F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0013/CFA pubblicata il 21 Luglio 2026 (motivazioni) – sig. Michele Diosono e società A.C. Perugia Calcio s.r.l. / PF
Decisione/0013/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0204/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Domenico Luca Scordino - Componente
Alberto Mignone - Componente
Sergio Della Rocca - Componente
Antonino Anastasi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0204/CFA/2025-2026 proposto dal sig. Michele Diosono e dalla società A.C. Perugia Calcio s.r.l. in data 26 giugno 2026, per l’annullamento o la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0284/TFNSD/2025-2026 del 19.06.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 15 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi; sono presenti l’Avv. Marco Sabato per i reclamanti e l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’atto che ha dato origine al contenzioso in esame la Procura federale ha deferito avanti Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare:
- il sig. Michele Diosono, non tesserato ma collaboratore, all’epoca dei fatti, per la società A.C. Perugia Calcio Srl, nella qualità di Delegato gestione dell’evento e, quindi, persona addetta a servizi ed attività all'interno e nell'interesse dell’A.C. Perugia Calcio Srl e comunque in attività rilevanti per l'ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S., per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive nelle “Linee Guida 2014 del Servizio di Stewarding” che prevede, tra le altre cose, l’osservazione e la vigilanza degli spettatori in tutte le aree e nei servizi interessati dalla loro presenza finalizzata a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità e ad individuare situazioni che potrebbero creare turbative all’ordine ed alla sicurezza pubblica, e per aver disatteso le misure organizzative adottate, con determinazione del 25 novembre 2025, dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, in occasione della gara Perugia - Ternana del 7 dicembre 2025, con la quale era stata disposta la necessaria “implementazione del servizio di stewarding”;
- la società A.C. Perugia Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Diosono, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
L’incolpazione trae origine da accadimenti verificatisi in data 7.12.2025 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, al termine della gara Perugia - Ternana valida per il campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico.
Alla conclusione dell’incontro, mentre le due compagini rientravano negli spogliatoi, il calciatore della Ternana Alessandro Morlupo riferiva di essere stato colpito alla testa da un piccolo oggetto (probabilmente una moneta) lanciatogli contro da un sostenitore della squadra di casa e che il colpo gli aveva provocato lievi ferite al cuoio capelluto, subito medicate dal medico sociale della Ternana.
Esperite adeguate indagini ed acclarata la veridicità dell’episodio, la Procura federale incolpava il sig. Diosono (quale dirigente delegato alla gestione dell’evento) e il Perugia calcio per la carente gestione delle attività di prevenzione e vigilanza contro eventuali intemperanze della tifoseria.
Con la decisione oggetto del presente reclamo, il Tribunale ha ritenuto fondate le accuse ed ha di conseguenza sanzionato il sig. Diosono con due mesi di inibizione e la società Perugia Calcio con un’ammenda di euro 4.000,00 (quattromila/00).
In primo luogo, il Tribunale ha addebitato ai deferiti di avere impiegato 87 steward, oltre a 7 riserve, mentre in sede di Gruppo operativo sicurezza (GOS) presso la Questura di Perugia era stato stabilito - trattandosi di un derby regionale considerato a rischio elevato - l’impiego di 130 addetti, dei quali 30 a carico della società ospitata: sicché il Tribunale ha commisurato l’addebito al minor numero di assistenti impiegati rispetto ai 100 di competenza del Perugia.
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che - pur essendo il tunnel di ingresso agli spogliatoi posizionato ai piedi della Curva Nord - non si registrava presenza di steward posizionati sia lungo il perimetro del terreno di gioco prospicente la Curva stessa sia sugli spalti del medesimo settore, in modo da poter effettivamente monitorare il comportamento dei tifosi del Perugia.
La decisione del Tribunale è stata impugnata dai soccombenti con il reclamo all’esame, che ne domandano in via principale l’integrale riforma con proscioglimento dall’incolpazione e, in via gradata, la riduzione delle sanzioni inflitte.
Si è costituita la Procura federale, instando per il rigetto del gravame.
All'udienza del 15 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive posizioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reclamo non merita accoglimento.
2. Per esigenze logiche, va esaminato prioritariamente il motivo con il quale i reclamanti contestano la prova di quanto asserito dal calciatore della Ternana Morlupo, rilevando: da un lato, che l’episodio non è menzionato nel referto arbitrale e che nessuno dei collaboratori della Procura federale presenti ha dichiarato di avervi assistito; dall’altro che la monetina dalla quale l’atleta sarebbe stato colpito non è mai stata ritrovata.
