F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0015/CFA pubblicata il 24 Luglio 2026 (motivazioni) – PFI / Omissis e società A.S.D. Dopolavoro Football Club

Decisione/0015/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0193/CFA/2025-2026

LA CORTE FEDERALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Stefano Papa - Componente

Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0193/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale interregionale,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 444 del 5 giugno 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 14 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Manfredo Atzeni e sentito per la Procura federale interregionale l'avv. Sterlicchio De Carli; nessuno comparso per gli intimati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di deferimento del 14 aprile 2026, il Procuratore federale interregionale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio il sig. Omissis, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società A.S.D. Dopolavoro Football Club, e la medesima società.

Al calciatore veniva contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere, il 5 ottobre 2025, al termine della gara Dopolavoro Football Club – Petriana Calcio, valevole per il girone A del campionato Under 17 regionale, rivolto reiterate espressioni offensive e gravemente irriguardose nei confronti dell’allenatore della società A.S.D. Petriana Calcio, sig. A.F., del seguente tenore: «che cazzo vieni a fare qua che hai preso 5 goal … vattene a fanculo», «tua madre fa i pompini», «pezzo di merda», «coglione».

Secondo la prospettazione dell’organo requirente, le espressioni venivano proferite nel momento in cui il sig. A.F. si recava all’interno dello spogliatoio della squadra avversaria per complimentarsi per il risultato conseguito (5-0).

Alla società A.S.D. Dopolavoro Football Club veniva contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal calciatore.

Il procedimento traeva origine dalla nota del Comitato regionale Lazio del 20 ottobre 2025 e dalle successive audizioni, all’esito delle quali, con separato provvedimento, era stata disposta l’archiviazione parziale limitatamente ai comportamenti di natura discriminatoria posti in essere nei confronti del calciatore minore J.C.

Il deferimento poggiava, in particolare, sulle dichiarazioni rese in sede di audizione dal dirigente della società A.S.D. Dopolavoro Football Club sig. Ivan Cerchi in data 15 dicembre 2025, nonché sulle dichiarazioni rese, con valore confessorio, dallo stesso calciatore in data 5 febbraio 2026.

Il sig. Cerchi riferiva che il calciatore, dopo aver poco prima festeggiato sotto la tribuna compiendo un gesto ritenuto volgare e provocatorio nei confronti degli avversari, aveva apostrofato a male parole l’allenatore avversario venuto a complimentarsi per la vittoria.

Il calciatore, dal canto suo, ammetteva la condotta, assumendo di aver reagito a una frase che riferiva essere stata pronunciata dal tecnico avversario («complimenti a tutti, ma soprattutto al ricciolino che ci ha provocato»), da lui percepita come sarcastica e provocatoria, e di aver quindi proferito le espressioni contestate, tra cui «pezzo di merda» e «coglione».

Fissata la riunione per la discussione, i deferiti, ritualmente avvisati, non chiedevano di partecipare al collegamento telematico né facevano pervenire memorie difensive; il Tribunale procedeva quindi in loro assenza e il rappresentante della Procura federale concludeva per l’affermazione della responsabilità di entrambi i soggetti e per l’irrogazione della sanzione di sei giornate di squalifica a carico del calciatore e dell’ammenda di 1.000,00 a carico della società.

Con la decisione impugnata (Comunicato ufficiale n. 444 del 5 giugno 2026) il Tribunale federale territoriale, ritenuti i fatti pienamente provati, dichiarava i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e irrogava al calciatore la sanzione di tre giornate di squalifica e alla società l’ammenda di 300,00.

