F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0029/CFA pubblicata il 24 Agosto 2026 (motivazioni) – U.S. Folgore Caratese S.r.l.-Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.
Decisione/0029/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0010/CFA/2026-2027
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sig.ri:
Ivo Correale – Presidente
Salvatore Casula – Componente
Angelo De Zotti - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo della società U.S. Folgore Caratese S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Federica Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, via T. Tasso, 31,
per la riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche in data 16.07.2026, avente ad oggetto il provvedimento della Commissione Premi della FIGC del 26.02.2026 di rettifica del premio di Formazione del calciatore Citterio Giorgio.
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 20 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti; è presente l’Avv. Cesare Di Cintio, giusta delega dell’Avv. Federica Ferrari, per la reclamante;
RITENUTO IN FATTO
1. La società U.S. Folgore Caratese S.r.l. propone impugnazione avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche resa in data 16.07.2026, avente ad oggetto il provvedimento della Commissione Premi della FIGC del 26.02.2026 di annullamento del premio di Formazione del calciatore Citterio Giorgio nei confronti della società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.
Premette in fatto: che nel mese di settembre 2025 la società Folgore Caratese scaricava dal Portale Premi FIGC l’“Attestazione premio” per l’importo di € 3.600,00 in relazione al premio di formazione tecnica del giocatore Giorgio Citterio; che il giocatore aveva infatti militato nelle squadre giovanili di Folgore Caratese ed è attualmente tesserato presso l’Aurora Pro Patria, società di Serie C ; che il premio si riferiva alla stagione sportiva 2023/2024 e ne prevedeva la corresponsione a carico di Aurora Pro Patria, club con la quale il giocatore aveva sottoscritto il primo contratto da professionista; che la società Folgore Caratese emetteva la fattura intestata al club bustocco debitore e ne chiedeva il pagamento; che dopo alcuni solleciti, Aurora Pro Patria pagava con bonifico bancario senza sollevare contestazioni o dubbi sul premio stesso; che il 26 febbraio 2026 Folgore Caratese riceveva inaspettatamente la richiesta da parte di Aurora Pro Patria di “restituzione dell’importo di € 3.600,00 relativo all’importo certificato per il calciatore in oggetto in quanto pagato e non dovuto” motivando la propria richiesta in base “all’annullamento della certificazione PFT relativa al calciatore Citterio Giorgio”, allegando alla comunicazione l’attestazione premio che riportava la scritta “attestazione premio annullata”; che la motivazione della certificazione riportava “ rettifica per allineamento dati”, senza ulteriori precisazioni che consentissero di comprendere le ragioni del suddetto annullamento; che la segreteria di Folgore Caratese tentava di accedere dal portale alla stagione sportiva 2023/2024 per cercare di comprendere per quale motivo fosse intervenuto l’annullamento e quali dati fossero stati rettificati; che tale verifica risultava però impossibile perché il portale – per quella stagione 2023/2024 – non era più accessibile agli utenti; che Folgore Caratese, non comprendendo le ragioni dell’annullamento del premio e soprattutto non ritenendo di dover restituire le somme già pagate da Aurora Pro Patria in forza della certificazione emessa dalla Commissione Premi, in data 26 febbraio 2026 provvedeva ad impugnare avanti al Tribunale Nazionale Federale - sez. Vertenze Economiche, la delibera di revoca della certificazione suddetta; che con ordinanza del 15 giugno 2026 il Tribunale disponeva l'acquisizione, presso gli Uffici Federali competenti, del contratto preliminare del calciatore Giorgio Citterio relativo alla stagione sportiva 2023/2024; che all’esito delle valutazioni da parte del collegio giudicante il Tribunale Federale Nazionale- sez. Vertenze Economiche, respingeva il ricorso dell'odierna reclamante con motivazioni che venivano notificate alla scrivente in data 16.07.2026.
Tutto ciò premesso, l’odierna reclamante deduce i seguenti motivi di appello:
2. Errore sui motivi dell’annullamento.
Sostiene che il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto che la motivazione del provvedimento di annullamento, recante la sola dicitura «Rettifica per allineamento dati», fosse idonea a soddisfare l'obbligo motivazionale che incombe sui provvedimenti della Commissione premi, sul presupposto che le ragioni dell'atto potessero essere desunte dagli accertamenti istruttori espletati d'ufficio dal Collegio presso gli uffici della FIGC nel corso del giudizio; che tale statuizione non può essere condivisa, in quanto si pone in contrasto con i principi che governano l'esercizio della funzione amministrativa e con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la motivazione costituisce requisito essenziale di legittimità del provvedimento e deve essere contestuale alla sua adozione.
