F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0005/CFA pubblicata il 9 Luglio 2026 (motivazioni) –Sig. Salvatore Caturano -Sig. Giovanni Volpe-Sig. Rosario Damiano Maddaloni-PF

Decisione/0005/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0198/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0199/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0201/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Anastasi – Presidente

Salvatore Casula – Componente

Vincenzo Barbaro - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami n. 0198/CFA/2025-2026, proposto in data 19.06.2026 dal Sig. Salvatore Caturano; n. 0199/CFA/2025-2026, proposto in data 19.06.2026 dal Sig. Giovanni Volpe; n. 0201/CFA/2025-2026, proposto in data 22.06.2026 dal sig. Rosario Damiano Maddaloni;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale sezione disciplinare n. 276TFN/SD del 15.06.2026;

Visto i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 6 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Vincenzo Barbaro, e uditi l’Avv. Gaetano Aita per i Sig.ri Salvatore Caturano e Giovanni Volpe, l’Avv. Francesco Oddo per il Sig. Rosario Damiano Maddaloni e l’Avv. Debora Bandoni per la Procura federale; è presente altresì il Sig. Rosario Damiano Maddaloni;

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato in data 30 marzo 2026, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare:

1) i sigg. Salvatore Caturano, Alessandro Demetrio Greco, Rosario Damiano Maddaloni e Giovanni Volpe, all’epoca dei fatti tesserati per la società Potenza Calcio S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere gli stessi posto in essere un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché al termine dell’incontro Potenza - Monterosi Tuscia valevole per i Play Out di ritorno del Campionato di Lega Pro disputato alle 20:30 del 5.2024 e precisamente alle ore 2:30 circa del 20.5.2024, prendevano parte ad una rissa – unitamente ad altri calciatori e sostenitori del Potenza Calcio - nei pressi dell’esercizio pubblico denominato “Blend” ed ubicato in via Parigi nr. 20/22 di Potenza, in occasione della quale Nardozza Daniel riportava lesioni personali guaribili in giorni 15 (trauma cranio facciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple) e Nardozza Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7 (trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple). Nonché, nella consapevolezza del comune agire criminoso, nel corso della rissa colpivano con pugni e calci Nardozza Daniel e Nardozza Nicola, causando a Nardozza Daniel lesioni personali guaribili in giorni 15 e a Nardozza Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7, così come indicato nell’avviso della conclusione delle indagini della Procura della Repubblica di Potenza e come risulta dall’attività di indagine svolta dalla stessa Procura di Potenza;

2) i sigg. Daniel Nardozza, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Assopotenza, e Nicola Nardozza, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Città di Potenza Calcio a 5, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere gli stessi posto in essere un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché al termine dell’incontro Potenza - Monterosi Tuscia valevole per i Play Out di ritorno del Campionato di Lega Pro disputato alle 20:30 del 5.2024 e precisamente alle ore 2:30 circa del 20.5.2024, prendevano parte ad una rissa – unitamente ad altri calciatori e sostenitori del Potenza Calcio - nei pressi dell’esercizio pubblico denominato “Blend” ed ubicato in via Parigi nr. 20/22 di Potenza, in occasione della quale il Nardozza Daniel riportava lesioni personali guaribili in giorni 15 (trauma cranio facciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple), ed il Nardozza Nicola riportava lesioni personali guaribili in giorni 7 (trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple).

3) L’indagine della Procura Federale è stata originata dall’intervenuta trasmissione, in data 5 novembre 2025 da parte della DDA della Procura della Repubblica di Potenza, dell’avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti dei soggetti deferiti, in relazione ad una rissa insorta tra diversi tesserati, segnatamente, all’epoca dei fatti, i calciatori della società Potenza Calcio S.r.l. Caturano Salvatore, Maddaloni Rosario Damiano e Volpe Giovanni, l’allenatore dei portieri della medesima Potenza Calcio S.r.l. Greco Alessandro Demetrio, il calciatore Nardozza Daniel della società A.S.D. Assopotenza e il calciatore Nardozza Nicola, tesserato per la società Città di Potenza Calcio a 5.

Secondo quanto riportato nell’avviso di conclusione indagini, nei confronti di tutti i soggetti deferiti è stata ipotizzata la ricorrenza del reato previsto dall’art. 588, comma 2, c.p., “per aver preso parte ad una rissa nei pressi dell’esercizio pubblico denominato “Blend” ed ubicato in Potenza via Parigi nr. 20/22, in occasione della quale Nardozza Daniel riportava lesioni guaribili in 15 giorni e Nardozza Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7, fatti commessi in Potenza, il 20.05.2024”.

