F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0022/CFA pubblicata il 5 Agosto 2026 (motivazioni) –PFI / società A.S.D. Superba Calcio 2017
Decisione/0022/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0001/CFA/2026-2027
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente (Relatore)
Diego Sabatino - Componente
Antonella Trentini - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0001/CFA/2026-2027, proposto dal Procuratore federale interregionale,
per la riforma, in parte qua, della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria n. 98 del 25 giugno 2026, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026 e comunicata in data 26 giugno 2026, resa all’esito del procedimento n. 701pfi25-26, nella parte in cui ha determinato il trattamento sanzionatorio a carico della società A.S.D. Superba Calcio 2017;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza del 3 agosto 2026 tenutasi in videoconferenza, il Presidente Mario Luigi Torsello e udito l’avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale interregionale reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di deferimento n. 27684/701pfi25-26/PM/ag, la Procura federale interregionale ha deferito dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria quattro incolpati, in relazione all’impiego, nelle file della società A.S.D. Superba Calcio 2017, del calciatore Andrea Mario Blengino in posizione irregolare perché privo di tesseramento.
In particolare, il sig. Giuseppe Mango, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Superba Calcio 2017, è stato deferito per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale, per avere omesso di provvedere al tesseramento del sig. Blengino e per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte, nelle file della squadra della società, alle gare Sampierdarenese - Superba Calcio 2017 del 27 settembre 2025 e Superba Calcio 2017 - Campomorone Sant’Olcese del 4 ottobre 2025, entrambe valevoli per il girone B del campionato Under 17 Regionali, nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che il medesimo calciatore svolgesse attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa.
Il sig. Gabriele Riccelli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società, è stato deferito per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara con la Sampierdarenese del 27 settembre 2025, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro nella quale è indicato il nominativo del calciatore Blengino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso.
Il sig. Andrea Mario Blengino, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, è stato deferito per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle file della squadra della società, alla gara con la Sampierdarenese del 27 settembre 2025 senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.
La società A.S.D. Superba Calcio 2017, infine, è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Mango, Riccelli e Blengino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Nel giudizio di primo grado si è costituita con rituale e tempestiva memoria la sola società A.S.D. Superba Calcio 2017, la quale ha sostenuto che, alla gara contro la Sampierdarenese, il Blengino non avrebbe in realtà mai preso parte, allegando all’uopo la distinta di gara consegnata all’arbitro nella quale il nome del Blengino risulterebbe depennato di pugno e nella quale, in sua vece, sarebbe stato schierato quale titolare il sig. Mirko Moran.
Il Tribunale federale territoriale, con la decisione qui impugnata, ha respinto la ricostruzione difensiva.
Ha rilevato, in particolare, che dall’esame della documentazione in atti emerge chiaramente come, nella distinta di gara allegata al referto arbitrale, il nominativo del Blengino appaia e non risulti affatto depennato; che è significativamente evidente la differenza tra le firme apposte dal dirigente accompagnatore sulle due distinte in esame; e che, dal referto di gara, risulta come il sig. Moran, che la società deferita assume essere stato schierato titolare in sostituzione del Blengino, sia in realtà entrato in campo al 9° minuto del secondo tempo in sostituzione del sig. Francesco Nicora.
Il Tribunale ha quindi affermato che, tenuto conto del fatto che il referto di gara e gli atti ad esso allegati, comprese le distinte di gara, godono di fede privilegiata, non poteva che confermarsi la presenza del sig. Blengino alla gara disputata dalla società contro la Sampierdarenese del 27 settembre 2025.
In sede di udienza, la Procura federale ha chiesto l’irrogazione, a carico dei soggetti deferiti, delle seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione al sig. Giuseppe Mango; mesi 3 di inibizione al sig. Gabriele Riccelli; 3 giornate di squalifica al sig. Andrea Mario Blengino, da scontarsi in gare ufficiali del campionato Under 17 della stagione sportiva 2026/2027; ed euro 300,00 di ammenda, oltre ad un punto di penalizzazione in classifica, a carico della società A.S.D. Superba Calcio 2017.
Il Tribunale federale territoriale, pur dando atto della fondatezza degli addebiti, ha ritenuto eccessive le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura, reputandole non giustificate a fronte di due sole partite, nell’intera stagione, cui il Blengino ha preso parte senza averne titolo.
