CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30 del 26/05/2026 – ASD Lavorate Calcio/ FIGC/ ASD A.C. Bracigliano
Decisione n. 30
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Angelo Maietta - Presidente Enzo Paolini - Relatore Virgilio D’Antonio
Marcello de Luca Tamajo Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2026, presentato, in data 19 maggio 2026, da ASD Lavorate Calcio, rappresentata, assistita e difesa dall’avv. Gaetano Aita, con studio ad Eboli, Via
L. Da Vinci, n. 27, presso cui elegge domicilio,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via G. Allegri, n. 14,
il Comitato Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla via G. Porzio, n. 4, Centro Direzione Isola G2,
la ASD A.C. Bracigliano, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Calabrese,
per l’annullamento
della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 38/CSAT del 2 aprile 2026 (di cui al dispositivo pubblicato sul C.U. n. 37/CSAT del 30 marzo 2026);
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 19 maggio 2026, il difensore della parte ricorrente – ASD Lavorate Calcio – avv. Gaetano Aita; l’avv. Giovanni Calabrese per la resistente A.S.D. A.C. Bracigliano; è infine presente fisicamente i locali del CONI il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Enzo Paolini.
Considerato in fatto
1. Con ricorso del 18 aprile 2026, la A.S.D Lavorate Calcio (d’ora innanzi: Lavorate) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con motivazioni pubblicate sul C.U.
n. 38/CSAT del 2 aprile 2026 (di cui al dispositivo pubblicato sul C.U. n. 37/CSAT del 30 marzo 2026).
Con la sentenza qui impugnata era stato accolto il reclamo promosso dalla A.S.D. A.C. Bracigliano (d’ora innanzi: Bracigliano) avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di primo grado presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 32/GST del 18 marzo 2026, con cui era stata irrogata, a carico del Bracigliano, la punizione sportiva della sconfitta a tavolino, con il punteggio di 3-0, della gara A.S.D Lavorate Calcio — A.S.D A.C. Bracigliano del 7 marzo 2026, nonché un’ammenda di € 150,00 e la penalizzazione di un punto in classifica. Con la sentenza impugnata, la sanzione della sconfitta a tavolino veniva irrogata a carico del Lavorate, con annullamento delle sanzioni nei confronti del reclamante Bracigliano.
1.1. La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Lavorate – Bracigliano del 7 marzo scorso, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone G, sospesa definitivamente dall’arbitro al minuto 35 del primo tempo, sul punteggio di 0-2, a causa di un acceso confronto tra i tesserati di entrambe le società e non più ripresa a seguito dalla rinuncia del Bracigliano alla prosecuzione della gara.
1.2. Nel referto di gara è riportato: “Gara sospesa definitivamente al 35PT a causa della rinuncia del Bracigliano […] La richiesta di forza pubblica è stata presentata, ma al 35PT venivano aperti i cancelli di comunicazione tra gli spalti e il TDG, ed entravano dagli spalti due soggetti chiaramente riconducibili alla società Lavorate calcio, di cui uno, (probabilmente un giornalista, visto il microfono che portava sulla felpa), veniva a protestare con veemenza contro le mie decisioni tecnico-disciplinari, un altro, poi identificatosi come [omissis], presidente della società Lavorate calcio, si univa alla mass conflation che si era creata poc’anzi […] VARIE ED EVENTUALI Al 34 pt, in occasione di un calcio d’angolo a favore del Lavorate calcio, il calciatore n.7, [omissis], della società Lavorate calcio, dava un colpo alla nuca al calciatore n. 10, [omissis], della società Bracigliano. Veniva espulso per la condotta violenta. Dopo aver ricevuto il provvedimento disciplinare, cercava di raggiungere il [omissis] per entrare in contatto fisico, venendo ostacolato, anche se a fatica, da alcuni calciatori della società Lavorate Calcio. Mentre ero intento a guardare questa scena, alle mie spalle si creava una mass