F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0031/CFA pubblicata il 1 Settembre 2026 (motivazioni) – PFI / società A.S.D. Santa Maria Truentina CDL

Decisione/0031/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0012/CFA/2026-2027

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Oliviero Drigani – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0012/CFA/2026-2027, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 30 luglio 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche n. 2/TFT 2026-2027, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 6 del 23 luglio 2026 del medesimo Comitato regionale;

Visto il reclamo e i relativi allegati;              

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 27 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia; è presente l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale interregionale;

 Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO                        

1. Con nota del 7 febbraio 2026 il presidente della sezione dell’Associazione italiana arbitri di Ascoli Piceno ha trasmesso alla Procura federale la segnalazione del precedente 5 febbraio con la quale l’arbitro effettivo sig. Alessio Poli riferiva di avere ricevuto, in pari data, un messaggio privato inviatogli, per il tramite del social network Instagram, dal sig. Cristiano Nardinocchi, calciatore all’epoca tesserato per la società A.S.D. Santa Maria Truentina CDL.

Alla segnalazione era allegata la riproduzione fotografica della schermata del profilo del mittente e del messaggio, recante l’orario di ricezione delle ore 07:50 e il seguente testuale tenore: «o nonostante in mezzo al campo fai i danni sei riuscito pure a farmi prende due giornate di squalifica perché ti sbagli a scrive i nomi sui referti, lascia perde il calcio e vai in politica a fa i danni che tanto li…».

Come appare dalla segnalazione, il messaggio si riferiva alla gara Santa Maria Truentina CDL - Borgo Solestà SSD a r.l. del 31 gennaio 2026, valevole per il campionato di Seconda Categoria, alla quale il sig. Nardinocchi aveva preso parte e che era stata diretta dal medesimo sig. Poli, nonché ai provvedimenti disciplinari adottati in relazione a tale incontro dal Giudice sportivo territoriale.

Dando seguito alla segnalazione, la Procura federale ha avviato una istruttoria, nel corso della quale ha acquisito varia documentazione.

2. A conclusione dell’istruttoria la Procura federale - con atto del 30 giugno 2026 - ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il sig. Cristiano Nardinocchi, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere inviato all’arbitro della gara il messaggio sopra riportato;

- la società A.S.D. Santa Maria Truentina CDL, per rispondere ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva degli atti e dei comportamenti posti in essere dal proprio tesserato, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Nell’atto di deferimento la Procura federale rilevava che il tenore letterale del messaggio dimostrava come il deferito non si fosse limitato a rappresentare un preteso errore materiale nella compilazione del referto, ma avesse deliberatamente rivolto all’ufficiale di gara espressioni offensive e denigratorie, idonee a mortificarne la dignità personale e sportiva, attribuendogli una generale incapacità nell’esercizio delle proprie funzioni e invitandolo, con tono sarcastico e sprezzante, ad abbandonare l’attività arbitrale.

Osservava, altresì, che la collocazione temporale della condotta ne accresceva la gravità, non essendo il messaggio stato inviato nell’immediatezza della gara, quale possibile reazione impulsiva maturata nel contesto agonistico, bensì a distanza di alcuni giorni e dopo la pubblicazione dei provvedimenti del Giudice sportivo territoriale, sicché la scelta di ricercare autonomamente un contatto diretto con l’ufficiale di gara attraverso un profilo personale del social network rivelava una condotta pienamente consapevole e volontaria.

Né il calciatore né la società deferita si sono costituiti in giudizio.

3. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche ha accolto parzialmente il deferimento, applicando al sig. Nardinocchi la sanzione della squalifica per quattro gare da scontare nel campionato di competenza e prosciogliendo la società A.S.D. Santa Maria Truentina CDL dall’addebito.

Quanto alla posizione del calciatore, il Tribunale ha ritenuto provata, sulla base della documentazione depositata dalla Procura federale, la commissione della violazione contestata e ha qualificato il fatto come condotta irriguardosa ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a), del Codice di giustizia sportiva. Per l’effetto, ha irrogato la sanzione minima ivi prevista di quattro giornate di squalifica, sia perché le frasi incriminate non erano ritenute gravi, sia perché esse erano state rivolte all’arbitro con un messaggio privato che non aveva avuto evidenza pubblica.

Quanto alla posizione della società, il Tribunale ha giudicato che il deferimento dovesse essere respinto in ritenuta applicazione dei principi affermati dalla Corte federale d’appello nella decisione n. 53/2025-2026.