A fondamento della riduzione della sanzione, il Tribunale, pur avendo assunto a prova regina la confessione del deferito, riteneva di dover considerare anche le dichiarazioni in essa contenute a parziale giustificazione di un’azione altrimenti inspiegabile, osservando che il calciatore aveva riferito di aver reagito a una frase irridente e provocatoria pronunciata dal tecnico avversario e che un adulto, peraltro con funzioni anche educative come un allenatore, non deve mai porsi sullo stesso piano di un giovane calciatore, soprattutto entrando nello spogliatoio della squadra avversaria dopo una gara, quando la condizione psicologica e lo stress emotivo non consigliano confronti di alcun tipo.

Su tali basi il Tribunale riteneva che il comportamento del calciatore, pur da censurare, dovesse essere ricondotto entro limiti di minore entità, come da dispositivo.

Quanto alla società, il Tribunale determinava l’ammenda tenendo conto anche del comportamento collaborativo del dirigente che, nel procedimento dinanzi alla Procura federale, aveva lealmente ammesso gli addebiti del calciatore, contribuendo alla puntuale ricostruzione dei fatti; e disponeva l’oscuramento dei dati del calciatore minorenne e della parte offesa.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale, affidandolo a un unico motivo con cui deduce l’incongruità e l’inadeguatezza delle sanzioni, la violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività delle sanzioni e la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del Codice di giustizia sportiva.

Il reclamante deduce, in particolare, che la frase asseritamente provocatoria del tecnico avversario è affermata dal solo calciatore e non emerge da alcun atto del procedimento, essendo anzi smentita dalle dichiarazioni del dirigente Cerchi, secondo cui era stato lo stesso calciatore a provocare per primo; che, in ogni caso, tale frase non integra alcuna delle circostanze attenuanti tipiche di cui all’art. 13, comma 1, del Codice, né è idonea ad assurgere a circostanza attenuante atipica ai sensi del comma 2; e che i canoni della continenza verbale assumono nell’ordinamento sportivo una valenza più intensa, sicché lo stress emotivo post-gara non può giustificare l’uso di espressioni gravemente irriguardose.

Il Procuratore federale chiede pertanto, in parziale riforma della decisione impugnata, di affermare la responsabilità disciplinare dei deferiti e di rideterminare le sanzioni nella misura di sei giornate di squalifica per il calciatore e di 1.000,00 di ammenda per la società, già richieste dinanzi al giudice di prime cure, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

All’udienza del 14 luglio 2026, svoltasi in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La cognizione della Corte investe il solo profilo della determinazione delle sanzioni, non essendo stato impugnato l’accertamento della responsabilità disciplinare del calciatore e della società, ormai coperto da giudicato interno.

Giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio d’appello dinanzi agli organi di giustizia sportiva si qualifica tendenzialmente come revisio prioris instantiae e non come novum judicium, con la conseguenza che l’intervento della Corte è ordinariamente circoscritto al controllo della decisione impugnata (CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 124/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2025-2026).

1.1. In punto di determinazione della sanzione, l’art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che gli organi di giustizia sportiva fissano la specie e la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché l’eventuale recidiva, mentre l’art. 44, comma 5, prescrive che tutte le sanzioni inflitte devono avere carattere di effettività e di afflittività.

Dal combinato disposto delle due norme discende che la misura della sanzione deve essere commisurata alla gravità dei fatti e deve rivestire carattere di effettività e afflittività, principi da coordinare e temperare con quelli, di derivazione europea, di proporzionalità e ragionevolezza, così che la sanzione possa svolgere la propria funzione di prevenzione generale e speciale, risulti proporzionata al disvalore della condotta, mantenga un adeguato effetto dissuasivo e resti suscettibile di una valutazione di natura equitativa (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 44/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026).

L’afflittività va dunque modulata in ragione della gravità dei fatti, poiché solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell’illecito si realizza un’effettiva efficacia deterrente, non restituendo la sanzione un’immagine sbiadita della fattispecie astrattamente prevista dal Codice (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 92/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 99/2025-2026).