Inoltre, i sigg.ri Salvatore Caturano, Alessandro Greco, Rosario Damiano Maddaloni e Giovanni Volpe sono stati indagati per il reato di lesioni personali in concorso, di cui agli artt. 110, 582 e 585 c.p. “perché nel corso della rissa di cui si è detto prima, colpendo con pugni e calci Nardozza Daniele e Nardozza Nicola, avevano causato a Nardozza Daniel lesioni personali guaribili in 15 giorni e a Nardozza Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7, fatti commessi in Potenza, il 20.05.2024”.

4) La Procura Federale ha disposto l’acquisizione dell’intero fascicolo istruttorio penale, dei fogli censimento delle società dove attualmente risultano tesserati i soggetti deferiti ed effettuato le audizioni -avvenute nel gennaio 2026- dei ri Nicola Nardozza, Alessandro Demetrio Greco, Giovanni Volpe, Rosario Damiano Maddaloni e Salvatore Caturano.

A seguito della ricostruzione fattuale è emerso che nella serata del giorno in cui era stato disputato l’incontro Potenza - Monterosi Tuscia, valevole per i Play Out di ritorno del Campionato di Lega Pro, (ore 20:30 del 19.5.2024), nel corso dei festeggiamenti per la salvezza ottenuta dal Potenza e  segnatamente negli spazi adiacenti il locale “Blend”, alcuni calciatori di quest’ultima società calcistica erano venuti alle mani con i due fratelli Nardozza, appartenenti a diverse squadre della stessa città di Potenza. Nel corso della rissa, intervenuta intorno alle 2:30 del 20.5.2024, i due fratelli Nardozza erano stati colpiti con pugni e calci da parte dei calciatori del Potenza e dal tecnico Greco e, refertati presso il Pronto Soccorso di Potenza, avevano riportato le lesioni personali prima indicate.

Sulla base dell’istruttoria espletata, la Procura Federale, non ritenendo di dover accogliere le istanze difensive, ha disposto il deferimento di tutti i soggetti incolpati con atto depositato il 30.03.2026, emergendo chiaramente la responsabilità disciplinare dalle indagini espletate in sede penale.

In particolare, l’indagine penale è scaturita dalla denuncia sporta dai sigg.ri Daniel Nardozza e Nicola Nardozza, i quali dopo essersi recati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Potenza, avevano riferito di aver subito un’aggressione presso il Bar denominato “Blend” da parte dei sigg.ri Salvatore Caturano, Giovanni Volpe, Alessandro Greco ed altre persone con schiaffi e pugni al volto, agli arti ed altre parti del corpo.

Dall’analisi della documentazione fornita dalla Procura della Repubblica di Potenza - consistente nelle immagini risultanti dalle registrazioni effettuate dalle telecamere di sorveglianza ubicate all’interno ed all’esterno del locale nonché dai verbali delle dichiarazioni rese dai numerosi testimoni presenti ai fatti escussi a sommarie informazioni – sarebbe stato possibile ricostruire la vicenda ed i comportamenti dei singoli soggetti deferiti.

I fatti sarebbero stati confermati dai testimoni ascoltati durante le indagini dei Carabinieri ed in particolare dal sig. Rocco Miglionico, il quale avrebbe dichiarato di aver visto “i calciatori Rosario Damiano Maddaloni, Giovanni Volpe e Salvatore Caturano nonché il preparatore atletico Alessandro Greco, colpire con pugni, calci e schiaffi i due fratelli Nardozza”.

Dagli atti di indagine risulterebbe che un altro testimone, segnatamente il sig. Michele Santarsiero, avrebbe dichiarato che: vedevo anche il calciatore Maddaloni tirare uno schiaffo a Nicola, vedevo il calciatore Volpe che tirava forse degli schiaffi a Nardozza Nicola..., ho visto il preparatore atletico Greco mettere una mano al collo a Daniel Nardozza. Il testimone Nicolò Armini, calciatore del Potenza, avrebbe dichiarato ai Carabinieri: “non so dirvi chi ha avuto la prima reazione manesca nella circostanza. Di sicuro, gli antagonisti erano: da unlatoi due giovani tifosi (gli altri due sono rimasti fermi in maniera passiva, nel senso che non sono intervenuti nella disputa); dall’altra Volpe, Caturano e Maddaloni (omissìs…) Ricordo che uno dei tifosi litigava e si picchiava (o tentava di farlo) con Volpe mentre l’altro con Caturano e Maddaloni. Ricordo che in quel contesto Volpe ha spinto il suo antagonista contro la serranda abbassata di un negozio attiguo all’ingresso del Blend sul lato destro. Dall’altra parte, ovvero nel piazzale lato sinistro, l’altro tifoso litigava con Maddaloni e Caturano. Ho visto questi due colpire con calci e pugni questo secondo tifoso. Non so dirvi in maniera specifica chi abbia tirato calci o chi pugni ma lo hanno colpito più volte buttandolo anche a terra.”

