F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0021/CFA pubblicata il 3 Agosto 2026 (motivazioni) – PFI / società A.S.D. Cairese 1919 et alios

Decisione/0021/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0202/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Davide Ponte – Componente

Antonio Maria Marzocco - Componente

(Relatore) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0202/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 25 giugno 2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, assunta all’udienza del 9 giugno 2026 e pubblicata nel Comunicato ufficiale n. 97 del 19 giugno 2026, resa nel procedimento disciplinare n. 277 pfi 25-26;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive depositate dalla A.S.D. Cairese 1919 e dal sig. Fabio Aldo Boveri, nonché dal sig. Mirko Di Martino;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 22 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Maria Marzocco; presenti l’Avv. Gian Paolo Guarnieri per la Procura reclamante, l’Avv. Nadia Carmen Brignone per il Sig. Fabio Aldo Boveri e per la società A.S.D. Cairese 1919, l’Avv. Riccardo Morielli per il Sig. Mirko Di Martino; presente altresì il Sig. Mirko Di Martino; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di deferimento del 27 gennaio 2026, prot. 18852/277pfi25-26/PM/fl, il Procuratore federale interregionale ha esercitato l’azione disciplinare all’esito del procedimento n. 277pfi25-26, avente ad oggetto la condotta attribuita al sig. Mirko Di Martino, calciatore al tempo tesserato per la A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno). Il sig. Di Martino avrebbe svolto per la A.S.D. Cairese 1919 - nell’ambito delle squadre Giovanissimi ed Esordienti della A.S.D. nella stagione sportiva 2021-2022 e della squadra Esordienti della medesima A.S.D. nelle stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 - il ruolo e i compiti di allenatore pur essendo privo della necessaria abilitazione del Settore tecnico.

1.1. Il deferimento è stato proposto dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria (d’ora in poi TFT) nei confronti del sig. Roberto Ferraro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno), del sig. Fabio Aldo Boveri, per quanto qui rileva presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cairese nelle stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025; del sig. Mario Bertone, per quanto qui rileva presidente dotato di poteri di rappresentanza della medesima società nella stagione sportiva 2021-2022; del sig. Mirko Di Martino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno); nonché nei confronti della A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno) e della A.S.D. Cairese 1919.

1.1.1. Al sig. Roberto Ferraro è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva FIGC (d’ora in poi: CGS FIGC), sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40 delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. (d’ora in poi: NOIF), per avere consentito e comunque non impedito che il sig. Mirko Di Martino, pur essendo tesserato quale calciatore per la società dallo stesso rappresentata, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore nell’ambito delle squadre Giovanissimi ed Esordienti della A.S.D. Cairese nella stagione sportiva 2021-2022 e della squadra Esordienti della medesima A.S.D. nelle stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.

1.1.2. Al sig. Fabio Aldo Boveri è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, NOIF e dall’art. 39, lett. Fd) e Gc), del Regolamento del Settore tecnico, per avere affidato al sig. Mirko Di Martino, pur essendo lo stesso tesserato quale calciatore per altra società e privo della qualifica di tecnico, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Esordienti nelle stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e 20242025.

1.1.3. Al sig. Mario Bertone è stata contestata la medesima violazione, in relazione all’affidamento al sig. Mirko Di Martino del ruolo e dei compiti di allenatore delle squadre Giovanissimi ed Esordienti nella stagione sportiva 2021-2022.

1.1.4. Al sig. Mirko Di Martino è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 23, comma 1, delle NOIF e all’art. 39, lett. Fd) e Gc), del Regolamento del Settore tecnico, per avere svolto il ruolo e i compiti di allenatore delle indicate squadre della A.S.D. Cairese nelle quattro stagioni sportive comprese tra il 2021 e il 2025, pur essendo tesserato quale calciatore per la A.S.D. New Bragno Calcio e privo della qualifica di tecnico.

1.1.5. La A.S.D. New Bragno Calcio è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS FIGC, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto Ferraro e Mirko Di Martino.

1.1.6. La A.S.D. Cairese 1919 è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS FIGC per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Fabio Aldo Boveri e Mario Bertone.

2. A fondamento dell’accusa la Procura federale ha posto un compendio istruttorio che, tra l’altro, comprende: i fogli di censimento delle due A.S.D. per la stagione sportiva 2025-2026, l’estratto storico di tesseramento del sig. Di Martino, la comunicazione del Settore tecnico del 9 ottobre 2025 sulla posizione del medesimo, il verbale di audizione del 23 ottobre 2025 e la comunicazione del 28 ottobre 2025 della sig.ra S.M., con i relativi allegati contrassegnati dalla lettera “A” e da numerazione progressiva da A1 ad A75, plurime distinte di gara delle due A.S.D., nonché i verbali di audizione del 24 novembre 2025 dei sig.ri Di Martino, Boveri e Ferraro e i verbali di mancata presentazione all’audizione del sig. Bertone del 24 novembre e dell’1 dicembre 2025.

2.1. In particolare, la Procura ha valorizzato le dichiarazioni rese dallo stesso sig. Di Martino in sede di audizione del 24 novembre 2025, nelle quali il medesimo ha riferito di avere collaborato, su proposta del direttore della A.S.D. Cairese sig. Franz Laoretti, quale “soggetto esterno” alle attività di allenamento delle squadre giovanili di detta società, precisando le leve interessate in ciascuna delle stagioni considerate; ed inoltre aggiungendo che il presidente della società di suo tesseramento quale calciatore (A.S.D. New Bragno Calcio) era informato e che non gli occorreva alcuna autorizzazione.

2.2. L’atto di deferimento ha altresì richiamato le dichiarazioni della sig.ra S.M., ex compagna convivente del sig. Di Martino, la quale ha riferito della continuità dell’attività di allenamento e della corresponsione di somme mensili da parte della A.S.D. Cairese, nonché il materiale fotografico e quello tratto da fonti aperte dei social network, tra cui le immagini contrassegnate A44, A45, A46, A47, A48, A49, A56, A59, A70, A71 e A74, e la dichiarazione, resa in audizione dal sig. Boveri, circa il riconoscimento al sig. Di Martino di un compenso mensile di duecento euro a titolo di rimborso spese, materialmente corrisposto in contanti dal sig. Laoretti.

3. Innanzi al TFT si è costituita la A.S.D. Cairese, la quale ha eccepito in via preliminare l’inutilizzabilità del materiale fotografico per mancata specifica indicazione della fonte di provenienza e la mancata audizione del sig. Franz Laoretti.

Nel merito, la difesa della A.S.D. Cairese ha dedotto: l’inattendibilità soggettiva delle dichiarazioni della sig.ra S.M., presentate in un contesto di forte conflittualità personale successiva alla cessazione della relazione; l’assenza di qualsiasi atto di conferimento di un incarico tecnico al sig. Di Martino, il quale non risulta mai tesserato come allenatore né indicato nelle distinte di gara, ove figurano invece regolarmente allenatori abilitati inseriti nell’organigramma societario; l’assenza di segnalazioni degli organi di gara; la riconducibilità della presenza del medesimo a mere mansioni di supporto e affiancamento su base volontaria; la modicità delle somme riconosciute a titolo di rimborso spese e l’irrilevanza dell’appellativo colloquiale di “mister” utilizzato da terzi.

La A.S.D. Cairese, infine, ha dedotto l’assenza di qualsiasi carattere di offensività, anche solo potenziale, della condotta ipotizzata, chiedendo in via principale il proscioglimento e, in via subordinata, la qualificazione dei fatti come mere irregolarità formali.

3.1. Si è costituito, con apposita memoria difensiva, anche il sig. Mirko Di Martino, il quale ha formulato eccezioni e argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle della difesa della A.S.D. Cairese, chiedendo il proprio proscioglimento e, in subordine, l’applicazione di una sanzione di lieve entità.

3.2. All’udienza camerale del 9 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione di mesi 6 di inibizione per il sig. Roberto Ferraro, mesi 6 di inibizione per il sig. Fabio Aldo Boveri, mesi 3 di inibizione per il sig. Mario Bertone, mesi 9 di squalifica per il sig. Mirko Di Martino, euro 1.000,00 di ammenda per la A.S.D. New Bragno Calcio ed euro 1.500,00 di ammenda per la A.S.D. Cairese 1919.

3.3. Con la decisione pubblicata nel Comunicato ufficiale n. 97 del 19 giugno 2026 il TFT ha respinto le eccezioni procedurali ed ha accolto il deferimento nei termini di seguito indicati: 3 mesi di inibizione al sig. Roberto Ferraro; 3 mesi di inibizione al sig. Fabio Aldo Boveri; 1 mese di inibizione al sig. Mario Bertone; 4 mesi di squalifica al sig. Mirko Di Martino; euro 500,00 di ammenda alla A.S.D. New Bragno Calcio; euro 750,00 di ammenda alla A.S.D. Cairese 1919.

4. Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale con atto del 25 giugno 2026, prot. 33493/277pfi25-26/PM/ce, deducendo un unico motivo di reclamo, che sarà illustrato nella parte motivazionale di questa decisione.

4.1. Il reclamante ha chiesto che questa Corte, in parziale riforma della decisione impugnata, commini le sanzioni già richieste in primo grado, ossia mesi 6 di inibizione per il sig. Roberto Ferraro, mesi 6 di inibizione per il sig. Fabio Aldo Boveri, mesi 3 di inibizione per il sig. Mario Bertone, mesi 9 di squalifica per il sig. Mirko Di Martino ed euro 1.500,00 di ammenda per la A.S.D. Cairese 1919, ovvero le sanzioni ritenute giuste ed eque.

Il reclamante ha altresì dato atto che non si procede nei confronti della A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno), essendone stata dichiarata la decadenza dall’affiliazione alla FIGC con Comunicato ufficiale n. 254/A del 17 giugno 2026.

4.2. Si sono costituiti nel giudizio di reclamo il sig. Fabio Aldo Boveri e la A.S.D. Cairese 1919. Con la memoria congiunta del 16 luglio 2026 hanno chiesto il rigetto del reclamo e la conferma delle sanzioni di primo grado. In via istruttoria subordinata, ove la Corte ritenga necessario un ulteriore riscontro documentale sul solo profilo del quantum, hanno richiesto di disporre, ai sensi dell’art. 103, co. 1, CGS FIGC, la produzione integrale, per le stagioni e le gare oggetto di deferimento, delle distinte di gara e dei referti/supplementi, anche mediante ordine alla Procura federale, al fine di verificare per tabulas la costante indicazione di allenatori abilitati e l’assenza di rilievi su presenze irregolari; ed inoltre l’acquisizione, ove ritenuto, di dichiarazione o audizione del direttore Franz Laoretti sulla natura meramente logistica/di supporto della collaborazione e sulla qualifica delle somme versate quali rimborso spese, in linea con le risultanze già agli atti.

