CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37 del 12/06/2026 – F.C. Trapani 1905 s.r.l. ed omissis in proprio/ FIGC

Decisione n. 37

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Virgilio D’Antonio - Relatore Angelo Canale

Marcello de Luca Tamajo Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2026, presentato congiuntamente, in data 30 marzo 2026, da F.C. Trapani 1905 s.r.l., dal sig. [omissis] in proprio, dal sig. [omissis] in proprio, dal sig. [omissis] in proprio, dal sig. [omissis] in proprio, tutti assistiti, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Rodella,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via G. Allegri, n. 14, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

la Procura Federale presso la FIGC,

nonché

la Procura Generale dello Sport presso il CONI,

nonché, ove occorra,

la Corte Federale di Appello presso la FIGC

e

il Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC

per l’annullamento in parte qua

della decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, n. 0093/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e n. 0105/CFA/2025-2026, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti esponenti, ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026, del 19 gennaio 2026 (anch'essa oggetto di impugnazione), con cui è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 6.500,00; a carico dei sigg. [omissis] e [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 4 e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; a carico del sig. [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 16 e l’ammenda di € 1.500,00; a carico del sig. [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 12; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC;

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 21 aprile 2026, i difensori delle parti ricorrenti – F.C. Trapani 1905 s.r.l., sig. [omissis] in proprio, sig. [omissis] in proprio, sig. [omissis] in proprio, sig. [omissis] in proprio – avv. Paolo Rodella ed avv. Vincenzo Scontrino; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Virgilio D’Antonio.

Premesso in fatto

1.         Con ricorso del 30 marzo 2026, la Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., il sig. [omissis] in proprio, il sig. [omissis] in proprio, il sig. [omissis] in proprio e il sig. [omissis] in proprio hanno adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l'annullamento in parte qua della decisione n. 0093/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e 0105/CFA/2025-2026, della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti esponenti, ha confermato la decisione n. 0135/TFNSD/2025- 2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 19 gennaio 2026 (anch'essa oggetto di impugnazione), con cui è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 6.500,00; a carico dei sigg. [omissis] e [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 4 e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; a carico del sig. [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 16 e l’ammenda di € 1.500,00; a carico del sig. [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 12; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.

1.1.      È d’uopo preliminarmente evidenziare che gli odierni ricorrenti sono stati oggetto di un separato procedimento disciplinare in conseguenza dell’inadempimento alle scadenze federali, di cui all’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2), delle NOIF, relative alle ritenute IRPEF ed ai contributi INPS delle mensilità di novembre e dicembre 2024, gennaio 2025 (in scadenza il 17 febbraio 2025) e febbraio 2025 (in scadenza il 16 aprile 2025). Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - con decisione n. 215/2024-2025 del 4 giugno 2025, irrogava al Trapani punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Tale decisione veniva confermata dapprima dalla Corte Federale d’Appello, con decisione n. 120/2024-2025 del 30 giugno 2025, e poi da questa Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, con decisione n. 77/2025 del 7 novembre 2025.

La vicenda odierna trae origine dal successivo deferimento, atto Prot. n. 12127/345pf25-26/GC/gb del 6 novembre 2025, spiccato dal Procuratore Federale FIGC nei confronti della Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., del sig. [omissis], all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società, dei sigg [omissis] e [omissis], all'epoca dei fatti procuratori della medesima, del sig. [omissis], all'epoca dei fatti Sindaco unico, tutti per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, lett. a), CGS, in ordine ai mancati pagamenti, entro il termine del 16 ottobre 2025, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati.

In particolare:

1.         il sig. [omissis], all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:

a.         per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

Segnatamente:

1.         per non avere documentato, alla scadenza del 16 ottobre 2025, il pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati, per un importo netto complessivo pari a circa euro 6.447,00;

2.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al pagamento in favore di n. 11 tesserati delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un importo complessivo lordo pari a circa euro 64.151,00;

b.         della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alla mensilità di agosto 2025, nonché dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025.

Segnatamente:

1.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025, per un importo pari a circa euro 206.183,00;

2.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 con Agenzia delle Entrate, a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa euro 135.450,00.

3.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025;

c.         per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., per aver provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un ammontare complessivo pari ad euro 830.349,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante, sig. [omissis], diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali;

2.         il sig. [omissis], all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società

F.C. Trapani 1905 s.r.l.:

a.         per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

Segnatamente:

1.         per non avere documentato, alla scadenza del 16 ottobre 2025, il pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati, per un importo netto complessivo pari a circa euro 6.447,00;

2.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al pagamento, in favore di n. 11 tesserati, delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa euro 64.151,00; 3. per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alla mensilità di agosto 2025, nonché dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025.

Segnatamente:

1.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025, per un importo pari a circa euro 206.183,00;

2.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 con Agenzia delle Entrate, a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa euro 135.450,00.

3.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025;

c. per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., per aver provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità̀ di luglio ed agosto 2025, per un ammontare complessivo pari ad euro 830.349,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante, sig. [omissis], diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali;

3.         il sig. [omissis], all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società

F.C. Trapani 1905 s.r.l.:

a.         per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

Segnatamente:

1.         per non avere documentato, alla scadenza del 16 ottobre 2025, il pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati, per un importo netto complessivo pari a circa euro 6.447,00;

2.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al pagamento, in favore di n. 11 tesserati, delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa euro 64.151,00;

b.         per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alla mensilità di agosto 2025, nonché dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025.

Segnatamente:

1.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025, per un importo pari a circa euro 206.183,00;

2.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 con Agenzia delle Entrate, a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa euro 135.450,00.

3.         per non avere provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025;

c.         per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., per aver provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti i tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un ammontare complessivo pari ad euro 830.349,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante, sig. [omissis], diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali;

d.         per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 2), e dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 2), delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2025, sottoscritto due dichiarazioni, depositate presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, attestanti circostanze non veridiche.

Segnatamente, per aver dichiarato che, alla data del 16 ottobre 2025, la società F.C. Trapani 1905 s.r.l. ha effettuato rispettivamente tutti i pagamenti degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025, nonché tutti i versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025;

4.         il sig. [omissis], all’epoca dei fatti Sindaco Unico della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 2), e dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 2), delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2025, sottoscritto due dichiarazioni, depositate presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, attestanti circostanze non veridiche.

Segnatamente, per aver dichiarato che, alla data del 16 ottobre 2025, la società F.C. Trapani 1905 s.r.l. ha effettuato rispettivamente tutti i pagamenti degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025, nonché tutti i versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025;

5.         la società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:

a.         a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], rispettivamente Amministratore Unico, Procuratori e Sindaco Unico della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

b.         a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3, lett. a), e 4, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto rispettivamente dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. a), e dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. a), delle N.O.I.F., nonché, ancora, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società F.C. Trapani 1905 s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 1177pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 209/TFNSD-2024-2025 del 4 giugno 2025, confermata con pronuncia n. 120/CFA2024-2025 del 30 giugno 2025 della Corte Federale d’Appello.