3. Errore sul capo relativo all’assenza di contraddittorio.
Si sostiene che il Tribunale Federale Nazionale ha escluso la dedotta violazione del principio del contraddittorio sul presupposto che gli accertamenti istruttori svolti nel corso del giudizio si sarebbero fondati «esclusivamente sugli atti ufficiali presenti presso la FIGC» e che, conseguentemente, «nessuna delle due parti è chiamata a svolgere attività difensiva». Tale motivazione non è condivisibile, poiché il diritto al contraddittorio e alla difesa costituisce, infatti, un principio generale dell'ordinamento, di rango costituzionale, applicabile anche nell'ordinamento sportivo, e non viene meno per il solo fatto che l'Amministrazione fondi la propria determinazione su documenti qualificabili come atti ufficiali.
4) Errore sul capo relativo alla non contestazione e al pagamento del premio da parte della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l...
Si sostiene che il Tribunale Federale Nazionale ha affermato che «la non contestazione e il pagamento del premio da parte di Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. non può obliterare la evidente sussistenza di un indebito oggettivo e la legittimità della richiesta di restituzione delle somme»; che la suddetta motivazione non coglie la reale portata della censura formulata dalla reclamante e, pertanto, risulta viziata da un evidente errore di diritto; che la questione devoluta al Tribunale, infatti, non atteneva alla mera inerzia della società debitrice, bensì agli effetti giuridici derivanti dalla definitività del provvedimento attributivo del premio, conseguente all'inutile decorso del termine decadenziale previsto dall'ordinamento federale per la sua impugnazione.
5) Errore sul capo relativo al principio del legittimo affidamento.
Si sostiene che il Tribunale Federale Nazionale ha erroneamente affermato che «il principio dell'affidamento non può inferire sulla devoluta questione atteso l'accertato indebito oggettivo, non potendosi certo ratificare il pagamento di un premio al quale la ricorrente non aveva diritto»; che la suddetta affermazione non è giuridicamente condivisibile, in quanto fonda l'esclusione del principio del legittimo affidamento su un presupposto che costituisce esso stesso oggetto della controversia e la cui ricorrenza è stata specificamente contestata dalla reclamante.
6) Errore sulla qualificazione giuridica del contratto preliminare e sul presupposto della decisione di annullamento del diritto al premio di formazione tecnica del giocatore.
Si sostiene che la decisione impugnata si fonda sull’assunto secondo cui il contratto preliminare sottoscritto dal calciatore Citterio in data 2 maggio 2023, essendo anteriore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale FIGC n. 232/A del 28 giugno 2023 – che ha introdotto, con decorrenza dal 1° luglio 2023, la disciplina del premio di formazione tecnica – impedirebbe il sorgere del relativo diritto, rendendo conseguentemente “legittima, oltre che dovuta”, la rettifica operata dalla Commissione Premi; che tale conclusione si fonda su un'erronea interpretazione dell'art. 99 delle NOIF e su un'indebita equiparazione tra il contratto preliminare e il primo contratto da professionista, equiparazione che non trova alcun riscontro né nella disciplina federale né nei principi generali dell'ordinamento civile.
All’udienza del 20 agosto 2026 svoltasi con partecipazione da remoto, la parte reclamante ha richiamato le argomentazioni a sostegno delle proprie tesi e il reclamo è stato posto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della società U.S. Folgore Caratese S.r.l. è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Va premesso che I fatti che hanno generato l’odierno contenzioso tra la società U.S. Folgore Caratese S.r.l. e la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. riportati nelle premesse della decisione sono incontestati dalle parti, salvo che per quanto attiene alle conseguenze giuridiche tratte sia dagli uffici della Commissione Premi, che ha rivisto e rettificato l’attestazione premio di formazione tecnica del calciatore Giorgio Citterio, sia dal giudice di prime cure che ha rigettato il reclamo della società U.S. Folgore Caratese S.r.l. avverso l’annullamento della suddetta certificazione riconoscendo il diritto della società Aurora Pro Patria alla restituzione della somma di euro 3.600 in un primo tempo versata alla società Folgore Caratese S.r.l..
