COMITATO REGIONALE ABRUZZO

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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 20/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANGIORDANO CAMILLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., NONCHÉ ALL’ART. 40 LETT. C) E LETT. CA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. D E LETT. DA) DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018), PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, VIOLATO L’OBBLIGO DI AFFIDARE, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. PIAZZANO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO L.N.D., A UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, FORMALMENTE TESSERATO PER LA SOICETÀ, E PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE TALE RUOLO VENISSE DI FATTO ESERCITATO DAPPRIMA DAL SIG. FRANCESCO PIERRI E POI DAL SIG. MICHELE BALDINI, – SOGGETTI RISPETTIVAMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ QUALI CALCIATORI DILETTANTI – E CHE I PREDETTI FIGURASSERO, IN VESTE DI ALLENATORE, NELLE DISTINTE DI GARA DEL CAMPIONATO IN ATTI; – DELLA SOCIETA’ SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE NELLA STAGIONE CALCISTICA 2017/2018 DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANGIORDANO CAMILLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., NONCHÉ ALL’ART. 40 LETT. C) E LETT. CA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. D E LETT. DA) DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018),…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 20/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DELLA SIG.RA ALIMONTI GABRIELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., OVVERO DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), NONCHÉ DELL’ART. 39 PUNTO 1, LETT. E) E LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (SECONDO CUI PER I CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CTG., LA PRIMA SQUADRA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1^ CTG. – UEFA PRO, DI 2^ CTG. – UEFA A, ALLENATORE DI BASE – UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALE O ALLENATORE DILETTANTE), PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, SUCCESSIVAMENTE ALLE DIMISSIONI DELL’8.11.2017 DEL TECNICO SCIARRA ANDREA, AL TECNICO DI BASE SIG. ALIMONTI FABRIZIO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ G.S. PIZZOLI, 1^ CTG., S.S. 2017/2018, PRIVO DI TESSERAMENTO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, AL TECNICO CON QUALIFICA N° 16, OVVERO ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI, SIG. DI PROSPERO PIETRO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ G.S. PIZZOLI, 1^ CTG., S.S. 2017/2018, PRIVO DI QUALIFICA E DI TESSERAMENTO A TALE TITOLO, ESSENDO STATO TESSERATO DALLA PREDETTA SOCIETÀ IN DATA 8.11.2017 IN QUALITÀ DI TECNICO DELLE SQUADRE MINORI T3, ELUDENDO, IN TAL MODO, LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI (SORTA DALLA FUSIONE DELLA G.S. PIZZOLI CON LA NEW TEAM PIZZOLI), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, NONCHÉ DAI SOGGETTI NON TESSERATI CHE HANNO SVOLTO, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE, EX ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S., COME SOPRA DESCRITTI.

  DEFERIMENTO: DELLA SIG.RA ALIMONTI GABRIELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., OVVERO DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 13/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANCOLA ANGELO MARTINO, ARBITRO FUORI QUADRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI VASTO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO A.I.A. E DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, ONESTÀ E PROBITÀ IVI CONTENUTI, NONCHÉ DELL’ART. 6 DEL CODICE ETICO A.I.A. PERCHÉ, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R.A. A.I.A. ABRUZZO, RESPONSABILE DELL’O.T. REGIONALE, STILAVA IL REFERTO RELATIVO ALLA VISIONATURA DELL’A.E. DI PAOLO, IN OCCASIONE DELLA GARA MINERVA C5 – MONTESILVANO C5 DISPUTATA L’11.2.2017 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, A NOTEVOLE LASSO DI TEMPO (PRESUMIBILMENTE ALCUNI MESI, ATTESO CHE AGLI ATTI DELLA PROCURA TALE RELAZIONE RECA LA DATA DEL 15.11.2017) DOPO LA DATA DELLA STESSA, COME DIMOSTRATO DALLE NUMEROSE INCONGRUENZE RISCONTRATE TRA QUANTO RIPORTATO NELLA RELAZIONE DELL’OSSERVATORE ARBITRALE ED IL RAPPORTO UFFICIALE DI GARA.

DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANCOLA ANGELO MARTINO, ARBITRO FUORI QUADRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI VASTO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO A.I.A. E DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, ONESTÀ E PROBITÀ IVI CONTENUTI, NONCHÉ DELL’ART. 6 DEL CODICE ETICO A.I.A. PERCHÉ, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R.A. A.I.A. ABRUZZO, RESPONSABILE DELL’O.T. REGIONALE, STILAVA IL REFERTO RELATIVO ALLA VISIONATURA DELL’A.E. DI PAOLO, IN OCCASIONE DELLA GARA MINERVA C5 –  MONTESILVANO C5 DISPUTATA L’11.2.2017 E…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 30/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO – DEL SIG. SIG. MAURIELLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO L.N.D., NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. LIBERATORE ANTONIO, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., DI SVOLGERE DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VASTO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO CON IL CONSAPEVOLE AUSILIO DEL “PRESTANOME” SIG. DI SPALATRO QUALE ALLENATORE TESSERATO; – DEL SIG. LIBERATORE ANTONIO, TESSERATO QUALE DIRIGENTE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE SVOLTO DI FATTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VASTO, PUR NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, UTILIZZANDO LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO SIG. DI SPALATRO; – DELLA SOCIETA’A.S.D. SPORTING VASTO.