4. Con reclamo depositato in data 30 luglio 2026, il Procuratore federale interregionale ha impugnato la decisione, limitatamente al capo relativo al proscioglimento della società A.S.D. Santa Maria Truentina CDL, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di giustizia sportiva e l’erronea esclusione della responsabilità della società in relazione alle condotte disciplinarmente rilevanti accertate in capo al sig. Cristiano Nardinocchi.

Per l’effetto, ferma restando la sanzione già applicata in primo grado al calciatore, ha chiesto l’irrogazione alla società della sanzione dell’ammenda di 400,00, così come richiesta in sede di conclusioni nel corso del procedimento di prime cure o, in subordine, delle sanzioni che saranno ritenute di giustizia.

Come in primo grado, la società A.S.D. Santa Maria Truentina CDL, pur ritualmente chiamata in giudizio, non si è costituita nel processo e non ha svolto alcuna attività difensiva.

All’udienza del 27 agosto 2026, quando il reclamo è stato chiamato, dopo l’intervento del rappresentante della Procura federale il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. In via preliminare, il Collegio osserva che la decisione di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità disciplinare del calciatore sig. Nardinocchi e ha irrogato la conseguente sanzione.

Sul relativo capo, dunque, si è formato il giudicato interno.

Pertanto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la cognizione del Collegio è circoscritta alla legittimità del proscioglimento della società.

6. Passando all’esame del reclamo, conviene muovere dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento.

L’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva dispone che “la società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2”.

Il successivo art. 7 prevede che, “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6, così come anche previstae richiamatanel Codice, ilgiudice valuta la adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivofunzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto”.

L’art. 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C., a sua volta, prescrive che i modelli di organizzazione, gestione e controllo, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui essa si colloca, prevedano misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo e a rilevare tempestivamente situazioni di rischio, l’adozione di un codice etico e di adeguati meccanismi di controllo, l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno e la nomina di un organismo di garanzia.

In attuazione di tale disposizione il Consiglio federale ha approvato le relative linee guida con il Comunicato ufficiale n. 96/A del 3 ottobre 2019.

7. Sul piano sistematico, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito la natura e i presupposti della responsabilità di cui all’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

7.1. Il Codice del 2019 ha segnato il passaggio dal precedente sistema della responsabilità oggettiva in senso stretto a quello della responsabilità aggravata o presunta, ancorata al criterio della cosiddetta colpa organizzativa, come si desume tanto dalla soppressione dell’avverbio “oggettivamente”, presente nel previgente art. 4, quanto dall’introduzione dell’art. 7, applicabile alle ipotesi contemplate dall’art. 6 (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 50/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 59/2025-2026).

7.2. Il meccanismo è dichiaratamente modellato sulla responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e sulla nozione di colpa di organizzazione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’ente risponde per fatto proprio e, per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva, deve essere verificata una colpa di organizzazione, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di illeciti del tipo di quello realizzato (Cass. pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343; Cass. pen., Sez. IV, 2 agosto 2024, n. 31665; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 20/2025).

7.3. Ne discende che la mancata adozione del modello organizzativo qualifica la responsabilità della società come oggettiva in senso stretto, mentre la sua adozione ne determina un affievolimento, restando comunque demandato al giudice l’accertamento in concreto dell’idoneità e dell’effettiva attuazione del modello, in difetto del quale la responsabilità di tipo oggettivo si riespande (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 90/2025-2026).

7.4. Il modello non opera, dunque, quale salvacondotto automatico, non essendo sufficiente averne adottato uno perché qualsiasi evento debba considerarsi scriminato o comunque attenuato nelle sue conseguenze sanzionatorie (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 20/2025).

7.5. Quanto al presupposto oggettivo della fattispecie, questa Corte ha precisato che la responsabilità di cui all’art. 6, comma 2, si affianca a quella dell’autore materiale dell’atto quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato sia stata tenuta nell’ambito della sfera di azione della società, e dunque in un ambito riconducibile all’espletamento di attività sportiva (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 12/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 150/2025-2026).

7.6. La norma esprime, in altri termini, una clausola generale di imputazione alla società dell’operato dei propri tesserati, che opera ogni volta che la condotta disciplinarmente rilevante sia stata posta in essere nell’ambito dell’attività riferibile alla società stessa, senza che rilevi la tipologia della violazione commessa (CFA, Sez. III, n. 3/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026).