conflation. Il n. 12, [omissis], della società Lavorate Calcio, entrava in campo dalla panchina e veniva a protestare contro la mia direzione di gara, veniva quindi ammonito e invitato a rientrare in panchina. Il massaggiatore della società Lavorate calcio, signor [omissis], entrava nel TDG e dava un pugno al n. 4, [omissis], della società Bracigliano, non colpendolo per pochissimi centimetri, in quanto era ostacolato da calciatori di entrambe le società, e veniva espulso. Nel frattempo veniva aperto un cancello di comunicazione tra gli spalti e il TDG. Dal cancello entravano nel TDG due persone chiaramente riconducibili alla società Lavorate calcio. La prima, che penso fosse un giornalista in quanto aveva il microfono attaccato alla felpa, veniva a protestare con veemenza contro le decisioni prese da me durante il corso della gara. L’altra, poi identificatasi come [omissis], presidente della società Lavorate calcio e figlio del dirigente accompagnatore signor [omissis], partecipava alla mass conflation, litigando con i giocatori avversari, ma senza avere contatto fisico. A questo punto tutti i tesserati di entrambe le società iniziavano a partecipare alla mass conflation. Vista la mancanza di sicurezza, sia per me che per i calciatori della società Bracigliano, sospendevo temporaneamente la gara al 35PT. Dopo circa tre minuti, visto che i cancelli erano stati chiusi e la mass conflation era finita, parlavo con i due capitani, invitandoli a riprendere lo svolgimento della partita. Mentre il capitano della società Lavorate calcio era favorevole a riprendere la gara, il capitano della società Bracigliano non lo era a causa dell’aggressione perpetrata dai tesserati della società Lavorate calcio, visto anche l’episodio avvenuto prima, in cui erano stati aperti i cancelli degli spalti ed erano entrate nel TDG due persone chiaramente riconducibili alla società Lavorate Calcio. Inoltre non era presente la forza pubblica presso l’impianto sportivo. Il capitano veniva quindi nel mio spogliatoio insieme al suo dirigente accompagnatore, il quale mi dichiarava in forma scritta di non voler proseguire la gara. Dopo che i calciatori avevano finito di farsi la doccia, veniva la polizia a riconoscere alcune persone e a prendere le testimonianze dell’accaduto. Dopo circa dieci minuti dalla consegna della dichiarazione da parte della società Bracigliano, entrava nel mio spogliatoio il suddetto [omissis], dichiaratosi precedentemente presidente della società Lavorate Calcio, il quale scriveva per nome e conto del padre, dirigente accompagnatore della stessa società, la versione dei fatti secondo la società Lavorate Calcio, firmandola e insistendo perché io la ricevessi”.
1.3. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania si pronunciava di ufficio all’esito della predetta gara, con C.U. n. 87 del 12 marzo 2026, rilevando quanto segue: “letto il referto arbitrale e del CDC rilevato che: al min. 34’ del primo tempo di gioco si verificava una disputa tra un calciatore della società ospitante Lavorate Calcio ed un avversario della società Bracigliano per la quale il DDG assumeva provvedimenti. A seguito di questo episodio, dalla panchina della società Lavorate Calcio, si alzavano più tesserati che protestavano all’indirizzo del DDG e si scagliavano contro calciatori della società ospitata Bracigliano. Il Sig. [omissis], dirigente accompagnatore della società Lavorate Calcio, apriva il cancello di comunicazione tra gli spalti ed il TDG consentendo l’accesso al campo a due persone non in distinta, ma chiaramente riconducibili alla propria società. Uno dei due soggetti si qualificava al DDG come [omissis], Presidente della società Lavorate Calcio, e partecipava attivamente alla mass conflation in corso tra i componenti delle due società. Quest’ultimo, infine, al termine della gara, sospesa definitivamente al min. 35’ del primo tempo di gioco, accedeva allo spogliatoio del DDG al quale rilasciava una dichiarazione scritta allegata al referto arbitrale”.
