F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0002/CSA pubblicata del 14 Luglio 2026 – società società A.S.D. Polisportiva Pietralunghese

                                                               

Decisione/0002/CSA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0322/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Lorenzo D'Ascia – Presidente

Lorenzo Attolico - Componente

Giulio Vasaturo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0322/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Pietralunghese in data 21.06.2026; per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 499 del 15.06.2026; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza del 2 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Polisportiva Pietralunghese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel Com. Uff. n. 499 del 15.06.2026, con cui è stata inflitta alla medesima società la sanzione dell’ammenda di 1.500,00, «per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n°15 fumogeni) nel settore loro riservato (R CdC)», durante la partita del campionato di Eccellenza fra Polisportiva Pietralunghese ed Ilvamaddalena, disputata il 14.06.2026.

La reclamante contesta il provvedimento del Giudice Sportivo, ritenendolo basato su «una ricostruzione dei fatti caratterizzata da evidenti profili di contraddittorietà e da significative lacune probatorie», conseguente – secondo i motivi di gravame – all’errore di valutazione in cui sarebbe incorso il Commissario di Campo, il quale non avrebbe conteggiato con esattezza il numero dei fumogeni introdotti sugli spalti, «tenuto conto dell’elevatissima affluenza di pubblico», e non avrebbe considerato la possibilità che tali manifestazioni pirotecniche fossero da ricondurre a soggetti collocati all’esterno della recinzione dell’impianto sportivo e, quindi, al di fuori della sfera di controllo della A.S.D. Pietralunghese. Alla stregua di questi rilievi, la società reclamante chiede l’integrale annullamento del provvedimento impugnato o, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 2 luglio 2026, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e che, pertanto, debba essere respinto.

A fronte delle doglianze della società reclamante, occorre debitamente rammentare che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, «i rapporti del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti (…) in occasione dello svolgimento delle gare». Va pertanto escluso, come reiteratamente ribadito dalla consolidata giurisprudenza sportiva, che la rappresentazione dei fatti risultante dal rapporto del Commissario di Campo possa essere scalfita da una diversa ricostruzione di parte, fatto salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui il contenuto del rapporto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, ovvero non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti, per altra ragione, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze oggettive (si v., ex plurimis, CSA, Sez. III, decisione n. 210 del 12.5.2026).

Nel caso di specie, non è rinvenibile alcun elemento dubitativo in grado di mettere in discussione i contenuti del rapporto del Commissario di Campo che, dalla sua posizione all’interno dell’impianto sportivo, era certamente in condizione di individuare l’area degli spalti in cui venivano accesi i fumogeni ed il loro esatto numero.

L’acclarata condotta dei tifosi della A.S.D. Pietralunghese determina, dunque, la piena applicabilità della fattispecie prevista dall’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in forza del quale «le società rispondono per la introduzione e utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere» (al riguardo si v. ex multis CSA, Sez. III, decisione n. 95 del 31.12.2025).

La richiamata assenza di precedenti disciplinari non giustifica la mitigazione della sanzione economica, come invocata in via subordinata dalla A.S.D. Pietralunghese, stante la congruità dell’ammenda inflitta, ponderatamente correlata al numero dei fumogeni introdotti nell’impianto sportivo ed al protrarsi, per l’intera gara, della pericolosa attività pirotecnica.

Il provvedimento impugnato merita, pertanto, integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giulio Vasaturo                                                      Lorenzo D'Ascia

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it