Ha perciò affermato che, stante la tenuità del fatto e tenuto conto che la presenza del Blengino non avrebbe portato alcun sostanziale vantaggio alla società, uscita sconfitta dalla gara contro la Sampierdarenese e col pareggio dalla gara contro il Campomorone Sant’Olcese, risultava più congruo rideterminare le sanzioni.
In parziale accoglimento del deferimento, il Tribunale ha così condannato il sig. Giuseppe Mango a mesi 2 di inibizione, il sig. Gabriele Riccelli a mese 1 di inibizione, il sig. Andrea Mario Blengino a 2 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali del campionato Under 17 della stagione sportiva 2026/2027 e la società A.S.D. Superba Calcio 2017 al pagamento dell’ammenda di euro 150,00, senza applicare alcuna penalizzazione in classifica.
Con la medesima decisione il Tribunale ha altresì invitato la Procura a valutare la possibilità di indagare sulla distinta di gara prodotta dalla società in uno con la memoria difensiva, in quanto difforme, quanto alle firme, rispetto a quella allegata al referto arbitrale.
Avverso tale decisione, limitatamente al trattamento sanzionatorio riservato alla società, ha proposto reclamo la Procura federale interregionale.
Il gravame è affidato ad un unico motivo, con il quale la reclamante lamenta l’incongruità della sanzione irrogata alla società e la violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività ed effettività della sanzione disciplinare, per non avere il primo giudice applicato la penalizzazione in classifica pur avendo accertato la partecipazione di un calciatore in posizione irregolare a due gare ufficiali.
La Procura ha rammentato che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza endofederale, la mancata irrogazione del punto di penalizzazione, a fronte della partecipazione di un calciatore non tesserato, determina la sostanziale vanificazione della funzione deterrente della sanzione sportiva, in contrasto con i principi consolidati dell’ordinamento federale.
In parziale riforma della decisione impugnata, la reclamante ha pertanto chiesto che alla società A.S.D. Superba Calcio 2017 sia comminata la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027, oltre all’ammenda già irrogata con la pronuncia gravata, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia.
La società A.S.D. Superba Calcio 2017, ritualmente intimata, non ha depositato controdeduzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, va rilevato che il reclamo investe esclusivamente il trattamento sanzionatorio applicato alla società A.S.D. Superba Calcio 2017, mentre l’accertamento del fatto e l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti e della stessa società non hanno formato oggetto di impugnazione da alcuna delle parti; parimenti non impugnate, e dunque definitive, sono le sanzioni irrogate ai singoli tesserati.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a norma del quale la Corte federale d’appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati, il capo relativo all’affermazione della responsabilità deve ritenersi coperto da giudicato interno, mentre resta pienamente devoluto al giudizio di questa Corte il solo capo concernente il quantum del trattamento sanzionatorio a carico della società.
Ciò posto, con l’unico motivo di reclamo la Procura federale interregionale deduce l’incongruità della sanzione irrogata alla società A.S.D. Superba Calcio 2017 e la violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività ed effettività della sanzione disciplinare, per avere il Tribunale federale territoriale omesso di applicare la penalizzazione in classifica, pur avendo accertato la responsabilità della società per la partecipazione, a due gare ufficiali, di un calciatore in posizione irregolare perché non tesserato.
Il motivo è fondato.
Difatti, la decisione impugnata si pone in contrasto con il quadro normativo di riferimento e con il consolidato e costante indirizzo di questa Corte federale d’appello in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio a carico della società che impieghi in gare ufficiali un calciatore privo dei titoli necessari, per le ragioni che si vengono ad esporre.
2. Occorre muovere dalla puntuale ricostruzione delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata.
Il Tribunale federale territoriale, anzitutto, ha respinto la tesi difensiva della società, secondo la quale il calciatore Blengino non avrebbe preso parte alla gara contro la Sampierdarenese del 27 settembre 2025.
A tal fine il primo giudice ha valorizzato la fede privilegiata che assiste il referto di gara e i suoi allegati, ivi comprese le distinte di gara, rilevando che nella distinta allegata al referto arbitrale il nominativo del Blengino compare e non risulta affatto depennato, che le firme apposte sulle due distinte prodotte in giudizio sono tra loro significativamente difformi e che il calciatore Moran, indicato dalla difesa come schierato in luogo del Blengino, è in realtà subentrato soltanto al 9° minuto del secondo tempo in sostituzione di altro calciatore.