Venivano così irrogate le seguenti sanzioni: i) l‘ammenda di € 150, 00 alla Lavorate, per disputa tra tesserati; ii) l’ammenda di € 150,00 alla Bracigliano, per disputa tra tesserati; iii) l’ammenda di
€ 100,00 alla Lavorate, perché persone non in distinta accedevano al TDG; iv) l’ammenda di € 100,00 alla Lavorate, perché al termine della gara persone non in distinta accedevano agli spogliatoi; v) l’inibizione fino al 12 giugno 2026, per avere consentito l’accesso di persone non in distinta sul TGG, a carico di [omissis], dirigente accompagnatore della Lavorate; vi) la disputa di una gara a porte chiuse ai danni della Lavorate, con la presenza di un CDC a proprio carico; vii) l’inibizione fino al 12 giugno 2026 a carico di [omissis] (massaggiatore del Lavorate) in quanto “Durante la mass conflation tra i tesserati, alzandosi dalla panchina, sferrava un pugno all’indirizzo del calciatore avversario n. 4 [omissis]”; viii) la squalifica per due giornate a carico del calciatore del Lavorate Calcio [omissis].
Nel comunicato in parola si legge, inoltre, che entrambe le società avevano fatto pervenire al Giudice Sportiva preannuncio di reclamo, ai sensi dell’art. 67 CGS FIGC, rinviando l’esame al successivo 18 marzo 2026.
1.4. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con il C.U. n. 32/GST del 18 marzo 2026, da cui origina il presente procedimento, così si determinava: “visti: a) il preannuncio di ricorso dell’’AC Bracigliano; b) il preannuncio e il reclamo dell’ASD Lavorate Calcio, osserva quanto segue. Con riferimento al preannuncio del Bracigliano (sub a) va rilevato che allo stesso non è seguito il reclamo e, pertanto, alla stregua dell’art. 67 CGS, l’impugnazione va ritenuta improcedibile, non essendo contemplato dal menzionato codice l’istituto del preannuncio/reclamo (id est: un preannuncio che anticipa, o che comunque contiene, come nella specie, le motivazioni dell’impugnazione). Nella specie, il Bracigliano, nel rispetto del principio di tipicità degli atti, avrebbe dovuto proporre (ovvero, nella specie, ri-proporre) le censure all’interno del reclamo che, lungi dall’essere un mero adempimento formale, rappresenta l’ineludibile presidio a garanzia del giusto processo, del diritto di difesa, del contraddittorio e della parità fra le parti (ex art. 44 CGS). Del resto, il preannuncio cristallizza esclusivamente la volontà di ricorrere (cfr. art. 49, comma 3, CGS che lo definisce una “dichiarazione”) e non è la sede adatta per declinare e partitamente dedurre i vizi che eventualmente affliggono la gara. Con riferimento al reclamo del Lavorate Calcio (sub b), va rilevato che lo stesso è stato presentato a questo Organo e notificato alla controparte in data 13.03. u.s., oltre il termine di 3 giorni feriali previsti dall’art. 67, comma 2, CGS, considerato che la gara controversa è stata disputata il 07.03. u.s. Pertanto, l’impugnazione va dichiarata irricevibile per tardività. In entrambi i casi, sub a) e sub b), le patologie che affliggono gli atti introduttivi impediscono a questo Organo di scrutinare nel merito le censure delle Società e, pertanto, avuto riguardo al referto arbitrale, costituente piena prova fino a querela di falso, sussistevano le condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara in epigrafe, per tal via rendendo ingiustificato l’abbandono del terreno di gioco da parte della Società Bracigliano
P.Q.M. delibera: a) l’improcedibilità del reclamo proposto dalla Società Bracigliano; b) l’irricevibilità del reclamo proposto dalla Società Lavorate Calcio; c) per i fatti di cui innanzi, letto l’art. 53 delle NOIF e l’art. 10 CGS, infligge al Bracigliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore del Lavorate Calcio; trattandosi di prima rinuncia, è inflitta l’ammenda di € 150,00 e la penalizzazione di punti UNO (1) in classifica; d) incamerarsi il contributo d’accesso alla giustizia sportiva in relazione a entrambi i procedimenti.”.
