F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0002/CFA pubblicata il 2 Luglio 2026 (motivazioni) – PF / società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese
Decisione/0002/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0183/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Marco Mancini - Componente
Marco Lipari - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0183/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 28 maggio 2026,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0255/TFNSD-2025-2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il 26 giugno 2026, il Pres. Marco Lipari e udito il rappresentante della Procura federale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della società A.S.D. Romentino C5, in data 9 novembre 2025, trasmessa alla Procura federale il successivo 21 novembre 2025 dal Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Lega nazionale dilettanti, avente ad oggetto la condotta tenuta dal tecnico della società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese – sig. Giuseppe Spiga, in occasione della gara Romentino C5 A.S.D. – La Nuova Sportiva Grossese A.S.D., disputata l’8 novembre 2025 e valevole per il campionato di calcio a 5 di Serie D, Girone A.
Alla segnalazione scritta era allegato un video, della durata di un minuto e otto secondi, nel quale si nota un calciatore de La Nuova Sportiva Grossese alzarsi dalla panchina e recarsi, con un telefono cellulare in mano, presso i propri compagni di squadra, raggruppatisi presso la panchina della squadra, al bordo del campo di gioco, e si percepiscono alcune brevi espressioni di incitamento.
All’esito dell’attività istruttoria – nel corso della quale erano sentiti, fra gli altri, l’arbitro della gara sig. Simone La Luna, l’allenatore de La Nuova Sportiva Grossese, sig. Giuseppe Spiga, il presidente della società e alcuni calciatori – la Procura federale formalizzava l’addebito a carico del sig. Spiga e, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, a carico della società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese.
In particolare, l’arbitro riferiva che, prima dell’inizio della gara, il sig. Spiga gli aveva rappresentato di non essere in possesso del tesserino di allenatore in formato cartaceo, chiedendo se potesse comunque accomodarsi in panchina, e che, in difetto del documento cartaceo, gli era stato risposto negativamente, sicché il tecnico prendeva posto in tribuna.
Lo stesso sig. Spiga, nell’audizione del 20 gennaio 2026, ammetteva di avere assistito alla gara dalla tribuna e dichiarava che, durante il time out del secondo tempo, aveva chiamato con il proprio cellulare un calciatore presente in panchina, chiedendogli di raggruppare i compagni, ai quali impartiva telefonicamente disposizioni tecnico-tattiche.
Successivamente alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Giuseppe Spiga definiva la propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, con applicazione della sanzione di due giornate di squalifica.
La società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese, che non aveva svolto attività difensiva, era deferita innanzi al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, con atto del 15 aprile 2026, depositato il 16 aprile 2026, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva delle condotte ascritte al sig. Spiga, qualificate come violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma, sia in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico della F.I.G.C.
All’udienza del 14 maggio 2026, alla quale non compariva alcuno in rappresentanza della società deferita, il rappresentante della Procura federale chiedeva l’irrogazione, nei confronti della società, della sanzione dell’ammenda di euro 400,00.
Con la decisione n. 0255/TFNSD-2025-2026, depositata il 25 maggio 2026, il Tribunale federale nazionale proscioglieva la società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese.
Il Tribunale riteneva provato il fatto storico, e cioè che il tecnico, non ammesso nel recinto di gioco perché munito di tesserino in forma soltanto digitale, aveva comunicato con la squadra durante il time out del secondo tempo tramite il cellulare di un calciatore, impartendo alcune indicazioni tecniche e incitando i giocatori.
Nondimeno, il Tribunale osservava che tale condotta non aveva travalicato i limiti deontologici correlati alle funzioni di allenatore delineati, in termini generali, dall’art. 37 del Regolamento del Settore tecnico.
A tal fine, il Tribunale valorizzava la circostanza che il sig. Spiga risultava regolarmente tesserato e abilitato a svolgere le funzioni di allenatore, che la sua assenza dal terreno di gioco non dipendeva da squalifica ma da un problema meramente formale, e che l’attività ritenuta lesiva si era estrinsecata in un brevissimo frangente temporale, senza compromissione del regolare svolgimento della gara.
Il Tribunale rilevava, altresì, che il sig. Spiga non era stato espressamente depennato dalla distinta di gara, come ammesso dall’arbitro e come emergente dalla relazione istruttoria.
Avverso la decisione di primo grado, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno proposto reclamo, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, nonché degli artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, e chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l’affermazione della responsabilità oggettiva della società e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di euro 400,00.
La società reclamata non ha svolto attività difensiva neppure nel presente grado di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di reclamo la Procura federale deduce la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, nonché degli artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità disciplinare del tecnico sig. Giuseppe Spiga e alla conseguente ritenuta insussistenza della responsabilità oggettiva della società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese.