7.7. Una volta accertata la sussistenza di tale presupposto, non rilevano né la totale estraneità della società alla condotta posta in essere dal soggetto agente, né la mancanza di un vantaggio in favore del sodalizio, bensì esclusivamente la concretizzazione di una condotta contraria alla normativa federale da parte di un soggetto riconducibile all’ambito di applicazione soggettiva del Codice (CFA, Sez. III, n. 4/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 150/2025-2026).

7.8. Il superamento della presunzione può avvenire esclusivamente attraverso la dimostrazione dell’adozione, dell’idoneità, dell’efficacia e dell’effettivo funzionamento di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dell’illecito.

Il relativo onere di allegazione e di prova grava sulla società, e soltanto dopo quella allegazione e quella prova il giudice può procedere alla valutazione richiesta dall’art. 7 (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. III, n. 4/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 150/2025-2026).

7.9. Nell’esaminare il modello di organizzazione, il giudice sportivo deve operare secondo la metodologia della cosiddetta prognosi postuma, collocandosi idealmente al momento in cui l’illecito è stato commesso e chiedendosi se, seguendo il modello virtuoso previsto dalla norma, l’evento non sarebbe accaduto, dovendo la prevenibilità essere valutata secondo criteri di comune esperienza e in base alle conoscenze disponibili al momento del fatto (CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026).

7.10. Solo il comportamento del tutto imprevedibile - tale, cioè, che nessun modello di prevenzione sarebbe stato in grado di prevenirlo - esonera l’ente da responsabilità, con la precisazione, contenuta nel medesimo precedente, che devono ritenersi prevedibili, e quindi prevenibili, anche gli eventi cosiddetti rari, quando la loro verificazione non sia ignota all’esperienza comune (CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026).

8. Alla stregua di tale quadro deve essere scrutinata la motivazione della decisione impugnata.

8.1. Il Tribunale federale territoriale ha fondato il proscioglimento della società su un unico argomento, articolato in due proposizioni tra loro concatenate.

8.2. Con la prima proposizione il Tribunale ha affermato che il comportamento del tesserato è avvenuto “in modo assolutamente casuale, a distanza di cinque giorni dalla disputa della gara e in ambito privato, del tutto sganciato dall’impianto sportivo o dalle sue pertinenze”, e ne ha tratto la conclusione che esso non sarebbe “riferibile all’attività sportiva”.

8.3. Con la seconda proposizione, mutuata testualmente dalla decisione di questa Corte n. 53/2025-2026, il primo giudice ha affermato che la collocazione spazio-temporale del comportamento escluderebbe il rapporto di occasionalità necessaria con l’organizzazione sportiva e che la colpa organizzativa non potrebbe estendersi fino al punto di imporre la vigilanza, per l’intero arco della giornata, sulla vita privata del tesserato, con conseguente inidoneità dei modelli organizzativi ove afferenti a condotte inesigibili.

8.4. La decisione impugnata non contiene alcun ulteriore passaggio motivazionale e, in particolare, non reca alcuna verifica in ordine all’adozione, da parte della società incolpata, di un modello di organizzazione, gestione e controllo, né in ordine alla sua idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento.

9. Il reclamo è affidato ad un unico e complesso motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di giustizia sportiva.

Il motivo appare fondato in tutte le diverse articolazioni in cui può essere scomposto.

10. In primo luogo, la Procura federale deduce che il giudice di primo grado avrebbe travisato il precedente giurisprudenziale invocato, ossia la decisione di questa Corte n. 53/2025-2026, la quale aveva ad oggetto la ben diversa fattispecie di un’aggressione verbale perpetrata da un tesserato nei confronti di un altro tesserato presso una fermata dell’autobus nei pressi dell’istituto scolastico frequentato da entrambi o almeno dalla vittima dell’aggressione.

Il rilievo deve essere condiviso.                  

Il Tribunale territoriale ha frainteso la portata del precedente richiamato, che costituisce un unicum nella giurisprudenza federale e va ricondotto ai suoi esatti termini, fattuali e giuridici, senza poter indulgere a una lettura lassista che rischierebbe di risolversi in una sorta di inammissibile interpretatio abrogans del dato normativo vigente, vale a dire del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, e 7 del Codice di giustizia sportiva.

