CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46 del 22/07/2026 – A.S.D. Polisportiva Camerlona/FIGC

Decisione n. 46

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

composta da

Piero Sandulli - Presidente Giuseppe Albenzio - Relatore Alessandro Di Majo

Antonio Poli

Raffaele Tuccillo - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2025, presentato, in data 26 dicembre 2025, dalla A.S.D. Polisportiva Camerlona, con sede legale in Ravenna, via Sant’Egidio, n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Giovanni Bini, assistita e difesa dall’avv. Giovanna La Mela del foro di Ravenna,

nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

avverso

la decisione della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 26 novembre 2026, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna, di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 12 novembre 2026, con cui è stata irrogata, a carico del calciatore [omissis], la sanzione della squalifica per otto gare effettive.

Visto il ricorso e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

preso atto della dichiarazione trasmessa, in data 7 luglio 2026, a mezzo PEC, dal difensore della parte ricorrente - società A.S.D. Polisportiva Camerlona - avv. Giovanna La Mela, con la quale si è provveduto a formalizzare l’integrale rinuncia alla definizione del procedimento di cui in epigrafe, con ogni domanda, eccezione e conclusione ivi formulata, promosso per l’impugnazione della suddetta decisione della CSAT presso il C.R. Emilia – Romagna FIGC - LND, emessa in data 26 novembre 2025;

preso atto, pertanto, che, con la suddetta comunicazione, alla luce di sopravvenute valutazioni di opportunità, è stata richiesta la declaratoria di estinzione del giudizio de quo, per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio medesimo;

vista la contestuale richiesta di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

considerato che la parte intimata non risulta essersi costituita in giudizio;

udito, nella camera di consiglio del 22 luglio 2026, il relatore, avv. Giuseppe Albenzio.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2025 – A.S.D. Polisportiva Camerlona/FIGC, per sopravvenuta carenza d’interesse.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 luglio 2026.

Il Presidente                                                              Il Relatore

F.to Piero Sandulli                                        F.to Giuseppe Albenzio

Depositato in Roma, il 22 luglio 2026.

 Il Segretario

F.to Alvio La Face

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