1.2.      Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione del 19 gennaio 2026 (decisione/0135/TFNSD-2024-2025 Registro Procedimenti n. 0093/TFNSD/2024-2025), riconosceva la responsabilità dei predetti soggetti ed infliggeva loro le seguenti sanzioni:

(i)        alla Società F.C. Trapani 1905 s.r.l., la sanzione di punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025/2026 ed € 6.500,00 di ammenda.

(ii)       ai Sigg.ri [omissis] e [omissis], la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione ed € 1.500,00 di ammenda ciascuno;

(iii)     al Sig. [omissis], la sanzione di mesi 16 (sedici) di inibizione ed € 1.500,00 di ammenda;

(iv)      al Sig. [omissis], la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione.

Segnatamente:

- 2 (due) punti per la violazione di cui al punto 2a) della decisione riferito, testualmente:

“all’omesso versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di Agosto 2025”;

- 2 (due) punti per la violazione di cui al punto 2b) della decisione riferito, testualmente: “all’omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei Contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 oggetto del Verbale di contraddittorio del 29 Maggio 2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello Schema d’Atto n. TY9CR3S00073/2025”;

- 2 (due) punti per la violazione di cui al punto 2c) della decisione riferito, testualmente: “all’omesso versamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carreira per le mensilità di luglio ed agosto 2025”;

- 1 (uno) punto in virtù, testualmente: “della recidiva di cui all’art. 18 comma 2° del Codice di Giustizia Sportivo”.

Si legge, in particolare, nelle motivazioni del TFN: «Il Tribunale ritiene che gli addebiti contestati ai deferiti e alla Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. dalla Procura Federale, a seguito delle segnalazioni contenute nel verbale del 16.10.2025 della Commissione Indipendente per la Verifica dell’equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, risultino solo in parte fondati.

Al fine di avere una visione di insieme più agevole di quelle che sono sostanzialmente le contestazioni mosse dalla Commissione Indipendente, per il tramite della Procura Federale, ai Sigg.ri [omissis], [omissis] e [omissis], nonché al TRAPANI 1905 sia per responsabilità propria che per responsabilità diretta e oggettiva, con riferimento alle scadenze federali del 16 ottobre 2025, si ritiene di poterle riassumere come segue:

1/a – omessa documentazione del pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati per un importo netto complessivo pari a circa Euro 6.447,00;

1/b – omesso pagamento in favore di n. 11 tesserati delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa Euro 64.151,00;

2/a - omesso versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025 per un importo pari a circa Euro 206.183,00;

2/b - omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00;

2/c – omesso versamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025;

3 - pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 830.349,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio SPORT INVEST S.R.L. ed al legale rappresentante sig. [omissis], diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.

Il tutto con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Ulteriori contestazioni, di cui diremo in seguito, vengono poi mosse nei confronti dei Sigg.ri [omissis] e [omissis].

Orbene, ciò premesso, ritiene il Collegio che la difesa di deferiti colga nel segno nel momento in cui eccepisce la nullità dei capi di incolpazione innanzi indicati come 1/a e 1/b con la conseguente improcedibilità del deferimento limitatamente alle suddette contestazioni. Invero la formulazione dei ridetti capi è a tal punto generica e indeterminata da non consentire, ai deferiti, di svolgere adeguatamente ed in modo compiuto il proprio diritto di difesa in quanto non risultano indicati i nominativi dei 24 tesserati nei confronti dei quali si sarebbe omesso di documentare il pagamento degli emolumenti netti, né come si giunge a determinare l’importo complessivo di euro 6.447,00, come detta presunta mancata documentazione (presunto debito?) debba essere ripartita fra i 24 tesserati, chi siano gli 11 tesserati nei confronti dei quali sarebbe stato omesso il pagamento dei ratei di incentivi all’esodo, come sia stato determinato l’importo complessivo di euro 64.151,00 e come detto omesso pagamento debba essere ripartito fra gli 11.

Ritiene il Tribunale che nella specifica materia delle violazioni in materia di emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute fiscali, contributi INPS e fondo di fine carriera le contestazioni, vista la gravità delle sanzioni stabilite dall’art. 33 del CGS che prevede l’irrogazione di punti di penalizzazione in classifica, debbano essere specifiche e analitiche e non generiche o complessive in modo tale di consentire agli incolpati di poter porre in essere adeguate e mirate difese. Nel caso specifico la Procura Federale, seguendo pedissequamente le indicazioni della Commissione Indipendente, ha mosso ai deferiti delle contestazioni complessive e non specifiche non consentendo dunque, ai deferiti, di svolgere adeguatamente ed in modo compiuto il proprio legittimo diritto di difesa.

Richiamato, ove occorra, il principio dell’onere della prova, stante l’assoluta genericità e indeterminatezza delle contestazioni, a voler tacere della curiosa formulazione del primo capo ove si imputa l’omessa documentazione di un pagamento e non il mancato pagamento, sussiste, nella fattispecie, un’obbiettiva impossibilità per l’incolpato di conoscere l'oggetto specifico dell'addebito e l'attività materiale in ordine alla quale viene chiamato a rispondere. Ciò comporta, indubbiamente, la nullità dei capi di incolpazione di cui si discute e la conseguente improcedibilità del deferimento sul punto.

Passando all’esame degli atri capi di incolpazione non può che rilevarsi la loro fondatezza nonostante le suggestive prospettazioni difensive dei deferiti.

Il Tribunale ritiene che debba dichiararsi la sussistenza degli addebiti circa l’omesso versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025, l’omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate, l’omesso versamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025 e il pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato a tali pagamenti.

Partendo dallo scrutinio dalla prima violazione, vale a dire dall’omesso versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025, il Collegio ritiene che la prova dell’omesso pagamento alla data del 16 ottobre 2025, sia pure parziale ma sostanziale, sia rinvenibile proprio nella difesa dei deferiti. Tanto nelle dichiarazioni rilasciate dal Presidente [omissis] alla Procura Federale il 5.11.2025 quanto nella memoria di costituzione degli incolpati innanzi a questo Organo giudicante viene rappresentato che la Società “… ha proceduto ad una rielaborazione delle buste paga a seguito di intervenute risoluzioni contrattuali, rinunce e incentivi all'esodo formalizzati in sede sindacale con alcuni calciatori … Nello specifico, dopo un primo invio telematico dei flussi UNIEMENS in data 10 ottobre 2025, la società ha provveduto, in data 15 ottobre 2025, alla cancellazione dei flussi precedentemente trasmessi e al successivo reinvio di quelli corretti per le mensilità di luglio e agosto 2025 …In pari data (15 ottobre 2025), la società ha presentato istanza di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa … Il giorno successivo, 16 ottobre 2025 – coincidente con la scadenza dei pagamenti federali oggetto di contestazione – non avendo ancora ricevuto riscontro dall'INPS sull'istanza di rateizzazione (riscontro non pretendibile, stante la presentazione della domanda solo il giorno precedente e i tempi fisiologici di elaborazione previsti dal portale INPS), la società ha provveduto, in via cautelativa e dimostrativa di buona fede,