5) In esito al deferimento il Tribunale Federale, all’udienza del 4 giugno 2026, ha trattenuto la causa in decisione, ed ha inflitto ai deferiti, avuto riguardo alla gravità della condotta ascritta, la sanzione disciplinare di 6 (sei) giornate di squalifica, ad eccezione che per Greco Alessandro in cui favore è stata emessa decisione di proscioglimento.

6) Avverso la citata decisione hanno proposto reclamo i sigg. Salvatore Caturano e Giovanni Volpe con atti del 18-19 giugno 2026, e Rosario Damiano Maddaloni con atto del 22 giugno 2026, sollevando eccezioni di carattere preliminare -che in realtà erano state già dedotte con memorie nell’ambito del giudizio di primo grado- e chiedendo in ogni caso l’annullamento e/o la riforma della decisione impugnata, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa. In particolare, è stata richiesta la sospensione del presente procedimento in attesa della formazione del giudicato penale; è stata dedotta la nullità del capo di incolpazione ed il difetto di giustiziabilità della vicenda avanti agli organi di Giustizia Sportiva; l’improcedibilità del deferimento per l’avvenuto superamento dei termini di durata delle indagini. Nel merito è stato chiesto il proscioglimento dei deferiti, e in subordine, previa applicazione della continuazione e delle circostanze attenuanti ex 13 CGS ovvero di quelle ritenute applicabili anche con riferimento all’eccesso colposo della legittima difesa, l’applicazione di squalifica nel minimo ritenuto di giustizia, anche con commutazione della squalifica in ammenda.

La Procura Federale non ha svolto attività difensiva ma si è costituita in Udienza chiedendo il rigetto dei reclami.

7) All’udienza del 6 luglio 2026, svoltasi in videoconferenza, i reclami sono stati chiamati e riuniti per ragioni di connessione, e dopo la discussione delle parti, trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8) I reclami vanno riuniti perché proposti avverso la medesima decisione.

La prima eccezione formulata dalla difesa dei calciatori Caturano, Volpe e Maddaloni riguarda la violazione e falsa applicazione dell’art. 125, comma 4, del CGS, per violazione del diritto di difesa e nullità del capo di incolpazione per presunta genericità, indeterminatezza ovvero per mancata o insufficiente specificazione della condotta contestata. Non sussisterebbe invero, nel caso di specie, secondo gli assunti difensivi, alcuna differenziazione rispetto al processo penale, non essendo stati mossi specifici addebiti rilevanti sotto il profilo disciplinare e non potendo la giustizia sportiva entrare nel merito degli elementi costituivi del reato di rissa, tant’è che il Tribunale ha sanzionato i deferiti “per violenta lite”.

L’eccezione è palesemente infondata. Come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 125 del CGS devono essere descritti nell’atto di deferimento i fatti che si assumono accaduti, con l’enunciazione del profilo disciplinare e, segnatamente, della loro rilevanza ai fini della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza indicati dall’art. 4 del codice.

La descrizione dei fatti contestati è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio, affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta, e l’atto di deferimento assolve la funzione essenziale di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico (CFA, SS.UU., n. 71/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 57/2022-2023).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, peraltro, non costituisce corollario del principio di contestazione quello secondo cui gli specifici particolari della condotta debbano  essere tutti esplicitati nella parte letterale del capo di incolpazione, ben potendo la contestazione integrarsi per relationem con gli atti di indagine posti a disposizione dei deferiti e da questi conosciuti, atteso che il principio di correlazione tra accusa e difesa va inteso non in senso meccanicistico formale, ma in funzione della tutela effettiva del diritto di difesa (CFA, SS.UU., n. 91/2022-2023).

Ne discende che l’obbligo di contestazione è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto nel suo nucleo materiale, mentre ha rilevanza in questa sede la compiuta descrizione del fatto più che la sua qualificazione giuridica, salvo che dalla inesatta indicazione della norma derivi una incertezza sull’addebito tale da comprimere il diritto di difesa (CFA, SS.UU., n. 17/2019- 2020; CFA, SS.UU., n. 12/2021-2022).

Ora, l’incolpazione di cui ai deferimenti in questione appare analiticamente dettagliata con riguardo ai comportamenti addebitati “partecipazione ad una rissa” ed alle circostanze di tempo e luogo del fatto, ed a nulla rileva la qualificazione giuridica attribuita una volta precisati, come è avvenuto, i comportamenti ritenuti rilevanti (colpivano con pugni e calci…causando lesioni...), comportamenti che in ogni caso mai possono essere ritenuti conformi ai comuni canoni di correttezza, lealtà e rettitudine morale cui devono attenersi i soggetti indicati dall’art. 2 del CGS. Del resto per rissa, come unanimemente chiarito da dottrina e giurisprudenza, deve intendersi una lite violenta degenerabile in uno scontro fisico tra più soggetti, la quale in genere è suscettibile di estendersi ad altre persone e che per questo rappresenta un pericolo per l'incolumità pubblica, sicché anche sotto tale profilo il rilievo difensivo inerente la qualificazione giuridica della condotta appare totalmente non conducente.