Il Tribunale ha quindi ritenuto pienamente accertata la partecipazione del calciatore non tesserato alle gare oggetto di deferimento e, correlativamente, la responsabilità dei soggetti deferiti e della società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva.
Nondimeno, in punto di determinazione della sanzione a carico della società, il primo giudice ha reputato eccessive le richieste della Procura e le ha rideterminate in senso riduttivo, limitandosi ad irrogare l’ammenda di euro 150,00, in luogo di quella di euro 300,00 richiesta, e omettendo del tutto di applicare il punto di penalizzazione in classifica pure sollecitato dall’organo requirente.
Tale determinazione è stata giustificata sulla scorta di due sole ragioni: per un verso, la asserita tenuità del fatto, desunta dal numero contenuto delle gare (due) cui il calciatore ha preso parte in posizione irregolare; per altro verso, l’assenza di un sostanziale vantaggio sportivo per la società, che è uscita sconfitta dalla gara contro la Sampierdarenese e con un pareggio dalla gara contro il Campomorone Sant’Olcese.
È precisamente su tali due argomenti che si appunta, con esito fondato, la censura della Procura reclamante.
3. Giova ricostruire il quadro normativo che disciplina la fattispecie.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, le società, i dirigenti e i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme federali e i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
L’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento dei calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali e ai regolamenti delle Leghe, così rinviando all’art. 39 delle N.O.I.F., ove sono previste particolari modalità per il tesseramento, che si perfeziona all’esito di un iter procedimentale complesso.
A tali disposizioni si accompagnano l’art. 43 delle N.O.I.F., in tema di obbligo di accertamento dell’idoneità medico-sportiva, e l’art. 61 delle N.O.I.F., in tema di obblighi del dirigente accompagnatore, tenuto a presentare all’arbitro le liste di gioco con gli estremi del tesseramento.
Sul versante della società, l’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva prevede la responsabilità diretta per gli atti dei propri legali rappresentanti e la responsabilità oggettiva per gli atti dei propri dirigenti, tesserati e soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo Codice.
Quanto alla misura della sanzione, deve richiamarsi anzitutto l’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, a norma del quale tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
Rileva, inoltre, l’art. 11, comma 2, del Codice di giustizia sportiva che, con riguardo alla società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il tesseramento per irregolarità ad essa imputabile, prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui tale calciatore partecipa.
Tale disposizione, unitamente all’art. 10, ultimo comma, del Codice di giustizia sportiva, che contempla la penalizzazione di un punto in caso di recidiva per i fatti che comportano la perdita della gara, costituisce, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il referente codicistico del criterio di commisurazione della sanzione a carico della società che schieri un calciatore privo dei titoli necessari.
4. Su tali basi normative si è formato un indirizzo giurisprudenziale costante e consolidato, cui il Collegio intende dare continuità.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 67/CFA/2022-2023, hanno affermato che la consapevole partecipazione a gare ufficiali, o l’utilizzazione in queste, di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative.
Il medesimo indirizzo, ripreso e sviluppato da numerose successive decisioni della Sezione (tra le altre, n. 7/CFA/2022-2023, n. 44, n. 46, n. 54, n. 90, n. 104, n. 107 e n. 116/CFA/2024-2025, n. 117 e n. 146/CFA/2025-2026), ha enunciato criteri di commisurazione delle sanzioni oggettivi e uniformi, allo scopo di garantire la parità di trattamento tra le società e la coerenza del sistema.
4.1. In forza di tale indirizzo, la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con la sanzione pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, e simili).
Si tratta di sanzione che assolve ad una funzione propriamente afflittiva e riequilibrativa, posta a tutela della regolarità della competizione e della parità delle condizioni di partecipazione, che resta compromessa per il solo fatto dell’impiego irregolare del calciatore.
Ne discende, quale corollario di decisivo rilievo per la presente controversia, che l’entità della penalizzazione non è commisurata al beneficio sportivo concretamente conseguito dalla società, bensì, secondo un criterio oggettivo e uniforme, al numero delle gare disputate dal calciatore in posizione irregolare: il «beneficio» tratto non costituisce parametro previsto né dalla normativa né dalla giurisprudenza (in tal senso, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026).