La reclamante ritiene prive di rilievo le circostanze che il tecnico si sia limitato a comunicare brevemente con la squadra durante un time out, che egli fosse regolarmente tesserato e abilitato e che la sua assenza dal terreno di gioco dipendesse da un problema meramente formale.
A parere della Procura risulta, invece, assorbente la circostanza che il tecnico abbia eluso il precetto inibitorio impartito dal direttore di gara, svolgendo, con l’utilizzo del telefono, un’attività di conduzione tecnica della squadra durante la gara, di pertinenza esclusiva dell’allenatore regolarmente ammesso nel recinto di gioco, con incidenza sull’andamento della partita.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Va premesso che i fatti storici posti a fondamento del deferimento sono incontestati nella loro materialità e trovano puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie, segnatamente nelle convergenti dichiarazioni dei calciatori sentiti e nella dichiarazione sostanzialmente confessoria resa dallo stesso sig. Spiga nell’audizione del 20 gennaio 2026.
È dunque pacifico che il sig. Spiga, cui il direttore di gara aveva inibito l’accesso al recinto di gioco, abbia, dalla tribuna, contattato telefonicamente un calciatore presente in panchina e gli abbia chiesto di raggruppare i compagni, ai quali ha impartito telefonicamente disposizioni tecnico-tattiche.
2.2. La decisione di primo grado muove da una premessa di diritto non condivisibile, là dove confina l’esame della condotta nel solo perimetro dell’art. 37 del Regolamento del Settore tecnico, inteso quale clausola deontologica di carattere generale, e ne deduce che la brevità del frangente temporale e l’assenza di un provvedimento di squalifica varrebbero a collocare il fatto al di sotto della soglia del disciplinarmente rilevante.
In tal modo, però, il Tribunale non coglie l’effettivo disvalore della condotta, che non risiede in un generico difetto di correttezza, bensì nell’avere il tecnico esercitato, pur dall’esterno e con un mezzo di comunicazione a distanza, una funzione di conduzione tecnica della squadra in gara che gli era in quel momento preclusa, così eludendo il precetto inibitorio impartito dal direttore di gara.
2.3. Va ricordato, anzitutto, che l’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva costituisce una norma di chiusura di carattere generale, la cui applicazione non presuppone necessariamente la violazione di altra e ulteriore prescrizione, essendo sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative ai principi di lealtà, correttezza e probità.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, per integrare la violazione dell’art. 4, comma 1, non è necessario che l’incolpato violi alcuna specifica norma ulteriore, trattandosi di disposizione perfettamente autosufficiente e di chiusura, idonea a sanzionare ogni condotta antisportiva che, anche senza una specifica violazione di legge, configuri un comportamento non accettabile sotto il profilo della legittimità sportiva (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 105/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026; in senso conforme, Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025).
I principi di lealtà, correttezza e probità costituiscono clausole generali, ossia canoni valutativi del contegno dei tesserati, da rielaborare di volta in volta alla stregua delle specifiche circostanze del caso concreto, e si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento (CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 32/2023-2024).
La contestazione disciplinare, del resto, ha espressamente ascritto al tecnico la violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma, sia in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, sicché il giudizio sulla rilevanza disciplinare della condotta deve svolgersi interamente entro il perimetro della norma di chiusura espressamente evocata nel deferimento.
2.4. Viene poi in rilievo il quadro normativo che disciplina la presenza e l’attività del tecnico in occasione della gara.
L’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico impone ai tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore il rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali, nonché il dovere di essere esempio di disciplina e correttezza sportiva.
A tale precetto deontologico si affianca un principio generale dell’ordinamento federale, ricavabile in via sistematica dalla disciplina dell’esecuzione delle sanzioni interdittive, secondo cui la conduzione tecnica della squadra in gara presuppone la regolare ammissione del soggetto nel recinto di gioco e non può essere surrogata, dall’esterno e con mezzi di comunicazione a distanza, da chi quell’accesso non abbia.
Opinare diversamente, ammettendo che il tecnico escluso dalla panchina possa comunque impartire direttive alla squadra nel corso della gara, si tradurrebbe nel rendere sostanzialmente irrilevante il controllo preventivo che il direttore di gara è chiamato a svolgere sull’accesso al recinto di gioco dei soli soggetti a ciò autorizzati, così vanificandone la funzione.
Tale principio trova espressione nell’art. 21, comma 9, del Codice di giustizia sportiva, a mente del quale ai tecnici, in occasione delle gare, sono in tal caso preclusi, fra l’altro, la direzione «con ogni mezzo» della squadra, l’assistenza alla stessa e l’accesso al recinto di gioco, nonché, in termini analoghi, nell’art. 19, comma 3, del Codice di giustizia sportiva.