Ed ancora, come ricordato dalla giurisprudenza (n. 53 CFA/2021-2022) va ribadito che l’art. 4, comma 1 CGS è norma perfettamente autosufficiente e svolge la funzione di disposizione di chiusura del sistema. Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. "fair play)", ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva.  La "lealtà sportiva" costituisce "una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall’altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo”. Non pare occorra aggiungere altro per ritenere rilevanti, ai fini che qui interessano, i comportamenti materiali attribuiti ai deferiti, i quali hanno comunque avuto la possibilità di esercitare pienamente il loro diritto di difesa, a nulla rilevando ogni valutazione sulla sussistenza o meno degli elementi costitutivi del reato o sulla loro qualificazione giuridica.

9) E’ stata in più sedi richiesta, e ribadita con i reclami in oggetto, richiamando la decisione delle SS.UU. 23/CFA del 4 settembre 2024, la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale, in quanto la decisione “non poteva che appoggiarsi alle mere indagini penali ed in particolare ai fotogrammi della video-sorveglianza che non provano gli addebiti disciplinari mossi”. Il convincimento del Tribunale si sarebbe basato infatti esclusivamente sulla valutazione delle investigazioni dei Carabinieri con anticipazione della sentenza penale, come sarebbe comprovato dal fatto che il Tribunale Federale ha in effetti prosciolto l’altro deferito Greco perché….non risulta essere stato ripreso dalle telecamere mentre partecipa alla lite e risulta invero coinvolto nella vicenda soltanto in ragione delle dichiarazioni rese, in particolare, dai tifosi presenti alla lite Miglionico Rocco e Santarsiero Michele….. le quali risultano invero generiche e poco circostanziate e non hanno trovato conferme sostanziali nelle deposizioni rese da altri soggetti.

La richiesta non può trovare accoglimento. L’istruttoria effettuata dalla Procura Federale appare completa, essendosi proceduto non solo all’acquisizione del materiale probatorio posto a fondamento dell’avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura della Repubblica di Potenza, ma anche ad una cospicua attività investiva compiutamente posta in essere dall’organo investigativo federale (acquisizione documentazione, audizione soggetti coinvolti nel deferimento etc.). Tanto più che è principio pacifico, sempre affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che gli atti di un procedimento penale, ed a volta addirittura anche solo delle mere intercettazioni telefoniche contenute in un’ordinanza custodiale, possono costituire elementi di prova ed essere liberamente valutati in sede disciplinare.  Nel caso di specie, invece, oltre le video riprese dei locali in cui si è verificata la lite sono state assunte sommarie informazioni anche da numerosi testi presenti ai fatti, tra i quali alcuni soggetti non legati da rapporti di conoscenza con le parti coinvolte, come i baristi del locale “Blend” Gomes da Silva e Telesca Vito. Insomma, come chiarito da questa Corte (CFA, SS.UU., n. 102/ 2025-2026) l’obiezione difensiva si risolve, nella sostanza, nella richiesta di sospendere il giudizio disciplinare in attesa dell’esito del procedimento penale, pretesa che tuttavia contrasta con il principio fondamentale di autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, più volte ribadito da questa Corte e dal Collegio di garanzia dello sport:  Il giudice sportivo è chiamato a pronunciarsi sulla base degli elementi di prova legittimamente acquisiti al momento della decisione, applicando lo standard probatorio proprio dell’ordinamento di appartenenza – quello della ragionevole certezza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti – senza che la pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti possa costituire ragione di differimento o di paralisi del giudizio disciplinare.

Si aggiunga che il richiamo al precedente di cui alla decisione di questa Corte, SS.UU. n. 0023/CFA del 4 settembre 2024, non è conferente al caso di specie, sotto un duplice profilo.

Sotto un primo profilo, in quella vicenda la sospensione è stata disposta in ragione del fatto che né la Procura federale né la Procura nazionale dello sport avevano svolto autonomi atti di indagine e che, ai fini della decisione di merito, erano disponibili soltanto frammentari atti del procedimento penale, sicché la Corte non era in grado di accertare e valutare i fatti; nel caso di specie, per contro, la Procura federale ha acquisito l’intero fascicolo investigativo penale - comprensivo delle immagini di videosorveglianza e dei verbali delle dichiarazioni testimoniali - ed ha proceduto all’audizione dei deferiti, sicché il compendio probatorio risulta completo e consente l’accertamento autonomo della fattispecie disciplinare.