Del pari, è stato ripetutamente affermato che è irrilevante la mancata incidenza sul risultato finale del comportamento contestato, la cui gravità non può essere desunta o esclusa risalendo dall’entità delle conseguenze sportive della violazione (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024).
Va ancora rammentato che il fatto che si tratti di un campionato minore non esime dal doveroso rispetto delle regole, giacché proprio in tali campionati, ove difetta persino l’attenzione della stampa e del pubblico, la giustizia sportiva costituisce l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 44/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026).
4.2. Quanto alla concreta misura della sanzione a carico della società, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella penalizzazione di un punto in classifica, oltre all’ammenda, per ciascun incontro (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025).
Tale criterio trova, come detto, un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, che sanziona con la penalizzazione di un punto per ciascuna gara l’utilizzazione del calciatore il cui tesseramento sia stato revocato per irregolarità imputabile alla società.
Il ricorso al criterio del numero delle gare è espressione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), e trova un temperamento di natura equitativa soltanto allorché le violazioni siano superiori a cinque, e unicamente a partire dalla sesta gara, essendo per il resto esclusa la configurabilità di una «continuazione» nell’illecito idonea a ridurre le sanzioni (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 54/2024-2025).
5. Alla luce di tale ricostruzione, la decisione impugnata si rivela erronea nella parte in cui ha omesso di applicare alla società la penalizzazione in classifica.
Entrambe le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della mancata applicazione della sanzione tipica si pongono, infatti, in insanabile contrasto con l’indirizzo dianzi richiamato.
Sotto un primo profilo, la tenuità del fatto è stata desunta dal numero contenuto delle gare disputate dal calciatore in posizione irregolare; senonché il numero delle gare, lungi dal fondare un giudizio di tenuità idoneo a elidere la sanzione tipica, costituisce il parametro stesso di commisurazione della penalizzazione, la quale si applica per ciascun incontro e trova un correttivo di segno mitigatore solo oltre la quinta gara, soglia nella specie all’evidenza non superata.
La partecipazione a due gare ufficiali non integra dunque un fatto tenue, ma un illecito compiutamente perfezionato in relazione a ciascuna delle due competizioni, come tale meritevole della risposta sanzionatoria tipica.
Deve inoltre rilevarsi che il primo giudice non ha individuato, a fondamento della riduzione, alcuna autonoma circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13 del Codice di giustizia sportiva, né essa era in concreto ravvisabile: le circostanze attenuanti operano infatti su un piano ulteriore e successivo rispetto al criterio di commisurazione fondato sul numero delle gare, e la loro eventuale incidenza sulla dosimetria della sanzione presuppone, comunque, il previo riconoscimento della sanzione tipica, nella specie del tutto pretermessa.
Sotto un secondo profilo, l’assenza di un sostanziale vantaggio sportivo, desunta dalla sconfitta e dal pareggio conseguiti nelle due gare, è argomento del tutto inconferente.
Occorre in proposito tenere distinti due piani, tra loro autonomi.
Il risultato della singola gara trova infatti autonoma e tipica regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara, segnatamente attraverso la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, ove ne ricorrano i presupposti.
Su un piano del tutto distinto si colloca, invece, la penalizzazione disciplinare a carico della società, la quale non sanziona l’esito del singolo incontro, bensì la lesione della parità delle condizioni di partecipazione e della regolarità complessiva della competizione.
Ne deriva che la sconfitta e il pareggio conseguiti nelle due gare, attenendo al primo piano, non elidono la lesione - propria del secondo - che si consuma per il solo fatto dell’impiego irregolare del calciatore, a prescindere dall’esito del confronto agonistico; l’illecito, in altri termini, è di pericolo e non di danno.
Ne consegue che la decisione impugnata, nel limitarsi alla sola ammenda e nel pretermettere la penalizzazione, ha di fatto vanificato l’efficacia deterrente e la funzione afflittiva ed effettiva della sanzione, in contrasto con l’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva e con l’indirizzo consolidato di questa Corte.
Il motivo di reclamo, per tali ragioni, deve essere accolto.
6. Accertata la fondatezza del gravame, occorre procedere alla determinazione della sanzione a carico della società.
In applicazione del criterio oggettivo e uniforme dianzi illustrato, e considerato che la partecipazione del calciatore in posizione irregolare ha riguardato due gare ufficiali, la sanzione conforme al parametro consolidato è quella della penalizzazione di due punti in classifica, uno per ciascuna delle gare disputate in posizione irregolare.
