CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34 del 04/06/2026 – omissis/ FIGC

Decisione n. 34

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Angelo Maietta - Presidente Piero Floreani - Relatore Giuseppe Andreottta

Anna Cusimano

Angelo Canale - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2025, presentato, in data 26 aprile 2025, dal sig. [omissis], nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Danilo Tabarrini, pec: danilo.tabarrini@avvocatiperugiapec.it,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC - in persona del Presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, pec: legale@pec.studiolegaleviglione.it;

avverso

la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Umbria FIGC – LND, di cui ai C.U. nn. 48 e 49/CSAT del 18 aprile 2025,

nonché

nel giudizio sull’appello incidentale proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC - in persona del Presidente pro tempore, dott. Dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, pec: legale@pec.studiolegaleviglione.it,

contro

il sig. [omissis], nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Danilo Tabarrini, pec: danilo.tabarrini@avvocatiperugiapec.it.

Uditi, nell’udienza del 21 aprile 2026, il difensore delle parti ricorrenti - sig. [omissis], nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore [omissis], avv. Danilo Tabarrini; l’avv. Giancarlo Viglione, per la convenuta ed appellante incidentale FIGC ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Piero Floreani.

Ritenuto in Fatto

1.         Il sig. [omissis], in qualità di esercente la potestà di genitore sul minore [omissis], ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND del 27 marzo 2025, pubblicata in pari data con il C.U. n. 178, a mezzo della quale era stata parzialmente riformata la decisione del Giudice Sportivo FIGC-LND presso il medesimo Comitato Regionale (che aveva irrogato, a carico del calciatore [omissis], la squalifica fino al 30 settembre 2029), rideterminando la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2028.

La vicenda trae origine dai fatti accaduti al termine della gara Cannara - S. Sabina del 1° marzo 2025, valevole per il Campionato Allievi Regionali Under 16, Girone B, in ordine alla condotta tenuta nei confronti dell'arbitro dal calciatore, il quale, dapprima ha insultato il direttore di gara, indi, a seguito della notifica dell’espulsione, lo ha colpito con un pugno al volto.

Dal referto di gara, emerge che: «Al termine della gara, mentre stavo rientrando negli spogliatoi all'altezza della linea mediana di centrocampo a circa 10 m dal cancello di uscita del recinto di gioco, venivo avvicinato dal n. 7 della società Cannara, sig. [omissis], il quale si rivolgeva a me con le seguenti parole: “coglione non ha visto che quella è gamba tesa, che cazzo guardi”. A seguito degli insulti ricevuti estraevo il cartellino rosso e lo esibivo al calciatore. Lo stesso reagiva caricando il braccio da dietro la schiena e andando con forza a colpirmi con un pugno. Ho tentato di spostarmi per evitare che mi colpisse in pieno volto, tuttavia non riuscivo a schivarlo e venivo colpito in maniera forte all'altezza della parte sinistra del volto. A seguito del pugno ricevuto indietreggiavo di qualche passo in stato confusionario dal forte dolore che avvertivo. Impaurito dalla situazione, rientravo  velocemente all'interno dello spogliatoio  e sentendo grida e urla provenire dal di fuori, soprattutto dalla tribuna, mi chiudevo dentro e chiamavo il 112, che a loro volta richiedevano l'intervento del 118. Successivamente ricevevo all'interno dello spogliatoio i dirigenti del Cannara e il giocatore, n. 7, sig. [omissis], che si scusavano per l'accaduto e il giocatore mi abbracciava. Arrivati i soccorsi e i carabinieri, sono stato visitato dal medico del 118 che hanno ritenuto opportuno portarmi con Ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. L'esame clinico del medico è riportato in allegato al presente referto. Lo stesso mi consigliava di sottopormi a una TAC qualora avessi riscontrato sintomatologie legate all'evento (mal di testa, giramenti di testa...). Ho abbandonato l'ospedale alle ore 22:35 per fare rientro alla mia abitazione».