Sotto un secondo profilo, l’indirizzo che ammetterebbe la sospensione in attesa del giudicato penale per condotte connesse all’attività sportiva non solo si pone in tensione con il consolidato principio di autonomia, ma risulta superato dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, che ha qualificato come “abnorme” il provvedimento con cui il giudice di primo grado sospende ogni decisione nel merito in attesa del passaggio in giudicato della decisione penale pendente per i medesimi fatti, in quanto posto al di fuori del sistema ordinamentale sportivo, incentrato sull’autonomia del procedimento disciplinare e sulla celerità della decisione (CFA, SS.UU., n. 51/2025-2026).

Non bisogna poi dimenticare la natura diversa dell’illecito disciplinare contestato rispetto alle fattispecie rilevanti in sede penale: la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 C.G.S., come prima ribadito, non richiede la perfetta sovrapponibilità con le fattispecie penalistiche e può sussistere anche in presenza di condotte che, pur non integrando il reato contestato, risultino comunque lesive dei valori fondamentali dell’ordinamento sportivo. Quest’ultimo rilievo rende altresì non conducente e privo di alcun pregio l’ulteriore argomento difensivo, secondo cui in caso di ammissione, nel processo penale, dell’istituto della “messa alla prova” con conseguente estinzione del reato, si determinerebbe l’inutilizzabilità degli atti penali oggi richiamati. E ciò sia perché nessuna norma prevede, con riguardo all’istituto giuridico richiamato, la sanzione d’inutilizzabilità degli atti in caso di estinzione del reato, e sia perché, come reiteratamente affermato ai fini che qui interessano, la valutazione operata da questa Corte è autonoma, autosufficiente e fondata su un quadro indiziario che, allo stato degli atti, raggiunge il grado di certezza richiesto dall’ordinamento sportivo.

10) L’eccezione di difetto di “giustiziabilità” da parte degli organi federali, per essere i fatti avulsi dal contesto sportivo, è stata sollevata con riferimento alla presunta mancanza del contesto temporale, poiché la gara di calcio si sarebbe svolta alle 20,30 mentre i fatti si sarebbero verificati alle 2:30 del mattino successivo. Peraltro la causa della lite (vale a dire della  rissa di cui si discute) non sarebbe riferibile alla gara Potenza-Monterosi Tuscia “ma riguarderebbe l’andamento della squadra durante l’intera stagione sportiva, ritenuta poco soddisfacente dai lli Nardozza; neanche si trattava di festeggiamenti ufficiali, ma di semplice consumazione di caffè, cornetti e cappuccini al Bar da parte di calciatori e tecnici dopo aver ultimato il campionato con successo (difesa Caturano e Volpe), o di festeggiamento per  la meritata salvezza (difesa Maddaloni).

Ora, non v’è chi non veda come simili affermazioni siano intrinsecamente contraddittorie, posto che sono le stesse parti ad ammettere, come del resto già evidenziato nella memoria difensiva del 22.04.2026 allorché si è parlato di festeggiamenti dopo la gara con il Monterosi, che la causale della lite è comunque riferibile all’attività sportiva (stavano festeggiando, come ricordato dalla difesa all’odierno dibattimento), e che i motivi della contestuale presenza dei tesserati negli esercizi pubblici (ristoranti, bar etc.) sono per l’appunto riconducibili al positivo esito della gara valevole per i Play-out della Lega Pro, e comunque per la positiva conclusione del campionato.

Ma, a prescindere da quanto sopra rilevato, deve essere ricordato ancora una volta che la norma di cui all’art. 4 CGS, ha assunto una dimensione che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé considerata, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva. Per di più, può tranquillamente affermarsi che il contesto dei festeggiamenti e il forte risalto mediatico derivante dalla violenta lite (il primo procedimento iscritto il 14 giugno 2024, n. 1209 pf23/24 è scaturito da notizia di stampa) creano di per sé un indubbio collegamento con l’attività sportiva. Infatti, è pacifico che il nesso con i festeggiamenti per la vittoria di un match comporti che l’evento debba essere considerato come naturale prosecuzione o appendice della gara, e non come episodio della “vita privata”; inoltre, per giurisprudenza costante, il fattore temporale è irrilevante nel caso in cui, anche a distanza di ore dal termine della gara, i tesserati si trovino insieme a causa dell’evento sportivo. Ed ancora, la diffusione della notizia sui media -come è avvenuto- amplifica la gravità dell'infrazione poiché quando gli organi di stampa associano esplicitamente il nome dei tesserati alla rissa ed al loro club si concretizza la lesione dell'ordinamento sportivo e dell'immagine della Federazione (c.d. danno reputazionale), giustificando l'azione disciplinare per l'art. 4 CGS.