al pagamento anticipato della somma di € 9.850,00, corrispondente all'importo della prima rata prevista dal piano rateale richiesto”. Sono, quindi, gli stessi deferiti che danno atto di aver aderito per loro esclusiva volontà alla nuova procedura prevista dall’art. 23 della Legge 13 dicembre 2024

n. 203 (cd. Collegato Lavoro) in materia di rateizzazione di debiti contributivi in fase amministrativa; detta norma, che si applica a posizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione prevede che la rateazione sarà concessa solo dopo la valutazione eseguita dagli Enti preposti (Inps ed Inail) mirata a verificare la presenza di determinati indicatori economico – finanziari in capo al soggetto richiedente. Orbene l’Inps in data 20.10.2025 rigetta la domanda di dilazione non ritenendo sussistere nella fattispecie le condizioni previste dalla legge. La Società successivamente ripresenterà l’istanza di rateizzazione – tramite altra procedura - che verrà accolta in data 10.12.2025 come risulta dal documento n. 6 dell’ultimo deposito dei deferiti. Sta di fatto che alla data del 16 ottobre 2025 – termine di riferimento della normativa federale - Il TRAPANI 1905 – come comprovato “per tabulas” - non aveva adempiuto all’obbligo del versamento integrale dei contributi previdenziali dovuti.

Con riferimento all’omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.05.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00 dovuti per la quarta rata, i deferiti eccepiscono, oltre all’esatto adempimento, che in relazione a tali omessi pagamenti la Società sarebbe già stata giudicata e condannata in via definitiva proprio con quella decisione del TFN, confermata dalla CFA, posta a base della richiesta di applicazione della recidiva ex art. 18, comma 2, articolata dalla Procura Federale.

In merito alla eccezione di violazione del principio del “ne bis in idem” è facile osservare che mentre nella decisione di questo Tribunale n. 209/TFNSD-2024-2025 del 4.6.2025, confermata con pronuncia n. 120/CFA-2024-2025 del 30.6.2025 della Corte Federale d’Appello, il TRAPANI1905 veniva sanzionato per l’omesso pagamento, oggi viene chiamato a rispondere non per l’inadempimento stesso ma per il suo permanere così come previsto dall’art. 85 lett. C), par.

VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F che, per quanto di interesse, recita testualmente: ”a) entro il 16 ottobre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, .ove non assolte prima …”. Nessuna violazione del principio del “ne bis in idem” può quindi riscontrarsi nella contestazione operata dalla Procura Federale.

 Che poi l’inadempimento sussista realmente è dimostrato dallo schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trapani, in atti, richiamato anche nel successivo atto di recupero n. TY9CR3S00176 2025 emesso dal medesimo Ufficio dell’ADE, depositato dalla Procura Federale in data 26.11.2025. A tal riguardo infatti, l’Agenzia delle Entrate con comunicazione del 30 dicembre 2025 (doc. n. 3 della produzione del 3.01.2026 dei deferiti), ad integrazione della nota n. 156414 già trasmessa in data 29.12.25 (doc.

n. 2 della produzione del 3.01.2026 dei deferiti), ribadisce e certifica che le indebite compensazioni operate con credito iva inesistente, sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali. Da ciò consegue che i versamenti operati a seguito di notifica dello schema d’atto - a titolo di ravvedimento parziale – sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria IVA, ma in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta pertanto evidente che il debito residuo citato nella richiamata nota n. 156414 non riguarda una posizione debitoria IVA bensì è riconducibile agli importi a debito riportati nei mod. F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei crediti iva inesistenti, ossia a ritenute IRPEF e relative addizionali e a contributi previdenziali.

Viene pertanto acclarato che alla data del 30 dicembre 2025, quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 oggetto del verbale di contraddittorio del 29.05.2025 a seguito della notifica (avvenuta in data 28.04.2025) dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025 non sono state versate.

Passando, poi, all’esame del mancato pagamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025 il Collegio rileva che la difesa dei deferiti ammette che il pagamento della somma di euro 35.000,00 è avvenuta oltre il termine federale del 16 ottobre 2025 (nella specie il 4.11.2025 per il tramite di due distinti bonifici bancari rispettivamente da 10.000,00 e 25.000,00 euro) e sostiene che tale ritardo sia dipeso da un imprevedibile storno del bonifico bancario disposto in favore del Fondo in data 15.10.2025. A tal proposito richiama il deposito, effettuato il 5.11.2025 innanzi alla Procura Federale a seguito dell’audizione del Presidente [omissis] dopo la notifica della CCI, della ricevuta della disposizione di bonifico (doc. 4 a) datata 15.10.2025, ore 18,30. Rileva il Tribunale che dalla lettura di detto documento, che prevede che la disposizione avrebbe avuto valuta il 20.10.2025 per il beneficiario e sarebbe stata eseguita solo il successivo 17.10.2025, quindi comunque oltre il 16 ottobre, risulta che la disposizione in questione altro non sia che una “presa in carico” dell’ordine di bonifico con l’avvertimento, in seconda facciata, della possibilità di essere revocata “fino alle ore 17,29 del 17.10.2025”. Senza dover ipotizzare un possibile volontario storno della disposizione bancaria in oggetto è sufficiente osservare che per giurisprudenza costante e granitica di questo Tribunale e della Corte Federale d’Appello il ritardato pagamento, che non trova comunque giustificazione alcuna in quanto dedotto e prodotto dalla difesa dei deferiti, è parificato e comporta le stesse conseguenze dell’omesso pagamento di talché appare ultroneo indugiare ancora sul punto.

Infine, anche le giustificazioni addotte dai deferiti con riferimento ai pagamenti eseguiti utilizzando conti bancari diversi da quello intestato alla Società e dedicato a tali adempimenti non possono ritenersi idonee a escludere la responsabilità degli stessi. Ciò indipendentemente dal fatto che l’evento del pignoramento delle somme in giacenza sul conto corrente sarebbe stato certamente prevedibile dopo la notifica dell’atto di precetto e il mancato pagamento della somma intimata. Inoltre, come ricavabile dall’atto di pignoramento presso terzi, l’importo pignorato ammontava a meno di 27.000,00 euro a fronte di pagamenti effettuati per oltre 830.000,00 euro che, se effettivamente in giacenza sul conto dedicato, sarebbero rimasti certamente disponibili in considerazione del fatto che l’obbligo del terzo non consiste nel paralizzare qualsiasi operazione sul conto corrente pignorato ma solo quello di garantire il “vincolo all’ordine del giudice” della somme indicate dal procedente nell’atto notificato. Si consideri ancora che, a detta dei deferiti, il pignoramento presso terzi sarebbe stato eseguito il 14 agosto (la copia dell’atto prodotto è priva di relata di notifica) e che da detta data al 16 ottobre successivo sono trascorsi oltre due mesi e dunque vi sarebbe stata la possibilità di risolvere la questione con largo anticipo. Si aggiunga, “ad colorandum”, che il conto corrente pignorato risulta essere stato “svincolato” in data 20.10.2025 (all. 26 produzioni deferiti) e che i due bonifici eseguiti in data 4.11.2025 in favore del Fondo di Fine Carriera (all. 20 e 21 produzioni deferiti) risultano provenire da Sport Invest s.r.l. e non dal conto dedicato che, all’epoca, non era soggetto ad alcuna limitazione.