1.5. Decidendo sull’appello proposto dal Bracigliano la CSAT, con la decisione quivi impugnata, lo accoglieva, statuendo quanto segue: “In via preliminare accoglie l’eccezione pregiudiziale proposta dalla reclamante. Il ricorso proposto in primo grado dalla società Bracigliano è stato ritualmente depositato nel rispetto dei termini procedurali previsti dal Codice di Giustizia sportiva e ritualmente notificato alla controparte nei termini previsti dalle norme endo-federali. Nel merito, in riforma della decisione del GST di cui al CU n.32/GST del 18/03/2026, la Corte accoglie il reclamo del Bracigliano. Ed invero, la società Bracigliano, al momento dell’interruzione momentanea della gara, formalizzava per iscritto al DDG la propria decisione di non proseguire la stessa non sussistendo la tranquillità per proseguirla in conseguenza delle aggressioni subite. La reclamante non aveva alcun interesse a non proseguire la gara in quanto in vantaggio di due reti a zero, e con superiorità numerica per effetto dell’espulsione di un calciatore della società Lavorate Calcio. Inoltre, dalla lettura degli atti ufficiali (referto DDG e CDC) quale fonte di prova privilegiata emerge senza ombra di dubbio che la responsabilità dei fatti accaduti è ascrivibile ai tesserati ed a persone riconducibili alla società Lavorate Calcio, che durante l’interruzione dell’incontro per la espulsione del sig. [omissis], aprivano il cancello che divideva il TDG dagli spalti, ed oltre ad aggredire il tesserato della società Bracigliano, minacciavano il Commissario di Campo, che chiedeva a queste persone (una identificatasi come Presidente della società Lavorate Calcio, [omissis]) di uscire dal TDG. A questo punto venivano allertate le forze dell’Ordine, che pero giungevano all’impianto solo quando i calciatori avevano finito di farsi la doccia. Pertanto il GST adottava sanzioni pecuniarie alla società Lavorate Calcio di entità superiore a quelle del Bracigliano, oltre a disporre la disputa a porte chiuse della prossima gara casalinga sempre nei confronti del Lavorate Calcio e sanzionato fino al 12/06/26 (come da CU n.87 del 12/03/2026) i tesserati della predetta società, responsabili dell’aggressione rivolta ad un tesserato della società Bracigliano. Questa Corte nel condividere le sanzioni a carico della società Lavorate Calcio, ascrive alla stessa la responsabilità dell’interruzione della gara per i fatti gravi sopra riportati.
P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società Bracigliano, annullando le sanzioni nei confronti della reclamante della rinuncia alla gara”.
2. Ha dunque presentato ricorso la Lavorate Calcio affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I. “Nullità della decisione per violazione delle norme sul procedimento (error in procedendo)
- violazione dell’art. 44, 49, 50, 51, 53, 66, 67, 76, 77, e 78 CGS-FIGC — art. 2 CGS-CONI
— inammissibilità del reclamo del Bracigliano alla Corte Sportiva d’Appello stante l’inammissibilità/improcedibilità del proprio reclamo in prima istanza al giudice sportivo”.
La società ricorrente censura la decisione impugnata perché non vi sarebbe prova che il ricorso sia stato depositato al Giudice Sportivo, atteso che la PEC dell’11 marzo 2026 non si riferisce alla consegna all’Organo di Giustizia Sportiva, bensì alla consegna del ricorso solo alla medesima società Lavorate. Ciò comporterebbe che l’appello del Bracigliano andava dichiarato inammissibile dalla Corte Sportiva con preclusione nell’esame del merito, ai sensi degli artt. 76, 77 e 78 CGS FIGC.
II. “Nullità della decisione per violazione delle norme sul procedimento (error in procedendo)
- violazione dell’art. 78 comma 2 CGS-FIGC - art. 2 CGS-CONI — omesso rinvio per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione”.
La decisione andrebbe annullata perché in palese violazione con quanto disposto dall’art. 78, comma 2, CGS FIGC, che impone alla CSAT, nelle ipotesi di non sussistenza del motivo di inammissibilità o improcedibilità dichiarata dal GS, di disporre il rinvio al giudice di prima istanza.
III. “Nullità della decisione per violazione delle norme sul procedimento (error in procedendo)
- violazione del principio del contraddittorio artt. 44, 49, 50, 51, 76, 77, e 78 CGS-FIGC — art. 2 CGS-CONI — mancato esame delle controdeduzioni della società Lavorate e separata discussione in udienza”.