Quanto alle spese, hanno chiesto disporre la vittoria ovvero, in via subordinata, la loro integrale compensazione, in ragione della peculiarità della vicenda, dell’oggetto limitato al quantum e del fatto che il TFT ha già accolto in parte le argomentazioni difensive.

4.3. Si è costituito altresì il sig. Mirko Di Martino. Con la memoria depositata il 17 luglio 2026 il sig. Di Martino, premessa l’affermazione che il primo atto di costituzione dell’appellato può assumere i connotati dell’appello incidentale, ha chiesto, in via principale, il proprio proscioglimento in riforma integrale della decisione del TFT; e in via subordinata l’applicazione, in parziale riforma della decisione di quest’ultimo, della «sanzione minima prevista dall’art. 9 CGS o comunque nella misura non superiore a 30 giorni di squalifica»; in via di estremo subordine, ha richiesto la conferma integrale della decisione del TFT e, quindi, della sanzione di mesi 4 di squalifica, già in corso di esecuzione. In via istruttoria, ha chiesto di disporre l’audizione del sig. Franz Laoretti.

4.4. I sig.ri Roberto Ferraro e Mario Bertone, ai quali il reclamo è stato ritualmente comunicato, non si sono costituiti nel presente giudizio.

4.5. All’udienza del 22 luglio 2026, tenuta in videoconferenza, interviene per la Procura Federale l’Avv. Gian Paolo Guarnieri, il quale solleva un’eccezione pregiudiziale circa l’ammissibilità della richiesta di proscioglimento formulata con la memoria difensiva dal sig. Di Martino. Richiamando la decisione n. 104/CFA del 31 marzo 2026, con la quale si è specificato che a tal fine la parte sarebbe stata onerata di proporre un autonomo reclamo, la Procura chiede di dichiarare inammissibile la domanda di proscioglimento così proposta. Si riporta poi al reclamo in atti e chiede l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, evidenziando che l’offensività della condotta è stata protratta nel tempo, circostanza che attesta scelte organizzative stabili e consapevoli.

4.5.1. È presente l’Avv. Nadia Carmen Brignone per il sig. Fabio Aldo Boveri e la A.S.D. Cairese 1919, la quale rileva che il bene tutelato è la formazione tecnico-educativa dei giovanissimi e che è necessario parametrare la sanzione all’offensività della condotta, attività che sarebbe stata compiuta dal giudice di prime cure, la cui decisione chiede di confermare, rigettando il reclamo della Procura.

4.5.2. È presente l’Avv. Riccardo Morielli per il sig. Mirko Di Martino, comparso anche personalmente. L’Avv. Morielli ritiene che il reclamo incidentale sia stato tempestivamente proposto e che nel valutare l’an della condanna il Tribunale non abbia tenuto in considerazione se le dichiarazioni della sig.ra S.M. possano essere considerate credibili. Rispetto alla definizione del quantum, ritiene che le incolpazioni formulate dalla Procura federale siano prive di attinenza al caso concreto, laddove il sig. Di Martino ha prestato il proprio supporto al fine di garantire la sicurezza dei minori e non d’impartire indicazioni tecniche. Rileva poi che il rimborso non dev’essere considerato quale indice di gravità della condotta. Si riporta, per il resto, integralmente al contenuto delle memorie in atti e chiede l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

4.5.2.1. Il sig. Di Martino nel suo intervento evidenzia che l’attività svolta è stata un’attività di base e che i quattro mesi di sanzione irrogata sono un periodo particolarmente pesante per la propria attività.

4.5.3. L’Avv. Guarnieri, in replica, legge alcune evidenze probatorie che testimonierebbero l’attività di allenatore del sig. Di Martino e che renderebbero inconfutabile la responsabilità del deferito. Quanto poi all’offensività della condotta contestata, afferma che la stessa sarebbe in re ipsa per l’assenza di qualificazione da parte del sig. Di Martino, che avrebbe abusivamente esercitato la funzione di allenatore. 4.5.4. L’Avv. Brignone non contesta la violazione ma la parametrazione della sanzione rispetto all’attività concreta posta in essere, riportandosi alla propria memoria in atti. 4.5.5. L’Avv. Morielli si riporta a quanto precisato dall’Avv. Brignone, rilevando che la fattispecie concreta ha avuto limitatissime conseguenze in ambito di ordinamento sportivo e, pertanto, in assenza di una cornice edittale, dovrà essere considerato non il protrarsi nel tempo della condotta ma la sua non interferenza in ambito ordinamentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Dal punto di vista logico l’esame del motivo di reclamo sollevato dalla Procura federale, e delle relative difese ed eccezioni avanzate dalle controparti, deve essere preceduto: a) dalla risoluzione della questione pregiudiziale di rito, sollevata dalla Procura all’udienza del 22 luglio 2026, relativa all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale proposta dal sig. Di Martino con la memoria difensiva depositata il 17 luglio 2026; b) dall’esame delle istanze istruttorie formulate dalle parti resistenti nelle rispettive memorie, istanze la cui ammissibilità e rilevanza è strettamente connessa alla delimitazione dell’oggetto del presente giudizio di reclamo, quale risulterà dalla risoluzione della questione pregiudiziale appena descritta.

5.1. In sede di discussione orale la Procura ha chiesto di dichiarare inammissibile l’impugnazione incidentale proposta, con la memoria difensiva depositata il 17 luglio 2026, dal sig. Di Martino e volta ad ottenere, in riforma integrale della decisione del TFT, il proscioglimento. Secondo la Procura, che richiama sul punto la decisione di questa Corte n. 104/2025-2026, la parte resistente avrebbe dovuto proporre a tal fine un autonomo e tempestivo reclamo.

5.1.1. L’eccezione merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate, con conseguente inammissibilità del reclamo incidentale.

5.1.2. Il reclamo della Procura devolve a questa Corte il solo profilo della misura delle sanzioni irrogate dal TFT con la decisione assunta, che non è stata affatto impugnata rispetto all’accertamento della responsabilità del Sig. Di Martino (così come degli altri soggetti deferiti).

In applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, desumibile dagli artt. 101, comma 3, primo periodo, e 106, comma 1, CGS FIGC, l’omessa contestazione di un capo della decisione ne determina il passaggio in giudicato (CFA, SS.UU., n. 64/2022-2023; Sez. I, n. 148/2025-2026; Sez. I, n. 80/CFA/2022-2023).

Ne consegue che il capo della decisione impugnata relativo all’accertamento della responsabilità del sig. Di Martino poteva essere censurato soltanto mediante reclamo, principale o incidentale, ritualmente e tempestivamente proposto.

Questa Corte ha chiarito che, allorquando una domanda o un’eccezione sollevata in primo grado sia stata respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione sfavorevole, non essendo consentito riproporre la questione con la memoria difensiva, anche in ragione dell’art. 49, comma 11, CGS FIGC, secondo cui la parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti (CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026; Sez. I, n. 23/2025-2026; Sez. I, n. 13/2025-2026; SS.UU., n. 109/2023-2024; SS.UU., n. 105/2020-2021).

5.1.3. Non giova in senso contrario il richiamo, compiuto nella memoria difensiva del Sig. Di Martino, della decisione CFA, SS.UU., n. 73 del 2021. In quella pronuncia la Corte ha considerato ritualmente introdotte, nell’«atto di costituzione non qualificato formalmente come memoria contenente ricorso incidentale», le eccezioni di carenza di interesse sollevate dalle parti resistenti. Si trattava però di una fattispecie in cui l’interesse delle parti a proporre il reclamo incidentale era sorto dalla proposizione del reclamo principale. Se non fosse stato proposto il reclamo principale – rectius: i reclami principali, trattandosi in quel giudizio di più procedimenti riuniti – volto a censurare la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso la delibera del Presidente della FIGC (con la quale era stato abrogato il “contributo di solidarietà nazionale”), la controparte non avrebbe avuto interesse ad impugnare il capo della decisione di primo grado che aveva affermato la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della parte attrice ad impugnare la delibera - in quanto lesiva di un’aspettativa legittima delle società formatrici al contributo di solidarietà - salvo poi dichiarare, per altre ragioni, l’inammissibilità dell’impugnazione così proposta.

5.1.3.1. Nel caso qui in esame, invece, l’interesse del sig. Di Martino a impugnare l’accertamento della propria responsabilità e la misura della sanzione a lui inflitta è sorto direttamente ed esclusivamente dalla decisione di primo grado a lui sfavorevole, e non già dalla proposizione del reclamo da parte della Procura federale.

In tale ipotesi, secondo il più recente e consolidato orientamento di questa Corte, il reclamo incidentale cosiddetto improprio o autonomo, quale è nel caso di specie, deve essere proposto nei termini di cui all’art. 101, comma 2, CGS FIGC, mentre soltanto il reclamo incidentale proprio, il cui interesse nasca esclusivamente dalla proposizione del reclamo principale, può essere depositato entro sette giorni dall’avvenuta comunicazione del deposito di quest’ultimo, con contestuale trasmissione al reclamante principale (cfr. CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026; conff. CFA, Sez. I, n. 64/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 73/2025-2026).

Si noti, peraltro, che anche rispetto al processo civile, la Corte di Cassazione afferma che «È inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, se l’interesse a proporla preesiste all’altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (Cass. civ., Sez. 2, ord. 12/06/2026, n. 19437, richiamando, tra le altre, Cass. civ., Sez. 3, ord. 14/11/2024 n. 29448).

5.1.4. Ne discende l’inammissibilità del reclamo incidentale proposto dal sig. Di Martino. Nel caso in esame la decisione impugnata è stata pubblicata il 19 giugno 2026 e il reclamo della Procura federale è stato comunicato il 25 giugno 2026, mentre la memoria del sig. Di Martino contenente il reclamo incidentale è stata depositata il 17 luglio 2026, dunque ben oltre il termine per il reclamo incidentale proprio o improprio, fermo che nel caso di specie si tratta, per le ragioni già indicate, di reclamo incidentale improprio (o, se si preferisce, autonomo). A ciò si aggiunga - ma soltanto quale mera notazione che si affianca alle descritte ragioni di inammissibilità del reclamo incidentale proposto - che l’atto non risulta trasmesso al reclamante principale nelle forme proprie del reclamo e non risulta corredato del versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, dovuto anche per il reclamo incidentale ai sensi dell’art. 48 CGS FIGC (CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026), pur non incidendo tale ultima omissione, di per sé, sull’ammissibilità del reclamo (CFA, SS.UU., n. 85/2020-2021; conf. CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026), che è fondata sulle ragioni già illustrate.