Da quanto sin qui evidenziato, vale a dire dall’accertato inadempimento della Società, alla data del 16 ottobre 2025, ai pagamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del contributo dovuto la Fondo di Fine Carriera, discende, per logico automatismo, che le due dichiarazioni sottoscritte dai Sigg.ri [omissis] e [omissis] in data 16 ottobre 2025, nelle rispettive qualità, depositate presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, hanno attestato circostanze non veridiche.

Resta ora da esaminare il profilo sanzionatorio.

Ritiene il Tribunale di non doversi discostare dalle richieste della Procura Federale per quanto riguarda le persone fisiche reputando che tali richieste possano senza dubbio considerarsi congrue rispetto alle violazioni contestate e alle sanzioni irrogate in procedimenti analoghi anche se il deferimento, relativamente al primo capo di incolpazione, è stato dichiarato improcedibile. La mancata riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura, che potrebbe conseguire alla dichiarata

parziale nullità del deferimento, va ritenuta compensata con la condanna relativa al mancato tempestivo pagamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera di cui infra. Pertanto i Sigg.ri [omissis], [omissis] e [omissis], aventi tutti la rappresentanza della Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., devono essere sanzionati con mesi quattro di inibizione per le violazioni relative agli omessi pagamenti oltre a euro 1.500,00 di ammenda per il mancato utilizzo del conto societario dedicato. Il Sig. [omissis] va ulteriormente sanzionato con mesi dodici di inibizione, il che porta il complessivo a mesi sedici di inibizione, per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2025, sottoscritto le due dichiarazioni di cui al punto d) del capo di incolpazione, depositate presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, attestanti circostanze non veridiche. Analogamente al Sig. [omissis], Sindaco della Società, vanno irrogati mesi dodici si inibizione per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2025, sottoscritto due dichiarazioni, depositate presso la Commissione Indipendente, attestanti circostanze non veridiche.

Da quanto sin qui osservato discende che la Società, in conseguenza di quanto ascritto ai Sigg.ri [omissis], [omissis] e [omissis], all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente e Procuratori dotati, come detto, dei poteri di rappresentanza della stessa, e di quanto contestato al Sig [omissis], deve rispondere per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S., nonché per responsabilità propria ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3 lett. a) e 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto rispettivamente dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. a) e dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall’art.31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto

5) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi contestati nell’atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto. Ne consegue che alla Società, responsabile delle tre violazioni riassunte ai punti 2/a, 2/b e 2/c, vale a dire dell’omesso versamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e dei contributi relativi al Fondo di Fine Carriera, il tutto come meglio specificato nell’atto di deferimento, vanno irrogati due punti di penalizzazione per ogni violazione, come da minimo edittale previsto all’art. 33 del CGS, per un totale di sei punti che però vanno aumentati a sette, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, in virtù della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, di cui ricorrono gli estremi a seguito della condanna della società alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 1177pf24- 25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 209/TFNSD-2024-2025 del 4.6.2025, confermata con pronuncia n. 120/CFA-2024-2025 del 30.6.2025 della Corte Federale d’Appello.

Precisa, infine, il Collegio, che nonostante la dichiarazione di nullità del capo di incolpazione relativo delle prime due contestazioni di cui si è detto, per il quale la Procura Federale aveva chiesto due punti di penalizzazione, il toltale dei punti resta comunque identico alla richiesta dell’Organo requirente poiché questi non aveva ritenuto di dover penalizzare il ritardato pagamento dei contributi dovuti al Fondo di Fine Carriera che, al contrario, il Tribunale ritiene di dover sanzionare».

2.         Decidendo sul gravame interposto dagli odierni ricorrenti e dalla Procura Federale (nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità del capo di incolpazione sub a), quello, cioè, relativo alla mancata documentazione, da parte dei deferiti - alla scadenza del 16 ottobre 2025 -, del pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio-agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati, per l’importo di euro 6.447,00, e per non avere gli stessi provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, in favore di n. 11 tesserati, al pagamento delle rate degli accordi di incentivo all’esodo, per l’importo di euro 64.151,00), la Corte Federale d’Appello, con decisione n. 93/2025-2026 del 2 marzo 2026, quivi impugnata, riuniti preliminarmente i reclami, li respingeva e confermava le sanzioni irrogate in primo grado.

Così la CFA, per quanto in questa sede di interesse: «Sul primo motivo di reclamo, relativo alla contestazione sul mancato pagamento INPS per la mensilità agosto 2025, va rilevato che la questione va vista unicamente avuto riguardo al rispetto del piano di rateizzazione proposto dalla società il 15.10.2025, poiché l’importo complessivo dovuto di euro 206.183,00 non risulta essere stato corrisposto per intero alla scadenza del 16.10.2025.

Parte reclamante, sul punto, assume che la somma di euro 9.850,00 sarebbe stata sufficiente per coprire la prima rata della rateizzazione.

Al riguardo, appare dirimente la circostanza che, in data 20.10.2025, è stata rigettata la domanda di rateizzazione proposta dalla società Trapani Calcio, non sussistendo le condizioni previste dalla legge.

Il fatto che successivamente, vale a dire in data 10.12.2025, sia stata accolta una nuova istanza di rateizzazione da parte dell’INPS, non può colmare la lacuna del pagamento verificatasi alla scadenza dei termini federali e cioè il 16.10.2025.

In buona sostanza, appare certo che alla predetta scadenza del 16.10.2025 non siano state i) versate integralmente le somme per i contributi e che ii) la rateizzazione sia stata accordata (con i relativi benefici) solo in epoca successiva alla stessa scadenza del 16.10.2025, con la conseguenza che eventuali pagamenti precedentemente disposti (tra cui quello di euro 9.850,00) non possono essere considerati di supporto rispetto a quanto dedotto dai reclamanti, poiché temporalmente al di fuori della istanza di rateizzazione che è stata rigettata il 20.10.2025.

18.       Il secondo motivo di reclamo è incentrato sulla rilevanza, ai fini della sussistenza dell’inadempimento, dello schema d’atto TY9CR3S00073/2025 dell’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Trapani per complessivi euro 135.450,00.

Sul punto si concorda con la decisione assunta dal Tribunale federale, poiché non ricorre una ipotesi di “ne bis in idem” avuto riguardo alla decisione della Corte federale d’appello, SS.UU., n. 120/2024-2025, in ragione del fatto che, con tale decisione, il Trapani Calcio era stato sanzionato per l’omesso versamento, mentre nel presente procedimento viene chiamato a rispondere del permanere di tale inadempimento, ai sensi dell’art. 85, lett. c), paragrafo VI), punto 1), lett a), delle NOIF.

19.       Tale ultima contestazione appare fondata, poiché, in effetti, non risulta dimostrata la corresponsione delle somme dovute anche nel periodo successivo a quello della scadenza accertata con decisione n. 120 della Corte federale d’appello del 30.6.2025.