Il mezzo non ha fondamento.
Per quanto riguarda la mancata registrazione dell’episodio nel referto arbitrale, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui “Il referto arbitrale fa prova di ciò che l’arbitro attesta come avvenuto in sua presenza, ciò che lui ha potuto verificare in via diretta, ma non fa prova anche del quod non.
La circostanza che un evento non risulti dal referto arbitrale non esclude affatto il suo reale accadimento. L’art. 61, 1° comma, primo periodo, CGS consente di affermare che il referto del Direttore di gara (o arbitro) e il rapporto del Commissario di campo fanno piena prova soltanto in ordine ai fatti accaduti e al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara; mentre la norma non esclude affatto che possano essere avvenuti fatti o tenuti comportamenti non risultanti dai rapporti degli ufficiali di gara. Pertanto, le fonti indicate non fanno prova anche del quod non e, di conseguenza, non impediscono che la prova di altri fatti accaduti, o comportamenti tenuti, possa essere ricavata aliunde attraverso altre fonti di prova o, più in generale, mezzi istruttori, fermo il principio del libero convincimento dell’organo giudicante” (cfr., ex multis, CFA, Sez. I, n. 77/2025-2026).
Nondimeno, va precisato, a correzione della motivazione della decisione impugnata, che il Tribunale ha erroneamente annoverato il referto arbitrale fra le fonti di prova dell’episodio.
Dal referto della gara Perugia-Ternana del 7 dicembre 2025 risulta infatti che l’incontro si è svolto regolarmente e che nulla è annotato in ordine ai fatti qui in esame; nulla risulta, del pari, dalle segnalazioni degli assistenti dell’arbitro e dell’operatore FVS, mentre il quarto ufficiale ha riferito unicamente di un episodio estraneo al presente giudizio. L’accertamento della responsabilità riposa, dunque, su fonti di prova diverse dal referto, delle quali si darà conto nel prosieguo, integrando e correggendo sul punto la motivazione impugnata ai sensi dell’art. 106 del Codice di giustizia sportiva.
Per quanto riguarda il mancato rinvenimento dell’oggetto contundente, si tratta di circostanza del tutto irrilevante, poiché il materiale probatorio acquisito dalla Procura consente agevolmente di ritenere comprovato l’episodio descritto in narrativa.
Tanto si evince, in primo luogo, dalle dichiarazioni, costanti e reiterate, del Morlupo, il quale in sede di audizione ha confermato quanto riferito nell’immediatezza del fatto e si è riconosciuto nelle immagini video; dalla testimonianza di altro giocatore della Ternana (sig. Tommaso Vitali) che gli era vicino in quel frangente e che ha riscontrato de visu l’accaduto; nonché dalla dichiarazione resa ai collaboratori della Procura federale presenti alla gara, e dalla medesima sottoscritta, del medico sociale della Ternana, dott.ssa Alessandra Favoriti, la quale, dopo avere prestato le prime cure al calciatore, ha dato atto di una “lesione da corpo contundente del cuoio capelluto”.
Né rileva, in senso contrario, la circostanza dedotta dai reclamanti che agli atti non figuri un certificato medico in senso proprio, ovvero che il Morlupo non si sia recato al pronto soccorso e abbia partecipato regolarmente all’allenamento del giorno successivo: la dichiarazione del sanitario che ha prestato le cure sul posto è pienamente idonea a dare conto della lesione, mentre l’entità di quest’ultima è comunque estranea all’addebito, per le ragioni che si diranno al punto 7.
Ma, soprattutto, gli atti istruttori acquisiti dalla Procura confortano obiettivamente tali testimonianze.
In particolare, è presente nel fascicolo di primo grado un breve video - trasmesso alla Procura federale il 20 dicembre 2025 dalla Questura di Perugia, Divisione investigazioni generali e operazioni speciali, e legittimamente utilizzabile ai sensi degli artt. 57 e 61, comma 1, secondo periodo, del Codice di giustizia sportiva - che riprende proprio la fase finale del deflusso dei giocatori verso gli spogliatoi al termine dell’incontro.