La decisione sarebbe, altresì, illegittima in quanto le determinazioni della CSAT sarebbero state assunte in violazione delle norme sul procedimento e del principio del contraddittorio, atteso che, in tesi, non sarebbero state vagliate le deduzioni della ricorrente e che durante la discussione i difensori delle parti sarebbero stati ascoltati in momenti diversi. La ricorrente rappresenta, a tal fine, di aver depositato istanza di accesso agli atti al fine di ottenere il fascicolo d’ufficio contenente il verbale dell’udienza; l’istanza è stata rigettata.
IV. “Omessa e insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti ex art. 54 CGS-CONI — sussistenza delle condizioni per la prosecuzione della gara”.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la Corte avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine al punto decisivo della controversia, ossia che la sospensione definitiva della gara è stata decretata dall’arbitro per la rinuncia del Bracigliano a proseguirla, travisando sia la decisione del Giudice Sportivo sia il contenuto dei referti arbitrali, laddove l’arbitro ed il commissario di campo hanno verbalizzato la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara. Dunque, in tesi, la sussistenza delle condizioni per la regolare prosecuzione della gara sono contenute nel referto dell’arbitro, che è l’unica fonte di prova che la Corte avrebbe dovuto porre a base della decisione e che ha completamente travisato.
V. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 54 CGS-CONI in relazione al combinato disposto dell’art. 53 NOIF e degli artt. 10 e 61 CGS-FIGC, nonché delle decisioni ufficiali FIGC alla regola 5 del Regolamento del Giuoco Del Calcio e violazione del principio del merito sportivo”.
La decisione della Corte sarebbe affetta da ulteriore grave vizio allorquando infligge al Lavorate la “perdita della gara” perché ad essa sarebbe ascrivibile la sospensione/interruzione della partita, nonostante dal referto si evinca che l’interruzione sia stata causata da entrambe le società (“A questo punto iniziavano a partecipare tutti i tesserati di entrambe le società alla mass conflation”). Per cui è evidente che la Corte avrebbe dovuto confermare la decisione del Giudice Sportivo, che aveva ritenuto sussistenti le condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara, ovvero sanzionare il Bracigliano per rinuncia alla gara ex art. 53 NOIF. In definitiva, quanto verificatosi durante la partita e sulla base dei referti arbitrali non avrebbe inciso sulla sicurezza e sulla regolarità della gara, la cui mancata prosecuzione sarebbe ascrivibile solo al Bracigliano, che ha rifiutato di portarla a termine. Si richiama all’uopo la decisione della Commissione d’Appello Federale pubblicata sul C.U. n. 1/C Riunione del 5/07/2001.
VI. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 54 CGS-CONI in relazione all’art.
10, comma 5, lettere c) e/o d), del C.G.S.”
Deduce la ricorrente che, qualora gli episodi occorsi durante la gara, come descritti nel referto arbitrale, dovessero integrare gli estremi di fatti eccezionali che hanno invalidato l’efficacia per vizio del consenso, allora in via subordinata andrebbe dichiarata la ripetizione della gara ovvero la sua prosecuzione dal minuto della intercorsa interruzione, trovando applicazione l’art. 10, comma V, CGS FIGC, ponendo a conforto la decisione di questa Sezione n. 34/2025.
La Società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia: - in via cautelare, di sospendere l’efficacia esecutiva della decisione impugnata; - in via principale, di annullare la decisione della CSAT e, per l’effetto, di confermare la decisione del Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 53 NOIF e dell’art. 10 CGS, ovvero e in subordine, di disporre la ripetizione e/o prosecuzione della gara.