In punto di fatto, la decisione n. 53/2025-2026 - va sottolineato - ha affermato l’esclusione della responsabilità della società in relazione ad una condotta che era stata tenuta in modo “assolutamente casuale”, in orario scolastico e in un luogo del tutto sganciato dall’impianto sportivo, e che pertanto risultava non riferibile all’attività sportiva, bensì alla vita di relazione privata dei due tesserati, i quali si erano incontrati per una ragione del tutto casuale.

In quella vicenda, in altri termini, la gara costituiva un mero antecedente storico remoto dell’alterco, mentre l’occasione dell’incontro tra i protagonisti era offerta da un contesto radicalmente estraneo all’ordinamento federale.

La fattispecie oggi in esame presenta connotati ben diversi, sotto diversi concorrenti profili.

Anzitutto, il contenuto del messaggio è interamente ed esclusivamente riferito all’esercizio della funzione arbitrale, investendo la direzione tecnica della gara, la compilazione del referto e i provvedimenti disciplinari che ne sono conseguiti.

Inoltre, il contatto non è stato in alcun modo casuale, ma è stato deliberatamente ricercato dal tesserato, il quale ha individuato il profilo personale del direttore di gara su una piattaforma telematica e gli ha inviato un messaggio diretto, in una condizione nella quale - come risulta dalla schermata allegata alla segnalazione - i due non erano neppure legati da alcun rapporto di reciproco collegamento sulla medesima piattaforma.

Infine, la condotta si colloca in un preciso rapporto di derivazione causale rispetto ad un atto dell’ordinamento federale, essendo stata posta in essere alle ore 07:50 del giorno immediatamente successivo alla pubblicazione, avvenuta il 4 febbraio 2026, del Comunicato ufficiale contenente i provvedimenti del Giudice sportivo territoriale relativi a quella gara, e traendo dichiaratamente origine dalla squalifica di due giornate ivi inflitta al mittente.

L’unico legame esistente tra il sig. Nardinocchi e il sig. Poli era, dunque, quello federale, e proprio ed esclusivamente da esso la condotta ha tratto origine, oggetto e motivo.

Ne discende che il rapporto nel quale la condotta si è iscritta non solo è “riferibile all’attività sportiva” ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ma è integralmente interno ad essa, non essendo neppure ipotizzabile che il messaggio potesse essere inviato al di fuori del rapporto federale che legava mittente e destinatario.

Il primo giudice, applicando alla presente vicenda il precedente n. 53/2025-2026, ne ha in realtà tradito la ratio decidendi, sostituendo al criterio funzionale della riferibilità della condotta all’attività sportiva, effettivamente impiegato in quella pronuncia, un criterio meramente topografico e cronologico, incentrato sulla distanza materiale dall’impianto sportivo e sul lasso di tempo trascorso dalla gara.

Tale sostituzione non trova fondamento né nel dato normativo, che all’art. 4, comma 1, discorre di “ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” senza porre alcun limite spaziale o temporale, né nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già avuto modo di affermare che i doveri di lealtà, correttezza e probità gravano sul tesserato anche quando egli non si trovi sul campo di gioco, ogniqualvolta si tratti di una situazione comunque collegata allo svolgimento dell’attività sportiva (CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025, che richiama Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024).

Sarebbe, del resto, esito paradossale quello di ritenere che la medesima espressione ingiuriosa sia riferibile all’attività sportiva se pronunciata nell’immediata occasione della gara e non lo sia più se veicolata, poche ore dopo e con identico contenuto, attraverso uno strumento telematico che consente di raggiungere il destinatario ovunque egli si trovi.

Una simile lettura finirebbe per attribuire al mezzo prescelto dall’agente - e alla sua idoneità a superare i confini fisici dell’impianto sportivo - un’efficacia esonerativa che il Codice non contempla, con l’effetto paradossale di premiare la premeditazione rispetto all’impulsività.

11. La Procura federale aggiunge che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto delle concrete modalità della condotta accertata, trattandosi dell’invio di un messaggio al direttore di gara tramite un social network, e cioè di una condotta purtroppo molto diffusa tra i tesserati, soprattutto se molto giovani, che non può certamente essere considerata imprevedibile.

L’utilizzo dei social network e degli strumenti informatici costituirebbe elemento che deve essere incluso nei modelli di prevenzione previsti dal Codice di giustizia sportiva, anche in adempimento degli oneri sanciti dal Regolamento Safeguarding della F.I.G.C.

