F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0025/CFA pubblicata il 5 Agosto 2026 (motivazioni) –Altamura Società Sportiva S.r.l.-A.S.D. Pellegrino Sport Calcio A5

Decisione/0025/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0008/CFA/2026-2027

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Ivo Correale – Presidente

Alfredo Vitale – Componente

Daniele Maffeis - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamonumero0008/CFA/2026-2027propostodalla società Altamura Società Sportiva S.r.l., nei confronti della società A.S.D. Pellegrino Sport Calcio a 5, in data17 luglio2026, per la riforma della Decisione/0414/TFNSVE-2026-2027, Registro procedimenti n. 4243/TFNSVE/2025-2026, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, comunicata in data 12 luglio 2026.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del31luglio2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Daniele Maffeis e udito l’avv.Giuseppe Ventura per la reclamante Altamura Società Sportiva S.r.l., con la rinuncia alla presenza all’udienza da parte del difensore della reclamata A.S.D. Pellegrino Sport Calcio a 5.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La società A.S.D. Pellegrino Sport Calcio a 5 ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche contro la società Altamura S.S. S.r.l, per il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 NOIF, relativo al calciatore Giovanni Raspatelli.

2. Con memoria in data 24 giugno 2026, la società Altamura Società Sportiva S.r.l. s’è costituita in giudizio allegando che per il calciatore Giovanni Raspatelli, come per altri, era stato sottoscritto un accordo di rinuncia al premio di formazione tecnica, e ciò ai sensi dell’art. 99, comma 2, NOIF, in data 8 settembre 2024, integrante scrittura privata con efficacia vincolante, depositato agli atti, davanti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, a far data dal 10 luglio 2026 alle 11,51, indicandone specificamente la collocazione documentale (pag. 16 del file <<pec Rinuncia Premi di Formazione del 19.09.2024>>). Ha precisato Altamura Società Sportiva S.r.l. che l’art. 99, comma 2, NOIF consente espressamente alle società interessate di derogare, in tutto o in parte, all’importo del premio di formazione tecnica altrimenti dovuto, mediante accordo tra le parti.

3. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche non ha esaminato l’accordo di rinuncia al premio di formazione tecnica ai sensi dell’art. 99, comma 2, NOIF, in data 8 settembre 2024, ha dedotto, dalla documentazione depositata in atti, che dal tesseramento di cui alla attestazione era determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nell’attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti. Il premio è stato quantificato in complessivi Euro 1.066,00 (millesessantasei/00).

4. All’esito dell’udienza in data 13 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto che il ricorso in oggetto era stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico, esaminata la documentazione in atti, vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti, ha accertato la fondatezza della domanda e definitivamente pronunciando ha accolto il ricorso, per l’effetto dichiarando tenuta la società Altamura S.S. S.r.l. alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Giovanni Raspatelli nella misura di Euro 1.066,00 (millesessantasei/00), in favore della società Asd Pellegrino Sport Calcio A 5.

5. Con il <<Reclamo ex art. 101 CGS avverso la decisione/0414/tfnsve-2026-2027 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche>> in data 16 luglio 2026, la società Altamura S.S. S.r.l. ha richiamato l’accordo di rinuncia al premio di formazione tecnica ai sensi dell’art. 99, comma 2, NOIF in data 8 settembre 2024, lamentando che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche ha omesso di esaminarlo <<incorrendo in un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto pacifico, incontestato e documentato, in violazione dell'art. 51, comma 1, CGS, che impone che le decisioni degli organi di giustizia sportiva siano motivate in relazione alle allegazioni e produzioni delle parti, ancorché in forma sintetica>>.

6. Con la memoria in data 23 luglio 2026, il legale rappresentante della società appellata sig. Marco Vito Pellegrino ha, da un lato, disconosciuto la sottoscrizione sull’accordo di rinuncia del calciatore Giovanni Raspatelli, dall’altro, eccepito la nullità della notifica dell’accordo alla Commissione premi, data la mancanza di un file nativo che conservasse la busta telematica con i metadati, le ricevute di accettazione e consegna in formato eml o msg.

7. Entrambe le parti hanno chiesto la condanna dell’altra alla rifusione delle spese di lite.

All’udienza del 31 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, è stato udito l’avv. Giuseppe Ventura per la reclamante, mentre il difensore della reclamata, che aveva dichiarato di rinunciare all’udienza, non è stato presente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ai sensi dell’art. 99, comma 2, NOIF <<L’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione>>.

La riduzione ivi contemplata comprende la rinuncia.

L’accordo di rinuncia al premio di formazione tecnica ai sensi dell’art. 99, comma 2, NOIF in data 8 settembre 2024 per il calciatore Giovanni Raspatelli era stato già depositato davanti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche in data 10 luglio 2026 alle ore 11,51, e non è stato esaminato.

Davanti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, è poi accaduto che poco dopo il deposito dell’accordo, e precisamente alle 12,58 dello stesso 10 luglio 2026, la Asd Pellegrino Sport Calcio a 5 ha depositato memoria dichiarando esplicitamente di aver <<preso atto di quanto ex adverso dedotto e depositato in data 10.07.2026>> e tuttavia limitandosi a dedurre che <<ad oggi questo fantomatico accordo riguardante il calciatore sig. Raspatelli Giovanni non risulta in atti (c’è una ricevuta di consegna riferita chissà a chi)>>.

Ne discende che davanti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, e nella prima difesa (del 10 luglio 2026 alle 12,58) successiva alla produzione del documento (del 10’ luglio 2026 alle 11,51), l’odierna reclamata non ha disconosciuto la sottoscrizione, come ha fatto con la memoria di costituzione nel presente grado di appello.

Al processo sportivo si applica la disciplina del riconoscimento e della verifica della scrittura privata di cui agli artt. 214 ss. del codice di procedura civile italiano (CFA, SS. UU., Decisione /0028/CFA-2023-2024)

Opera così l’art. 215 cod.proc.civ. a mente del quale <<La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta (…) se la parte comparsa non la disconosce (…) nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione>>.

Pertanto, il disconoscimento in questa sede operato dalla reclamata Asd Pellegrino Sport Calcio a 5 è tardivo e l’accordo di rinuncia al premio di formazione tecnica ai sensi dell’art. 99, comma 2, NOIF in data 8 settembre 2024 per il calciatore Giovanni Raspatelli, è ai presenti fini pienamente efficace.

L’eccepita nullità della notifica dell’accordo alla Commissione premi, poi, è infondata, perché le prescrizioni richiamate dalla società reclamata concernono le notifiche endoprocessuali, non le modalità di notifica e deposito presso la Commissione premi o in questa sede.

Considerata la peculiarità della disciplina sui termini di disconoscimento, sussistono i presupposti perché le spese siano integralmente compensate.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e, di conseguenza, dichiara non dovuta la corresponsione del premio di formazione tecnica richiesto dalla A.S.D. Pellegrino Sport Calcio a 5 per il calciatore di cui in motivazione.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Daniele Maffeis                                                                Ivo Correale

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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