5.1.4.1. Per i motivi fin qui esposti sono, di conseguenza, da ritenere inammissibili sia la domanda di proscioglimento presentata dal sig. Di Martino, sia quella, subordinata, di riduzione della sanzione al di sotto della misura stabilita in primo grado.

Anche quest’ultima, infatti, è volta a chiedere tardivamente, attraverso un’impugnazione incidentale non ammissibile per le ragioni già descritte, la riforma di un capo della decisione di primo grado rispetto al quale l’interesse ad impugnare del sig. Di Martino non discende dalla proposizione del reclamo principale ma immediatamente dal contenuto della decisione di primo grado.

5.1.4.2. Diversa è, invece, la sorte della domanda formulata dal sig. Di Martino in via di estremo subordine, volta alla conferma della sanzione di mesi 4 di squalifica irrogata in primo grado. Tale domanda non postula alcuna riforma della decisione del TFT, ma corrisponde alla richiesta di rigetto del reclamo principale nella parte relativa alla misura della sanzione inflitta al sig. Di Martino dal giudice di primo grado.

Essa è pertanto ammissibile, una volta riletta quale posizione difensiva dell’appellato, e sarà esaminata nel valutare la avversa censura sollevata dalla Procura federale in ordine all’entità della sanzione irrogata dal TFT al sig. Di Martino.

5.2. Al fine di delimitare l’ambito oggettivo e soggettivo del presente giudizio, bisogna inoltre evidenziare che il capo della decisione impugnata relativo all’ammenda di euro 500,00 inflitta alla società A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno) non è stato oggetto di reclamo.

La Procura federale ha dichiarato di non procedere nei confronti di tale A.S.D. in ragione della sua decadenza dall’affiliazione alla FIGC disposta con Comunicato ufficiale n. 254/A del 17 giugno 2026.

Tale capo è pertanto passato in giudicato e non forma oggetto del presente giudizio.

5.3. Dopo aver definito l’ambito dell’effetto devolutivo nel presente giudizio, si possono subito esaminare le istanze istruttorie presentate dalle parti resistenti e le doglianze dalle stesse sollevate in relazione alle fonti di prova su cui fonda la decisione del TFT, già ricordate sopra nella descrizione del fatto.

Di alcune istanze istruttorie emergerà evidente l’inammissibilità, in quanto relative al capo della decisione di primo grado che investe l’accertamento della responsabilità del sig. Di Martino, che non è oggetto del presente giudizio di reclamo in quanto accertamento coperto, per le ragioni già indicate, da giudicato interno.

5.3.1. Il TFT nella sua decisione ha, in primo luogo, respinto le eccezioni sollevate, rispetto ai mezzi di prova, dalle difese costituite. In particolare, quanto al materiale fotografico incluso nel fascicolo, il TFT ne ha affermato la piena utilizzabilità, rilevando che «il sig. Di Martino non ne ha mai contestato l’autenticità e la corretta collocazione temporale, neppure a seguito dell’esibizione avvenuta nel corso della sua audizione personale dinanzi all’organo inquirente».

Quanto alla mancata audizione del sig. Franz Laoretti, il TFT ha osservato che, considerata anche l’assenza di apposita richiesta nella fase istruttoria, la contestazione non assume rilievo sul piano procedurale, potendo semmai attenere «al merito del valore probatorio della complessiva documentazione depositata a supporto degli addebiti».

Infine, rispetto alle dichiarazioni rese dalla sig.ra S.M., ne ha affermato «la credibilità e la rilevanza», in ragione della «puntuale ricostruzione delle specifiche leve calcistiche interessate dalle attività del signor di Martino in ciascuna delle stagioni sportive in questione».

5.3.2. Nessuna delle parti interessate ha proposto reclamo avverso la decisione del TFT sotto il profilo motivazionale sostenendo che le valutazioni, appena riportate, in ordine alle fonti di prova abbiano inciso sull’affermazione della responsabilità del sig. Di Martino.

In ogni caso, a prescindere dalla mancata impugnazione, non è ammissibile nel presente giudizio la doglianza, sollevata dalla difesa del sig. Di Martino, secondo cui il TFT non avrebbe adeguatamente vagliato la credibilità della persona informata sui fatti la sig.ra S.M. - le cui dichiarazioni, e fonti di prova fornite, hanno concorso a fondare l’accertamento della responsabilità.

Si tratta, infatti, di una censura che investe direttamente la valutazione probatoria posta a base dell’affermazione di responsabilità, capo non devoluto a questa Corte e coperto, come si è già chiarito, da giudicato interno, una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale (tardiva) dello stesso capo proposta, con la memoria difensiva, dal Sig. Di Martino.

Si tratta, dunque, di un argomento che non è volto a resistere alla domanda di aggravamento della sanzione prospettata dal reclamo della Procura federale, bensì a rimuovere l’accertamento di responsabilità, ormai coperto da giudicato, che ne costituisce il presupposto.

5.3.3. Quanto all’istanza istruttoria di produzione integrale delle distinte di gara e dei relativi referti e supplementi di referto avanzata dalla difesa del sig. Boveri e della A.S.D. Cairese per tutte le gare oggetto di deferimento, essa mira a dimostrare la costante indicazione in distinta di allenatori abilitati e l’assenza di rilievi degli organi di gara sulla presenza di soggetti non abilitati.

Sono, tuttavia, circostanze non controverse tra le parti e già accertate dal primo giudice, sicché l’acquisizione richiesta risulterebbe superflua.

Peraltro, risultano già agli atti di questo processo plurime distinte di gara.

5.3.4. Deve del pari essere respinta l’istanza di acquisire la dichiarazione, ovvero di audire il direttore sig. Franz Laoretti, proposta sia dalla difesa del sig. Di Martino (richiesta di audizione), sia, quale istanza istruttoria subordinata, dalla difesa del sig. Boveri e della A.S.D. Cairese (richiesta di acquisire la dichiarazione ovvero di audire). L’istanza istruttoria è volta a chiarire la natura del rapporto e la qualificazione delle somme erogate, e dunque mira a rimettere in discussione l’accertamento della responsabilità, che, per quanto sopra esposto, è ormai coperto da giudicato interno.

In ogni caso, la circostanza della corresponsione di somme in contanti con cadenza mensile è pacifica in atti, essendo stata ammessa dallo stesso sig. Boveri, presidente della A.S.D. Cairese, mentre la qualificazione giuridica di tale erogazione quale rimborso spese, come sostenuto dal sig. Di Martino e dal sig. Boveri, o piuttosto come corrispettivo di fatto, costituisce questione di diritto rimessa all’organo giudicante e non accertabile mediante prova testimoniale.

6. Ciò premesso in ordine alla questione pregiudiziale sollevata dalla Procura federale e ai profili istruttori della controversia, ad essa strettamente connessi, si può ora esaminare il reclamo della Procura.

Quest’ultimo si fonda su unico motivo, rubricato “Errata applicazione del principio generale di afflittività delle sanzioni in relazione alla riconosciuta violazione per una durata di quattro stagioni sportive degli artt. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli art. 23, comma 1, e 40 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, lett. Fd) e lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le società deferite”.

Il motivo, seppure formalmente unico, si articola però al suo interno in quattro convergenti censure, da esaminare separatamente.

Ad esse si contrappongono le difese e le eccezioni delle parti resistenti, quali risultano dalle memorie depositate in questo grado di giudizio e dalla discussione in udienza.

Di esse si darà parallelamente conto nell’esaminare le singole censure avanzate dalla Procura.

Non risultano costituiti, nonostante la rituale comunicazione del reclamo, il sig. Roberto Ferraro e il sig. Mario Bertone.

La loro mancata costituzione non circoscrive, ovviamente, l’ambito della devoluzione né attenua il dovere di questa Corte di verificare la fondatezza del reclamo della Procura anche nei loro confronti.

6.1. Con la prima censura, la Procura deduce che la motivazione della decisione impugnata, che ha affermato la responsabilità dei soggetti deferiti sulla base del compendio probatorio acquisito agli atti del procedimento, risulta apodittica nella parte relativa alla quantificazione delle sanzioni, perché non fornirebbe alcuna motivazione specifica al riguardo, né offrirebbe alcun supporto alla determinazione di misure che risultano assolutamente non proporzionate all’entità e alla gravità delle condotte accertate.

A tale conclusione si contrappone la posizione dei resistenti sig. Fabio Aldo Boveri e A.S.D. Cairese 1919, che hanno chiesto il rigetto integrale del reclamo e la conferma delle sanzioni di primo grado; così come del resistente sig. Di Martino, che ha richiesto, in via di estremo subordine, come si è già chiarito, la conferma della squalifica di mesi 4 irrogata dal giudice di primo grado.

6.1.1. La censura merita accoglimento.

La motivazione del trattamento sanzionatorio offerta dalla decisione del TFT si riduce a due soli periodi.

In un primo periodo il TFT afferma che devono essere accolte, seppure in parte e ai fini ivi limitati, le argomentazioni formulate dalle difese che invocano il principio di offensività, “di pacifica applicazione anche ai procedimenti disciplinari sportivi”, richiamando la decisione di questa Corte, Sez. I, n. 60/2025-2026.

Di questo primo periodo, nel quale il TFT richiama il principio di offensività, si tratterà nei §§ 6.2 e ss., relativi alla seconda censura sollevata dalla Procura reclamante.

Per ora interessa il secondo periodo della motivazione del TFT dedicato al trattamento sanzionatorio. In esso il Tribunale afferma di ritenere equa, “avuto quindi riguardo alla contenuta portata lesiva delle qui considerate condotte in riferimento all’interesse tutelato dall’ordinamento sportivo alla corretta formazione tecnica ed educativa dei giovanissimi atleti”, l’applicazione di sanzioni inferiori rispetto alle richieste dell’organo requirente, “che vengono determinate nelle misure di cui in dispositivo”.

Nessun ulteriore elemento di giustificazione è stato addotto in ordine alla quantificazione delle singole sanzioni irrogate ai deferiti, né in ordine ai criteri di graduazione applicati tra le diverse posizioni.

6.1.2. La motivazione della decisione impugnata, nella parte dedicata alla determinazione delle sanzioni, si esaurisce quindi nell’enunciazione della formula secondo cui, “avuto riguardo alla contenuta portata lesiva delle qui considerate condotte”, il TFT ritiene equa l’applicazione di sanzioni inferiori rispetto alle richieste dell’organo requirente.