In ordine alla questione relativa allo schema d’atto della Agenzia delle entrate n. TY9CR3S000732025 e al successivo atto di recupero n. TY9CR3S00176 2025, emesso dalla Direzione provinciale di Trapani e rispetto ai quali è stato depositato un dispositivo di sospensione della esecutività emesso dalla Corte di giustizia tributaria di Trapani in data 12.2.2026, occorre precisare quanto segue.

In primo luogo, il dispositivo di sospensione della Corte tributaria rinvia ad una parte motiva non prodotta dalla difesa degli incolpati, sicché non è dato comprendere se il provvedimento abbia riguardato solo l’aspetto del periculum (tanto da dover prevedere una prestazione di garanzia) oppure abbia toccato questioni anche relative al fumus.

L’assenza di allegazioni probatorie in tal senso, cui era onerata parte reclamante, non consente di poter aderire all’impostazione dei deferiti che invocano, a seguito della sospensione, una specie di accertamento, almeno cautelare, sulla non debenza delle somme.

Al contrario, le somme risultano essere dovute sia in ragione di quanto stabilito dalla Corte federale d’appello, SS.UU., con decisione n. 120/2024-2025, sia sulla base della successiva decisione del Collegio di garanzia dello sport n. 77 del 7.11.2025.

Il Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, chiamato a decidere sulla impugnazione della decisione della Corte federale d’appello n. 120/2024-2025, ha infatti rigettato il gravame del Trapani Calcio e dei suoi rappresentanti con motivazioni anche di merito, specie in ordine alla i) inconciliabilità del rapporto fra la quietanza di pagamento e la validità sostanziale dell’operazione, nonché ii) in relazione alla illegittimità della compensazione “orizzontale”: “In primo luogo, i ricorrenti confondono il piano procedurale con quello sostanziale. La quietanza di pagamento rilasciata dal sistema telematico attesta unicamente l'avvenuta ricezione e processazione del modello F24, ma non certifica in alcun modo la validità sostanziale dell'operazione, né, tantomeno, l'esistenza e la legittima fruibilità del credito utilizzato in compensazione (Cass. Civ., 27 luglio 2025, n. 21540 e Cass. Civ., 27 giugno 2025, n. 17370). L'utilizzo di un credito "inesistente" rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta. La prova del regolare versamento grava sulla società, e tale prova non può certo essere costituita da una quietanza relativa a una compensazione illegittima.

In secondo luogo, la Corte federale d'Appello ha correttamente qualificato come illegittima la c.d. "compensazione orizzontale" così come operata dalla Società. È principio cardine del nostro ordinamento tributario che la compensazione ex art. 17 D. Lgs. 241/1997 è consentita solo quando vi sia coincidenza tra il soggetto debitore e il soggetto titolare del credito. Nel caso di specie, è pacifico e ammesso dagli stessi ricorrenti che i crediti utilizzati in compensazione appartenevano a soggetti terzi (Studio Paghe S.r.l. e N.G. Costruzioni S.r.l.). Tale modalità operativa è radicalmente illegittima, poiché, come statuito anche dalla giurisprudenza di merito,

"la fattispecie estintiva orizzontale non può dirsi perfezionata per carenza in capo alla ricorrente della titolarità del credito".

L'operazione è, pertanto, viziata ab origine e non può produrre alcun effetto estintivo dell’obbligazione (Cass. Civ., 7 marzo 2019, n. 6645) (così Collegio garanzia dello sport, n. 77/2025).

Tale provvedimento del Collegio di garanzia dello sport è divenuto definitivo nell’ambito della giustizia sportiva avuto riguardo all’accertamento dell’inadempimento, sicché il relativo motivo di reclamo è da considerarsi infondato.

20.       Anche il terzo motivo di reclamo dei deferiti risulta essere infondato poiché, come rilevato nella decisione del Tribunale federale, il tentativo di pagamento dei contributi è avvenuto il 17.10.2025, con valuta 20.10.2025, vale a dire successivamente alla scadenza del 16.10.2025.

La circostanza, poi, che la somma di euro 135.450,00 sia stata effettivamente corrisposta con bonifici del 4.11.2025 attenua la responsabilità, ma non la esclude, non ricorrendo in concreto una causa esimente di forza maggiore.

21.       Analogamente, va respinto il quarto motivo di reclamo, relativamente ai pagamenti eseguiti utilizzando conti correnti bancari diversi da quelli intestati alla società, potendosi ritenere immune da censura la statuizione del Tribunale federale in relazione alla prevedibilità del pignoramento dopo aver ricevuto l’atto di precetto,  nonché al lasso temporale intercorso fra la data del pignoramento (14.08.2025) rispetto alla data del pagamento previsto per il 16.10.2025, con un margine temporale ampio per poter ripristinare una regolarità dei conti avvenuta solo in data 20.10.2025 e, nonostante ciò, i bonifici sono stati eseguiti in data 4.11.2025 in favore del Fondo di fine carriera da Sportinvest srl e non dal conto corrente della società che, all’epoca, non era più soggetto ad alcuna limitazione.

22.       Infine va trattato il quinto motivo di reclamo relativo al sistema sanzionatorio: nulla quaestio in ordine alla irrogazione del minimo per ogni violazione contestata, essendo principio pacifico di questa Corte quello della impossibilità di scendere sotto il minimo edittale (ex multis: CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025 e CFA, SS.UU., n. 120/2024-2025).

Al riguardo è stato considerato che, per quanto riguarda le sanzioni previste a carico della società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è possibile una graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione (così come avviene per le persone fisiche), né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (CFA, SS.UU. n. 101/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023; CFA, SS.UU.,

n. 88/2019-2020 e CFA, SS.UU., 89/2019-2020). In questo senso, in tali decisioni è stato considerato che l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione genera preventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (CFA SS.UU. n. 109/2023-2024).

Il principio è stato recentemente affermato anche da Collegio di garanzia dello sport, nella citata decisione n. 77/2025:

“I ricorrenti lamentano l'irragionevolezza della decisione nella parte in cui la CFA ha negato la possibilità di irrogare una sanzione inferiore al minimo edittale.

La doglianza è infondata. La Corte federale d'Appello ha fatto corretta applicazione dei principi vigenti nell'ordinamento sportivo, richiamando una propria specifica e recente decisione a Sezioni Unite (n. 71/2024-2025), che evidentemente consolida l'orientamento sulla inderogabilità dei minimi edittali per violazioni di tale gravità.

La determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità dell'organo giudicante, il quale deve però muoversi all'interno della cornice edittale prevista dalla norma. L'applicazione di una sanzione inferiore al minimo costituisce un'eccezione che deve essere sorretta da circostanze assolutamente straordinarie e da un'espressa previsione normativa che la consenta, elementi che non ricorrono nel caso di specie. Al contrario, la gravità della violazione, che incide direttamente sul principio fondamentale della par condicio tra le società, giustifica ampiamente l'applicazione della sanzione nella misura prevista dalla norma, senza alcuna riduzione”.