Va precisato, però, che tali disposizioni non vengono qui in rilievo quali norme incriminatrici direttamente applicabili al caso di specie, e ciò per una duplice ragione.
Per un verso, esse presuppongono un provvedimento disciplinare a termine – squalifica o inibizione – di cui il sig. Spiga non era destinatario, essendogli stato negato l’accesso alla panchina dal direttore di gara per la mera carenza del tesserino in formato cartaceo, ossia per un impedimento di natura organizzativo-formale e non derivante dall’applicazione di una misura sanzionatoria.
Per altro verso, si tratta di norme di esecuzione delle sanzioni interdittive, la cui violazione non determina la perdita della gara, ma unicamente l’aggravamento della sanzione già comminata, senza dunque integrare un illecito autonomo, come affermato dal Collegio di garanzia dello sport (Sez. I, n. 3/2015) con riferimento alla corrispondente disposizione del codice previgente.
Gli artt. 21, comma 9, e 19, comma 3, rilevano pertanto esclusivamente quale ratio sistematica, idonea a illuminare il contenuto del dovere di correttezza e disciplina sportiva di cui all’art. 37 e del principio di lealtà di cui all’art. 4, comma 1, e a evidenziare il disvalore proprio della condotta di chi, escluso dal recinto di gioco, ne surroghi dall’esterno la funzione direttiva.
In tale prospettiva, questa Corte ha già ritenuto disciplinarmente rilevante, in capo al soggetto cui sia precluso l’accesso al recinto di gioco, l’esercizio di funzioni proprie del ruolo ricoperto pur dall’esterno, in violazione dell’espresso divieto (CFA, Sez. I, n. 10/2023-2024, in tema di dirigente inibito che partecipa alla conferenza stampa di fine gara in rappresentanza della squadra).
2.5. Alla luce di tali coordinate, la condotta del sig. Spiga – il quale, escluso dal recinto di gioco e dall’accesso alla panchina, ha utilizzato la comunicazione telefonica, attraverso il dispositivo cellulare di un calciatore, per raggruppare la squadra e impartire disposizioni tecnico-tattiche durante il time out – integra l’esercizio di una funzione di conduzione tecnica della gara propria dell’allenatore regolarmente ammesso nel recinto di gioco, e si risolve nell’elusione del precetto inibitorio impartito dal direttore di gara, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico.
Assume specifico rilievo, in tale prospettiva, la circostanza che le direttive siano state impartite proprio durante il time out, momento tipicamente deputato all’interlocuzione tecnica tra l’allenatore e la squadra: l’aver impartito disposizioni tecnico-tattiche in tale frangente esprime nel modo più diretto e pieno l’esercizio della funzione tecnica, così accentuando il disvalore della condotta.
Giova precisare, in proposito, che oggetto di sanzione non è il difetto del tesserino in formato cartaceo, di per sé inidoneo a integrare alcun illecito, né la mera collocazione del tecnico in tribuna, in sé neutra, bensì esclusivamente la condotta attiva con cui il sig. Spiga, mediante il collegamento telefonico, ha esercitato dall’esterno la funzione di conduzione tecnica della squadra che gli era preclusa.
Tale precisazione vale a fugare l’obiezione secondo cui la condotta resterebbe priva di sanzione una volta esclusa l’applicabilità diretta degli artt. 21, comma 9, e 19, comma 3, del Codice di giustizia sportiva: la lesione dei principi di lealtà e correttezza che ne deriva – consistente nell’aver eluso il provvedimento legittimamente adottato dal direttore di gara e nell’aver surrettiziamente esercitato una funzione preclusa – costituisce un disvalore autonomo, distinto dalla violazione interdittiva tipica propria del soggetto squalificato, e in quanto tale pienamente riconducibile alla norma di chiusura di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, senza che possa configurarsi alcuna lacuna sanzionatoria voluta dall’ordinamento.
Né valgono a escludere la rilevanza disciplinare della condotta i tre argomenti su cui si fonda la pronuncia di primo grado.
Quanto alla brevità del frangente temporale, essa non incide sull’an della responsabilità, ma, eventualmente, sulla graduazione della sanzione, poiché l’illecito si consuma nel momento stesso in cui il tecnico, eludendo il divieto, impartisce le disposizioni tecnico-tattiche alla squadra, a prescindere dalla durata dell’interlocuzione.
Quanto all’assenza di compromissione del regolare svolgimento della gara, l’art. 4, comma 1, configura un illecito di condotta e non di evento, sicché la sua integrazione non richiede l’alterazione della competizione.
Ad abundantiam, e comunque, le disposizioni tecnico-tattiche impartite alla squadra durante il time out sono per loro natura idonee a orientare la condotta di gioco, sicché neppure sotto il profilo fattuale può predicarsi l’assoluta ininfluenza della condotta.