Tale enunciato è privo di qualsiasi sviluppo argomentativo, perché non individua gli elementi di fatto in ragione dei quali la portata lesiva delle condotte è stata reputata “contenuta”, né indica quali circostanze siano state valutate ai sensi dell’art. 12, comma 1, CGS FIGC, né chiarisce se e quali circostanze attenuanti siano state ritenute sussistenti e, soprattutto, non esplicita alcun criterio di graduazione tra le diverse posizioni giudicate.

6.1.3. La carenza motivazionale è tanto più evidente ove si consideri che il TFT ha inflitto la medesima sanzione di mesi 3 di inibizione al sig. Ferraro e al sig. Boveri, ai quali sono state però contestate condotte strutturalmente diverse, l’una omissiva e l’altra commissiva; e che ha ridotto in misura pressoché uniforme, in ragione di circa la metà, tutte le richieste dell’organo requirente, senza dare conto delle ragioni di una riduzione tanto ampia quanto indifferenziata.

Tale tecnica motivazionale non consente di verificare l’iter logico-giuridico seguito e si risolve, in definitiva, in un’operazione di mera equità non esternata, in contrasto con il principio secondo cui la determinazione della sanzione, pur discrezionale, deve essere sorretta dalla rappresentazione delle valutazioni fattuali e degli argomenti giuridici che l’hanno ispirata (cfr., al fine di dedurre il principio CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026; CFA, Sez. I, 85/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; ed inoltre Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, n. 49/2016).

Non possono, pertanto, essere accolte le richieste poco sopra illustrate (§ 6.1) delle parti resistenti, perché presuppongono l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata nella parte dedicata alla determinazione delle sanzioni, circostanza che invece non sussiste. Spetterà dunque a questa Corte procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

6.2. Con la seconda censura, interna all’unico motivo di reclamo sopra descritto, la Procura si duole, come si è anticipato ( supra § 6.1.1.), della motivazione del trattamento sanzionatorio offerta dalla decisione del TFT, nella parte in cui ha affermato che devono essere accolte, seppure in parte e ai fini ivi limitati, le argomentazioni formulate dalle difese che invocano il principio di offensività, “di pacifica applicazione anche ai procedimenti disciplinari sportivi”, richiamando la decisione di questa Corte, Sez. I, n. 60/20252026.

La Procura si concentra sul principio di offensività e sostiene che il richiamo da parte del TFT del precedente di questa Corte evidenzia la contraddittorietà dell’iter logico-giuridico seguito dal TFT. Il precedente richiamato riguardava, osserva la Procura, un’attività contraria alla normativa settoriale ma soltanto pubblicizzata e mai realizzata, mentre nel caso di specie il bene protetto costituito peraltro dalla particolarmente delicata formazione di giovani calciatori - è stato palesemente posto a repentaglio per quattro stagioni sportive consecutive, sicché nella fattispecie qui in esame il requisito dell’offensività risulterebbe pienamente integrato.

A tale censura si contrappongono le difese dei resistenti sig. Boveri e A.S.D. Cairese, che hanno chiesto la conferma delle sanzioni di primo grado, determinate dal TFT in applicazione del principio di offensività; e, in particolare, le argomentazioni con le quali il sig. Di Martino contesta la sussistenza di un’offensività significativa nella propria condotta.

6.2.1. La seconda censura merita di essere accolta.

Essa investe il primo dei due periodi in cui si sviluppa, come si è evidenziato ( supra § 6.1.1.), la succinta motivazione offerta dal TFT circa il trattamento sanzionatorio.

In quel periodo della motivazione il TFT richiama il principio di offensività e la decisione di questa Corte n. 60/2025-2026.

Dal momento che la censura della Procura deduce la contraddittorietà di tale richiamo rispetto agli accertamenti compiuti dal medesimo TFT, occorre innanzitutto ricordarli. Nel merito, il TFT ha qualificato come dati certi e incontestati sia la circostanza che il sig. Di Martino è sprovvisto della qualifica di allenatore rilasciata dal Settore tecnico della F.I.G.C., nel cui albo non risulta iscritto, sia che il medesimo, nel lasso temporale considerato, non figurava come tesserato della A.S.D. Cairese, non essendo, peraltro, ciò possibile in quanto già tesserato come calciatore per la A.S.D. New Bragno Calcio (con espresso richiamo all’art. 40, comma 2, NOIF, che vieta ai calciatori non professionisti di svolgere il ruolo di allenatore per società diversa da quella per la quale sono tesserati come calciatori).

Il TFT ha quindi ritenuto che le prove acquisite fossero idonee a dimostrare che, nelle quattro stagioni sportive comprese tra il 2021 e il 2025, il sig. Di Martino, nonostante le richiamate condizioni impeditive, avesse effettivamente svolto il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre del settore giovanile (2021-2022) e dell’attività di base (2021-2025) della A.S.D. Cairese 1919.

A tale conclusione il Tribunale è pervenuto valorizzando, in primo luogo, le stesse dichiarazioni del sig. Di Martino, il quale ha ammesso di avere collaborato con i tecnici ufficiali della società alle attività di allenamento delle squadre in questione, sia pure come “soggetto esterno”. In secondo luogo, ha valorizzato le dichiarazioni della sig.ra S.M., ascoltata quale persona informata sui fatti, la quale ha riferito che l’incolpato “ha allenato”, “ha continuato ad allenare” ovvero “ha continuato … contestualmente ad allenare” squadre giovanili della A.S.D. Cairese, percependone una somma con cadenza mensile, reputandone credibili e rilevanti le asserzioni in ragione della puntuale ricostruzione delle specifiche leve calcistiche interessate in ciascuna stagione. In terzo luogo, il TFT ha attribuito rilievo decisivo, quali riscontri documentali, alla pluralità di immagini riproducenti materiale fotografico o tratto da fonti aperte dei social network, nella maggior parte esibite al sig. Di Martino in sede istruttoria e non disconosciute dal medesimo, tra le quali quelle contrassegnate A5, A6, A36, A37, A43, A51, A52, A55 e A57, che lo ritraggono con le divise della A.S.D. Cairese insieme agli atleti delle squadre giovanili, nonché alle immagini A56, A70, A71 e A74, dalle quali emergono, rispettivamente, il riferimento della stessa società ai “ragazzi di Mister Di Martino (…)”, l’inserimento del nominativo di “Mister Di Martino” in un elenco per la prenotazione alberghiera insieme ai giovani calciatori tesserati, e due comunicazioni di posta elettronica del 15 maggio 2025 e del 7 giugno 2025 nelle quali si fa riferimento a quanto “concordato con il mister Di Martino” e a un accordo “con il mister Mirko Di Martino” per il numero di persone previste per un pernottamento.

Il TFT ha, pertanto, affermato che la presenza del sig. Di Martino nell’ambito delle attività delle squadre giovanili e, soprattutto, di base, si è protratta per lungo tempo, con caratteri di continuità e regolarità e dietro riconoscimento di somme corrisposte dalla A.S.D. Cairese con frequenza mensile. Circostanze ritenute incompatibili con il compimento di attività di mero volontariato e indice evidente dell’esistenza di un accordo, anche soltanto informale, per l’assunzione di una precisa responsabilità tecnica.

Il TFT ha inoltre ritenuto che l’assenza del nominativo del deferito nelle distinte di gara e l’insussistenza di un suo tesseramento per la A.S.D. Cairese costituiscono circostanze non idonee a far venire meno l’irregolarità della condotta concretamente tenuta, consistita nell’avere di fatto disimpegnato il ruolo e i compiti di allenatore pur essendo contestualmente tesserato per altra società e privo della prescritta abilitazione federale.

6.2.2. Nonostante gli accertamenti appena descritti, il TFT ha affermato che devono essere accolte, seppure in parte e ai fini ivi limitati, le argomentazioni formulate dalle difese che richiamano il principio di offensività, “di pacifica applicazione anche ai procedimenti disciplinari sportivi”, con richiamo, come si è detto, alla decisione di questa Corte n. 60/2025-2026.

La posizione così assunta non è condivisibile, perché utilizza il principio di offensività per mitigare le sanzioni irrogate, spostandolo così dal piano della tipicità, che gli è proprio, a quello del trattamento sanzionatorio.

Il principio di necessaria offensività trova senz’altro applicazione anche nei procedimenti disciplinari sportivi, nel senso che, ove il comportamento sia assolutamente inidoneo a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché l’indispensabile connotazione di offensività in generale di quest’ultima implica, di riflesso, la necessità che anche in concreto l’offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo nella singola condotta dell’agente (CFA, Sez. I, n. 143/2025-2026, richiamando Corte costituzionale, n. 360/1995; Corte costituzionale, n. 109/2016).

L’offensività, pertanto, opera in concreto come criterio interpretativo e applicativo per il giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, deve evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva.

6.2.3. Da tale ricostruzione discende che il principio di offensività opera, innanzitutto, sul piano della tipicità, ossia della riconducibilità del fatto concreto alla fattispecie astratta, e non già come autonomo criterio generale di mitigazione del trattamento sanzionatorio di condotte pienamente offensive.

È dunque necessario tenere distinti i due piani, la cui sovrapposizione ha viziato la decisione impugnata.

Sul primo piano, quello della tipicità, l’offensività opera in funzione selettiva, nel senso che la condotta priva di qualsiasi attitudine lesiva non è riconducibile alla fattispecie astratta e, pertanto, non è punibile.

Sul secondo piano, quello della commisurazione del trattamento sanzionatorio (o, se si vuole, della dosimetria della sanzione), ciò che rileva non è l’offensività quale requisito di esistenza dell’illecito, bensì la gravità del fatto, da accertare in concreto ai sensi dell’art. 12, comma 1, CGS FIGC, anche con l’applicazione della disciplina delle circostanze di cui agli artt. 13 ss. CGS FIGC.

Il TFT ha invece impiegato la categoria dell’offensività, propria del primo piano, per operare sul secondo, incorrendo così in un vizio non soltanto di motivazione ma di impostazione generale, che sarebbe perpetuato nel presente grado di giudizio se fosse accolta la prospettazione avanzata – ora in via principale, ora in via subordinata – dalle difese delle parti resistenti che invocano il principio di offensività proprio per commisurare il trattamento sanzionatorio.

Una volta affermata la tipicità della condotta, il richiamo all’offensività non può più fondare alcuna riduzione, dovendo invece il giudice argomentare in termini di gravità del fatto e di circostanze valutabili.