1.2. È parimenti consolidato che la Corte federale d’appello è legittimata a procedere a un’autonoma valutazione di merito circa la correttezza della quantificazione delle sanzioni operata dal giudice di prime cure e alla loro eventuale rideterminazione, essendo a tal fine chiamata a svolgere anche una funzione di giudice di equità (CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026).

Nell’esercizio di tale potere, il giudice sportivo non è vincolato alle richieste formulate dalla Procura federale e può rideterminare la sanzione tanto in melius quanto in peius, purché nel rispetto dei limiti fissati dalle norme federali (CFA, SS.UU., n. 12/20242025; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 34/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026).

A tale ampia discrezionalità fa da contraltare un puntuale obbligo di motivazione della dosimetria della pena, che non può dirsi soddisfatto dall’impiego di indicazioni succinte o di formule di stile (CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 34/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026).

2. Ciò posto, con l’unico motivo il reclamante deduce l’incongruità e l’inadeguatezza delle sanzioni irrogate, la violazione del principio di afflittività e la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che il Tribunale ha erroneamente attenuato il trattamento sanzionatorio, valorizzando una provocazione non provata e comunque inidonea, così pervenendo a una sanzione non proporzionata alla gravità delle condotte accertate.

Il motivo è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.

2.1. Occorre muovere dalla motivazione della decisione impugnata, che è opportuno ripercorrere diffusamente.

Il Tribunale federale territoriale ha ritenuto i fatti pienamente provati, assumendo a prova regina la confessione del calciatore, corroborata dalle dichiarazioni del dirigente Cerchi.

Nondimeno, ai fini della determinazione della sanzione, il Tribunale ha ritenuto di dover considerare le dichiarazioni contenute nella confessione a parziale giustificazione di un’azione altrimenti inspiegabile, muovendo da un duplice ordine di rilievi: per un verso, che il calciatore avrebbe reagito a una frase irridente e provocatoria del tecnico avversario, il quale lo accusava di aver provocato il pubblico al termine della gara; per altro verso, che un adulto, con funzioni anche educative quale un allenatore, non deve mai porsi sullo stesso piano di un giovane calciatore, soprattutto entrando nello spogliatoio avversario a fine gara, in un frangente in cui la condizione psicologica e lo stress emotivo sconsigliano confronti di alcun tipo.

Su tali premesse, il Tribunale ha ricondotto la sanzione del calciatore da sei a tre giornate di squalifica e ha determinato l’ammenda a carico della società in 300,00, valorizzando altresì, quanto a quest’ultima, il comportamento collaborativo del dirigente.

2.2. Il ragionamento del giudice di prime cure non può essere condiviso, sotto un duplice profilo, l’uno di ordine fattuale, l’altro di ordine giuridico.

Sul piano fattuale, la frase asseritamente provocatoria attribuita al tecnico avversario («complimenti a tutti, ma soprattutto al ricciolino che ci ha provocato») è affermata dal solo calciatore e non trova riscontro in alcun altro atto del procedimento.

Essa non trova conferma nelle dichiarazioni del dirigente Cerchi, che il Tribunale ha ritenuto idonee a corroborare la confessione del calciatore, ed è difficilmente conciliabile con la sequenza fattuale da lui descritta, secondo la quale era stato il calciatore, dopo aver già compiuto un gesto volgare e provocatorio nei confronti degli avversari, ad apostrofare a male parole l’allenatore avversario venuto a complimentarsi per la vittoria.

La ricostruzione posta a base della riduzione poggia dunque su un elemento sfornito di riscontro e difficilmente conciliabile con le risultanze probatorie valorizzate dallo stesso giudicante, così da tradursi in una motivazione non lineare.

2.3. Sul piano giuridico, e in disparte la carenza di prova, la frase invocata non integra comunque la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, che ricorre in caso di reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.