1.1.      Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Orvieto, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 49/2025, ha così disposto: «In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state  deliberate le seguenti sanzioni disciplinari …  SQUALIFICA FINO AL 30/9/2029 [omissis] (CANNARA) Al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, il [omissis] insultava gravemente l'arbitro. A seguito della notifica della espulsione, il [omissis] reagiva caricando il braccio da dietro la schiena e andando con forza a colpire l'arbitro con un pugno al volto. A seguito del colpo subito, l'arbitro indietreggiava di qualche passo in stato confusionario a causa del forte dolore avvertito. L’arbitro rientrava quindi nello spogliatoio, chiamando il 112 che a sua volta chiedeva l'intervento del 118. Arrivati i soccorsi, l'arbitro veniva visitato dai medici del 118 che hanno ritenuto opportuno portarlo con l'ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti, all'esito dei quali veniva dimesso con cinque giorni di prognosi con la diagnosi di contusione alla regione zigomatica sinistra post trauma facciale da aggressione. Da segnalare che, dopo l'episodio, il giocatore si scusava dell'accaduto con il direttore di gara. Ai sensi dell'art.35, comma 7 la sanzione inflitta va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara».

1.2.      La CSAT, pronunciatasi sul gravame interposto, ha così deciso: «Dall’esame degli atti ufficiali di gara, nonché all’esito dell’audizione del reclamante la Corte osserva quanto segue. La gravità del fatto non può essere posta in discussione, così come l’altrettanta gravità della condotta posta in essere dal calciatore [omissis], anche alla luce della documentazione medica acquisita al referto. Considerato peraltro che dalla suddetta documentazione medica (verbale di pronto soccorso) non emerge la “lesione personale” di cui all’art. 35 comma 4 CGS, la Corte ritiene congruo determinare la sanzione nella squalifica fino al 30.09.2028. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore [omissis] fino al 30.09.2028. Dispone restituirsi la tassa reclamo».

2.         Il ricorso è articolato su tre ordini di motivi:

I.          Omessa individuazione della norma contestata/applicata - Violazione e falsa applicazione della legge - In subordine: difetto motivazionale.

Deduce il ricorrente che, nonostante la esplicita censura contenuta nell’atto di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo - che ha irrogato quattro anni e mezzo di squalifica indicando, in calce al provvedimento, l’art 35, comma settimo, del CGS, che non fa esplicito riferimento alle singole fattispecie (commi 1 e 2 meno afflittiva - commi 1 e 4 maggiormente afflittiva), ma sancisce unicamente l’applicazione delle misure amministrative a carico delle società - la Corte d’Appello Territoriale non solo non si sarebbe pronunciata, ma non avrebbe nemmeno colmato la lacuna del Giudice Sportivo individuando la norma ritenuta applicabile. Nella decisione impugnata, infatti, la riduzione della squalifica da quattro anni e mezzo a tre anni e mezzo viene motivata con l’assenza di una lesione personale; dunque, secondo la prospettazione del ricorrente, può solo ipotizzarsi che, non emergendo la lesione personale di cui al quarto comma dell’art. 35, la fattispecie sia stata ricondotta al secondo comma, sebbene la sanzione applicata (3 anni e ½) superi di molto (quasi raddoppiandola) quella prevista (2 anni di squalifica). In tal modo, “la violazione di legge rende la sentenza incomprensibile e vulnera radicalmente il diritto di difesa”(cfr. p. 5 del ricorso).

II.        Omessa  insufficiente  o  contraddittoria  motivazione  in  ordine  all’aggravamento  ed  al trattamento sanzionatorio – In subordine violazione e falsa applicazione della legge.

L’affermazione secondo cui “la gravità del fatto  e della condotta non può essere posta in discussione” sarebbe apodittica, laddove, posto che la decisione null’altro cita se non la documentazione medica per sostenere la gravità del fatto o della condotta, lo stesso referto medico viene utilizzato dalla Corte per attenuare il disvalore della condotta e fondare la derubricazione. La decisione sarebbe carente di motivazione poiché - secondo il ricorrente - delle due l’una: o il referto consente di rivalutare la condotta considerandola improduttiva di lesioni (dunque di una gravità molto inferiore rispetto a quella ipotizzata dal Giudice Sportivo e dal quarto comma dell’art. 35 CGS), da cui dovrebbe conseguire la proporzionale riduzione della sanzione per la rimodulazione sui parametri del secondo comma; oppure il medesimo referto ha contenuti tali da giustificare la indiscutibile gravità del fatto e della condotta (come afferma la Corte) ed allora non si comprende, in assenza di lesioni, cosa l’abbia spinta al (quasi) raddoppio del minimo edittale, sfiorando la sanzione prevista dal comma quarto.

Inoltre, sostiene il ricorrente che quest’ultima disposizione costituisce l’aggravante dell’ipotesi base disciplinata dai commi primo e secondo, aggravante che in questo caso – lo si suppone – è stata esclusa dalla Corte. Ma se il quarto comma è stato escluso proprio in virtù del referto che è elemento costitutivo dell’aggravante, l’innalzamento della sanzione, fondato su una asserita e non spiegata gravità esterna alle aggravanti tipizzate dal CGS, renderebbe il ragionamento della Corte circolare e tautologico, poiché pone a base della motivazione ciò che invece richiede di essere motivato.