Dal suddetto video si percepisce chiaramente (verso il secondo 38, che il Morlupo colloca al secondo 40, con divergenza del tutto marginale e priva di rilievo) un giocatore della Ternana il quale, arrivato in prossimità dell’ingresso del tunnel, con un movimento istintivo e improvviso, china il capo in avanti come se fosse stato colpito da un oggetto. Contestualmente un altro giocatore della Ternana allunga il braccio sulla testa del compagno, come per offrirgli protezione.
Dai fotogrammi non risulta possibile individuare l’autore effettivo del lancio. Tuttavia, negli istanti successivi (verso il secondo 52) il video riprende un tifoso presente in Curva Nord con al collo una sciarpa bianca e rossa (i colori del Perugia) il quale, dopo essersi guardato intorno, infila la mano destra nella tasca dei pantaloni e compie con lo stesso braccio un inequivocabile gesto di lancio in direzione dell’ingresso del tunnel.
Deve peraltro precisarsi che il gesto ripreso al secondo 52 è successivo di alcuni secondi al movimento del calciatore e non coincide, pertanto, con il lancio che ha determinato la lesione; e che inequivocabile è il solo gesto del lancio, non anche la natura dell’oggetto scagliato.
Esso conserva nondimeno un autonomo rilievo probatorio, quale riscontro della concreta attitudine del settore occupato dalla tifoseria di casa ad essere sede di lanci diretti verso l’imbocco del tunnel, e dunque della effettiva esposizione a rischio di quella zona e della insufficienza della vigilanza su di essa.
Tanto chiarito in fatto, si ricorda che costituisce ormai ius receptum che lo standard probatorio richiesto ai fini della affermazione della responsabilità in ambito disciplinare sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio ed integrato dall’ulteriore regola del confortevole convincimento: si tratta di un principio di portata generale che richiede per la sua adeguatezza un grado inferiore di certezza, fondato sulla esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito (cfr., da ultimo, CFA, Sez. II, n. 124/2025-2026).
In tale ottica, gli elementi istruttori cui si è sopra fatto cenno - le dichiarazioni del calciatore e del compagno di squadra, l’attestazione del medico sociale, il movimento ripreso al secondo 38 del filmato e il contesto da questo documentato - in quanto connotati da gravità, precisione e concordanza, consentono appunto di affermare, a giudizio della Corte, che il calciatore Morlupo è stato, nell’occasione, effettivamente colpito al capo da un oggetto proveniente dal settore occupato dalla tifoseria perugina.
3. Chiarito quanto sopra, si procede ad esaminare i motivi mediante i quali i reclamanti sostengono che in realtà - al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale - il sig. Michele Diosono, nella qualità di persona addetta a servizi ed attività all'interno e nell'interesse dell’A.C. Perugia Calcio Srl, abbia puntualmente attuato tutte le misure idonee al fine di garantire lo svolgimento della gara Perugia-Ternana in totale sicurezza.
In tal senso i reclamanti osservano, in primo luogo, che ha errato il Tribunale nel ritenere che il Gruppo operativo sicurezza presso la Questura di Perugia avesse imposto la presenza di un numero di steward (100) ben superiore a quello (85) effettivamente impiegato dal sig. Diosono.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione con la quale la Procura federale ha dedotto che i reclamanti hanno depositato in sede di reclamo un documento che avrebbero potuto produrre sin dal primo grado.
La nota della Questura di Perugia reca infatti la data del 24 giugno 2026, successiva al deposito della decisione impugnata, avvenuto il 19 giugno 2026, ed è stata analiticamente indicata nel reclamo e comunicata alla controparte unitamente ad esso, secondo quanto prescrive l’art. 101, comma 3, terzo periodo, del Codice di giustizia sportiva.
Il documento è dunque ammissibile, in quanto formatosi in epoca successiva alla decisione impugnata e ritualmente prodotto.
A tale conclusione non osta il rilievo che la nota attesti fatti anteriori e già noti alle parti.
La facoltà di produrre nuovi documenti in sede di reclamo, riconosciuta dall’art. 101, comma 3, terzo periodo, del Codice di giustizia sportiva, è infatti presidiata da requisiti di forma - l’indicazione analitica nel reclamo e la comunicazione alla controparte - preordinati a garantire il contraddittorio, e non è subordinata alla novità del fatto rappresentato nel documento.
