CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 62 del 11/09/2026 – omissis – FICSF

Decisione n. 62

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

composta da

Wally Ferrante – Presidente e Relatrice

Carlo Bottari

Lucio Giacomardo

Mario Serio

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2026, presentato, in data 18 aprile 2026, dalla sig.ra [omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Semeraro,

contro

la  Federazione  Italiana  Canottaggio  Sedile  Fisso  (FICSF),  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio,

nonché contro

la Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore pro tempore,

per la riforma

della decisione della Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, FICSF, n. 1/2026, pubblicata e comunicata in data 20 marzo 2026, con la quale è stato dichiarato irricevibile il reclamo della ricorrente Sig.ra [omissis] e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FICSF n. 1/2026, depositata in data 6 febbraio 2026, con cui le è stata irrogata la sanzione della squalifica per n. 2 gare.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 28 luglio 2026, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams:

-          il difensore della parte ricorrente, avv. Luigi Semeraro, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata e per il conseguente proscioglimento da tutte le contestazioni mosse alla ricorrente;

-          il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. dello Stato Wally Ferrante.

Svolgimento del procedimento

1.         La Procura Federale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) ha deferito innanzi al Tribunale federale “le atlete [omissis] e [omissis], tesserate per la ADS Palio di Taranto per la violazione di cui agli articoli 3, comma 2 del Regolamento di Giustizia e disciplina FICSF, dell’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo Coni, in quanto al termine della gara della manifestazione inerente la gara di regata di lance a dieci remi tenutasi il 22.6.2025 in Molfetta (BA), per una pretesa irregolarità commessa dall’equipaggio della LNI di Taranto, inveivano contro la giuria ed in particolare nei confronti della Sig.ra [omissis], designata quale Presidente di Giuria dalla Commissione Tecnica Arbitrale, proferendo le seguenti frasi “Non siete buoni a niente”, “Vergognatevi”, “Non vedete un cazzo”, nonché in occasione della risposta scritta al reclamo presentata dalla ASD Palio di Taranto, consegnata dal referente della citata ASD alla sig.ra [omissis], la quale si recava nuovamente presso la postazione della Giuria proferendo a voce alta la seguente frase: “Io con questo mi ci pulisco il culo”, per poi strappare e buttare nel cestino il foglio di risposta al reclamo” nonché “la ASD Palio di Taranto per responsabilità oggettiva nelle condotte dei propri tesserati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 2, del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina FICSF”.

2.         Il Tribunale Federale, con decisione n. 1/2026 del 6.2.2026, ritenuta la propria competenza e respinte le richieste istruttorie, ha ritenuto che la sola atleta [omissis] avesse posto in essere un comportamento antisportivo disciplinarmente rilevante e le ha comminato la sanzione della squalifica per due gare, condannando altresì l’ADS Palio di Taranto all’ammenda di euro 100,00. L’atleta [omissis] è stata invece prosciolta dall’accusa.

3.         Avverso tale decisione, la Sig.ra [omissis] e l’ASD Palio di Taranto hanno proposto reclamo che è stato dichiarato irricevibile dalla Corte Federale d’Appello in funzione di Corte Sportiva d’Appello con decisione n. 1/2026 del 20.3.2026, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del RGD, a causa dell’insufficiente versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva. La Corte ha altresì disposto l’incameramento del predetto (parziale) contributo come disposto dall’art. 33, comma 6, del RGD.

4.         Con ricorso depositato in data 20 aprile 2026, affidato a nove distinti motivi, la sola [omissis] ha impugnato la predetta decisione chiedendo, in riforma integrale della sentenza, di “mandare assolti ASD Palio di Taranto [che, si sottolinea, non ha proposto impugnazione a questo Collegio] e la Sig.ra [omissis] destinatarie dell’atto di deferimento n. 1/FICSF/2025 del 21.11.2025 in quanto inesistente e/o infondata l’accusa” o, in subordine, rinviare la causa ad altra sezione della Corte Federale di Appello della FICSF affinché decida nel merito il reclamo e, in ogni caso, trasmettere, ai sensi degli artt. 51 e 62 CGS, la denuncia del 14.7.2025 e il referto di gara del 22.6.2025 alla Procura Federale per la valutazione della condotta arbitrale refertativa della Sig.ra [omissis]; nonché condannare la FICSF al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