A tale determinazione non osta la circostanza che la Procura federale abbia chiesto, tanto in primo grado quanto con il presente gravame, l’applicazione di un solo punto di penalizzazione.
Come si è rilevato in premessa, il reclamo della Procura ha devoluto a questa Corte, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, l’intero capo relativo al trattamento sanzionatorio della società, sul quale la cognizione del Collegio è piena e di merito, in coerenza con il carattere devolutivo pieno del reclamo, rivolto non al mero controllo di vizi specifici ma al riesame complessivo della questione devoluta (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025).
Nell’esercizio di tale cognizione, e con specifico riguardo alla misura della sanzione, il giudice sportivo non è vincolato alle richieste formulate dalla Procura federale.
L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva, infatti, affida agli organi di giustizia sportiva il potere discrezionale di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché l’eventuale recidiva.
In forza di tale potere, il giudicante, nel determinare la sanzione per la violazione accertata, non è vincolato alle richieste della Procura e può infliggere sanzioni anche più gravi, per specie e misura, di quelle da questa prospettate, purché nel rispetto dei limiti fissati dalle norme federali; la sanzione ben può, dunque, essere rideterminata nel quantum sia in melius sia in peius rispetto alla richiesta dell’organo requirente (CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 39/ 2024-2025; CFA, SS.UU., n. 92/ 20242025; CFA, SS.UU., n. 17/ 2025-2026; CFA, Sez. I, n. 101/ 2024-2025; CFA, Sez. I, n. 87/ 2025-2026; CFA, Sez. I, n. 138/ 20252026).
Nel caso di specie, l’applicazione di due punti di penalizzazione rispetta i limiti fissati dalle norme federali, corrispondendo esattamente al criterio uniforme di un punto per ciascuna gara disputata in posizione irregolare e restando al di sotto della soglia oltre la quale opera il temperamento equitativo.
Non è ravvisabile, per altro verso, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né del contraddittorio.
Quanto al primo, ciò che delimita l’ambito della decisione è il capo devoluto, ossia la determinazione della sanzione a carico della società, e non la specifica quantificazione numerica indicata dalla parte pubblica, la quale, per quanto detto, non vincola il giudice nella commisurazione; a conferma, la stessa reclamante ha chiesto un punto di penalizzazione «ovvero le sanzioni ritenute di giustizia», così espressamente rimettendo al Collegio la determinazione della misura congrua secondo il criterio consolidato.
Quanto al secondo, la maggiore misura non introduce alcun fatto nuovo rispetto a quelli contestati e devoluti: la partecipazione del calciatore a due gare in posizione irregolare costituisce il fatto storico accertato in primo grado e posto a fondamento del deferimento, ed è proprio il criterio di commisurazione fondato sul numero delle gare - espressamente invocato dalla Procura nell’atto di reclamo - a condurre alla penalizzazione di due punti; la società, ritualmente intimata e posta in condizione di interloquire sull’intero trattamento sanzionatorio ad essa relativo, non ha depositato controdeduzioni, sicché il contraddittorio sulla misura della sanzione risulta pienamente garantito.
Alla società A.S.D. Superba Calcio 2017 va dunque applicata la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, uno per ciascuna gara disputata dal calciatore in posizione irregolare, misura corrispondente al criterio oggettivo e uniforme e idonea a ripristinare l’afflittività e l’effettività del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.
Poiché il campionato Under 17 Regionali della stagione sportiva 2025/2026, nel corso del quale sono state disputate le gare in contestazione, è ormai concluso, la penalizzazione deve essere scontata nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027, secondo quanto del resto richiesto dalla stessa reclamante e in coerenza con l’esigenza di assicurare l’efficacia e l’afflittività della sanzione (in tema di slittamento della penalizzazione alla stagione successiva, CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026).
Resta ferma, non essendo stata gravata sul punto e formando la reclamante domanda di applicazione della penalizzazione «oltre all’ammenda già irrogata», la sanzione pecuniaria di euro 150,00 determinata dal primo giudice, che va confermata.
In definitiva, il reclamo va accolto in parte e, in parziale riforma della decisione impugnata, alla società A.S.D. Superba Calcio 2017 è applicata la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027, oltre alla confermata ammenda di euro 150,00.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Superba Calcio 2017 la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2026/2027.
Conferma nel resto.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