In ordine al punto di penalizzazione determinato dalla applicazione della recidiva ex art. 18, comma 2, CGS, va rilevata la sussistenza della contestata recidiva in ragione della circostanza che il fatto costitutivo dell’illecito relativo al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di ritenute IRPEF e dei contributi INPS, accertato con decisione n. 120/2024-2025, rappresenta il presupposto istantaneo in fatto sul quale poi si è concretizzata la successiva violazione contestata ai sensi dell’art. 85, lett. c), paragrafo VI), punto 1), lett a), delle NOIF consistente nella permanenza dell’illecito che giustifica l’applicazione del punto di recidiva di cui all’art. 18, comma 2, Codice di giustizia sportiva, trattandosi di infrazione commessa nella stagione sportiva successiva».

3.         Gli odierni ricorrenti impugnavano “in parte qua” tale pronuncia innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport esclusivamente con riferimento alla contestazione “2/b”, dunque relativa all’“omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00” ed ai relativi 3 punti di penalizzazione (di cui 2 di sanzione e 1 per recidiva).

I ricorrenti rappresentano preliminarmente che dinnanzi alla CFA era stata prodotta l’ordinanza cautelare sospensiva degli effetti dell’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani. In ragione della sopravvenienza di tale provvedimento i ricorrenti formulavano una nuova domanda di riduzione della sanzione da 7 (sette) a 4 (quattro) punti di penalizzazione. Siffatta domanda si fondava sulle seguenti circostanze: (i) tanto la violazione ascritta agli incolpati di cui alla lettera 2/b della sentenza impugnata (i.e., omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 [i.e., IV rata Processo Verbale di Contraddittorio del 29 maggio 2025]), sanzionata dal TFN con l’irrogazione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica; (ii) quanto la recidiva di cui all’art. 18, comma II, CGS, sanzionata dal TFN con l’irrogazione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, (iii) costituivano, entrambe, oggetto del predetto processo Verbale di Contraddittorio del 29 maggio 2025 stipulato  tra l’esponente Società ed Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani, a seguito di Schema d’Atto n. TY9CR3S00073/2025 successivamente divenuto l’Atto di Recupero sopra menzionato n. TY9CR3S00176 2025. Da ciò derivava, considerato l’accoglimento menzionato, la richiesta di revoca dei 3 punti di penalizzazione per la relativa violazione (2/b + recidiva), quanto meno “provvisoriamente”, sino alla trattazione del giudizio di merito già fissato, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, all’udienza dell’8 maggio 2026.

Fatta tale premessa, il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.

I. “Omessa e/o insufficiente e/o erronea motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47 Decr. L.vo n. 546/1992 e successive modifiche in relazione alla necessaria coesistenza di entrambi i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris ai fini della concessione della misura cautelare in materia tributaria”.

Si contesta la decisione della CFA ove si afferma che “il dispositivo di sospensione della Corte tributaria rinvia ad una parte motiva non prodotta dalla difesa degli incolpati, sicché non è dato comprendere se il provvedimento abbia riguardato solo l’aspetto del periculum (tanto da dover prevedere una prestazione di garanzia) oppure abbia toccato questioni anche relative al fumus”.

Trattasi, in tesi, di affermazione del tutto disancorata da qualsivoglia contesto giuridico compatibile, in quanto l’ordinanza cautelare di cui si discute non avrebbe mai potuto riguardare “solo l’aspetto del periculum in mora” (come dubitato dal massimo Organo giurisdizionale della FIGC) e né, tanto meno, sarebbe giustificato che la CFA si domandi se l’ordinanza stessa abbia o meno “toccato questioni anche relative al fumus”. Posto che la concessione della misura cautelare di che trattasi presuppone la coesistenza (cumulativa) di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, se ne deduce che la decisione gravata debba ritenersi, in parte qua, del tutto illegittima.

II. “Irragionevolezza ed illegittimità della decisione impugnata laddove - seppure in presenza di attenuanti obbiettive - ha illogicamente ed illegittimamente negato, violandoli, il principio del “merito sportivo” e della “sacralità dei risultati sportivi conseguiti sul campo” così come sanciti dalla giurisprudenza sportiva”.

La decisione gravata sarebbe altresì manifestamente illegittima ed irragionevole in quanto, pur in presenza di obbiettive circostanze di senso contrario, si è posta in insanabile contrasto con i principi del “merito sportivo” e della “sacralità dei risultati sportivi conseguiti sul campo”, che la giurisprudenza sportiva (e non solo) ha più volte affermato e ribadito, ponendoli a presidio della regolarità delle competizioni e dei superiori principi di ragionevolezza, uguaglianza, par conditio, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dagli artt. 3 e 97 Costituzione. In base a tali principi, a giudizio della ricorrente, l'irrogazione della sanzione disciplinare della penalizzazione in classifica dovrebbe costituire un'estrema ratio, in quanto capace di alterare la regolarità della classifica secondo i risultati espressi dal campo di gioco. Nel caso in questione, il Trapani sarebbe condannato a concludere la corrente stagione sportiva con una penalizzazione insormontabile e devastante che gli precluderebbe ogni pur legittima aspirazione di un campionato di vertice, confinandola irrimediabilmente nelle zone basse della classifica e condannandola ad una (per così dire) “retrocessione anticipata”, senza possibilità di salvezza (salvo miracoli sportivi).

3.1. I suddetti ricorrenti, Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, previa riforma in parte qua della decisione impugnata:

- in via cautelare, di sospendere, inaudita altera parte, ex art. 57, comma II, lett. d), CGS CONI, l’efficacia esecutiva della decisione impugnata in parte qua e di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026) fino alla definizione del presente giudizio, con conseguente restituzione provvisoria, nelle more dello stesso, dei 3 punti di penalizzazione in classifica comminati alla F.C. Trapani 1905 S.r.l. relativamente alla violazione di cui alla predetta lettera 2b) + recidiva ex art. 18, comma 2, CGS;

- in via principale, di annullare in parte qua e senza rinvio la decisione della CFA n. 0093/CFA- 2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e 0105/CFA/2025-2026, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026) e, per l'effetto, di essere prosciolti dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte con riguardo alle violazioni di cui alla predetta lettera 2b) + recidiva ex art. 18, comma 2, CGS, con conseguente annullamento integrale della relativa sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025/2026 per la Società, e proporzionale riduzione della sanzione dell’inibizione e dell’ammenda in favore dei sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], in proprio, nei termini che saranno ritenuti di giustizia;

- in via subordinata, di annullare in parte qua e senza rinvio la decisione della CFA n. 0093/CFA- 2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e 0105/CFA/2025-2026, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026) e, per l'effetto, di rideterminare il trattamento sanzionatorio da applicare nei loro confronti nella misura minima che sarà ritenuta di giustizia;

- in via ulteriormente subordinata, di annullare in parte qua e con rinvio la decisione della CFA n. 0093/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e 0105/CFA/2025- 20256, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025- 2026 del 19 gennaio 2026), con rilevazione ed indicazione dei principi di diritto da applicare.