Occorre altresì precisare che i fatti dei quali quella nota costituisce riscontro - la riunione del Gruppo operativo sicurezza del 4 dicembre 2025, la riduzione del numero degli assistenti e il contenuto del punto 6.3 del piano di gestione dell’evento - erano già stati integralmente allegati dai deferiti nella memoria difensiva depositata avanti al Tribunale.
Nuova, pertanto, è soltanto la prova documentale di circostanze già dedotte in primo grado, e non la deduzione difensiva in sé considerata: la produzione non altera il thema decidendum e non integra una tardiva costruzione probatoria, ma fornisce un riscontro sopravvenuto ad una allegazione tempestiva, in coerenza con la ratio della disposizione richiamata.
Ciò premesso, il motivo è fondato nella parte in cui lamenta l’erroneità dell’accertamento compiuto dal Tribunale in ordine al numero di assistenti allo stadio prescritto per la gara.
In estrema sintesi, si ricorda che nella riunione del 4 dicembre 2025, dedicata appunto alla imminente partita Perugia-Ternana, il Gruppo operativo sicurezza (GOS) presso la Questura di Perugia stabilì che per il livello di rischio attribuito alla gara dovessero essere impiegati complessivamente 130 steward (di cui 30 forniti dalla Ternana e 100 dal Perugia).
Avuto riguardo a tale previsione, il Tribunale ha appunto rilevato che il Perugia, avendo impiegato un numero di assistenti sensibilmente inferiore ai 100 di sua competenza, ha colpevolmente violato la prescrizione del GOS. Senonché, avendo i tifosi della Ternana deciso di non acquistare biglietti per il derby regionale rinunciando in massa alla trasferta a Perugia, la situazione fattuale è mutata, sicché il GOS risulta aver di fatto consentito al Perugia l’utilizzo di un numero minore (85) di steward.
Tanto si deduce dalla nota del 24/6/2026 (quindi posteriore al giudizio di prime cure) allegata al reclamo, nella quale il Questore di Perugia attesta che il numero degli steward effettivamente impiegati il giorno della gara in argomento è stato determinato in 85 in ragione della mancata presenza della tifoseria ospite e che tale numero è stato comunicato alla società per le vie brevi ed inserito altresì nell’ordinanza di servizio che ha disciplinato l’evento sportivo.
Non è superfluo osservare, per completezza, che la stessa ricostruzione difensiva presenta sul punto oscillazioni mai chiarite: la memoria di primo grado e il reclamo riferiscono di una determinazione per 87 assistenti oltre a 7 riserve, poi “ulteriormente limitato a 85”; il Tribunale registra 87 unità più 7 riserve; il piano di gestione dell’evento e la nota della Questura indicano 85. Resta quindi accertato che il sig. Diosono non ha in realtà impiegato - come erroneamente affermato dal Tribunale sulla base dei documenti allora disponibili - un numero di steward inferiore a quello prescritto dal GOS. Tale rilievo, peraltro, non elide la piena responsabilità del dirigente e l’accoglimento del motivo comporta la sola correzione della motivazione che sorregge la decisione impugnata, e non la sua riforma.
Come si dirà, infatti, l’addebito mosso dalla Procura federale non ha ad oggetto il numero degli assistenti impiegati, sicché l’accertamento qui compiuto, per quanto favorevole ai reclamanti, non incide sull’esito del giudizio.
A tale correzione la Corte procede nell’esercizio del potere di riesame nel merito che l’art. 106 del Codice di giustizia sportiva le attribuisce in forza dell’effetto pienamente devolutivo del reclamo.
4. Occorre, in proposito, puntualizzare che l’atto di deferimento del 15 maggio 2026 non contesta al sig. Diosono, in sé e per sé, la riduzione del numero complessivo degli steward impiegati, bensì — con formulazione univoca — di avere disatteso l’obbligo di “osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree e nei servizi interessati dalla loro presenza”, previsto dalle “Linee guida 2014 del servizio di stewarding”, e le misure organizzative straordinarie disposte dall’Osservatorio nazionale con la determinazione del 25 novembre 2025, “in quanto, nel momento in cui il calciatore della Ternana veniva colpito, non si rilevava presenza alcuna di steward posizionati sia lungo il perimetro del terreno di gioco prospicente la Curva Nord e sugli spalti del medesimo settore, impegnati a monitorare il comportamento dei tifosi del Perugia ivi presenti”.