III.       Violazione e falsa applicazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti.

La Corte non avrebbe considerato, né motivato, in ordine alla minore età del calciatore, alla condizione emotiva del medesimo, a seguito della prematura scomparsa della madre, all’assenza di precedenti, alle scuse immediatamente rese al direttore di gara, che l’incolpato ha immediatamente abbracciato nello scusarsi, e al tentativo documentato di riparazione, quali elementi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti.

Il ricorrente conclude:

- in via principale, per la declaratoria di nullità della sentenza per vizio di legge e violazione del diritto di difesa;

- in via subordinata, per la declaratoria di difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo all’aggravamento e all’omessa considerazione di  plurime circostanze attenuanti, e, per l’effetto, posto che non vi è necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, per la riforma della decisione della Corte Territoriale, applicando la sanzione prevista dalla fattispecie immediatamente meno grave o, in alternativa, la squalifica di un anno o quella diversa al minimo di giustizia, con decurtazione della pena già espiata;

- In subordine, e all’esito di un eventuale giudizio di equivalenza delle circostanze, per la riforma della decisione della Corte Territoriale, applicando la squalifica di anni due, di cui al secondo comma dell’art. 35, con decurtazione della pena già espiata.

3.         La Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, con atto del 28 maggio 2025, ha proposto impugnazione incidentale avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello, deducendo la sussistenza di un error in procedendo e di un error in iudicando con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 35, quarto comma, CGS. In particolare, la FIGC ritiene viziata la decisione, poiché l’argomentazione secondo la quale “dalla suddetta documentazione medica (verbale di pronto soccorso) non emerge la ‘lesione personale’ di cui all’art. 35, comma quarto, CGS” si pone in contrasto con quanto disposto dalla vigente normativa federale.

La sanzione irrogata, inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 35, comma quarto, disposizione che trova ingresso nel caso di specie e che prevede una sanzione minima di quattro anni di squalifica in caso di lesione accertata da una struttura pubblica, è inoltre in contrasto con la disciplina positiva.

La Federazione sostiene, inoltre, l’inammissibilità del ricorso dell’interessato, poiché, con riferimento alla individuazione della sanzione irrogata, ed in particolare della applicazione delle circostanze attenuanti, esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare, in quanto implica un giudizio di merito insindacabile.

Pertanto, conclude per l’accoglimento del ricorso incidentale e per l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto volto ad ottenere la rideterminazione della sanzione, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese del giudizio.

3. All’udienza del 21 aprile 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Considerato in Diritto

L’impugnazione mira all’annullamento della decisione di secondo grado, a mezzo della quale la Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto l’appello proposto da un calciatore avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di irrogazione di una sanzione disciplinare. L’impugnazione  incidentale  della  Federazione  è  preordinata  all’annullamento  della  stessa decisione ed alla conferma della decisione del Giudice Sportivo.

Le cause devono essere riunite in quanto attengono all’impugnazione della stessa decisione ed i motivi vanno congiuntamente trattati per evidenti ragioni di connessione.

L’oggetto del giudizio riguarda l’applicazione della sanzione della squalifica in capo ad un giovane atleta colpevole di un atto violento compiuto in danno del direttore di gara, sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e rimodulata per effetto della riforma disposta dal Giudice dell’Appello.

L’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. – CGS -, rubricato quale Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, prevede che:

“1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.

2.         I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.

3.         I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.

4.         I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica”.

Il ricorrente principale sostiene che la condotta perpetrata rientri sotto la previsione del capoverso dell’art. 35, coordinato con il primo comma, tesi invece avversata dalla Federazione ricorrente incidentale, la quale considera che la condotta tenuta sia quella indicata nell’art. 35, quarto comma, del Codice.

Il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione della squalifica di anni quattro e mezzo, mentre il Giudice dell’Appello ha rimodulato la sanzione in anni tre, in considerazione del fatto che dalla documentazione medica (verbale di pronto soccorso) non era emersa la lesione personale di cui all’art. 35, quarto comma, CGS; sicché la Corte, senz’altra motivazione, ha ritenuto “congruo determinare la sanzione nella squalifica fino al 30 settembre 2028”.