4. Si è costituita in giudizio la FIGC concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.

In data 20 aprile 2026, è pervenuta al Collegio di Garanzia una PEC inviata dalla difesa dei ricorrenti del seguente tenore: “con riguardo alla questione di cui all'oggetto si trasmette la seguente documentazione. Segnatamente: 1) Dettaglio Cartella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Si tratta dell'iscrizione a ruolo delle somme relative al preteso debito fiscale pagato con le compensazioni dichiarate nulle. Come può agevolmente evincersi dalla lettura dell'atto (l'iscrizione a ruolo costituisce il modello di recupero delle imposte non versate), l'Agenzia non sta recuperando ritenute o contributi, ma IVA. Quindi FC Trapani 1905 srl non ha un debito su imposte che attengono alla gestione sportiva. Si tratta di documento "sopravvenuto" (generato e inserito nel cassetto fiscale della Società in data odierna, 20 Aprile 2026, ad ore 10,20). 2) Procura alle liti rilasciata da FC Trapani 1905 Srl all'Avv. Vincenzo Scontrino, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Paolo Rodella, già nominato in atti, presso ilquale è elettivamente domiciliata. 3) Vebale Assemblea FC Trapani 1905 Srl del 1 Aprile 2026”

In apertura  dell’udienza del 21 aprile  2026, il Presidente  del Collegio, con riferimento  alla documentazione depositata da parte ricorrente, ha domandato al difensore della resistente FIGC, avv. Giancarlo Viglione, e al Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, intervenuto per la Procura Generale dello Sport, se sussistessero obiezioni all’acquisizione dei suddetti documenti agli atti del procedimento. In ragione della non opposizione alla suddetta richiesta, il Collegio ha autorizzato l’acquisizione della documentazione agli atti del giudizio.

Nel corso della medesima udienza, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

I.          Come evidenziato nella ricostruzione in fatto, la società ricorrente, e per l’effetto i suoi amministratori, era stata condannata alla penalizzazione di 8 punti in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026 (decisione TFN n. 215/2024-2025 del 4 giugno 2025, confermata da CFA n. 120/2024-2025 del 30 giugno 2025, a sua volta confermata da Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 77/2025), in ragione del mancato adempimento “alle scadenze federali di cui all’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2), delle NOIF, relative alle ritenute IRPEF ed ai contributi INPS delle mensilità di novembre e dicembre 2024, gennaio 2025 (in scadenza il 17 febbraio 2025) e febbraio 2025 (in scadenza il 16 aprile 2025)”.

Oggetto della presente impugnazione, come cennato, è il perdurante inadempimento a tali versamenti e, dunque, il conseguente deferimento per “2/b - omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00”, capo di incolpazione quest’ultimo rilevante in questa sede in quanto unico oggetto di contestazione.

I ricorrenti censurano la decisione impugnata in considerazione della circostanza per cui, a seguito della emissione della citata ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani del 12 febbraio 2026, “venendo meno, se non altro cautelarmente, l’esecutività della pretesa erariale, dovesse venire meno anche il presupposto fattuale (e giuridico) delle inadempienze federali contestate (si ripete, violazione 2/b + la recidiva ex art. 18 comma II CGS così indicati dal TFN)” (p. 17 del Ricorso). Detta ordinanza, “ritenuto che in relazione ai paventati rischi che dall’esecuzione dell’atto impugnato possono derivare per la continuità e per la partecipazione alle competizioni sportive”, ha accolto la richiesta cautelare della ricorrente, subordinando “la sospensione alla prestazione di idonea polizza fideiussoria o assicurativa … a garanzia dell’obbligazione di versamento integrale della somma dovuta e degli interessi”.

Si contesta, dunque, la ricostruzione operata dalla CFA in ordine alla questione relativa allo schema d’atto della Agenzia delle Entrate n. TY9CR3S000732025 e al successivo atto di recupero

n. TY9CR3S00176 2025, emesso dalla Direzione provinciale di Trapani rispetto ai quali è stato depositato un dispositivo di sospensione della esecutività emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Trapani.

Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che, a prescindere dall’indagine sulla presenza concorrente o meno dei presupposti del fumus e del periculum, la decisione impugnata sul punto risulta immune dai vizi paventati laddove ha valorizzato in ogni caso l’assenza dell’adempimento contestato entro le scadenze federali.

In tal guisa, si ricorda (cfr., in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 26/2024 e Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 44/2023) che, ai sensi dell’art. 33, comma 4, del CGS FIGC, le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare, il mancato pagamento comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), di almeno due punti di penalizzazione in classifica. L’art. 85, lett. c), par. V, delle NOIF, in tal guisa, nella parte in cui prevede che le società devono documentare alla FIGC, secondo le modalità e le procedure stabilite, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera in favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, costituisce parte integrante e rilevante del sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell’equilibrio finanziario delle società che partecipano ai campionati di calcio professionistici e persegue il fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

La ratio della norma, che nella sua attuale formulazione non ammette deroghe all’obbligo di periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge, deve essere individuata non soltanto nell’esercizio di un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte alla tutela degli operatori del settore, ma anche sulla solidità finanziaria delle società e sulla correttezza della loro gestione economica, che sono elementi fondamentali per garantire  la  regolarità  nello  svolgimento  delle  competizioni  sportive.

Tale  impostazione ermeneutica risulta confermata dall’art. 10, comma 3, del CGS della FIGC, che prevede specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento, da parte delle società, delle ritenute Irpef, nei termini fissati dalle disposizioni federali.

La portata della norma deve intendersi in senso onnicomprensivo, come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute relative a contributi Inps, ed il relativo scrutinio deve parimenti essere conforme non soltanto al tenore letterale dell’art. 85, lett. c), par. V, comma 1 (ove il riferimento anche a «quelle precedenti ove non assolte  prima» viene ribadito  per ciascuna scadenza bimestrale), ma anche a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico- finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare  svolgimento dei campionati. E ciò in quanto l’inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da imporne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed anche di specifici obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo.

La norma di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V, come nel caso della disciplina delle c.d. Licenze Nazionali e, quindi, nel settore delle ammissioni ai campionati, è posta a presidio della regolarità delle competizioni sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei clubs. In tal guisa, anche il mancato pagamento degli emolumenti nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo ad indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, onde presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse, anche con riferimento all’adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo. Emerge evidente come le norme federali poste (appunto) a presidio del richiamato “controllo” sulle società sportive prevedano, in caso di una loro violazione da parte delle stesse società, l’applicazione di una sanzione predeterminata ex lege che, nel caso di specie, è pari ad “almeno” due punti di penalizzazione.

E tanto a prescindere da eventuali termini quantitativi e qualitativi che connotano la violazione ascritta, in ogni caso non conoscibili dal Collegio di Garanzia.

Ebbene, come doverosamente descritto dal precedente di questa Sezione relativo al Trapani, è d’uopo osservare anche in questa sede che il debito per le ritenute Irpef e i contributi Inps non pagati, neppure a valle del ravvedimento operoso dalla società, non è in discussione ed è dovuto ancora oggi. Invero, gli importi contestati nel capo di incolpazione che viene in rilievo sono tutt’oggi richiesti dall’Agenzia delle Entrate con l’atto di recupero TY9CR3S00176/2025, attualmente impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, dinnanzi alla quale si discute della misura delle sanzioni che, in aggiunta al debito per ritenute Irpef e contributi Inps, devono essere (comunque) versate.