L’addebito, dunque, ha natura qualitativa e funzionale, e non meramente quantitativa: esso attiene soprattutto alla destinazione e al posizionamento degli assistenti allo stadio, e cioè al concreto esercizio della funzione di osservazione e di vigilanza sul settore a rischio, e non tanto al mero calcolo aritmetico delle unità impiegate.
In tale ottica, le considerazioni dei reclamanti, i quali affermano in sostanza che il settore era al momento adeguatamente presidiato da almeno 15 steward, non risultano convincenti.
Al riguardo, dalle immagini del video fornito dalla Questura, si evince chiaramente e obiettivamente come nel momento delicato della fine della gara (tra l’altro vinta dalla squadra ospite) nella Curva Nord siano presenti pochissimi steward, oltretutto dislocati a bordo campo e quindi impossibilitati a controllare il comportamento della tifoseria perugina.
Quindi la dedotta presenza di quindici steward presso la Curva Nord al momento del rientro dei calciatori, costituisce allegazione dei reclamanti rimasta del tutto sfornita di prova, e anzi smentita dagli atti.
Del resto, i medesimi reclamanti ammettono che “la parziale inquadratura del video depositato agli atti non permette di poter vedere il posizionamento esatto di tutti gli steward presenti in tribuna”, così riconoscendo, in definitiva, di non essere in grado di dimostrare l’assunto.
Vi è di più: l’assunto è smentito dallo stesso piano di gestione dell’evento prodotto dai reclamanti, il quale, come si dirà, non destina alcuna unità alla vigilanza sugli spalti della Curva Nord.
L’onere di dimostrare la corretta organizzazione e il corretto impiego del servizio di stewarding, del resto, gravava sui reclamanti, coerentemente con la giurisprudenza formatasi sull’art. 7 del Codice di giustizia sportiva, che addossa alla società la dimostrazione dell’adozione, dell’idoneità, dell’efficacia e dell’effettivo funzionamento del modello organizzativo: si tratta, invero, di circostanze rientranti nella esclusiva sfera di disponibilità dei reclamanti e documentabili con la produzione dei fogli di servizio, dei turni e delle postazioni assegnate, produzione che non è intervenuta né in primo grado né in sede di reclamo.
Ne consegue che, indipendentemente dal numero complessivo di assistenti impiegati, nell’occasione il sig. Diosono e il Perugia Calcio - come sostenuto nell’atto di deferimento - hanno omesso di porre in atto una corretta ed adeguata osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree e nei servizi interessati dalla loro presenza, finalizzata a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità e ad individuare situazioni che potrebbero creare turbative all’ordine ed alla sicurezza pubblica, così violando le prescrizioni di cui alle “Linee guida 2014 del Servizio di Stewarding”, dettate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
5. Con ulteriore motivo, la società deduce di essere esente da responsabilità per i comportamenti tenuti dai suoi sostenitori in virtù delle esimenti previste dall’art. 29 del Codice di giustizia sportiva.
Il mezzo non è del tutto pertinente in quanto la società non è stata in realtà chiamata direttamente a rispondere dell’operato dei propri tifosi in violazione degli artt. 25, 26 e 28 CGS quanto piuttosto per responsabilità cosiddetta “oggettiva” per l’operato del suo dirigente.
Difetta, pertanto, il presupposto stesso di applicabilità dell’art. 29, il quale non opera con riferimento alla responsabilità della società per l’operato dei propri dirigenti, tesserati e soggetti di cui all’art. 2, comma 2, ma unicamente con riferimento alla responsabilità per i comportamenti dei sostenitori nelle fattispecie tipiche ivi richiamate.
La distinzione non è formalistica, ma sostanziale.
Altra è, infatti, la responsabilità della società per il lancio dell’oggetto da parte di un proprio sostenitore, che integra la fattispecie dell’art. 26 del Codice ed è devoluta alla cognizione del Giudice sportivo e, in grado di appello, della Corte sportiva d’appello; altra è la responsabilità disciplinare del delegato alla gestione dell’evento per l’inosservanza degli obblighi organizzativi e di vigilanza a lui facenti capo, e la conseguente responsabilità oggettiva della società per il suo operato, che integra le fattispecie degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 2, del Codice ed è devoluta, su deferimento della Procura federale, alla cognizione del Tribunale federale e, in grado di appello, di questa Corte.