Resta fermo, per converso, il principio per il quale tendenzialmente esulano dalla giustiziabilità sportiva le sole condotte maturate in un ambito strettamente privato e prive di ogni collegamento con l’attività sportiva e le regole di condotta che la stessa impone ai tesserati, limite che nella specie non viene in rilievo per le ragioni sopra esposte.

Per l’effetto, l’eccezione del difetto di giustiziabilità deve essere respinta.

11)  I reclamanti deducono ancora l’improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione degli artt. 118, 119 e 122 CGS, per superamento del termine di durata massima delle indagini, assumendo che il procedimento n. 1209 pf 23-24 non sarebbe stato mai formalmente archiviato, sicché non sarebbe stato consentito aprire un nuovo procedimento; che la Procura federale sarebbe rimasta inerte, in violazione dell’art. 119 CGS; e che l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. non costituirebbe un “fatto nuovo” idoneo a giustificare la riapertura del procedimento ai sensi dell’art. 122, comma 4, CGS.

Il motivo in sostanza si articola in tre distinte censure, concernenti, rispettivamente, l’asserita insussistenza di un formale provvedimento di archiviazione del procedimento n. 1209 pf 23- 24, la dedotta inerzia della Procura federale in violazione dell’art. 119 CGS e la negata idoneità dell’avviso di conclusione delle indagini penali a integrare il “fatto nuovo” di cui all’art. 122, comma 4, CGS.

Nessuna di esse è fondata, né isolatamente né nel loro complesso, per le ragioni che seguono.

Giova brevemente richiamare il quadro normativo di riferimento, quale delineato dagli artt. 119 e 122 del Codice. L’art. 119, comma 1, CGS pone in capo al Procuratore federale il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento delle violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia, prevedendo, ai commi 2 e 3, l’iscrizione delle notizie di fatti o atti rilevanti nell’apposito registro entro trenta giorni dalla loro ricezione o acquisizione. Il comma 4 stabilisce che la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante, mentre il comma 6 dispone che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati, fatti salvi - “in ogni tempo” - gli atti e i documenti acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Quest’ultima norma, dunque, introduce una rilevante eccezione alla regola dell’inutilizzabilità temporale determinata, come vedremo meglio dopo, dalla necessità di bilanciare i principi della celerità del processo sportivo con quello della ricerca della verità effettiva.

L’art. 122, comma 4, CGS consente, dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini d’ufficio quando emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, e il successivo comma 5 contempla espressamente, quale fonte di tali nuovi fatti, il “provvedimento che dispone il giudizio penale”, ancorando in tale evenienza la prescrizione del diritto di sanzionare all’ottava stagione sportiva successiva.

L’archiviazione, ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso art. 122 CGS, comporta comunque specifici passaggi procedurali volti a garantirne la trasparenza: comunicazione alla Procura generale dello sport presso il CONI entro 10 giorni; l’esistenza di una pur sintetica motivazione e, infine e soprattutto, la comunicazione ai soggetti indagati e ai denuncianti. Giova soggiungere pertanto che l’archiviazione disciplinare, secondo la dottrina, non costituisce un atto unilaterale e meramente potestativo della Procura federale, bensì una fattispecie complessa, che si compone anche della comunicazione dell’intendimento di archiviare alla Procura generale dello sport, della condivisione di quest’ultima e del successivo provvedimento succintamente motivato.

Al riguardo, devono essere richiamate due considerazioni. La prima consiste nel fatto che le superiori disposizioni sono state mutuate sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 125 disp. att. cpp e 408 cpp a proposito dell’infondatezza delle notizie di reato, o comunque dell’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio; la seconda, che è una diretta conseguenza della prima, è che il meccanismo appena sopra descritto, unitamente all’individuazione di precisi termini di legge per la durata delle indagini, è stato formulato a garanzia delle persone sottoposte ad indagine, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo. La prova ne è data, all’evidenza, dal regime di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini e dalla possibilità, introdotta per i procedimenti penali con la riforma Cartabia, di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato, e cioè dell’istituto che permette, proprio nell’interesse dell’indagato, di spostare indietro la data di iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater c.p.p.), quando l’organo inquirente ne abbia ritardato ingiustificatamente o per negligenza l'iscrizione.

Può quindi affermarsi, con ragionevole certezza, che il sistema (specie quello penale ma anche quello disciplinare) è stato strutturato a garanzia delle persone sottoposte ad indagine, una volta individuate ed iscritte nell’apposito registro delle notizie di reato, momento che costituisce la genesi di tutte le disposizioni sopra richiamate.