Anche questo rilievo è fondato.

Il precedente richiamato ha correttamente chiarito che l’ente va esente da responsabilità solo quando “il comportamento illecito era del tutto imprevedibile - poiché qualunque modello di prevenzione adottato non sarebbe stato in grado di prevenirlo”.

Ora, il giudizio sulla esigibilità delle misure preventive non può essere formulato in astratto, ma deve essere condotto, come sopra detto, secondo la metodologia della prognosi postuma e alla stregua di criteri di comune esperienza riferiti al momento del fatto (CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026).

L’impiego dei social network per rivolgere agli ufficiali di gara contestazioni, rimproveri o vere e proprie offese in relazione alle decisioni assunte in campo o trasfuse nel referto non costituisce, allo stato, un evento eccezionale, e tanto meno un evento ignoto all’esperienza comune.

Ne consegue che il criterio dettato dalla stessa decisione n. 53/2025-2026 - secondo cui devono ritenersi prevedibili, e quindi prevenibili, anche gli eventi rari, quando la loro verificazione non sia ignota all’esperienza comune - conduce, nella presente fattispecie, ad esito esattamente opposto a quello che il primo giudice ne ha tratto.

Né può essere condiviso l’argomento, pure adombrato nella decisione impugnata, secondo cui pretendere dalla società una condotta preventiva significherebbe imporle di vigilare per l’intero arco della giornata sulla vita privata del tesserato.

Ciò che l’ordinamento federale esige dalle società non è, invero, una sorveglianza continuativa sui comportamenti privati dei propri tesserati, materialmente impossibile e giuridicamente inesigibile, bensì la predisposizione e l’effettiva attuazione di regole di condotta, di strumenti informativi e di meccanismi disciplinari interni idonei a orientare preventivamente il comportamento dei tesserati nei rapporti riferibili all’attività sportiva.

La distinzione è decisiva: altro è il controllo, che presuppone la presenza e la vigilanza, altro è la prevenzione, che si realizza mediante l’istruzione, la formazione e la deterrenza.

Il divieto, per un calciatore, di contattare privatamente il direttore di gara per rimproverargli le decisioni assunte e per offenderlo, non richiede alcuna vigilanza sulla vita privata, ma soltanto una regola chiara, portata a conoscenza dei tesserati e assistita da una sanzione interna.

Una simile regola rientra a pieno titolo nel contenuto tipico del modello di organizzazione, gestione e controllo delineato dall’art. 7, comma 5, dello Statuto federale, il quale espressamente contempla, alla lettera b), l’adozione di un codice etico e, alla lettera c), l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La stessa disposizione statutaria, del resto, impone di modulare il contenuto del modello “tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca”, sicché le esigenze di proporzionalità che la reclamata potrebbe invocare in ragione della propria appartenenza al campionato di Seconda Categoria non escludono l’onere, ma ne calibrano soltanto l’intensità.

12. Ancora, la Procura federale deduce che il giudice di prime cure avrebbe anche dovuto interrogarsi sul titolo di responsabilità della società sportiva ed indagare:

(i) sulla esistenza di un modello organizzativo astrattamente idoneo a prevenire illeciti dello stesso tipo di quello verificatosi;

(ii) sull’effettiva applicazione di tale modello organizzativo;

(iii) sulla concreta rilevanza delle misure poste in essere nel caso di specie al fine di attenuare o elidere la responsabilità della società ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di giustizia sportiva.

A tale proposito, basterà rammentare che - come già detto - il sistema delineato dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Codice di giustizia sportiva pone a carico della società, e non della Procura federale, l’onere di allegare e provare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, e soltanto dopo tale allegazione e tale prova il giudice può procedere alla valutazione che l’art. 7 gli demanda (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 12/20232024; CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 150/2025-2026).

Al contrario, il primo giudice, erroneamente, ha escluso la responsabilità della società - che volontariamente è rimasta assente dal giudizio in entrambi i gradi - senza che alcuna prova liberatoria fosse stata neppure allegata, e così facendo, di fatto, ha trasformato la scriminante di cui all’art. 7, che postula un onere della società, in una causa di esclusione della fattispecie rilevabile d’ufficio in favore della parte rimasta inerte.