Non è superfluo rilevare, al riguardo, che il presente procedimento trae origine dalla trasmissione degli atti disposta dal Giudice sportivo della Lega Pro proprio ai fini dell’accertamento, in sede federale, di profili di responsabilità organizzativa distinti da quelli devoluti alla giustizia sportiva in senso stretto, sicché non è configurabile alcuna duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto.
6. Ciò posto, la norma che, nell’ordinamento federale, consentirebbe di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6 del Codice non è tanto l’art. 29, quanto, a ben vedere, l’art. 7, ai sensi del quale “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto”.
Tale disposizione, che dà ingresso nell’ordinamento sportivo alla categoria della colpa di organizzazione, di derivazione dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non è stata invocata dai reclamanti, i quali si sono limitati a richiamare l’art. 29 del Codice. Neppure, in ogni caso, essi hanno assolto l’onere - su di loro gravante - di dimostrare l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento di un modello di organizzazione, gestione e controllo (cfr., ex multis, CFA, Sez. I, n. 59/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 12/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, SS.UU., nn. 72 e 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026).
E, comunque, anche a volere qualificare in tal senso il richiamo difensivo, la valutazione non potrebbe che essere negativa.
Occorre nondimeno precisare che il piano di gestione dell’evento non può essere qualificato tout court come modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 7 del Codice, trattandosi di documento operativo riferito alla singola manifestazione.
Esso viene qui esaminato, nella prospettiva più favorevole ai reclamanti, quale atto espressivo delle misure concretamente predisposte a fronte dello specifico rischio poi concretizzatosi; e anche a volerlo considerare quale elemento attuativo di un più ampio modello organizzativo, il documento non dimostra né l’esistenza di quest’ultimo né il suo effettivo funzionamento.
Il solo documento organizzativo prodotto è, infatti, il piano di gestione dell’evento, che reca in calce la data del 18 settembre 2025 ed è dunque anteriore tanto alla determinazione dell’Osservatorio nazionale del 25 novembre 2025 quanto alla riunione del Gruppo operativo sicurezza del 4 dicembre 2025, delle cui prescrizioni non poteva pertanto tenere conto.
Ma è soprattutto il contenuto del documento a rivelarsi decisivo in senso contrario alla tesi dei reclamanti.
Il punto 6.3 del piano di gestione dell’evento ripartisce nominativamente gli 85 assistenti allo stadio: 2 al parcheggio P4; 2 al varco n. 1; 1 al varco n. 27; 1 al varco n. 28; 2 all’ingresso degli spogliatoi; 1 all’ingresso del campo di gioco dal tunnel; 2 al cancello fra il campo di gioco e la zona dei mezzi di soccorso; 2 al cancello fra il campo di gioco e la tribuna ovest; 6 al prefiltraggio di curva nord e tribuna ovest (lato Viale P. Conti); 4 al prefiltraggio della tribuna ovest (lato pista ciclabile); 2 all’area di massima sicurezza del settore tribuna est; 60 al presidio dei tornelli, alla gestione dei flussi in entrata, all’instradamento e al controllo del pubblico.
Nessuna unità, dunque, risulta destinata all’osservazione e alla vigilanza degli spettatori collocati sugli spalti della Curva Nord, giacché i sei assistenti riferiti alla curva nord operano al prefiltraggio, e cioè a monte dei tornelli e prima dell’accesso al settore.
Né a diversa conclusione conduce il riferimento, contenuto nella medesima voce, al “controllo del pubblico”: le sessanta unità ivi indicate sono descritte in modo unitario, con funzioni tutte riferite alla fase dell’accesso all’impianto (presidio dei tornelli, gestione dei flussi in entrata, instradamento), senza che ad alcuna di esse risulti assegnata una postazione determinata all’interno di uno specifico settore e, in particolare, sugli spalti della Curva Nord.
Non giova ai reclamanti neppure la clausola, pure contenuta nel punto 6.3, secondo cui “il numero e la posizione degli steward possono variare a seconda di quanto deciso in sede di GOS e sulla base dell’evoluzione delle dinamiche di gestione dei flussi durante la partita”. Se, infatti, il piano stesso contempla la modificabilità del posizionamento, la ripartizione ivi prevista non esaurisce la dimostrazione della diligenza organizzativa, ma la rinvia alla prova della dislocazione concretamente attuata il giorno della gara: prova che, come si è detto, avrebbe potuto essere agevolmente offerta mediante la produzione dei fogli di servizio, dei turni e delle postazioni assegnate, e che non è stata fornita né in primo grado né in sede di reclamo.