Quanto, infine, alla regolarità del tesseramento e alla natura meramente formale dell’impedimento, tali circostanze non autorizzavano il tecnico a surrogare dall’esterno la direzione che gli era preclusa, atteso che ciò che rileva non è il titolo astratto a svolgere le funzioni di allenatore, bensì il fatto che, in concreto, l’accesso al recinto di gioco era stato inibito dal direttore di gara e il sig. Spiga ha agito eludendo consapevolmente gli effetti di tale inibizione.
Sotto quest’ultimo profilo, è priva di rilievo la circostanza, valorizzata in disparte dal Tribunale, che il sig. Spiga non fosse stato depennato dalla distinta di gara, posto che è pacifico e incontestato che allo stesso fosse stato inibito l’accesso al recinto di gioco e alla panchina e che egli non vi fosse presente, essendosi posizionato in tribuna.
2.6. La qualificazione che precede si mantiene integralmente entro il perimetro della contestazione e non dà luogo ad alcuna violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione.
Il fatto storico – la collocazione in tribuna a seguito dell’inibizione disposta dal direttore di gara, la telefonata al calciatore in panchina e le disposizioni tecnico-tattiche impartite – è interamente descritto nel capo di incolpazione, e la violazione dell’art. 4, comma 1, è stata espressamente ascritta in via autonoma, sicché difetta qualsiasi trasformazione del fatto idonea a determinare incertezza sull’oggetto dell’addebito o pregiudizio per la difesa (CFA, SS.UU., n. 81/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2025-2026).
Gli artt. 21, comma 9, e 19, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, per quanto già osservato, non costituiscono il fondamento normativo della responsabilità, ma operano quali argomenti sistematici a sostegno della qualificazione della condotta ai sensi delle norme effettivamente contestate, sicché non viene in rilievo alcun uso improprio del principio iura novit curia né alcuna sostituzione d’ufficio dell’imputazione giuridica (CFA, Sez. I, n. 71/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 94/2019-2020).
2.7. Non assume rilevanza, in senso contrario, la definizione della posizione del sig. Spiga ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.
L’accordo di definizione agevolata anteriore al deferimento opera esclusivamente nei rapporti tra Procura federale e soggetto dell’ordinamento, non comporta ammissione di responsabilità e produce il solo effetto di impedire l’azione disciplinare nei confronti del richiedente, senza estinguere la rilevanza disciplinare del fatto, che permane nella sua oggettività e può essere autonomamente valutato nei confronti di diversa parte (CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).
Ne consegue che la definizione ex art. 126 intervenuta nei confronti del tecnico non vincola questa Corte e non esime dall’accertamento autonomo della rilevanza disciplinare della condotta ai fini della responsabilità della società, né, in senso opposto, determina alcun automatico riconoscimento di responsabilità a carico della società medesima.
3. Accertata la rilevanza disciplinare della condotta del proprio tesserato, ne discende la responsabilità della società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.
La condotta rilevante è stata infatti tenuta dal tesserato nell’esercizio delle proprie funzioni tecniche e nell’ambito della gara, sicché sussiste il nesso che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, radica la responsabilità della società di appartenenza.
Tale responsabilità non costituisce una responsabilità oggettiva pura, bensì una forma di responsabilità aggravata o presunta, fondata sulla cosiddetta colpa organizzativa, suscettibile di essere superata soltanto attraverso l’allegazione e la prova, da parte della società, dell’adozione, idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 12/2023-2024).
Nel caso di specie, la mancata costituzione della società in entrambi i gradi di giudizio non ha consentito alcuna allegazione né prova in tal senso, sicché la presunzione di colpa non può ritenersi superata (CFA, Sez. III, n. 4/2023-2024).
4. Quanto alla sanzione, l’art. 12 del Codice di giustizia sportiva rimette agli organi di giustizia sportiva la determinazione della specie e della misura delle sanzioni, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti e alle circostanze aggravanti e attenuanti, secondo un apprezzamento che deve commisurare la sanzione alla gravità dell’illecito accertata in concreto (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023).
I medesimi elementi che, per quanto sopra osservato, non incidono sull’an della responsabilità assumono nondimeno rilievo, ai sensi dell’art. 12, ai fini della graduazione della sanzione: segnatamente il carattere episodico e isolato della condotta, la durata limitata dell’interlocuzione telefonica, l’assenza di un’effettiva alterazione accertata dello svolgimento e del risultato della gara.
Alla luce di tali elementi, la sanzione dell’ammenda di euro 400,00 richiesta dalla Procura federale eccede la misura proporzionata alla concreta gravità del fatto, apparendo invece congrua una sanzione pecuniaria determinata nell’ammontare di euro duecento (200,00).
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società La Nuova Sportiva Grossese A.S.D. la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Lipari Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