Con il primo motivo, viene dedotta la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e delle norme sul contributo unificato (artt. 13, 16, 247-249 d.P.R. n. 115/2002; art. 1, comma 812, lett. b) L. n. 207/2024) e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, per avere il giudice d’appello ritenuto che l’insufficienza del contributo versato determini l’irricevibilità e/o l’inammissibilità o il rigetto dell’appello anziché la sola attivazione

della procedura di riscossione e sanzione come avviene nell’ordinamento italiano, in relazione all’art. 54 CGS.

Con il secondo motivo, si deduce la nullità della decisione e del procedimento per violazione delle norme processuali sulla gestione dell’omesso/insufficiente pagamento del contributo e per lesione del diritto di difesa, avendo il giudice d’appello fondato l’inammissibilità (rectius irricevibilità) su un presupposto processuale inesistente o mal applicato, in relazione all’art. 54 CGS.

Con il terzo motivo, si deduce la nullità della decisione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 54 CGS perché il giudice di secondo grado ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti e poi ha proceduto al rilievo ufficioso della irricevibilità del reclamo in assenza di contraddittorio.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la nullità della decisione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 73 RGD sotto il profilo dell’error in procedendo, in relazione all’art. 54 CGS, avendo il giudice d’appello ritenuto fondata l’eccezione della Procura Federale in ordine all’incompetenza della Corte Sportiva d’Appello, essendo invece competente la Corte d’Appello Federale, con conseguente tardività del reclamo proposto oltre il termine di 5 giorni previsto per l’impugnazione innanzi alla Corte Sportiva d’Appello e impossibilità di operare la conversione del gravame ex art. 59 RGD in reclamo ex art. 73 RGD.

Con il quinto motivo, si deduce la nullità della decisione per violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto sovrannazionale e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 54 CGS, secondo i quali, in caso di dubbio, un atto processuale deve essere interpretato preferibilmente in modo che possa rendere possibile una decisione piena sul merito piuttosto che un giudizio di inammissibilità od improcedibilità.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce la nullità della decisione ex art. 132, n. 4, per violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui all’art. 32 RDR e dell’art. 72 RGD, in relazione all’art. 54 e all’art. 62 CGS e, riproponendo la doglianza già avanzata in primo e in secondo grado, sostiene che il soggetto querelante, sig.ra [omissis] (Presidente di Giuria designato), non era legittimato a sporgere querela.

Con il settimo motivo, la ricorrente deduce la nullità della decisione ex art. 132, n. 4, per violazione e/o falsa applicazione del principio del ne bis in idem in relazione all’art. 54 CGS e, riproponendo la censura già avanzata in primo e in secondo grado, sostiene che il referto non conterrebbe tutto quanto poi contestato in sede di denuncia, ma solo la frase “comportamento scorretto del palio di Taranto che inveiva più volte contro la giuria”.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente deduce la nullità della decisione ex art. 132, n. 4, per motivazione assente, incomprensibile e/o contraddittoria in relazione all’art.  54 CGS e, riproponendo la censura già avanzata in secondo grado, sostiene che la decisione di primo grado sarebbe affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, laddove ha assolto l’atleta [omissis], alla quale sarebbero pure attribuibili le invettive contro la giuria.

Con il nono motivo, la ricorrente deduce l’omessa pronuncia e la nullità della decisione ex art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 54 CGS e, riproponendo la censura già avanzata in primo e in secondo grado, sostiene che la denuncia della Presidente di giuria [omissis] costituirebbe un atto di ritorsione a seguito dell’esito di un ricorso proposto dall’ASD Palio di Taranto riguardante i campionati assoluti del 2024, arbitrati dalla stessa [omissis].

Con istanza ex art. 51 CGS, la ricorrente chiede, infine, che gli atti vengano trasmessi alla Procura Federale affinché venga accertata la violazione, da parte della Sig.ra [omissis], dei doveri di lealtà e probità che l’arbitro deve osservare.