La clausola invocata, lungi dall’esonerare i reclamanti dall’onere probatorio su di essi gravante, ne conferma dunque la piena operatività.
Ne discende che proprio la ripartizione invocata dai reclamanti a sostegno della propria diligenza - i quali insistono sulla circostanza che il piano riporti specificamente “la ripartizione del numero degli steward e le aree loro rispettivamente assegnate” - costituisce, all’opposto, la conferma documentale dell’addebito.
Un modello di organizzazione che non presidia proprio il rischio che si è concretizzato non può, dunque, dirsi “idoneo a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi”.
7. Da ultimo, e in via gradata, i reclamanti invocano una mitigazione delle sanzioni loro rispettivamente inflitte dal Tribunale, tenuto conto delle attenuanti connesse alla tenuità della lesione patita dal sig. Morlupo, come comprova il fatto che lo stesso ha dichiarato di non essersi recato al pronto soccorso e di aver regolarmente partecipato agli allenamenti nei giorni seguenti.
Tale richiesta non può essere accolta.
Ad avviso della Corte, infatti, le sanzioni irrogate dal Tribunale risultano, ai sensi dell’art. 12 del Codice di giustizia sportiva, ragionevolmente adeguate alla natura e alla gravità dei fatti, e cioè alle marcate lacune organizzative che hanno contrassegnato la condotta della società e del suo dirigente in relazione ad un evento agonistico (il derby regionale) il cui accentuato livello di rischio era noto.
Né a diversa conclusione conduce la correzione della motivazione operata al precedente punto 3, che ha escluso la fondatezza dell’addebito nella sua dimensione quantitativa.
La residua violazione, di natura qualitativa e funzionale, presenta infatti un disvalore autonomo e tutt’altro che marginale, ove si considerino: l’elevata e concreta prevedibilità del rischio connesso ad un derby regionale espressamente classificato ad alto livello di rischio; la collocazione del tunnel di accesso agli spogliatoi ai piedi della Curva Nord, e cioè del settore occupato dalla tifoseria di casa; la particolare delicatezza della fase del rientro dei calciatori negli spogliatoi, notoriamente esposta a intemperanze; la vittoria conseguita dalla squadra ospite, quale ulteriore e prevedibile fattore di tensione; l’assenza, nel piano di gestione dell’evento, di unità espressamente destinate all’osservazione e alla vigilanza degli spettatori sugli spalti del settore a rischio; la mancata implementazione qualitativa del servizio di stewarding, sotto il profilo della specifica destinazione di unità all’osservazione e alla vigilanza degli spalti della Curva Nord, nonostante la prescrizione straordinaria adottata dall’Osservatorio nazionale con la determinazione del 25 novembre 2025.
Tali elementi giustificano, quanto alla posizione del sig. Diosono, la sanzione di due mesi di inibizione, commisurata alla natura personale e diretta dell’inadempimento agli obblighi di organizzazione e di vigilanza sul medesimo gravanti nella qualità di delegato alla gestione dell’evento; e, quanto alla posizione della società, l’ammenda di euro 4.000,00, che discende dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 6, comma 2, del Codice per l’operato del proprio dirigente e risulta proporzionata sia alla gravità della carenza organizzativa accertata, sia al livello del campionato nel quale la società milita.
Né la tenuità della lesione patita dal calciatore può assumere rilievo attenuante, giacché essa non figura tra le circostanze tipizzate dall’art. 13 del Codice e, soprattutto, l’addebito non concerne l’evento lesivo in sé, bensì la carenza organizzativa che lo ha reso possibile, il cui disvalore prescinde dall’entità delle conseguenze in concreto verificatesi.
Per la medesima ragione, non sono pertinenti i precedenti della Corte sportiva d’appello invocati dai reclamanti, i quali attengono tutti alla diversa fattispecie della responsabilità della società per il comportamento dei propri sostenitori ai sensi dell’art. 26 del Codice, e non a quella, qui in esame, di cui agli artt. 4, comma 1, e 6, comma 2.
Sulla scorta delle considerazioni e integrazioni motivazionali che precedono, il reclamo va respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