L’accertamento demandato al giudice ai sensi dell’art. 7 del Codice di giustizia sportiva ha ad oggetto un modello concretamente adottato ed è, come tale, logicamente successivo all’allegazione della parte, sicché esso non può essere surrogato da una valutazione officiosa di inesigibilità formulata in via astratta e in assenza di ogni elemento di giudizio.

13. L’attualità e la delicatezza della problematica sollecitano una riflessione ulteriore.

Tenuto conto che il gioco del calcio, specie quello giovanile e dilettantistico, non è solo agonismo, ma anche formazione degli atleti, e in coerenza con quanto ora previsto dall’art. 33 della Costituzione circa il pieno riconoscimento del “valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”, appare opportuno che la materia specifica sia oggetto - per usare le parole della Procura federale - di “un corpus minimo di regole comuni per la diffusione delle comunicazioni riferite ad eventi accaduti in connessione con l’attività sportiva e per la civile interazione con altri soggetti presenti sulla medesima piattaforma”.

D’altronde, l’esigenza che, all’interno dell’ordinamento federale, le società si dotino di una social media policy è già stata sottolineata dalla dottrina.A tale riguardo, va aggiunto che la responsabilità della società per dichiarazioni offensive rese da un proprio tesserato via Instagram non è ignota all’esperienza federale (v. Comunicato ufficiale F.I.G.C. n. 312/AA del 30 giugno 2020).

Come appare dalle fonti aperte, inoltre, non solo in ambiti extrasportivi, ma anche in ordinamenti sportivi internazionali e di altri Paesi, organismi internazionali, federazioni, leghe e società hanno adottato prescrizioni vincolanti e linee di condotta per regolare l’utilizzo dei c.d. social da parte dei tesserati ed evitare o limitare gli episodi spiacevoli che possono altrimenti derivare da un utilizzo improprio, incauto o imprudente.

Varrà qualche esempio:

- il Comitato olimpico internazionale, in occasione di ciascuna edizione dei Giochi olimpici, adotta Social and Digital Media Guidelines, vincolanti per atleti, allenatori, funzionari e accreditati;

- la International Tennis Federation ha adottato Social Media Guidelines, che si applicano a tutte le Covered Persons individuate dalla Welfare Policy e dichiarano di avere funzione orientativa e di prevenzione;

- in Inghilterra, la Football Association nel calcio, la Rugby Football Union nel rugby e la England and Wales Cricket Board nel cricket hanno adottato policy e guidance specifiche sull’uso dei social. Per la FA, la norma di riferimento è la Rule E3.1 delle Rules of the Association, cui fa seguito la guidance federale che la Federazione rilascia prima dell’inizio di ogni stagione calcistica;

- lo stesso hanno fatto, nel mondo anglosassone, la Premier League e singole società (ad es. il Chelsea Football Club).

Risulta, ancora, che anche in Italia sia la Lega nazionale dilettanti che alcune società sportive (ad. es. Campobasso F.C., S.S.D. Vesta Calcio a r.l.) hanno già provveduto.

Il Collegio auspica che la Federazione, anche per uniformare la disciplina, valuti la possibilità e l’opportunità di procedere analogamente con l’adozione di linee guida ad hoc in diretta applicazione dei principi di lealtà, probità e correttezza in ambito sportivo,

14. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo della Procura federale è fondato e va dunque accolto con affermazione della responsabilità della società A.S.D. Santa Maria Truentina CDL - ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva - per la condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Cristiano Nardinocchi.

15. Quanto alla commisurazione della sanzione, il Collegio rileva di tener conto, per un verso, del rilievo istituzionale della figura arbitrale, la cui autorevolezza costituisce un valore che tutti i tesserati sono tenuti a rispettare e preservare, sicché l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi in danno degli ufficiali di gara (CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 46/2025-2026).

Per altro verso, il Collegio considera la natura dilettantistica della società e il livello del campionato di appartenenza, l’assenza di ogni coinvolgimento del sodalizio nella condotta materiale, il carattere episodico del fatto e la circostanza, valorizzata dal primo giudice, che il messaggio non ha avuto diffusione pubblica.

 All’esito di tale valutazione, la sanzione dell’ammenda di 400,00, richiesta dalla Procura federale interregionale nelle conclusioni rassegnate in primo grado e riproposta in questa sede, appare congrua e proporzionata alla natura e alla gravità del fatto e va pertanto irrogata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Santa Maria Truentina CDL la sanzione dell’ammenda di 400,00 (quattrocento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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