Diversamente, il principio di offensività si convertirebbe in uno strumento di sostanziale disapplicazione della norma che prevede la fattispecie disciplinare, in contrasto con il principio di tipicità che ne fissa il perimetro invalicabile.

6.2.3.1. La verifica di offensività in concreto, sul piano della tipicità, va del resto condotta secondo il criterio già elaborato da questa Corte proprio con riferimento allo svolgimento dell’attività di allenatore in assenza della prescritta abilitazione.

In particolare, è stato affermato che commette illecito disciplinare per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva previgente (oggi art. 4, comma 1), in relazione alle norme del Regolamento del Settore tecnico, colui che assume la conduzione tecnica di una squadra in assenza della prescritta abilitazione, allorché non si sia limitato a un’attività di mera collaborazione e di occasionale sostituzione dell’allenatore, ma abbia sostanzialmente svolto le funzioni di direzione tecnica in circostanze non occasionali e con un grado di autonomia tale da indurre i compagni di squadra e gli organi di informazione a considerarlo di fatto l’allenatore (CFA, Sez. IV, n. 16/2019-2020).

Il criterio così enunciato incorpora nella tipicità una soglia minima di significatività della condotta ed esclude dall’area del precetto la mera collaborazione e la occasionale sostituzione dell’allenatore.

Nel caso di specie tale soglia risulta largamente superata, come emerge dalle risultanze probatorie in atti (valorizzate dallo stesso TFT nella decisione di primo grado): l’attività si è protratta per quattro stagioni sportive consecutive, con caratteri di continuità e regolarità; è stata remunerata con cadenza mensile, così qualificando il compenso ricevuto come corrispettivo; ha avuto ad oggetto leve calcistiche puntualmente individuate; e il sig. Di Martino era esternamente percepito e designato come allenatore, secondo quanto emerge dal riferimento della stessa A.S.D. ai “ragazzi di Mister Di Martino (…)”, dall’inserimento del medesimo appellativo nell’elenco per la prenotazione alberghiera insieme ai giovani calciatori tesserati e dalle comunicazioni di posta elettronica del 15 maggio 2025 e del 7 giugno 2025, circostanze già evidenziate.

6.3. Con la terza censura, nell’ambito dell’unitario motivo di reclamo, la Procura deduce che l’accertata protrazione dello svolgimento, da parte del Sig. Di Martino, del ruolo e dei compiti dell’allenatore per quattro stagioni sportive, con l’espresso incarico dei presidenti pro tempore della A.S.D. Cairese pur non essendo provvisto di abilitazione, la piena consapevolezza della sua contrarietà alla normativa settoriale e la circostanza che tutti i ragazzi delle compagini interessate abbiano ricevuto la propria formazione tecnica ed educazione sportiva sotto la guida di un soggetto non abilitato, impongono un trattamento sanzionatorio significativamente più severo, non rilevando in senso contrario la mancata manifestazione di criticità specifiche.

A tali conclusioni si contrappongono le difese svolte dalla A.S.D. Cairese 1919 e dal sig. Fabio Aldo Boveri con la memoria del 16 luglio 2026 e del sig. Di Martino con la memoria del 17 luglio 2026. Esse insistono sulla presenza costante di tecnici abilitati in organigramma e nelle distinte di gara, sull’assenza di rilievi degli organi di gara, sul carattere di affiancamento dell’apporto del sig. Di Martino e sulla modicità dei rimborsi.

6.3.1. La censura sollevata merita accoglimento.

Il bene giuridico presidiato dall’art. 23, comma 1, NOIF e dall’art. 39 del Regolamento del Settore tecnico non si esaurisce nella regolarità formale dei tesseramenti, ma consiste nella garanzia di uno standard minimo e verificato di competenza tecnica (e pedagogica) di chi è chiamato a guidare l’attività dei giovani calciatori.

L’obbligo di affidare l’attività esclusivamente a tecnici iscritti nei registri del Settore tecnico, nonché di conservarne la regolare abilitazione, è finalizzato a garantire adeguati livelli di competenza nello svolgimento dell'attività formativa rivolta agli atleti minorenni. Ne consegue che costituisce violazione dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC l’esercizio delle funzioni proprie dell’allenatore da parte di un soggetto privo del regolare tesseramento o della prescritta abilitazione.

A tal fine, non è necessario dimostrare l’esistenza di un accordo fraudolento, essendo sufficiente che, in concreto, le mansioni tipiche del tecnico siano state svolte da una persona sprovvista dei requisiti abilitativi richiesti (CFA, Sez. I, n. 74/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022).

Ciò posto, la protrazione della condotta per quattro stagioni sportive consecutive non costituisce, come sostenuto dalle difese, un mero dato quantitativo inidoneo a incidere sul disvalore del fatto.

Al contrario, la reiterazione della violazione nel tempo, con riferimento a leve calcistiche via via diverse e dunque a una pluralità di gruppi di giovani atleti, moltiplica la platea dei soggetti la cui formazione tecnica ed educativa è stata affidata, sia pure in concorso con tecnici abilitati, a un soggetto privo del titolo prescritto, e attesta la stabilità e la sistematicità dell’assetto irregolare.

La durata rileva, inoltre, sul piano dell’elemento soggettivo, poiché la ripetizione stagione dopo stagione del medesimo modulo organizzativo, accompagnata dalla corresponsione periodica di somme di danaro in contanti, esclude in radice l’ipotesi dell’errore o della momentanea disattenzione e depone per la piena consapevolezza, in capo a tutti i deferiti, dell’irregolarità della situazione.

6.3.2. Né può attribuirsi rilievo esimente o significativamente attenuante alla circostanza, valorizzata dalle difese delle parti resistenti, che non si siano manifestate criticità specifiche e che nessun pregiudizio concreto sia derivato ai minori coinvolti.

L’illecito qui in esame è, infatti, un illecito di mera condotta e di pericolo, la cui offensività si esaurisce nell’esposizione a rischio del bene protetto e non richiede la verificazione di un evento dannoso, come del resto conferma la stessa struttura delle disposizioni richiamate, che ancorano il precetto al possesso del titolo abilitante e non agli esiti dell’attività svolta.

La qualificazione merita di essere ulteriormente precisata. La fattispecie in esame non rappresenta un illecito di danno, giacché nessuna delle disposizioni richiamate contempla un evento lesivo; né è illecito di pericolo concreto, dal momento che il pericolo non è elemento costitutivo da accertare in giudizio.

Si tratta, propriamente, di illecito di mera condotta e di pericolo astratto, costruito secondo il modello dell’esercizio abusivo di un’attività riservata per la quale è necessario il possesso di una specifica abilitazione. Il precetto è ancorato al possesso del titolo abilitante, e la pericolosità dell’attività svolta da chi ne sia privo, è presunta in via generale dal legislatore federale, in ragione dell’inidoneità tecnica che il mancato completamento del percorso abilitativo esprime.

6.3.2.1. La presunzione non è tuttavia priva di temperamenti, perchè essa opera soltanto a valle della verifica della soglia di significatività della condotta sopra individuata (§ 6.2.3.1). Ne deriva, sul piano dell’accertamento, che al giudice è richiesta una verifica sostanziale, e non meramente formale, dell’effettivo esercizio delle funzioni tecniche riservate – ciò che qui è stato già compiuto (supra § 6.2.3.1), così come è stato compiuto nel giudizio di primo grado – mentre non gli è richiesta, né è in realtà consentita, alcuna indagine sul pericolo in concreto o sugli esiti formativi dell’attività svolta.

Gli interessi presidiati dal combinato disposto degli artt. 23, comma 1, NOIF e 39, lett. Fd) e Gc), del Regolamento del Settore tecnico sono, del resto, plurimi e concorrenti: la tutela psico-fisica e la corretta formazione tecnico-educativa dei tesserati di minore età; l’omogeneità metodologica dell’insegnamento nelle fasce di età dell’attività giovanile e di base; la trasparenza e la conoscibilità dei soggetti operanti nei campi di gioco; l’effettività del potere federale di verifica dei requisiti di accesso alla funzione tecnica. È quest’ultimo profilo, in particolare, a essere direttamente e integralmente compromesso dalla condotta accertata, indipendentemente da qualsiasi conseguenza sul piano formativo.

In linea con tale ricostruzione, questa Corte ha già affermato che il consentire, o comunque il non impedire, che soggetti privi della prescritta autorizzazione e non iscritti ai rispettivi albi del Settore tecnico operino quali allenatori ufficiali della società, integra violazione delle norme che governano l’ordinamento sportivo e si risolve in spregio dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza e probità esigibili dai dirigenti sportivi (CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022, con richiamo all’art. 23, comma 1, NOIF e agli artt. 28 e 39 del Regolamento del Settore tecnico).

Ammettere il contrario significherebbe subordinare la punibilità alla prova, comunque estranea al sistema, di un deficit formativo individuale dei giovani atleti, con conseguente sostanziale disapplicazione delle norme di settore.

6.3.3.  Del pari non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui l’inserimento della condotta nell’ambito dell’attività di base, e quindi non agonistica, ne ridurrebbe in modo decisivo il disvalore.

L’art. 39, lett. Fd) e Gc), del Regolamento del Settore tecnico prescrive specifiche abilitazioni proprio per l’attività nel settore giovanile e nell’attività di base, in ciò manifestando la scelta dell’ordinamento federale di presidiare con particolare rigore la fascia di età nella quale la formazione tecnica ed educativa è più delicata e più esposta.  La minore età dei tesserati coinvolti costituisce, semmai, elemento che aggrava e non che attenua il disvalore della condotta.

Resta fermo, peraltro, che l’attività istruttoria non ha dimostrato né che il sig. Di Martino abbia sostituito i tecnici abilitati nella direzione tecnica delle gare, né che egli sia stato indicato in distinta, né che gli organi di gara abbiano mai rilevato la presenza irregolare di soggetti non abilitati, e tali circostanze, non idonee a escludere la fondatezza del reclamo per le ragioni già esposte, potranno rilevare nella successiva graduazione della sanzione.

6.4. Infine, con la quarta censura in cui si articola il motivo di reclamo, la Procura federale si duole della decisione impugnata perché avrebbe trascurato i principi, affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 88/2025-2026, in ordine al dovere di esemplarità che connota la figura del tecnico nell’ordinamento federale; ed inoltre, in ordine alla posizione di garanzia assunta dal presidente della società sportiva quanto al rispetto, da parte dei tesserati e di coloro che agiscono per conto o nell’interesse della società, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità.

6.4.1. È fondata, nei limiti che seguono, anche la quarta censura.