2.1. In data 21 aprile 2026, la ricorrente ha depositato un ulteriore atto denominato “MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA INAUDITA ALTERA PARTE” in cui “si impugna la classifica definitiva redatta dal CR Campania, avendo l’ASD Lavorate interesse a disputare i play-out contro la società che risulterà collocata al 10° posto all’esito dell’accoglimento del ricorso ovvero I’ASD Olympic Salerno in luogo dell’attuale ASD Sport Club 85 Tramonti” e si richiede la sospensione “dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata unitamente a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e successivi, ivi inclusa la classifica finale come pubblicata sul CU 102 del 20/04/2026 e la programmazione della gara di play-out tra Sport Club 85 Tramonti/ ASD Lavorate Calcio in programma per il 26/04/2026 alle ore 16:30, ovvero adottare ogni altro provvedimento che si riterrà opportuno, ovvero anche la sospensione dei play-out”. Nel medesimo atto si chiede, in via subordinata, “Qualora le gare di play-out dovessero svolgersi sulla base della classifica di cui al CU 102 del 20/04/2026 e relativo programma”, di ordinare “al Comitato Regionale Campania la ripetizione delle gare di play-out sulla base della nuova classifica che emergerà all’esito dell’accoglimento del ricorso” ovvero ordinare, “in mancanza di tale adempimento, entro un termine determinato l’ammissione della
A.S.D. LAVORATE CALCIO al Campionato di Prima Categoria del CR Campania per la stagione sportiva 2026/2027 anche in sovrannumero”.
3. Si è costituita in giudizio la società Bracigliano. Sul primo motivo di ricorso la società resistente ha prodotto le ricevute della PEC indirizzata all’organo di giustizia territoriale; sul secondo motivo ritiene la resistente corretta la decisione della CSAT di poter decidere sul merito della controversia; sul terzo motivo si rileva che non vi sarebbe prova di quanto eccepito dalla ricorrente; sul quarto e sul quinto motivo la resistente sottolinea, invece, la correttezza della decisione impugnata ove si valorizzano gli elementi di pericolo che hanno indotto il Bracigliano all’abbandono del campo di gioco e la esclusiva imputabilità della sospensione ai comportamenti dei tesserati del Lavorate, incompatibili, in tesi, con la prosecuzione della gara. La resistente eccepisce, inoltre, l’inammissibilità e l’infondatezza di quanto eccepito e richiesto con l’istanza cautelare del 21 aprile, nonché l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse considerato che, antecedentemente alla discussione dinnanzi al Collegio di Garanzia, la Lavorate Calcio, i.e. il 26 aprile 2026, è impegnata in ogni caso nella disputa dei play-off, e dunque non avrebbe alcun effetto utile alla decisione.
3.1. Con decreto Prot. n. 00377/2026 del 24 aprile 2026, il Presidente della Prima Sezione ha rigettato l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.
3.2. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, comma IV, CGS CONI da parte della ricorrente (mediante la quale, in considerazione degli sviluppi del campionato e della disputa del play out che la riguardano, ha chiesto al Collegio l’annullamento dei risultati del primo turno dei play-out disputati tra Tramonti contro Lavorate - e tra Olympic Salerno contro Atletico Fano - e pubblicati sul C.U. n. 107 del 27 aprile 2026, nonché dei risultati del secondo turno dei play-out disputati tra Olympic Salerno contro Lavorate e pubblicati sul C.U. 112 del 7 maggio 2026, unitamente a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e successivi) e della resistente.
3.3. All’udienza del 19 maggio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in diritto
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. In forza del principio della ragione più liquida, consacrato dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. e applicabile al giudizio sportivo ai sensi dell’art. 2, comma VI, CGS CONI, quando sussiste un motivo di accoglimento o di rigetto sulla base della soluzione di una questione assorbente, di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, essa dispensa il Collegio dallo scrutinare tutte le altre (nella giurisprudenza del Collegio, ex multis: decisioni Prima Sezione, nn. 39/2025 e 11/2023).
La questione dirimente è quella dell’interesse ad agire, regolato dall’art. 100 c.p.c., inteso quale utilità pratico-giuridica riveniente dal pronunciamento sollecitato al Giudicante.
Si tratta di questione rilevabile in qualunque stato e grado del processo, attenendo agli stessi presupposti processuali e alle condizioni dell’azione. Nei gradi di impugnazione l’interesse ad agire si connota quale pregiudizio causato dalla sentenza impugnata.