5.         All’udienza del 28 luglio 2026, il difensore della ricorrente ha insistito per l’annullamento della decisione impugnata; la Procura Generale dello Sport presso il CONI ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso, a prescindere da possibili profili di inammissibilità in relazione al disposto di cui all'art. 54, comma 1, del CGS del CONI, è comunque infondato.

6.         I primi tre motivi di ricorso, vertenti sull’unica questione dell’omesso integrale pagamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva, possono essere trattati congiuntamente e vanno dichiarati infondati.

L’art. 33, comma 1, del RGD dispone testualmente che “i ricorsi e i reclami, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”.

Correttamente, quindi, il giudice di secondo grado ha ritenuto, in applicazione della citata norma, che il pagamento solo parziale del contributo comportasse la declaratoria di irricevibilità del reclamo, conformemente alle decisioni di questo Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, del 26 gennaio 2026, n. 4 e Prima Sezione, del 10 giugno 2025, n. 46.

La irricevibilità del ricorso per effetto del mancato pagamento del contributo è infatti prevista anche  dall’art.  7 del  Regolamento di  Organizzazione  e  Funzionamento  del  Collegio  di Garanzia dello Sport e costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, anche alla luce di quanto affermato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 21 luglio 2026,

n. 137/2026, secondo la quale l’imposizione del pagamento del contributo unificato concorre “al buon funzionamento del sistema giustizia” e giustifica “sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti principi in gioco, la compressione del diritto di agire in giudizio in presenza di un ingiustificato inadempimento del dovere tributario in riferimento a un importo tanto modesto”. Detta sentenza ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32234 (rectius ordinanze n. 259 e 256 dell’11 dicembre 2025), invocata dalla

ricorrente (p. 8 del ricorso), dell’art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (che ha inserito, dopo il comma 3 dell’art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», il comma 3.1.), secondo il quale «fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge», in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Al riguardo, la ricorrente lamenta che, nel caso di specie, la segreteria della FICSF ha validamente ricevuto il reclamo, l’ha iscritto a ruolo e il Collegio ha fissato  la data di discussione senza far riferimento all’insufficienza del versamento del contributo.

Invero, la Corte costituzionale, nella citata pronuncia, pur avendo dichiarato inammissibile sul punto la relativa questione perché rientrante nella discrezionalità politica del legislatore, ha tuttavia affermato che la disposizione censurata (art. 14, comma 3.1 del d.P.R. 115/2022) si pone effettivamente in contrasto con i parametri evocati dai rimettenti laddove attribuisce ad un organo diverso dal giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia, prevedendo che, verificati il mancato pagamento e la non riconducibilità del procedimento tra quelli esenti dall’obbligo di pagamento del contributo unificato, sia il cancelliere a rifiutare l’iscrizione a ruolo.

Nella fattispecie, invece, non prevedendo l’art. 33, comma 3, RGD analoga disposizione che preclude l’iscrizione a ruolo da parte della segreteria, è stata correttamente la Corte d’Appello a rilevare d’ufficio l’omesso integrale pagamento del contributo e non può quindi utilmente lamentarsi che la causa sia stata iscritta a ruolo senza che la segreteria segnalasse alcunché. Che non sia stato sollecitato il contraddittorio sulla specifica questione non pare aver compresso il diritto di difesa, posto che la ricorrente nulla avrebbe potuto argomentare a sostegno del corretto assolvimento dell’obbligo di pagamento del contributo che non viene in alcun modo negato nemmeno in sede di ricorso a questo Collegio.

Anzi, a p. 8 del ricorso si giustifica l’omissione, affermando che “la reclamante ha versato € 200,00 [anziché € 300,00] evidentemente errando la lettura del regolamento”, mentre a p. 10 del medesimo ricorso, contraddittoriamente, si sostiene che “le reclamanti sono incorse in un mero errore materiale nell’effettuare il bonifico; il 2 (nella tastiera) è vicino al 3”.