Con cinque motivi di appello, riportati in sintesi nelle premesse di fatto e corrispondenti alla motivazione di rigetto resa nel giudizio di prime cure, la società appellante contesta quattro profili formali tutti attinenti alla motivazione dell’atto di rettifica, ivi compresi i vizi procedimentali del provvedimento impugnato e un quinto di matrice sostanziale riferito alla ragione ultima della rettifica dell’attestazione premio, che in sintesi si sostanzia nella violazione dell’art. 99 delle NOIF, per avere il Tribunale federale e prima ancora la Commissione premi sedente presso gli uffici federali, attribuito efficacia determinante al contratto preliminare sottoscritto in data 2 maggio 2023 dal calciatore Giorgio Citterio con la società Pro Patria, anziché alla data della stipula del primo contratto di lavoro sportivo concluso e registrato in data 7 luglio 2023 tra lo stesso calciatore e la società Pro Patria.
Trascurando preliminarmente la possibilità di decidere il reclamo in base alla cosiddetta ragione più liquida, vale a dire sul motivo sostanziale dedotto per ultimo, il Collegio ritiene consentaneo e comunque opportuno esaminare con priorità tutti e quattro i motivi formali e procedurali soprariportati, compresi gli errori di fatto specificamente dedotti negli stessi motivi.
E ciò perché pur essendo evidente che nella specie si verte su una questione di diritto che il giudice sportivo può definire disapplicando il provvedimento e applicando direttamente la norma in senso favorevole o sfavorevole per una delle parti, è altrettanto evidente che quando, come nella specie, il diritto controverso è condizionato da un atto di accertamento riservato all’organo federale e più specificamente l’adozione di un atto amministrativo di certificazione, non c’è dubbio che ad esso si applicano tutte le regole procedimentali e sostanziali proprie degli atti amministrativi in senso lato autoritativi.
Ciò premesso il Collegio condivide tutti i quattro motivi che attingono i vizi formali e procedimentali, compresi gli errori di fatto specificamente dedotti con il secondo, terzo e quarto motivo di appello dedotti dalla società Folgore Caratese.
Preliminarmente occorre chiarire che avendo l’atto di rettifica e di annullamento del Premio di formazione tecnica del giocatore Giorgio Citterio natura di atto assunto in autotutela, su reclamo della società Pro Patria, il procedimento avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento stesso in applicazione dell’art 7 della legge 241/90 che la definisce “ lo strumento con cui l'amministrazione informa i soggetti interessati dell'inizio di un procedimento amministrativo, garantendo la loro partecipazione e tutela dei diritti”.
Tale comunicazione, nella specie, avrebbe dovuto essere indirizzata prioritariamente alla società Folgore Caratese in quanto controinteressata alla rettifica del premio di formazione tecnica del calciatore Giorgio Citterio, assegnando un breve termine alle parti per formulare le rispettive osservazioni.
Inoltre, in sede decisionale il soggetto titolare dei relativi poteri, vale a dire la Commissione premi, avrebbe dovuto motivare, anche in relazione alle osservazioni delle parti, la decisione stessa sia in punto di fatto, sia a fortiori in punto di diritto.
Senonché, tanto il corretto procedimento da seguire che l’esternazione del contenuto motivazionale essenziale, come dedotto nel primo motivo e in parte nel secondo motivo, risultano del tutto assenti, in quanto l’atto di rettifica dell’originario premio di formazione tecnica non solo è stato assunto in assenza di qualsivoglia contraddittorio, come sopra chiarito, ma la decisione di rettifica e di annullamento impugnata è stata surrettiziamente motivata, ove si possa parlare di motivazione e non di mera annotazione, con la semplice formula “ rettifica per allineamento dati”.
Motivazione anodina che, come dedotto nel motivo, non consente di percepire a quali dati si riferisca l’allineamento rettificato, posto che non esiste nell’atto di rettifica alcun confronto o indicazione sui dati (nella specie sulle date di inizio dell’attività professionale del giocatore Giorgio Citterio) che si assumono disallineati.