Senonché, nel caso che ci occupa, a quanto è dato evincere dagli atti, la sussistenza del procedimento disciplinare avviato nel 2024 (1029pf23/24) è comprovata soltanto dalle due missive, indirizzate l’una ai Carabinieri di Potenza e l’altra alla Procura della Repubblica il 10 e 29 luglio 2024  (allegate alla memoria del Caturano del 22.04.2026), con le quali la Procura Federale, in esito alla notizia di stampa apparsa su sportface.it, ha chiesto notizie in merito ai fatti verificatisi il 19 maggio 2024. Richiesta evasa dalla Procura della Repubblica di Potenza dopo oltre un anno, e cioè solo in data 4.11.2025 con la trasmissione dell’avviso di conclusione indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p., come risulta dall’espresso riferimento apposto sulla nota della citata A.G. “in risposta alla richiesta di cui al proc. 1029pf2023/2024”, trasmissione che ha determinato la Procura Federale ad avviare nuovo procedimento disciplinare. Si vuol dire, in altri termini, che nell’ambito del primo proc. 1029pf2023/2024 non è stata mai effettuata alcuna individuazione dei tesserati coinvolti nella lite, né tanto meno alcuna iscrizione dei nominativi nell’apposito registro, come si desume dal fatto che nessuna comunicazione dell’archiviazione è stata effettuata ai soggetti indagati. E non si tratta di omissioni investigative riconducibili all’organo federale o in qualche misura attribuibili all’inerzia o negligenza di detto organo, ma di situazione strettamente connessa alle esigenze investigative ravvisate dall’A.G., e per le quali nessun nocumento in concreto è derivato ai soggetti coinvolti nella vicenda, i quali quindi sono stato ampiamente garantiti e non possono eccepire alcunché in ordine al segreto investigativo apposto all’epoca dalla Procura e dai Carabinieri sull’intera vicenda.

Ne deriva, ulteriormente, che correttamente il giudice di prime cure ha potuto ritenere, in proposito, del tutto irrilevante il fatto che si sia disposto un nuovo procedimento in luogo della riapertura formale del fascicolo originario, costituendo tale circostanza una mera irregolarità formale, priva di incidenza sulla procedibilità dell’azione.

In ogni caso, come prima ricordato, deve comunque essere ribadito ancora una volta che il sesto comma dell’art. 119 CGS consente sempre l’utilizzazione di atti acquisiti tramite la Procura della Repubblica e le altre autorità giudiziarie dello Stato, e che la giurisprudenza della Corte Federale e del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione SS.UU. 40/2023) ha fatto più volte uso della predetta norma. Ciò in quanto la magistratura ordinaria è dotata di poteri investigativi che la Procura Federale non possiede (es. intercettazioni telefoniche ed ambientali, perquisizioni e sequestri etc.), ed impedire l’uso di tali atti perché trasmessi oltre i termini dell’indagine sportiva comporterebbe una grave ed irragionevole lacuna del compendio probatorio, impedendo l’accertamento di gravi violazioni per l’ordinamento sportivo. Prevale dunque il principio di effettività, della verità materiale e della salvaguardia della regolarità delle competizioni sportive, tanto più che si tratta di atti assistiti da una presunzione di legalità perché provenienti da un organo giurisdizionale che garantisce ampiamente i diritti costituzionali e di difesa degli indagati. Si aggiunga ancora che, come già osservato, nel caso di specie non può essere ravvisata l’inerzia degli organi federali, inerzia per la quale è prevista la sanzione dell’inutilizzabilità, e che sarebbe irragionevole sanzionare l’organo sportivo per i tempi naturalmente più lunghi riconosciuti all’Autorità Giudiziaria, soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui nessun danno dalla mancata riapertura dell’iniziale procedimento è derivato in concreto per i soggetti oggi deferiti nell’indagine disciplinare.

L’eccezione riguardante l’asserita improcedibilità dell’azione disciplinare deve quindi essere respinta, al pari di quella relativa alla negata idoneità dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. ad integrare un “fatto nuovo”.

A quest’ultimo proposito, infatti, va osservato che la ricezione in data 5 novembre 2025 dell’avviso di conclusione delle indagini penali, con il quale sono stati per la prima volta resi disponibili alla Procura federale gli esiti della complessa attività investigativa svolta dalla Procura della Repubblica (segnatamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al locale e i verbali delle dichiarazioni testimoniali),  integra a pieno titolo la nozione di nuovo fatto o circostanza rilevante di cui all’art. 122, comma 4, CGS, dal momento che, come prima visto, nessun concreto elemento conoscitivo in ordine all’evento del 19 maggio 2024 era stato in precedenza acquisito dall’organo inquirente federale.

Tale conclusione è imposta dallo stesso tenore del comma 5 dell’art. 122 CGS, che – nel disciplinare l’ipotesi in cui i nuovi fatti si desumano da un provvedimento che dispone il giudizio penale - presuppone, a fortiori, che gli atti del procedimento penale possano costituire la fonte dei nuovi fatti legittimanti la riapertura o l’avvio di nuova indagine disciplinare.