Tale attenuante, che riecheggia quella di cui all’art. 62, n. 2), del codice penale, presuppone, secondo l’elaborazione di questa Corte, che il carattere ingiusto del fatto altrui sia valutato in base a parametri oggettivi, che non si tratti di un mero pretesto e che sussista un rapporto di causalità psichica tra la reazione e l’illecito, di cui l’adeguatezza o proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione costituisce significativo indicatore (CFA, Sez. I, n. 117/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026).

Il fatto ingiusto, in particolare, deve consistere in una condotta priva ictu oculi di ogni giustificazione, sicché non integrano l’attenuante né il normale svolgimento del gioco né comportamenti che di essa siano meramente occasione o pretesto (CSA, Sez. III, n. 13/2025-2026; CSA, Sez. III, n. 30/2025-2026).

Nel caso di specie, il complimentarsi dell’allenatore avversario per la vittoria non integra alcun fatto ingiusto; e la frase asseritamente sarcastica, ove pure fosse stata pronunciata, non presenterebbe quel carattere di ingiustizia oggettiva idoneo a giustificare la reazione, risolvendosi al più in un’espressione inopportuna.

Depone nel medesimo senso, quale indice particolarmente significativo, la manifesta sproporzione tra la pretesa provocazione e la reazione del calciatore, il quale ha rivolto all’allenatore reiterate e gravi espressioni ingiuriose, tra cui una direttamente lesiva dell’onore della madre del destinatario; indice che, letto unitamente alla precedente condotta provocatoria del medesimo calciatore e all’assenza di riscontri, concorre a rivelare come l’asserito fatto altrui sia stato, tutt’al più, mera occasione e non causa della condotta.

Né la reazione risulta riconducibile, sul piano temporale e causale, a una provocazione anteriore.

2.4. La frase invocata non è idonea neppure ad assurgere a circostanza attenuante atipica ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Codice, che consente al giudice di valorizzare, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

Osta a tale qualificazione la natura oggettivamente grave, reiterata e gratuita delle espressioni, in un contesto nel quale l’allenatore avversario, secondo la ricostruzione accolta, si era limitato a un gesto di cortesia sportiva; sicché la valorizzazione operata dal Tribunale finisce per risolversi nel riconoscimento di un’attenuante priva di riscontro fattuale e di fondamento assiologico.

Inoltre, va ribadito che i canoni della continenza, che nell’ordinamento generale segnano il confine di liceità delle manifestazioni del pensiero, assumono nell’ordinamento sportivo una valenza molto più intensa, in ragione degli specifici doveri di lealtà, correttezza e probità richiamati dall’art. 4 del Codice, cui ogni tesserato è tenuto in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022; CFA, Sez. II, n. 128/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 79/20252026).

Proprio l’adesione all’ordinamento sportivo comporta la condivisione di un nucleo di principi etici che innalza l’asticella della condotta esigibile dal tesserato, imponendo un più elevato livello di rispetto nei confronti degli altri soggetti dell’ordinamento (CFA, Sez. I, n. 73/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 74/2024-2025).

Ne consegue che la condizione psicologica e lo stress emotivo post-gara, cui il Tribunale ha annesso rilievo, non possono valere a giustificare l’uso di espressioni che esondano dai limiti della continenza verbale, tanto più quando esse siano dirette contro un avversario che ha tenuto un contegno di correttezza sportiva.

2.5. Un’autonoma considerazione merita la minore età del calciatore, cui la decisione impugnata ha implicitamente annesso rilievo attenuante attraverso il richiamo alla contrapposizione tra l’adulto e il giovane calciatore.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la minore età dell’incolpato non opera, di per sé, quale circostanza attenuante, né tipica né atipica, ma impone, unitamente all’ammissione di responsabilità, una più attenta individualizzazione della risposta sanzionatoria, che ne tenga conto quantomeno sul piano equitativo ai fini della determinazione concreta, affinché la sanzione conservi effettività e, al contempo, funzione educativa, in coerenza con i canoni di personalizzazione del trattamento sanzionatorio e con i criteri di ragionevolezza e proporzionalità (CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026).