Quanto al fatto, assunto nella motivazione del giudizio di prime cure, che le ragioni dell'atto potessero essere desunte dagli accertamenti istruttori espletati dal Collegio presso gli uffici della FIGC e, per tali, che esse sarebbero idonee a giustificare e a rendere doverosa la suddetta rettifica, è evidente che l’argomento è processualmente inconferente atteso che l’eventuale emersione della motivazione in corso di giudizio non rileva sui vizi motivazionali e procedimentali dedotti dalla società appellante con il motivo condiviso da questo giudice d’appello.
La statuizione relativa alla conoscibilità ex post della motivazione della rettifica si pone, infatti, in chiaro contrasto con i principi che governano l'esercizio della funzione amministrativa e con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la motivazione costituisce requisito essenziale di legittimità del provvedimento e deve essere non solo contestuale all’adozione del provvedimento ma riconoscibile, eventualmente anche per relationem, dai destinatari del provvedimento, favorevole o sfavorevole che sia.
Ma questo non compendia tutte le ragioni per la quale la decisione di prime cure deve essere riformata.
Infatti è fondato anche il motivo di appello con cui la società si duole della violazione del principio del giusto processo e specificamente della violazione del principio del contraddittorio e di imparzialità dell’organo giudicante, per avere quest’ultimo introdotto d’ufficio un accertamento che esula dal perimetro del thema decidendum per come delineato dai motivi dedotti in prime cure.
Il giudice di prime cure dispone, invero, del potere di istruire il giudizio e di acquisire tutti gli atti del procedimento che ritiene necessari per decidere la controversia, ma non può, come è avvenuto nella specie, ricercare d’ufficio la motivazione di un provvedimento che ne è assolutamente privo né opporre di fatto, senza contraddittorio, le risultanze dell’accertamento istruttorio alla parte reclamante.
È pur vero che in questa sede la società Folgore Caratese ha proposto un motivo che attinge specificamente la motivazione della decisione di prime cure nella parte in cui essa è basata sul risultato dell’accertamento istruttorio.
Tuttavia, anche a prescindere dal fatto che la decisione appellata è viziata sotto il profilo, parimenti dedotto nel terzo e quarto motivo, della apodittica qualificazione di indebito oggettivo della pretesa vantata dalla società appellante, che consiste nel dare per scontato tutto quanto andava con priorità logica dimostrato, è evidente che il giudice di prime cure ha violato il principio del contraddittorio e di imparzialità, posto che come si può verificare dalla lettura del reclamo proposto dalla società Folgore Caratese, tutti i motivi dedotti in prime cure attengono al difetto di motivazione, di contraddittorio e ai vizi procedimentali dell’atto reclamato senza mai attingere il documento acquisito e valorizzato nel giudizio stesso, vale a dire il contratto preliminare siglato dal calciatore il 2 maggio 2023, della cui rilevanza decisiva questo giudice si occuperà in prosieguo.
Il che equivale a confermare la circostanza che il Tribunale Federale ha esteso d’ufficio la cognizione del giudizio ad elementi che esulano dall’ambito del giudizio in quanto , come risulta dalla decisione appellata, la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. che, ritualmente notiziata del ricorso non si è costituita, nulla ha controdedotto.
Sulla base di questi soli elementi di giudizio, che rendono suscettibile di riforma la decisione appellata, il Collegio avrebbe la possibilità di assorbire il motivo sostanziale, ossia il quinto, che verte sulla natura pretesamente qualificata di indebito oggettivo del pagamento del premio di formazione tecnica versato dalla società Aurora Pro Patria 1919 alla odierna appellante e che costituisce l’oggetto della richiesta di restituzione.
Tuttavia anche per privilegiare nel giudizio sportivo le ragioni sostanziali su quelle altrettanto rilevanti di carattere, in senso lato, formale, il Collegio ritiene di dover esaminare tale motivo che è, come i precedenti, fondato e meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata individua, infatti, il fondamento della decisione nell'assunto secondo cui il contratto preliminare sottoscritto dal calciatore Citterio in data 2 maggio 2023, essendo anteriore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale FIGC n. 232/A del 28 giugno 2023 – che ha introdotto, con decorrenza dal 1° luglio 2023, la disciplina del premio di formazione tecnica – impedirebbe il sorgere del relativo diritto, rendendo conseguentemente «legittima, oltre che dovuta», la rettifica operata dalla Commissione Premi.
