione tecnica è quindi un diritto che la legge riconosce espressamente (e inderogabilmente) alle società formatrici di giovani calciatori, nel rispetto delle modalità e dei parametri che ogni Federazione è tenuta a dettare.
10. Tali modalità e parametri ha dettato la FIGC che ha regolato la materia con l’art. 99 NOIF.
11. Nelle disposizioni emanate con il Comunicato Ufficiale n. 233/A del 31 maggio 2024, che rilevano per il caso in esame, la FIGC ha ridefinito, nell’art. 99 NOIF, i criteri per l’assegnazione del Premio di formazione tecnica, adattando le precedenti regole di assegnazione alla nuova disciplina del lavoro sportivo e alle nuove possibili modalità di conclusione dei contratti con le società sportive.
In particolare, la FIGC ha adeguato la disciplina del premio di formazione tenendo conto anche di quanto previsto dall’art. 30 del citato d. lgs. n. 36 del 2021 che, “nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva” ha previsto che “le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, … e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca…”.
11.1. La FIGC ha, quindi, nell’art. 99 NOIF, previsto il riconoscimento del premio, per le società formatrici, anche a seguito della stipula del “primo contratto di apprendistato professionalizzante”. Con il Comunicato Ufficiale n. 325/A del 19 giugno 2015, la FIGC ha poi meglio definito i criteri per l’assegnazione modificando, fra l’altro, le disposizioni che hanno condotto al giudizio in esame.
12. All’epoca in cui il calciatore [omissis] ha sottoscritto con la Triestina un contratto consensuale di apprendistato professionalizzante, l’art. 99 NOIF prevedeva, in particolare, il riconoscimento del premio a seguito della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante, “ai sensi dell’art. 33, commi 2 bis e 2 ter”, delle stesse NOIF.
Secondo l’interpretazione della Corte Federale, per effetto del riferimento ai casi disciplinati dall’art. 33, commi 2 bis e 2 ter, poteva essere quindi riconosciuto il premio di formazione tecnica per il calciatore che aveva stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante solo nei casi disciplinati dai citati commi, fra i quali non rientrava, in particolare, il primo contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto volontariamente dal [omissis] con la Triestina, non rientrante fra i casi regolati dall’art. 33, commi 2 bis e 2 ter, delle NOIF.
13. Ma tale interpretazione ha determinato una illogica disapplicazione della norma di rango primario (art. 31, comma 2, del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36) che, in presenza dei relativi presupposti, prevede il diritto, in favore delle società formatrici, al premio di formazione tecnica.
14. Per risultare coerenti con tale cogente disposizione, si deve ritenere che il normatore federale, con il C.U. n. 233/A, abbia modificato la disciplina del premio di formazione (l’art. 99 NOIF), adeguandola alla nuova disciplina normativa primaria, stabilendo che il premio doveva essere riconosciuto anche nei casi di sottoscrizione di un contratto di lavoro professionalizzante, La FIGC ha quindi riconosciuto, in generale, il diritto al premio di formazione tecnica, (anche) nei casi di stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinando nel dettaglio le fattispecie oggetto delle disposizioni “di cui dell’art. 33, commi 2 bis e 2 ter” delle stesse NOIF. Ma tale disciplina di dettaglio non può condurre all’esclusione del riconoscimento (anche) per il contratto di apprendistato professionalizzante consensuale, non espressamente disciplinato dall’art. 33 delle NOIF e comunque consentito.
14.1. In altre parole, il fatto che il legislatore federale ha dettato regole per il contratto di apprendistato unilaterale, stabilendone le tempistiche, non per questo deve condurre all’esclusione del riconoscimento del premio per un contratto di apprendistato professionalizzante che è stato sottoscritto consensualmente fra le parti.
Tale interpretazione risulta l’unica coerente con la normativa di rango primario, con la natura del premio di formazione tecnica e con la possibile stipula di un contratto consensuale di apprendistato professionalizzante anche nella stagione 2024/2025.
Come correttamente ha sostenuto il ricorrente, sottoporre la maturazione del premio agli eventi che conducono all’instaurazione di un rapporto di apprendistato anziché all’evento rappresentato dalla stipula di un contratto di apprendistato, come ritenuto dalla Corte Federale, contrasta in maniera palese con la ratio della norma in esame e con le sue finalità stabilite dalle stesse disposizioni federali e dalle norme di rango primario.
14.2. Peraltro, come ha ricordato la ricorrente, all’interno del medesimo comma 1 dell’art. 99 NOIF, all’epoca vigente, il legislatore sportivo aveva comunque richiamato svariate volte gli eventi condizionanti la maturazione del premio ex art. 99 NOIF e tra questi (per ben 8 volte) associando la maturazione del premio (in generale) alla stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante e tale può essere considerato il contratto stipulato fra il [omissis] e la Triestina.
15. La stessa Federazione, come si è già prima accennato, ha poi modificato, con il C.U. n. 325/A del 19 giugno 2025, l’art. 99 NOIF eliminando ogni dubbio sul diritto al premio anche nei casi di contratto di formazione professionalizzante consensuali. Le disposizioni federali entrate in vigore dopo pochi mesi dalla vicenda in esame (e già conosciute all’epoca dei fatti di causa) hanno quindi chiarito che ogni contratto di apprendistato sottoscritto con una società professionistica dava diritto al premio di formazione per la società (o le società) formatrici del calciatore. Pur continuando ad essere regolate le diverse fattispecie dall’art. 33 delle stesse NOIF.
16. La diversa interpretazione, fatta propria dalla CFA, determinerebbe invece la conseguenza, del tutto illogica, che alla ricorrente sarebbe negato il premio di formazione tecnica per il solo fatto che il contratto di formazione professionalizzante sottoscritto con la Triestina non rientrava (per essere stato consensuale) fra quelli espressamente disciplinati all’epoca (anche) dall’art, 33 delle NOIF.
Ritenere che la società ricorrente non possa avere diritto al premio di formazione per il calciatore [omissis], che, come risulta dagli atti, è stato tesserato da giovanissimo con la società con la quale ha quindi potuto formarsi come calciatore per numerosi anni, per una interpretazione restrittiva delle disposizioni vigenti al momento della stipula del contratto con la Triestina Calcio, società professionistica, risulta quindi in evidente contrasto con la disciplina normativa primaria vigente, fondata sul c.d. Principio di solidarietà e il conseguente riconoscimento del premio in favore delle società formatrici di giovani calciatori.
17. Il terzo motivo di ricorso è quindi fondato.
In conseguenza, il ricorso deve essere accolto con l’assorbimento delle altre censure sollevate, e la decisione di appello deve essere annullata.
Per l’effetto, alla ricorrente deve essere quindi riconosciuto il premio di formazione per il tesseramento del calciatore [omissis] con la società Triestina, come correttamente riconosciuto dal Tribunale Federale S.V.E.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Accoglie il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte resistente, in favore della parte ricorrente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29 aprile 2026.
Il Presidente e Relatore
F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma, in data 25 maggio 2026.
Il Segretario
Alvio La Face