L’interesse che deve connotare la posizione dell’istante deve essere attuale, concreto e personale (ex plurimis: Consiglio di Stato, n. 3563/2017).
La giurisprudenza del consesso è consolidata nel ritenere necessario un interesse concreto e attuale ad un’utilitas, intesa quale bene della vita che l’azione intende conseguire per effetto della sentenza (si veda, Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione, n. 5/2016).
Nella vicenda in discussione non sussiste alcun interesse attuale della ricorrente, visto che al momento della discussione il campionato di Prima Categoria, Girone G, stagione 2025-2026, organizzato dal Comitato Regionale Campania, si è concluso (il 19 aprile 2026) e anche i play out che hanno interessato la ricorrente sono già stati disputati (il 26 aprile e il 3 maggio 2026), motivo per il quale non si avrebbe alcun effetto utile e concreto dall’eventuale annullamento della decisone impugnata.
Né rileva la circostanza che l’interesse sussistesse al momento della proposizione del ricorso, poiché l’utilità concreta della decisione giurisdizionale deve essere attuale, ossia deve essere presente al momento della decisione (così Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 9/2024). Nella fattispecie, dunque, la carenza di interesse all’azione è sopravvenuto alla sua proposizione, ipotesi che in ambito civilistico è stata ben illustrata da Cass. Civ., Sez. Un., n. 19565/2023.
La conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse è l’inammissibilità del ricorso.
4.2. Il mancato superamento della pregiudiziale di rito (peraltro sollevata in via d’eccezione dalla resistente) determina l’irrilevanza dell’esame analitico e dettagliato dei motivi di ricorso, atteso che il profilo evidenziato è sufficiente alla decisione della causa (Cass. Civ., n. 18006 del 6 giugno 2022).
5. Tuttavia occorre, sebbene in via sommaria, tratteggiare una parziale disamina dei motivi ai fini dell’imputazione delle spese.
5.1. Il primo motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto partitamente dalla ricorrente di avere contestato la circostanza (improcedibilità derivata dell’appello del Bracigliano per improcedibilità del ricorso in primo grado) specificamente, tempestivamente e ritualmente in grado di appello. La qui rilevata improcedibilità, difatti, avrebbe dovuto essere eccepita già in grado di appello da parte dell’odierna ricorrente, riportando poi nel ricorso della presente fase i riferimenti precisi e puntuali attestanti di non avere rinunciato al motivo di impugnativa. Giova ribadire che nella presente sede di legittimità vigono i principi, correnti in materia processual-civilistica, di autosufficienza del ricorso, di localizzazione interna ed esterna della questione processuale integrante un motivo di nullità della sentenza, dell’effetto devolutivo dei motivi di impugnazione.
5.2. Il secondo motivo è infondato. Come correttamente ritenuto dalla CSAT, il preannuncio di ricorso era già completo delle deduzioni in fatto e in diritto fissate dall’art. 67, comma III, CGS FIGC, dunque ha correttamente operato nel ritenere di potere entrare nel merito della decisione, in ossequio ai principi di conservazione degli atti giuridici, del raggiungimento dello scopo e di tipicità degli atti, impropriamente interpretato in prime cure quale espressivo di un principio di rigidità delle forme anziché di predeterminazione dei requisiti minimi di forma e contenuto dell’atto, nella fattispecie pienamente sussistenti.
5.3. Il terzo motivo è inammissibile, celando dietro l’error in procedendo (mancata valutazione delle argomentazioni difensive della ricorrente) il tentativo di richiedere al Collegio la rivalutazione del materiale istruttorio, ossia e in concreto di entrare nel merito, oltre che infondato, con riferimento alla circostanza di avere ascoltato in momenti diversi i difensori delle parti, che non concreta alcuna violazione procedurale, non incide sul diritto al contraddittorio ed è comunque irrilevante rispetto al contenuto della decisione.
5.4. Il quarto motivo, sulla omessa considerazione del fatto storico riguardo l’esistenza delle condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento della partita, è inammissibile, poiché la circostanza, invece, è stata specificamente affrontata dalla sentenza impugnata: “A questo punto venivano allertate le forze dell’Ordine, che pero giungevano all’impianto solo quando i calciatori avevano finito di farsi la doccia.”. Di modo che la censura si appalesa quale pretestuosa e preordinata a sollecitare un’inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio, risolvendosi in un mero disaccordo con la decisione impugnata anziché nella rilevazione di una reale omissione motivatoria.