DEFERIMENTO – DEL SIG. SIG. MAURIELLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO L.N.D., NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. LIBERATORE ANTONIO, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 30/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. TRAVAGLINI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO PER LA A.S.D. VAL DI SANGRO, LA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 66 COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, AL TERMINE DELLA GARA VAL DI SANGRO – CHIETI TORRE ALEX DISPUTATA A MONTEMARCONE – ATESSA IL GIORNO 23.4.2017, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZESE DI PROMOZIONE, GIRONE “B”, IN CUI RISULTA ISCRITTO NELLA DISTINTA DI GARA CON LA QUALIFICA DI “MASSAGGIATORE”, RIVOLTO DAVANTI ALLA ZONA DEGLI SPOGLIATOI FRASI GRAVEMENTE OLTRAGGIOSE E OFFENSIVE DELLA DIGNITÀ PERSONALE NEI CONFRONTI DEL SIG. RENATO BUDA, IL QUALE, NELLA QUALITÀ DI OSSERVATORE ARBITRALE ERA IN ATTESA DI POTER ACCEDERE ALLO SPOGLIATOIO DELLA TERNA ARBITRALE; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. VAL DI SANGRO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AI FATTI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO.

DEFERIMENTO: – DEL SIG. TRAVAGLINI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO PER LA A.S.D. VAL DI SANGRO, LA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 66 COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, AL TERMINE DELLA GARA VAL DI SANGRO – CHIETI TORRE ALEX DISPUTATA A MONTEMARCONE – ATESSA IL GIORNO 23.4.2017, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZESE DI PROMOZIONE, GIRONE “B”, IN CUI RISULTA ISCRITTO NELLA DISTINTA DI GARA CON…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 18/04/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. TAROLA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO 1950, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE AFFIDATO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE VENISSE DI FATTO AFFIDATO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 IL RUOLO DI ALLENATORE DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO 1950, (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C, ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO) AL SIG. STEFANO MAZZEI, TECNICO PRIVO DI TESSERAMENTO, E PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO CHE, IN TALE VESTE, FIGURASSE IN DISTINTA DI GARA; – DELLA SIG.RA MONTANARI MARIANGELA, ALL’EPOCA DEI FATTI E ATTUALMENTE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA G.S. CESE A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE AFFIDATO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE VENISSE DI FATTO AFFIDATO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 IL RUOLO DI ALLENATORE DELLA G.S. CESE A.S.D., (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE B, ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO) AL SIG. STEFANO MAZZEI, TECNICO PRIVO DI TESSERAMENTO – PERALTRO GIÀ IMPEGNATO,, SEPPUR DI FATTO, NEL CORSO DELLA MEDESIMA STAGIONE PER ALTRA SOCIETÀ – E PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO CHE, IN TALE VESTE, FIGURASSE IN DISTINTA DI GARA; – DELLE SOCIETA’A.S.D. PESCINA CALCIO 1950 E G.S. CESE A.S.D., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI E DA CHI, NEL LORO INTERESSE, HA ESPLETATO L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA PER COME SOPRA DESCRITTA, NELLA STAGIONE CALCISTICA 2017/2018;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. TAROLA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO 1950, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE AFFIDATO E COMUNQUE NON IMPEDITO…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 18/04//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DELLA SIG.RA GUARNIERI MONICA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. NERETO FC 1914, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA1 DEL REGOLAMENTO L.N.D. NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVER CONSENTITO AL SIG. PAOLO FACIBENI, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTA AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., DI SVOLGERE, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914 PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO, CON IL CONSAPEVOLE AUSILIO DEL “PRESTANOME” SIG. RECCHIUTI LEONARDO QUALE ALLENATORE TESSERATO; – DEL SIG. FACIBENI PAOLO, TESSERATO QUALE DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914, PUR NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO ED UTILIZZANDO A TAL FINE QUALE “PRESTANOME” LA FIGURA DI ALLENATORE SVOLTA DAL SIG. RECCHIUTI; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914 (MATRICOLA 33310), ORA DENOMINATA PER FUSIONE CON ALTRA SOCIETÀ A.S.D. NERETO CALCIO 1914 (949176) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE SIG.RA GUARNIERI MONICA, NONCHÉ AGLI ALTRI SOGGETTI ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ CONTESTATA;

  DEFERIMENTO: DELLA SIG.RA GUARNIERI MONICA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. NERETO FC 1914, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA1 DEL REGOLAMENTO L.N.D. NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVER CONSENTITO AL SIG. PAOLO FACIBENI, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTA AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 21/03//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED PIANE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DURANTINI FABRIZIO ED AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO, TENUTO CONTO CHE LA SOCIETA’ MEDESIMA NON HA PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DELL’AMMENDA PATTUITA AI SENSI DELL’ACCORDO EX ART. 32 SEXIES C.G.S.;