La controversia, pertanto, riguarda direttamente l’applicazione della norma sanzionatoria e non concerne la misura della sanzione sotto il profilo dell’adeguatezza, anche con riguardo alle attenuanti che vuolsi siano applicate da parte del ricorrente. E tanto è sufficiente per escludere che il ricorso sia inammissibile, poiché verte su una specifica questione di diritto, vale a dire sulla sussumibilità di un fatto sotto la previsione di una norma che stabilisce la sanzione disciplinare, come tale rientrante nell’ambito delle controversie devolute a questo Collegio a norma dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. È principio consolidato, infatti, quello per cui il Collegio può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa sia stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 6 settembre 2019, n. 71).

Nella fattispecie, il Servizio di pronto soccorso dell’Ospedale di Assisi, in data 1° marzo 2025 – h.

21.56 –, dopo aver sottoposto a visita [omissis] (il direttore di gara), pervenuto in ambulanza al triage con trauma cranico, ha posto diagnosi di “contusione in regione zigomatica sin post-trauma facciale da aggressione”; all’esame obiettivo il paziente presentava segni di flogosi acuta a livello della regione zigomatica sinistra in assenza, tuttavia, di evidenza di franchi ematomi; alla dimissione gli è stato suggerito di  eseguire una  TC  maxillo-facciale e  di  sottoporsi successivamente ad una consulenza specialistica.

Il Collegio considera che il riscontro obiettivo dell’incidente sportivo, siccome operato dal pronto soccorso dell’Ospedale di Assisi, sia idoneo  a documentare la sussistenza  di una lesione personale inferta al paziente, la quale, riferibile all’azione illecita posta in essere dal calciatore [omissis], determina la riconducibilità alla previsione di cui all’art. 35, quarto comma, del Codice della Giustizia Sportiva F.I.G.C.

Poiché il giudizio dinnanzi a questo Collegio di Garanzia, per le ragioni già ricordate, è limitato alla sola legittimità del provvedimento impugnato, va, altresì, osservato che non è possibile valutare la legittimità della misura di una sanzione, se non laddove la stessa sia stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza. Ne consegue, pertanto, che non è possibile in questa sede compiere valutazioni in merito alla misura della sanzione disciplinare ed alla sua graduazione, in considerazione della gravità dell’infrazione e della condotta, stante l’adeguata motivazione offerta dal giudice di merito.

Poiché deve ritenersi preclusa, in sede di legittimità, anche la possibilità di rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice a quo ogni qual volta la richiesta rideterminazione della sanzione implichi la valutazione di circostanze di fatto, va precisato che tale preclusione, secondo il consolidato orientamento, si rinviene anche con riferimento alla pretesa applicazione di circostanze attenuanti (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 2 aprile 2021, n. 30).

Per quanto riguarda, in particolare, la giovane età dell’interessato, addotta, unitamente al pregresso trauma subito per il decesso della madre ed alla finalità rieducativa della sanzione, a sostegno della necessità di applicazione delle circostanze attenuanti, va chiarito che la finalità rieducativa presuppone l’effettiva irrogazione della sanzione, non potendo essa acquistare rilevanza in un momento precedente, esclusivamente collegato alla finalità di prevenzione. D’altra parte, in assenza di una circostanza attenuante tipica, o di altra ritenuta idonea dai giudici di merito e, dunque, non identificata, non è possibile l’autonoma individuazione, da parte di questo Collegio di Garanzia, di ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

La giovane età non costituisce di per sé circostanza rilevante, atteso che, anzi, risulta particolarmente censurabile il fatto che un atleta in giovane età possa tenere una condotta così aggressiva e violenta sul piano fisico nei confronti del direttore di gara, al punto che un’attenuazione della sanzione in ragione della giovane età dell’aggressore risulterebbe del tutto ingiustificata e, anzi, sarebbe contraria allo spirito di una corretta educazione sportiva. Né il profilo individuale collegato all’evento genitoriale ormai lontano può avere rilievo, posto che, al contrario, un’esperienza negativa non può risolversi nel minor rimprovero per l’agire incontrollato che nessun rapporto può avere avuto con il trauma trascorso.

In definitiva, il ricorso principale di [omissis] e [omissis] deve essere rigettato per infondatezza. Il ricorso incidentale deve, invece, essere accolto e confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale e, per l‘effetto, annulla la decisione della CSAT presso il C.R. Umbria FIGC-LND e conferma la decisione del Giudice Sportivo FIGC-LND presso il medesimo C.R.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

IL PRESIDENTE                                                                  IL RELATORE

F.to Angelo Maietta                                                              F.to Piero Floreani

Depositato in Roma, in data 4 giugno 2026.

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face

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