Essa investe i capi della decisione impugnata relativi alle posizioni dei presidenti pro tempore della A.S.D. Cairese 1919 (sig. Bertone e sig. Boveri) e della A.S.D. New Bragno Calcio (sig. Ferraro), capi da cui bisogna muovere.

Per quanto attiene alle posizioni del sig. Bertone e del sig. Boveri, presidenti pro tempore della A.S.D. Cairese, il TFT ha rilevato che a entrambi è contestato, in ragione della carica di presidente dotato di poteri di rappresentanza nella quale si sono succeduti, di avere affidato al sig. Di Martino il ruolo e i compiti di allenatore attribuendogli anche un ricon scimento economico, nonostante fossero pienamente consapevoli della mancanza dei requisiti necessari e, quindi, dell’irregolarità di tale conferimento.

La prova di tali circostanze è stata tratta, in particolare, dalle dichiarazioni rese in audizione dal sig. Boveri, nelle quali è confermata la prassi, ripetuta in tutte le stagioni sportive qui rilevanti, di riconoscere al sig. Di Martino un compenso di duecento euro al mese a titolo di rimborso spese, corrisposto in contanti. Per quanto attiene al sig. Bertone, il Tribunale osserva che è stato più volte convocato dalla Procura federale, ma non si è mai presentato in audizione per svolgere il contraddittorio su tali evidenze, senza addurre alcun idoneo motivo ostativo, “per ciò solo incorrendo nell’infrazione di cui all’articolo 22, comma 4, CGS”. Un’affermazione, quest’ultima, priva di rilievo ai fini del presente giudizio, poiché la violazione dell’obbligo di collaborazione non è stata contestata nell’atto di deferimento e non ha formato oggetto di autonoma sanzione nel dispositivo di primo grado.

Per quanto attiene alla posizione del sig. Ferraro, presidente pro tempore della A.S.D. New Bragno Calcio, il primo giudice ne ha affermato la responsabilità per avere consentito e comunque non impedito l’attività di allenatore svolta dal sig. Di Martino, pur essendo a conoscenza delle richiamate condizioni impeditive e, in particolare, della circostanza che il medesimo era tesserato per la società nella quale egli rivestiva la massima carica dirigenziale.

A tal fine il Tribunale ha valorizzato la precisazione, fornita in sede di audizione dal sig. Di Martino, secondo cui il sig. Ferraro non aveva ritenuto necessario rilasciargli apposita autorizzazione, nonché la dichiarazione dello stesso sig. Ferraro, che ha confermato di essere stato informato della collaborazione agli allenamenti di squadre di altra società.

Il Tribunale ha individuato le norme trasgredite nell’art. 4, comma 1, CGS FIGC e nell’art. 40, comma 2, delle NOIF.

Il TFT ha altresì affermato la responsabilità diretta della A.S.D. New Bragno Calcio e della A.S.D. Cairese 1919 ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai rispettivi tesserati.

Si è già chiarito che il capo relativo alla A.S.D. New Bragno Calcio è ormai passato in giudicato.

6.4.2. In relazione al contesto appena descritto, le ragioni di accoglimento della quarta censura si fondano sui seguenti motivi. 

Questa Corte ha affermato che la figura del tecnico, nell’ordinamento federale, è tradizionalmente connotata da un dovere di esemplarità, dovendo il tecnico essere di esempio non perché richiesto a una perfezione astratta, ma perché la sua condotta costituisce parametro comportamentale per l’intero contesto sportivo, sicché la gravità delle condotte non si misura soltanto in ragione del loro contenuto immediatamente lesivo, ma anche per l’effetto disgregante che esse producono sul corretto funzionamento della struttura tecnica e, più in generale, sulla cultura di rispetto e sicurezza che la Federazione impone come standard minimo e irrinunciabile (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026).

Tale principio, formulato con riferimento al tecnico regolarmente abilitato, si addice a fortiori a chi, privo di abilitazione, ne assuma di fatto il ruolo e i compiti, poiché in tal caso all’inosservanza dei doveri di condotta si somma l’elusione del sistema di verifica dei requisiti professionali sul quale l’ordinamento federale fonda l’affidamento della collettività sportiva.

Deve però precisarsi che il sig. Di Martino non è affatto tecnico tesserato e che, pertanto, le sanzioni a lui irrogabili restano quelle previste per il calciatore, unica qualifica da lui rivestita nell’ordinamento federale.

6.4.2.1. Quanto alla figura del presidente della società sportiva, egli, oltre a rivestire il tipico ruolo di rappresentanza della società nei riguardi di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, assume una specifica posizione di garanzia quanto al rispetto, da parte dei tesserati della società e di coloro che agiscono per conto o nell’interesse della stessa anche senza esserne tesserati, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità (CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; SS.UU., n. 102/2025-2026; SS.UU., n. 13/2024-2025).

Non si configura una responsabilità oggettiva in senso proprio, ossia svincolata da qualsiasi profilo soggettivo.

Al contrario, si tratta di una forma di responsabilità nella quale l’elemento soggettivo emerge con chiarezza, non tanto nella tradizionale culpa in eligendo o culpa in vigilando, quanto nella violazione degli specifici obblighi di garanzia connessi all’assunzione della carica di presidente.

Ne consegue che la responsabilità di quest’ultimo trova fondamento nell’omessa adozione delle misure necessarie a garantire l’osservanza delle norme poste a tutela dei principi di lealtà, correttezza e probità (CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; Sez. IV, n.16/2023-2024; Sez. I, n. 7/2022-2023; Sez. I, n. 63/2021-2022).

Nel caso di specie, peraltro, le posizioni del sig. Boveri e del sig. Bertone non si esauriscono in una responsabilità da posizione, poiché è stato accertato che essi hanno direttamente affidato al sig. Di Martino il ruolo e i c mpiti di allenatore e gli hanno riconosciuto un compenso mensile, con condotta dunque commissiva e non meramente omissiva.

6.4.3. La censura della Procura federale è invece infondata nella parte in cui pretende, in concreto, di trarre dai principi sopra richiamati una equiparazione delle posizioni del sig. Ferraro, presidente della società di tesseramento del calciatore Di Martino (A.S.D. New Bragno Calcio), e del sig. Boveri, presidente della società presso la quale la condotta è stata materialmente posta in essere (A.S.D. Cairese).

La condotta contestata al sig. Ferraro è costruita, nello stesso atto di deferimento, in termini di avere “consentito e comunque non impedito”, e si colloca dunque sul piano della violazione dell’obbligo di vigilanza sul proprio tesserato ai sensi dell’art. 40, comma 2, NOIF, senza alcun apporto organizzativo né alcun vantaggio per la società da lui rappresentata.

Ne consegue che la richiesta della Procura di infliggere al sig. Ferraro la medesima sanzione richiesta per il sig. Boveri non può essere accolta, perché contrasta con il principio di proporzionalità, che impone di differenziare il trattamento sanzionatorio in ragione del diverso ruolo e del diverso apporto causale.

6.4.4. Alle conclusioni qui raggiunte nell’esame della quarta censura, si contrappongono due deduzioni della A.S.D. Cairese 1919 e del sig. Boveri, delle quali occorre dare atto e che coinvolgono anche la responsabilità della A.S.D. Cairese ex art. 6, comma 1, CGS FIGC. Entrambe le deduzioni non sono accoglibili.

Non può essere condivisa la tesi secondo cui l’assetto formale conforme all’art. 23, comma 1, NOIF fonderebbe un legittimo affidamento della società sulla regolarità dell’organizzazione tecnica.

L’affidamento presuppone, infatti, l’ignoranza incolpevole della difformità tra assetto formale e realtà operativa, mentre, nel caso di specie, è stato accertato che i presidenti pro tempore hanno conferito essi stessi l’incarico di fatto al sig. Di Martino e ne hanno disposto la remunerazione, sicché la difformità è stata da loro consapevolmente determinata.

Del pari infondata è la deduzione secondo cui la responsabilità della società ex art. 6, comma 1, CGS andrebbe graduata in funzione della “colpa organizzativa” dell’ente.

La responsabilità diretta della società consegue, infatti, automaticamente all’accertata responsabilità disciplinare del presidente pro tempore per violazione dell’art. 4, comma 1, del medesimo Codice, senza che sia necessario dimostrare ulteriori e autonomi profili di colpa in capo all’ente (CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026; Sez. I, 147/2025-2026; Sez. II, 124/2025-2026), atteso che il sintagma “direttamente” va inteso nel senso che la responsabilità della società è direttamente riflessa, ovvero ad essa oggettivamente riversata, nella stessa misura in cui quella responsabilità è imputata e accertata in capo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 (così CFA, Sez. I, n. 83/2021-2022).

7. Una volta accolte, nei termini fin qui descritti, le censure in cui si articola l’unitario motivo di reclamo, bisogna rideterminare le sanzioni.

Prima di procedere questa Corte ritiene necessario compiere alcune precisazioni.

Il reclamo devolve alla Corte soltanto il profilo della entità delle sanzioni. Pertanto, l’individuazione di seguito delle norme violate, ed eventualmente del bene o interesse presidiato e della struttura della fattispecie, non è diretta a riesaminare in alcun modo l’accertamento della responsabilità, che è coperto da giudicato interno, ma è soltanto funzionale alla commisurazione delle sanzioni.

La natura e la gravità dei fatti, che l’art. 12, comma 1, CGS pone a fondamento della determinazione della sanzione, non sono infatti apprezzabili senza previa identificazione del bene o interesse offeso e del modo in cui la singola condotta lo lede. Le considerazioni che seguono prendono, dunque, soltanto atto degli accertamenti non impugnati, senza in alcun modo porli in discussione.

7.1. Per quanto attiene alle norme violate, l’art. 23, comma 1, NOIF dispone che le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, mentre l’art. 39, lett. Fd) e Gc), del Regolamento del Settore tecnico individua le abilitazioni richieste per l’esercizio dell’attività di allenatore nelle squadre del settore giovanile e nell’attività di base.

Entrambe le lettere appena richiamate sono state concretamente applicate nella vicenda in esame: la lett. Fd) con riguardo alla squadra Giovanissimi della A.S.D. Cairese nella stagione sportiva 2021-2022; la lett. Gc) con riguardo alle squadre Esordienti della medesima A.S.D. di tutte e quattro le stagioni considerate.

Le complessive norme appena indicate, sia delle NOIF che del Regolamento del Settore tecnico, contengono obblighi puntuali, di immediata percettibilità, riferiti a categorie nominativamente individuate e a un requisito abilitativo.