La ripetuta decisione cautelare del giudice tributario, oltre a non giustificare la “restituzione” della conseguente penalizzazione, non scalfisce la valutazione dei fatti e l’accertamento, rilevante in ambito sportivo, dell’adempimento delle scadenze federali di cui all’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2), delle NOIF, relative alle ritenute Irpef ed ai contributi Inps delle mensilità di novembre e dicembre 2024, gennaio 2025 (in scadenza il 17 febbraio 2025) e febbraio 2025 (in scadenza il 16 aprile 2025). Infatti, la sospensione dell’atto di recupero si basa essenzialmente sull’esigenza cautelare di evitare i rischi che dall’esecuzione dell’atto impugnato possono derivare per la continuità aziendale e per la partecipazione alle competizioni sportive, non anche su un approfondito esame del merito.

Correttamente, dunque, il TFN e la CFA hanno sottolineato che l’Agenzia delle Entrate ha certificato che le indebite compensazioni operate con credito IVA inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute Irpef (e relative addizionali) e contributi previdenziali. Da ciò consegue che i versamenti operati a seguito di notifica dello schema d’atto - a titolo di ravvedimento parziale – sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria IVA, ma in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta, pertanto, evidente che il debito residuo citato nella richiamata nota n. 156414 non riguarda una posizione debitoria IVA, ma è riconducibile agli importi a debito riportati nei mod. F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei crediti IVA inesistenti, ossia a ritenute Irpef e relative addizionali e a contributi previdenziali. D’altronde, è lo stesso Trapani che ha riconosciuto “l’errore” della indebita compensazione con gli inesistenti crediti IVA, individuando la diretta responsabilità nei propri consulenti e nella più generale complessità dell’operazione di compensazione (si veda, sul punto, la richiamata decisione n. 77/2025 di questo Collegio).

Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno valorizzato l’aspetto, unico rilevante - lo si ripete

- ai fini sportivi, che, alla data del 30 dicembre 2025, quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 a seguito della notifica (avvenuta in data 28 aprile 2025) dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, non sono state versate.

II. I ricorrenti hanno eccepito, inoltre, che la decisione gravata “è altresì manifestamente illegittima ed irragionevole in quanto, pur in presenza di obbiettive circostanze di senso contrario, si è posta in insanabile contrasto con i principi del “merito sportivo” e della “sacralità dei risultati sportivi conseguiti sul campo” che la giurisprudenza sportiva (e non solo) ha più volte affermato e ribadito, ponendoli a presidio della regolarità delle competizioni e dei superiori principi di ragionevolezza, uguaglianza, par conditio, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dagli Art.li 3 e 97 Costituzione” (p.24 del Ricorso).

Il motivo è infondato. Sul punto non può che ribadirsi che i principi richiamati, lungi dall’essere violati, risultano in realtà tutelati e rafforzati dalle sanzioni irrogate. Invero, “Il regolare svolgimento delle competizioni e la salvaguardia del merito sportivo presuppongono, infatti, il rispetto da parte di tutti i partecipanti delle medesime regole, prime fra tutte quelle che garantiscono la regolarità gestionale e la par condicio economica. Una società che omette di versare imposte e contributi acquisisce un indebito vantaggio finanziario rispetto alle altre società che onorano puntualmente i propri obblighi, alterando così le condizioni di equa competizione. Sanzionare tali condotte non significa mortificare il risultato del campo, ma garantirne la genuinità, assicurando che esso sia il frutto di un confronto leale tra contendenti che operano nel rispetto delle regole comuni” (decisione

n. 77/2025, cit.), e ciò in quanto, per tutelare il merito sportivo, il nastro di partenza delle competizioni deve essere egualitario, nel senso che prima di scendere in campo le società debbono giocare un’altra partita, fuori dal campo, in ambito finanziario ed amministrativo, rispettando le regole previste dai regolamenti federali in materia.

III. Da ultimo, sulla citata produzione documentale del 20 aprile 2026, questo Collegio deve rilevare in primis l’inammissibilità, in questa sede, delle deduzioni conseguenti a detto deposito sviluppatesi oralmente in sede di udienza, in quanto involgenti degli apprezzamenti di fatto preclusi, come noto a questo Collegio (tra le molte, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 8 marzo 2018, n. 11, per cui “il Collegio di Garanzia dello Sport deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia federale e non può estendere il suo sindacato al merito delle valutazioni effettuate, anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale. Infatti, la valutazione delle risultanze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso che sia finalizzato a ottenere dal Collegio di Garanzia dello Sport una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, ad esso preclusa”; si veda, più di recente, Sez. II, decisione n. 38/2025, ove si è affermato che “la conseguente censura deve riguardare, non già, come rappresentato dalla difesa, gli aspetti che attengono al processo valutativo dei fatti causa, ma le obiettive contraddizioni, le incongruenze nella rappresentazione ed esternazione degli argomenti probatori forniti dalle parti. È di palese evidenza che il giudizio sulla completezza ed esaustività della prova costituisce un aspetto del merito della vicenda processuale, sottratto al giudizio di Questo Giudice, considerato che la motivazione della decisione non risulta contraddittoria e/o illogica”).

Ad ogni modo, osserva il Collegio che il ripetuto “Dettaglio Cartella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione” costituisce un mero estratto di una cartella recante data 23 febbraio e 3 febbraio 2026; il medesimo non solo risulta emesso su specifica richiesta del Trapani e della cui interezza non è dato avere certezza, ma anzi conferma, trattando di recupero di somme IVA, che le indebite compensazioni operate con credito IVA inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute Irpef (e relative addizionali) e contributi previdenziali. Come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale, infatti, “Da ciò consegue che i versamenti operati a seguito di notifica dello schema d’atto - a titolo di ravvedimento parziale – sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria IVA, ma in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta pertanto evidente che il debito residuo citato nella richiamata nota n. 156414 non riguarda una posizione debitoria IVA bensì è riconducibile agli importi a debito riportati nei mod. F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei crediti iva inesistenti, ossia a ritenute IRPEF e relative addizionali e a contributi previdenziali”.

In altri termini, le indebite  compensazioni effettuate con credito IVA inesistente sono state effettuate dal Trapani al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF e contributi INPS, con la conseguenza che i versamenti effettuati dalla società, a seguito di notifica dello schema d’atto, a titolo di ravvedimento parziale, sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria relativa all’IVA, ma in quanto tale codice tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. È evidente, pertanto, che il debito residuo IVA oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate non si ponga in termini antitetici alla ricostruzione della permanenza dei debiti contributivi e fiscali della società, ma costituisce diretta conseguenza  della inesistenza del credito utilizzato in compensazione.

Tale documento, dunque, non scalfisce in alcun modo la posizione debitoria del Trapani rispetto ad imposte che attengono alla gestione sportiva e, dunque, rispetto all’adempimento alle scadenze federali oggetto del presente procedimento.

IV. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in ossequio al principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

Il Presidente                                                                                           Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                           F.to Virgilio D’Antonio

Depositato in Roma, in data 12 giugno 2026.

 Il Segretario

F.to Alvio La Face

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