5.5. Il quinto motivo, sulla presunta violazione dell’art. 53 NOIF e degli artt. 10 e 61 CGS-FIGC, è inammissibile per le medesime ragioni di cui al punto che precede.
5.6. Il sesto motivo, sulla mancata ripetizione della partita in violazione dell’art. 10, comma V, lettere c) e/o d), CGS-FIGC, così come pure la riproposizione dell’istanza cautelare avente medesima finalità e di quella intesa a invalidare la successiva fase play out regolarmente svolta, è inammissibile sia per la ritenuta carenza di interesse ad agire, sia e soprattutto perché violerebbe il principio del merito sportivo, pacificamente ritenuto centrale nel sistema di Giustizia Sportiva, come a più riprese ribadito dal Collegio, anche e soprattutto nella sentenza n. 34/2025 riportata dal ricorrente, e per gli stessi motivi in essa rifermati. Non vi è dubbio, difatti, che la rinuncia del Bracigliano alla prosecuzione della gara fu la logica conseguenza di quanto subìto e dell’assenza della forza pubblica a bordo campo, giunta sul posto solo in una fase successiva, dunque della condizione di metus in cui versavano, del tutto comprensibilmente e con piena giustificazione, i tesserati del Bracigliano, così come è fuor di dubbio che il contegno del personale tecnico e dirigenziale della ricorrente sia la causa determinativa dell’occorso e della interruzione della gara, come riportato nel referto (si veda il punto 1.2.). Su queste premesse, il Collegio osserva che il successivo svolgimento e completamento della fase play out, che impegnava essa ricorrente, l’ha vista sconfitta in finale con la società Olympic Salerno, di modo che la sua retrocessione va considerata a tutti gli effetti quale risultante del regolare svolgimento della competizione. Vale la pena riportare il passo di interesse nella predetta sentenza n. 34/2025 di questo Collegio: “Il principio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica, è compreso tra le regole generali dell’ordinamento sportivo e assurge a rango di fonte sovranazionale a cui far riferimento nell’ambito dell’ordinamento. Tale principio, peraltro, può assumere la valenza di criterio di interpretazione delle disposizioni ambigue, lacunose o poco chiare (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 34/2018). È in virtù di tale principio che non possono essere lasciate a condizioni altre le determinazioni delle classifiche in vicende come quelle odierne, ma unicamente al campo di gioco […]”. La ricorrente ha perduto il diritto alla categoria sul campo e non vi è motivo di decidere diversamente. D’altronde, la ricorrente evidenzia che un’eventuale riforma di quanto statuito dalla CSAT non avrebbe quale effetto la sottrazione della ricorrente ai play out, bensì lo svolgimento della prima gara con altra e diversa compagine, peraltro nella fattispecie coincidente con la stessa ASD Olympic Salerno con cui essa ricorrente disputava, e perdeva, la finale. Né, d’altro canto, rimettere in discussione l’intera fase play out, ossia con riferimento alle società non interessate dalla vicenda, sarebbe conforme al principio di merito sportivo dianzi riportato: al contrario, ne costituirebbe una palese violazione. Il diverso decisum del Collegio nel precedente riportato, di cui pure quello odierno condivide pienamente motivazioni e principi, trae ragione dalla insussistenza, in quel caso, della circostanza relativa al regolare svolgimento/proseguimento del campionato fino alle sue fasi conclusive e del coinvolgimento di soggetti terzi rispetto alle parti in causa. In conclusione, proprio il principio ribadito con esemplare chiarezza dal precedente riportato depone, nel caso de quo, per l’adozione di un pronunciamento esattamente opposto a quello nella circostanza adottato e invocato dalla ricorrente.
6. In considerazione delle ragioni sostanziali e processuali esaminati le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 maggio 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Angelo Maietta F.to Enzo Paolini
Depositato in Roma, in data 26 maggio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