Ne consegue che la responsabilità, in primo luogo del sig. Di Martino (ma anche del sig. Boveri e al sig. Bertone), costruita in relazione alle disposizioni appena ricordate si fonda sul contenuto precettivo delle stesse, che assolvono la funzione di riempire di contenuto specifico la clausola generale dell’art. 4, comma 1, CGS.

Resta però fermo, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; SS.UU., n. 28/2023-2024; SS.UU., n. 69/2021-2022; Sez. II, n. 139/2025-2026), che l’art. 4, comma 1, pone una regola di condotta generale che opera anche in via autonoma quando, come nel caso di specie, l’inosservanza dei doveri di lealtà, correttezza e probità sia autonomamente e oggettivamente apprezzabile, senza che sia necessaria la concorrente violazione di altre norme del CGS FIGC o di altre fonti dell’ordinamento sportivo.

Ciò spiega, nel caso in esame, l’addebito, e poi l’accertamento della responsabilità, per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC sia in via autonoma sia in relazione alle norme poco sopra richiamate.

7.1.1. Bisogna però chiarire che tale accertamento della responsabilità per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma sia in relazione alle norme richiamate, non dà luogo ad una pluralità di illeciti concorrenti, ma ad un unico illecito disciplinare, del quale i due profili costituiscono altrettante qualificazioni del medesimo fatto storico. 

Il primo attiene al disvalore intrinseco della condotta, consistita nell’assunzione di fatto di una funzione tecnica riservata e nella conseguente elusione del sistema federale di verifica dei requisiti; il secondo alla violazione della specifica prescrizione organizzativa contenuta nelle NOIF e nel Regolamento del Settore tecnico.

Ne consegue che la risposta sanzionatoria deve essere unica e non può risultare dal cumulo di due autonome sanzioni, come correttamente è avvenuto in primo grado e come si disporrà anche in questa sede.

7.1.2. Un ragionamento corrispondente a quello compiuto nei due paragrafi precedenti vale per la responsabilità del sig. Ferraro, affermata per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 2, NOIF (che vieta ai calciatori non professionisti di svolgere il ruolo di allenatore per società diversa da quella per la quale sono tesserati come calciatori).

7.2. Per quanto attiene ora alla disciplina del trattamento sanzionatorio, l’art. 12, comma 1, CGS rimette agli organi di giustizia sportiva la determinazione della specie e della misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché l’eventuale recidiva; mentre l’art. 44, comma 5, prescrive che tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.

Il combinato disposto di tali previsioni impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti, di guisa che solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, si realizza una effettiva efficacia deterrente e un adeguato effetto dissuasivo (ex multis, CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026; SS.UU., n. 4/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 22/2023-2024).

Tali principi vanno peraltro coordinati e temperati con quelli di proporzionalità, di derivazione eurounitaria, e di ragionevolezza, che impongono di adottare una misura non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e di evitare decisioni arbitrarie o irrazionali (ex multis, CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026; CFA; SS.UU., n. 121/2024-2025; CFA; Sez. I, n. 104/2025-2026; Sez. II, n. 139/2025-2026).

7.2.1. Occorre altresì dare conto dell’apparato sanzionatorio applicabile nella vicenda in esame.

L’art. 4, comma 2, CGS FIGC, per il caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, rinvia alle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), b), c) e g), quanto alle società, e a quelle di cui all’art. 9, comma 1, lett. a), b), c), d), f), g) e h), quanto ai dirigenti, ai soci e ai tesserati. Da tale rinvio derivano due conseguenze rilevanti in questa sede.

In primo luogo, la disposizione non predetermina alcun minimo né alcun massimo edittale, limitandosi a individuare la specie delle sanzioni irrogabili. Ne discende che la determinazione della misura è integralmente rimessa ai ricordati criteri generali di cui all’art. 12, comma 1, all’art. 44, comma 5, CGS FIGC, coordinati e temperati con quelli di proporzionalità e di ragionevolezza.

È proprio in questa cornice che si giustifica la funzione anche di giudice di equità di questa Corte nell’individuare la sanzione in mancanza di una determinazione edittale della stessa, funzione già evidenziata da precedenti decisioni (cfr. 67/2022-2023; Sez. I, n. 70/2022-2023; Sez. I, 80/2022-2023).

Il ricorso al criterio dell’equità in assenza di una pena edittale è stato, inoltre, indicato quale criterio prioritario anche dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (Sez. IV, 20 ottobre 2016 n. 50).

L’assenza di una sanzione edittale, tuttavia, se certamente amplia lo spazio applicativo del principio di proporzionalità, non costituisce un argomento in favore di una determinazione tendenzialmente minima della sanzione.

In secondo luogo, il richiamo dell’art. 9, comma 1, lett. f) e h), e la contestuale mancata inclusione della lett. e), relativa alla squalifica per una o più giornate di gara, comportano che la squalifica debba essere determinata a tempo e non per giornate di gara.

Ciò spiega e giustifica, sul piano normativo, la tipologia di sanzione – squalifica a tempo determinato (lett. f) - da irrogare al sig. Di Martino, il quale riveste nell’ordinamento federale la sola qualifica di calciatore, e, correlativamente, il ricorso alla sanzione dell’inibizione temporanea di cui alla lett. h) nei confronti dei presidenti pro tempore.

7.3. Si può ora procedere, alla luce dei principi e dei criteri descritti, alla preannunciata rideterminazione delle sanzioni.

Questa Corte ritiene che le sanzioni irrogate dal TFT siano inadeguate per difetto, in quanto non rispondenti al canone di afflittività di cui all’art. 44, comma 5, CGS; ma al contempo ritiene che le misure richieste dalla Procura federale eccedano, fatta eccezione per la posizione del sig. Boveri, quanto necessario al conseguimento delle finalità di prevenzione generale e speciale proprie della sanzione disciplinare, alla luce della natura e gravità dei fatti commessi e dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

7.3.1. Per rideterminare le sanzioni sono considerati, al fine di poter stabilire la gravità della condotta come richiesto dall’art. 12, comma 1, CGS FIGC, sia elementi di contenimento del disvalore, sia elementi di aggravamento dello stesso.

Sono elementi di contenimento del disvalore, la circostanza, non smentita dall’organo requirente, che l’attività del sig. Di Martino si sia svolta in costante compresenza di allenatori regolarmente abilitati, indicati nelle distinte di gara, l’assenza di qualsiasi segnalazione degli organi di gara circa la presenza irregolare di soggetti non abilitati, la collocazione della condotta soltanto nell’ambito dell’attività di base, l’entità assai contenuta delle somme corrisposte.

Sono, invece, elementi di aggravamento del disvalore la protrazione della condotta per quattro stagioni sportive consecutive, il coinvolgimento pertanto di una pluralità di leve calcistiche negli anni, e dunque di una pluralità di gruppi di atleti minori, la piena consapevolezza dell’irregolarità in capo a tutti i deferiti (l’ampliamento dell’attività irregolare, nella stagione sportiva 2021-2022, anche alla categoria Giovanissimi oltre che alla categoria Esordienti non è computato tra gli elementi di aggravamento comuni, riferendosi alla sola posizione del sig. Di Martino e del sig. Bertone, e sarà perciò apprezzato quale fattore proprio di tali posizioni), la stabile remunerazione dell’attività e la particolare delicatezza del bene protetto, costituito dalla corretta formazione tecnica ed educativa dei giovanissimi atleti.

7.3.1.1. Due precisazioni sono necessarie perché l’apprezzamento di tali elementi, di contenimento e di aggravamento del disvalore (e quindi della gravità della condotta), non si ponga in alcun modo in contrasto con quanto in precedenza affermato.

La prima riguarda la collocazione dell’attività del sig. Di Martino, con l’eccezione indicata per la stagione 2021-2022, nell’attività di base (squadre Esordienti). Essa non viene qui valorizzata nel senso, già espressamente escluso, di una minore intensità dell’offesa arrecata all’interesse alla corretta formazione tecnica ed educativa dei giovani atleti.

Sotto tale profilo, al contrario, la scelta dell’ordinamento federale di presidiare con specifiche abilitazioni proprio le fasce di età dell’attività giovanile e di base esclude ogni graduazione in senso favorevole, e la minore età dei tesserati coinvolti conserva integralmente il rilievo aggravante già riconosciuto.

La collocazione nell’attività di base rileva invece su un piano distinto, quello dell’interferenza della condotta con l’ordinamento sportivo nella sua dimensione competitiva, essendo pacifico che dall’assetto irregolare non è derivata alcuna incidenza sulla regolarità delle competizioni ufficiali, sulle classifiche o sui titoli sportivi.

È in questo senso, e soltanto in questo, che l’elemento concorre a contenere la risposta sanzionatoria.

La seconda precisazione riguarda la remunerazione dell’attività, che figura in entrambi gli elenchi compiuti (di aggravamento del disvalore e di contenimento del disvalore). La sua stabilità e periodicità operano in senso aggravante, quali indici della sistematicità dell’assetto e della sua incompatibilità con il mero volontariato; la modestia dell’importo opera invece in senso contenitivo, quale indice della marginalità economica del rapporto. Pertanto, non ricorre alcuna duplicazione dell’elemento o contraddizione nel suo impiego.

7.3.2. Sempre sotto il profilo della gravità, per quanto attiene poi alla graduazione tra le posizioni dei deferiti, occorre assicurare la puntuale corrispondenza tra la misura della sanzione e l’estensione temporale del periodo in cui ciascuno ha rivestito la carica di presidente o ha comunque svolto l’attività disciplinarmente rilevante, poiché, a parità di struttura della condotta, la durata della violazione costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 1, CGS, il principale indice della sua gravità.

7.3.2.1. Il Collegio ritiene pertanto - sia alla luce dei principi e criteri enunciati in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, sia delle complessive condotte rilevanti nella vicenda in esame - di assumere quale parametro di commisurazione della sanzione la misura di mesi 2 di inibizione, per ciascuna stagione sportiva di riferimento, quanto alla condotta commissiva dei presidenti pro tempore della A.S.D. Cairese che si è avvalsa dell’attività irregolare; e la misura di mese 1 di inibizione, per ciascuna stagione sportiva di riferimento, quanto alla condotta omissiva del presidente della A.S.D. di tesseramento del calciatore Di Martino, in ragione del minore disvalore che connota la mera tolleranza rispetto all’affidamento diretto e remunerato dell’incarico.

7.3.2.2. Il medesimo parametro di commisurazione di mesi 2 per ciascuna stagione sportiva di riferimento va applicato alla posizione del sig. Di Martino. L’identità del parametro rispetto ai presidenti pro tempore autori della condotta commissiva si giustifica in quanto il parametro di commisurazione esprime la gravità oggettiva, per ciascuna stagione sportiva, dell’assetto irregolare in sé considerato, che è unitario e comune a chi lo ha conferito e a chi lo ha materialmente attuato.