La ricorrente, quindi, non nega di aver versato un contributo insufficiente, dando però a detto inadempimento giustificazioni confuse e tra loro incompatibili; pertanto, stimolare il previo contraddittorio sul punto sarebbe stato del tutto inutile ed infruttuoso.

Né può ritenersi che, riferendosi i due precedenti del Collegio di Garanzia invocati dal giudice di secondo grado all’omissione totale e non parziale del contributo, non sarebbe applicabile nel secondo caso la definizione in rito della irricevibilità.

Invero, il citato art. 33, comma 3, RGD non distingue affatto l’ipotesi del mancato pagamento integrale o parziale, riferendosi al “prescritto contributo”, che nel caso di specie era di € 300,00 per il reclamo (essendo quello di € 200,00 previsto per il primo grado) che deve essere versato, a pena di irricevibilità, “entro il momento di trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”. Nessuna integrazione avrebbe dunque potuto essere validamente chiesta successivamente né dalla segreteria, né dal Collegio, essendosi già verificato il presupposto per la declaratoria di irricevibilità, conformemente al tenore letterale della richiamata disposizione.

Del tutto corretto risulta, infine, l’incameramento del parziale contributo versato ai sensi dell’art. 33, comma 6 del RGD, stante l’esito sfavorevole dell’impugnazione, quale è innegabilmente la decisione in rito di irricevibilità.

7.         Il quarto e il quinto motivo, vertenti entrambi sulla questione dell’inammissibilità del reclamo per effetto dell’incompetenza della Corte Sportiva d’Appello adita e sulla mancata translatio iudici alla Corte Federale d’appello, sono infondati.

Anche in relazione a tale eccezione, sollevata in secondo grado dalla Procura Federale e accolta dal giudice di secondo grado, la ricorrente ammette che “non c’era alcun provvedimento del giudice sportivo da appellare” (p. 12 del ricorso) e che “il richiamo nell’atto di gravame alla CSA è frutto solo di un refuso che può capitare a chi fa. Chi non fa non sbaglia mai” (p. 13 del ricorso).

Non si vede quindi come possa essere superata la declaratoria di inammissibilità considerato che il “refuso” è contenuto ripetutamente nell’intestazione dell’atto e nel corpo del reclamo, ivi comprese le conclusioni.

Correttamente poi il giudice di secondo grado ha ritenuto di non poter convertire il reclamo ex art. 59 RGD alla Corte Sportiva di Appello in reclamo ex art. 73 RGD alla Corte Federale di Appello, non essendo stati rispettati i presupposti processuali minimi del primo strumento di impugnazione che possano consentire la translatio iudici in assenza di decadenze già maturate ovvero il decorso del termine perentorio di 5 giorni previsto per la proposizione dello stesso.

Il rigetto delle doglianze inerenti alla dedotta inammissibilità del ricorso è stato effettuato dal giudice di secondo grado “per mera completezza espositiva”, atteso che la declaratoria di irricevibilità dello stesso per omesso versamento integrale del contributo era comunque di per sé assorbente. Ne consegue che il mancato esame del merito del ricorso non viola in alcun modo i principi sovrannazionali invocati, né l’art. 112 c.p.c., non essendovi alcun “caso dubbio,” bensì ben due distinte ragioni in rito che precludono di affrontare il merito del reclamo.

8.         Con il sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso vengono riproposte le censure di merito avanzate in primo grado e non esaminate dal giudice di appello alla luce della declaratoria di irricevibilità e di inammissibilità del reclamo.

Essendo state confermate le statuizioni vertenti su tale duplice definizione in rito della controversia, non vi è luogo per esaminare in questa sede le doglianze di merito proposte con il ricorso introduttivo.

Analoga sorte non può che meritare l’istanza di trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’accertamento della presunta violazione dei doveri di lealtà e probità della Presidente di giuria, Sig.ra [omissis], che presuppone l’esame nel merito delle doglianze, come detto precluso in questa sede.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma della impugnata decisione.

9.         Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 luglio 2026.

La Presidente e Relatrice

F.to Wally Ferrante

Depositato in Roma, in data 11 settembre 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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