In questa prospettiva, la sanzione conserva, accanto alla connotazione afflittiva e retributiva, una funzione rieducativa e di prevenzione, coerente con il principio di cui all’art. 27, comma 3, della Costituzione, richiamato dalla giurisprudenza in tema di sanzioni inflitte ad atleti di giovane età (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 46/2017; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 3/2014).

2.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sanzione di tre giornate di squalifica irrogata dal Tribunale non risulta proporzionata alla gravità della condotta accertata, essendo stata determinata in ragione di un’attenuante non provata in fatto e comunque inconfigurabile in diritto, nonché del rilievo attenuante implicitamente attribuito alla minore età del calciatore, e non assicura quel carattere di effettività e afflittività imposto dagli artt. 12 e 44, comma 5, del Codice.

Facendo uso del potere di autonoma rideterminazione e della funzione equitativa di cui è investita, la Corte ritiene di dover rideterminare la sanzione a carico del calciatore nella misura di sei giornate di squalifica.

La misura di sei giornate si giustifica, in punto di proporzionalità e afflittività, alla luce della pluralità delle espressioni ingiuriose, ciascuna dotata di autonoma valenza offensiva, dell’elevata intensità di almeno una di esse, direttamente lesiva dell’onore della madre del destinatario, e della loro reiterazione nella medesima sequenza, in un contesto sportivo giovanile nel quale il tecnico avversario, secondo la ricostruzione accolta, era entrato nel locale spogliatoio della squadra del calciatore per complimentarsi per il risultato conseguito.

La minore età e l’ammissione dei fatti, pur non integrando circostanze attenuanti, hanno operato sul piano equitativo, contenendo la risposta sanzionatoria entro la misura ora individuata, che si mantiene al di sotto di quanto la sola gravità oggettiva delle condotte avrebbe consentito.

La gravità va apprezzata, in tale prospettiva, sul piano del bene giuridico leso e della gratuità e intensità delle offese nel contesto sportivo, così realizzandosi una graduazione equitativa che non trasmoda nel riconoscimento di un’attenuante tecnicamente inconfigurabile, nel necessario bilanciamento tra i caratteri di effettività e afflittività e i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

2.7. La diversa valutazione della gravità della condotta del tesserato, pur restando fermo l’accertamento del fatto, impone di verificare autonomamente la congruità della sanzione applicata alla società A.S.D. Dopolavoro Football Club, chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato.

Non sussiste, per vero, alcun automatismo aritmetico tra le giornate di squalifica irrogate al calciatore e l’ammenda a carico della società: la quantificazione di quest’ultima va operata in via autonoma, secondo la funzione equitativa propria del giudice sportivo, già richiamata al paragrafo 1.2, e la ponderazione concreta di tutti gli elementi rilevanti.

L’ammenda va determinata nella misura di 1.000,00 in quanto proporzionata alla pluralità e alla particolare gravità delle espressioni proferite, alla loro reiterazione nella medesima sequenza e alla collocazione della condotta nell’ambito di una squadra giovanile, della quale la società risponde per il comportamento del proprio tesserato.

In tale determinazione è già stato considerato, in senso favorevole e sul piano equitativo, il comportamento collaborativo del dirigente valorizzato dal giudice di prime cure, che tuttavia non incide sull’accertamento della responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice.

3. In conclusione, il reclamo è fondato e va accolto, con la conseguente riforma della decisione impugnata e la rideterminazione delle sanzioni nei termini di cui in dispositivo.

Il dispositivo relativo alla presente decisione, pubblicato in data 14 luglio 2026, è stato corretto, per un evidente errore materiale ivi contenuto, con provvedimento della stessa data.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Omissis: la squalifica di 6 (sei) giornate effettive di gara;

- alla società A.S.D. Dopolavoro Football Club: l’ammenda di 1.000,00 (mille/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni                                                           Mario Luigi Morsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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