7.3.2.3. Va infine chiarito il modo in cui il parametro di commisurazione della sanzione si combina con gli elementi di contenimento e di aggravamento sopra elencati, affinché ciascuna sanzione risulti derivabile e verificabile, non semplicemente affermata.

Le seguenti affermazioni riguardano la determinazione delle sanzioni per le persone fisiche, mentre la conseguente responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, della A.S.D. è determinata di riflesso rispetto alla responsabilità del presidente della stessa A.S.D. (come si è già chiarito supra § 6.4.4).

Il parametro di commisurazione esprime la gravità oggettiva per stagione della condotta secondo la sua natura. Esso tiene già conto degli elementi di aggravamento, considerati comuni a tutti al fine di determinare il parametro di commisurazione della sanzione, salvo provvedere nel singolo caso a tener conto della non applicabilità di uno o più di essi al fine di determinare in concreto l’entità della sanzione.

Si è provveduto fin da ora, come si è chiarito, a differenziare la gravità della condotta dei presidenti pro tempore delle due A.S.D. (Cairese 1919 e New Bragno Calcio), in ragione del minore disvalore che connota la mera tolleranza rispetto all’affidamento diretto e remunerato dell’incarico.

Gli elementi di contenimento individuati – compresenza di tecnici abilitati, assenza di rilievi degli organi di gara, la collocazione della condotta soltanto nell’ambito dell’attività di base, l’entità assai contenuta delle somme corrisposte – se ricorrenti (o comunque rilevanti) rispetto al singolo soggetto, potranno determinare la sanzione finale in misura inferiore al prodotto del parametro di commisurazione di 2 mesi – ma non di 1 mese come si chiarirà nel trattare della posizione del sig. Ferraro – per il numero delle stagioni imputabili.

Sul risultato finale, tuttavia, potranno incidere anche eventuali fattori propri di ciascuna posizione, che se presenti saranno espressamente indicati nel determinare la sanzione da irrogare.

7.4. Iniziando dalla posizione del sig. Di Martino, l’applicazione del parametro di commisurazione alle quattro stagioni sportive nelle quali la condotta è stata accertata condurrebbe alla misura di mesi 8 di squalifica. Tale misura va tuttavia ridotta a mesi 7, valorizzando la ricorrenza di tutti gli elementi di contenimento comuni: la circostanza, non smentita dall’organo requirente, che l’attività del sig. Di Martino si sia svolta in costante compresenza di allenatori regolarmente abilitati, indicati nelle distinte di gara; l’assenza di qualsiasi segnalazione degli organi di gara circa la presenza irregolare di soggetti non abilitati; la collocazione della condotta soltanto nell’ambito dell’attività di base per tre delle quattro stagioni sportive in esame; l’entità assai contenuta delle somme corrisposte. Tali plurimi elementi escludono che la sanzione sia aggravata dall’ampliamento dell’attività irregolare, nella sola stagione sportiva 2021-2022, anche alla categoria Giovanissimi oltre che alla categoria Esordienti.

Non può essere invece accolta la difesa del sig. Di Martino secondo cui la sua attività sarebbe stata prestata al solo fine di garantire la sicurezza dei minori e non di impartire indicazioni tecniche, prospettazione smentita dagli accertamenti, non più discutibili in questa sede, relativi all’assunzione di una precisa responsabilità tecnica.

7.5. Quanto al sig. Boveri, presidente della A.S.D. Cairese per tre delle quattro stagioni considerate (2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025) e autore della condotta commissiva di affidamento dell’incarico e di remunerazione dello stesso, la sanzione dell’inibizione deve essere determinata, in applicazione del parametro di commisurazione sopra indicato, in mesi 6, pari a mesi 2 per ciascuna delle tre stagioni sportive nelle quali egli ha rivestito la carica. La sanzione così determinata non subisce, rispetto alla posizione del sig. Boveri, alcuna riduzione in ragione degli elementi di contenimento comuni sopra individuati.

Tali elementi - in particolare la compresenza di tecnici abilitati, assenza di rilievi degli organi di gara, collocazione soltanto nell’attività di base - attengono, infatti, alle modalità di svolgimento dell’attività materiale e attenuano principalmente il disvalore della condotta esecutiva, mentre spiegano un’efficacia assai minore rispetto alla condotta organizzativa del sig. Boveri, il quale ha deliberato l’affidamento dell’incarico al soggetto non abilitato e ne ha disposto la remunerazione.

Rispetto a tale condotta di conferimento e di stabilizzazione dell’assetto irregolare, gli indici che descrivono le modalità esecutive dell’attività materiale non valgono a ridurre il disvalore proprio della scelta organizzativa. Il sig. Boveri risulta essere il presidente che ha mantenuto e consolidato l’assetto irregolare per il più lungo periodo, per tre stagioni sportive consecutive, ed ha riconosciuto e conservato nel tempo la corresponsione periodica del compenso, così stabilizzando la scelta organizzativa contraria alla normativa federale.

È per queste ragioni che, per il solo sig. Boveri, la richiesta dell’organo requirente risulta proporzionata.

7.6. Quanto al sig. Bertone, presidente della medesima A.S.D. per la sola stagione sportiva 2021-2022, la sanzione dell’inibizione deve essere determinata, applicando il parametro di commisurazione della sanzione, in mesi 2, in ragione della limitazione della condotta a lui ascritta ad un’unica stagione sportiva. Rispetto a questa posizione concorrono però due fattori propri, entrambi orientati nel senso di intensificare la gravità della condotta: l’affidamento irregolare nella stagione 2021-2022 ha riguardato due distinte squadre (Esordienti e Giovanissimi); ed inoltre non opera per quella stagione l’elemento di contenimento comune legato alla collocazione soltanto nell’attività di base, dal momento che l’attività del sig. Di Martino ha riguardato anche la squadra Giovanissimi.

Tali fattori non giustificano il superamento del parametro di riferimento (2 mesi per ciascuna stagione), perché la condotta del sig. Bertone è limitata ad una sola stagione sportiva (dunque manca un elemento di aggravamento), ma neutralizzano integralmente gli elementi di contenimento del disvalore sopra individuati, che altrimenti avrebbero condotto alla determinazione di una sanzione inferiore.

7.7. Quanto al sig. Ferraro, la cui responsabilità si radica nell’avere consentito e comunque non impedito, in violazione dell’art. 40, comma 2, NOIF, l’attività vietata al proprio tesserato, la sanzione dell’inibizione è determinata in mesi 4, pari ad 1 mese per ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento, in conformità al parametro di commisurazione specifico già sopra indicato.

La sanzione riflette l’estensione quadriennale dell’omessa vigilanza e, insieme, la natura non commissiva dell’apporto e l’assenza di qualsiasi vantaggio per la A.S.D. rappresentata. Il parametro di commisurazione specifico non subisce riduzione, perché il minore disvalore che connota la condotta meramente omissiva è già integralmente riflesso nella misura dimezzata del parametro ad essa applicato - 1 mese e non 2 mesi per stagione sportiva - e non può essere valutato una seconda volta; né sono emersi, quanto al sig. Ferraro, fattori propri idonei a giustificare uno scostamento dal parametro nell’una o nell’altra direzione.

7.8. Quanto alla A.S.D. Cairese 1919, responsabile in via diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS FIGC per l’operato dei propri presidenti pro tempore, l’ammenda è determinata in euro 1.200,00, misura proporzionata al disvalore complessivo dell’assetto organizzativo accertato e alla dimensione dilettantistica del sodalizio.

La misura, inferiore a quella richiesta dall’organo requirente, è coerente con la struttura della responsabilità diretta accertata, che riflette in capo all’ente le responsabilità dei due presidenti pro tempore autori della condotta commissiva e tiene conto della dimensione dilettantistica del sodalizio, che impone di calibrare l’ammenda in modo da assicurarne l’effettiva esigibilità e, con essa, l’effettività della sanzione ai sensi dell’art. 44, comma 5, del Codice. Sul piano quantitativo la misura riflette, inoltre, l’esito complessivo della rideterminazione delle posizioni dei presidenti pro tempore ai quali la responsabilità dell’ente si ricollega, integralmente confermata quanto al sig. Boveri e ridotta quanto al sig. Bertone rispetto alle richieste dell’organo requirente. Da qui la determinazione anche dell’ammenda in misura inferiore.

7.9. Il complesso delle misure così determinate – mesi 7 di squalifica per il sig. Di Martino, mesi 6 di inibizione per il sig. Boveri, mesi 4 di inibizione per il sig. Ferraro, mesi 2 di inibizione per il sig. Bertone ed euro 1.200,00 di ammenda per la A.S.D. Cairese 1919 – realizza una scala sanzionatoria interna coerente e verificabile, nella quale la misura di ciascuna sanzione è funzione, per un verso, della struttura della condotta (esercizio materiale delle funzioni riservate, affidamento commissivo e remunerato dell’incarico, tolleranza omissiva in violazione dell’obbligo di vigilanza sul proprio tesserato) e, per altro verso, della sua estensione temporale, tenendo conto di elementi comuni di contenimento e di aggravamento o di eventuali fattori propri di ciascuna posizione.

8.  conclusione, il reclamo deve essere accolto in parte, nei termini e nei limiti precisati, e devono essere dichiarate inammissibili le domande formulate dal sig. Di Martino con la memoria del 17 luglio 2026.

8.1. La reciproca soccombenza delle parti, sia pure parziale per quanto attiene alla posizione della Procura federale – è stato accolto il reclamo dalla Procura quanto all’inadeguatezza per difetto delle sanzioni di primo grado, ma respinto quanto alla misura richiesta per i sig.ri Ferraro, Bertone e Di Martino e per la A.S.D. Cairese 1919; sono state dichiarate inammissibili le domande del sig. Di Martino e respinte le eccezioni e conclusioni del sig. Boveri e della A.S.D. Cairese, oltre che dello stesso sig. Di Martino – giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma parziale della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Roberto Ferraro: l’inibizione di mesi 4 (quattro);

- al Sig. Fabio Aldo Boveri: l’inibizione di mesi 6 (sei);

- al Sig. Mario Bertone: l’inibizione di mesi 2 (due);

- al Sig. Mirko Di Martino: la squalifica di mesi 7 (sette);

- alla società A.S.D. Cairese 1919: l’ammenda di 1.200,00 (milleduecento/00).

Compensa le spese di giudizio.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonio Maria Marzocco                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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