In tal senso si è del resto espressamente pronunciata questa Corte, riconoscendo che la riapertura delle indagini può essere disposta quando emergano, “eventualmente anche da un provvedimento che disponga il giudizio penale, nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il procuratore federale non era a conoscenza” (CFA, Sez. I, n. 80/2023-2024).

Né vale obiettare che l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. costituirebbe un “atto” e non un “fatto”, atteso che ciò che rileva, ai fini dell’art. 122, comma 4, CGS, non è la qualificazione formale del documento, bensì l’emersione, per il suo tramite, di un compendio probatorio in precedenza ignoto e idoneo a fondare l’accusa, compendio reso disponibile soltanto con la trasmissione del fascicolo penale, dopo che le precedenti richieste di accesso agli atti formulate dalla Procura federale in data 10 e 29 luglio 2024 erano rimaste prive di riscontro.

12) Passando al merito della vicenda può tranquillamente affermarsi che appare pienamente provato che nel prosieguo della serata del 19 maggio 2024, dopo l’incontro di calcio valevole per i Play out Lega Pro tra il Potenza ed il Monterosi Tuscia, si è verificata una violenta lite tra i giocatori del Potenza ed alcuni tifosi, e che nell’occasione i fratelli Nardella hanno riportato le lesioni indicate nei capi di incolpazione.

Dall’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza poste all’interno e all’esterno dell’esercizio pubblico “Blend” risulta infatti che i due Nardella, dopo un’animata discussione con alcuni giocatori, sono stati colpiti con pugni e calci dagli odierni reclamanti. In particolare, il Caturano è stato ripreso mentre sferra due calci a Nardella Nicola; Maddaloni è stato ripreso mentre sferra un pugno a Nardella Daniel mentre Volpe è stato ripreso mentre tenta di colpire il Nardella Nicola. Tali risultanze sono corroborate dalle dichiarazioni dei testimoni escussi nell’immediatezza - tra cui Rocco Miglionico e Michele Santarsiero - i quali hanno indicato concordemente i calciatori Volpe, Maddaloni e Caturano tra coloro che hanno colpito i fratelli Nardozza, nonché dalla s.i.t. rese ai Carabinieri dai tesserati del Potenza Bronzi, Verrengia e Armini che hanno collocato il Caturano, il Volpe e il Maddaloni tra i protagonisti della contesa.  Armini, come prima visto, ha riferito di aver visto questi due (Maddaloni e Caturano) “colpire con calci e pugni questo secondo tifoso. Non so dirvi in maniera specifica chi abbia tirato calci o chi pugni ma lo hanno colpito più volte buttandolo anche a terra”.

Vero è, come affermato dal Tribunale, che la lite è avvenuta al culmine di una serie di provocazioni, poste in essere dai due Nardella nei momenti antecedenti l’ingresso al “Blend”, vale a dire presso l’esercizio Mac Donald ed un distributore di benzina, in danno di altri calciatori del Potenza (Maddaloni e Steffé, cui sono state sottratte due felpe) ed anche degli odierni deferiti, ma è parimenti innegabile che la reazione di questi ultimi è stata smodata, dando corso ad una condotta violenta inammissibile e censurabile.

Difetta, pertanto, il requisito della proporzione tra l’offesa e la reazione, indispensabile ai fini dell’invocata scriminante della legittima difesa, come reso evidente dalla circostanza - non controversa - che i fratelli Nardozza hanno riportato lesioni guaribili in giorni 15 e in giorni 7, mentre i calciatori del Potenza non hanno avuto alcun significativo nocumento fisico. Inoltre, tale reazione è avvenuta in un contesto di superiorità numerica, e la violenza è stata esercitata anche mediante colpi inferti alle spalle.

La condotta accertata, dunque, non integra una difesa legittima, ma una reazione violenta e sproporzionata, come tale pienamente sussumibile nella violazione dell’art. 4, comma 1, CGS. Le medesime considerazioni inducono a escludere la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), CGS, atteso che il contributo causale della condotta dei fratelli Nardozza – pur riconosciuto dal Tribunale sul piano della provocazione - è stato adeguatamente apprezzato nell’ambito della complessiva valutazione della vicenda e non vale a giustificare una riduzione della sanzione, preclusa – a giudizio di questa Corte – dalla gravità e dalla sproporzione della reazione posta in essere dai deferiti.

Quanto, infine, alla lamentata mancata differenziazione delle posizioni, deve osservarsi che la determinazione della sanzione in misura uniforme rispetto agli altri calciatori autori della condotta violenta riflette l’omogeneità del ruolo attivo da ciascuno assunto nella colluttazione, sicché non è ravvisabile, sul punto, alcun vizio della motivazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono i reclami devono perciò essere respinti.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Vincenzo Barbaro                                                  Antonino Anastasi

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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