Tale conclusione si fonda, a giudizio del Collegio, che condivide la formulazione del motivo, su un'erronea interpretazione dell'art. 99 delle NOIF e su un'indebita equiparazione tra il contratto preliminare sottoscritto dal calciatore Giorgio Citterio e il primo contratto da professionista intercorso con la società Pro Patria; equiparazione che non trova alcun riscontro né nella disciplina federale né nei principi generali dell'ordinamento civile. L'art. 99 delle NOIF individua, infatti, quale presupposto costitutivo del diritto al premio di formazione tecnica, la sottoscrizione del primo contratto da professionista del calciatore, vale a dire al contratto che determina l'instaurazione del rapporto di lavoro sportivo professionistico e il conseguente acquisto dello status federale di professionista, non già ad eventuali atti preparatori o prodromici, destinati a precederne la conclusione.
Va soggiunto, peraltro, a conferma della erroneità della rettifica del premio di formazione tecnica del calciatore Giorgio Citterio, che nessuna modifica dell’art. 99 delle NOIF è intervenuta, nella parte che qui rileva, tra la data del 2 maggio 2023 e quella della pubblicazione del Comunicato Ufficiale FIGC n. 232/A del 28 giugno 2023 – che ha introdotto, con decorrenza dal 1° luglio 2023, la disciplina del premio di formazione tecnica, posto che in ambedue le formulazioni dell’art. 99 delle NOIF resta fermo l’inciso “ a seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica, parametrato al valore base del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai coefficienti categoria della tabella A” e in allora determinato secondo l’allegata Tabella “B”, che costituiva parte integrante del precedente articolo 99 delle NOIF.
E dunque, come sopra chiarito, il contratto preliminare del 2 maggio 2023, intercorso tra il calciatore Giorgio Citterio e la società Pro Patria non può essere assimilato al primo contratto da professionista del suddetto calciatore. Esso costituisce, infatti, per sua natura, un negozio obbligatorio avente efficacia meramente preparatoria, volto a vincolare le parti alla futura stipulazione del contratto definitivo, ma non è idoneo, di per sé, a determinare l'instaurazione del rapporto di lavoro sportivo professionistico né ad attribuire al calciatore lo status federale di professionista. La maturazione del diritto al premio deve, pertanto, essere individuata nel momento in cui è intervenuto il contratto definitivo e il conseguente mutamento dello status del tesserato, unico evento cui la disciplina federale ricollega l'insorgenza del diritto. D’altra parte la documentazione versata in atti conferma tale ricostruzione, in quanto dallo storico federale del calciatore Giorgio Citterio (cfr. doc. 4) emerge che il mutamento dello status in "Professionista" è stato registrato con decorrenza dal 7 luglio 2023, vale a dire in data successiva tanto alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 232/A quanto all'entrata in vigore della disciplina del premio di formazione tecnica, fissata al 1° luglio 2023.
Lo stesso storico federale evidenzia che le operazioni di «Rettifica su Status», «Rettifica Vincolo», «Rettifica Scadenza Contratto» e «Preliminare Cambio Status» risultano tutte registrate in corrispondenza della medesima data del 7 luglio 2023, circostanza che conferma come sia stata la stessa Federazione ad avere individuato in tale momento il perfezionamento della professionalizzazione del calciatore.
Ulteriore conferma dell'erroneità della ricostruzione accolta dal Tribunale si rinviene nel comportamento della stessa Federazione giacché il sistema informatico federale, utilizzando i dati ufficialmente presenti nei propri archivi, ha infatti generato nel settembre 2025 l'attestazione di spettanza del premio di formazione tecnica proprio in relazione alla posizione del calciatore Giorgio Citterio, che risulta essere diventato “professionista” solo in data 7 luglio 2023.
Pertanto in accoglimento integrale dei motivi di appello, la decisione assunta dal Tribunale Federale va riformata e per l’effetto va annullato l’atto di rettifica e di annullamento del Premio di formazione attribuito alla società Folgore assunto in data 26.02.2026 dalla Commissione Premi della FIGC e confermata la relativa spettanza alla società U.S. Folgore Caratese S.r.l..
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla la rettifica del premio di formazione del calciatore Giorgio Citterio e ne conferma la spettanza alla società U.S. Folgore Caratese S.r.l..
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Ivo Correale
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