  DEFERIMENTO: – DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED PIANE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DURANTINI FABRIZIO ED AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO, TENUTO CONTO CHE LA SOCIETA’ MEDESIMA NON HA PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DELL’AMMENDA PATTUITA AI SENSI DELL’ACCORDO EX ART. 32 SEXIES C.G.S.;           Con nota del 25.2.19, il Procuratore Federale Interregionale e…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 28/02//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. CILLI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 25 COMMA 3 E 28 REGOLAMENTO S.G.S. F.I.G.C. PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO (CULPA IN VIGILANDO), CHE AL TORNEO NAZIONALE “DEL MARE ADRIATICO” (DISPUTATA NEI GIORNI 1/2/3 GIUGNO 2018 IN ABRUZZO TRA LE LOCALITÀ DI SAN SALVO MARINA E VASTO) ORGANIZZATO DALLA PROPRIA SOCIETÀ E IL CUI SVOLGIMENTO ERA STATO PREVIAMENTE AUTORIZZATO DAL CR ABRUZZO E DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO F.I.G.C. (GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL 10.5.2018, PROT. 21545.20) IN ESITO ALL’ESAME DEL RELATIVO REGOLAMENTO INVIATO IN VISIONE PER LE SOLE CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE “ESORDIENTI MISTI”, “PULCINI MISTI” E “ PRIMI CALCI”, AVESSERO A PARTECIPARE, IN VIOLAZIONE DEL CITATO REGOLAMENTO, ANCHE LE ULTERIORI E NON AUTORIZZATE CATEGORIE “ALLIEVI” E “GIOVANISSIMI”; – DEL SIG. MALAFRONTE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO SVOLGENTE EX ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S. ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE NELL’INTERESSE E CONTO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO, PER AVERE,, QUALE SOGGETTO AFFIDATARIO E RESPONSABILE PER CONTO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO NAZIONALE “DEL MARE ADRIATICO” DISPUTATO NEI GIORNI 1/2/3 GIUGNO 2018 IN ABRUZZO (TRA LE LOCALITÀ DI SAN SALVO E VASTO) E IL CUI SVOLGIMENTO ERA STATO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DAL CR ABRUZZO E DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO F.I.G.C. (GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL 10.5.2018 PROT. 21545.20) IN ESITO ALL’ESAME DEL RELATIVO REGOLAMENTO INVIATO IN VISIONE PER LE SOLE CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE “ESORDIENTI MISTI”, “PULCINI MISTI” E “PRIMI CALCI”, ESTESO (RECTIUS: CONSENTITO) LA PARTECIPAZIONE A TALE TORNEO, IN VIOLAZIONE DELL’AUTORIZZATO REGOLAMENTO, ANCHE ALLE ULTERIORI CATEGORIE “ALLIEVI” E “GIOVANISSIMI”; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SAN SALVO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LA CONDOTTA QUALE SOPRA DESCRITTA ASCRIVIBILE AI PROPRI, ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E SOGGETTO SVOLGENTE EX ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S. ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE NELL’INTERESSE E CONTO DELLA SOCIETÀ;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. CILLI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 25 COMMA 3 E 28 REGOLAMENTO S.G.S. F.I.G.C. PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO (CULPA IN VIGILANDO), CHE AL TORNEO NAZIONALE “DEL MARE ADRIATICO” (DISPUTATA NEI GIORNI 1/2/3 GIUGNO 2018 IN ABRUZZO TRA LE LOCALITÀ DI SAN SALVO MARINA E VASTO) ORGANIZZATO DALLA PROPRIA SOCIETÀ E IL CUI…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 28/02//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI BARTOLO FAUSTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 6 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE PER AVERE CONSENTITO CHE IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ, PARTECIPASSE ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, SOTTO FALSO NOME AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, IN QUANTO (INSERITO NELLA LISTA E POI DEPENNATO PRIMA DI CONSEGNARE STESSA ALL’ARBITRO) NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA PERCHÉ NELLA DISTINTA ERANO GIÀ PRESENTI 4 GIOCATORI FUORI QUOTA E, QUINDI, IL DE BENEDICTIS NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA, ED ANCHE PER AVERE CONSENTITO L’INSERIMENTO NELLA DISTINTA “COME ALLENATORE” DEL SIG. LACANTONI FERNANDO, CHE NON AVEVA TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO IN QUANTO IN POSSESSO DI LICENZA SCADUTA, COSÌ COME ACCERTATO PRESSO IL SETTORE TECNICO FEDERALE; – DEL SIG. PATELLA ALTERICO, DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F. PER AVERE SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, NELLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, NELLA QUALE È STATO IMPIEGATO, SOTTO FALSO NOME, IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO (INSERITO NELLA LISTA E POI DEPENNATO) AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA PERCHÉ NELLA DISTINTA ERANO GIÀ PRESENTI 4 GIOCATORI FUORI QUOTA E PER AVERE INSERITO NELLA DISTINTA DI GARA IL SIG. LACANTONI FERNANDO “COME ALLENATORE”, IN POSIZIONE IRREGOLARE IN QUANTO NON ABILITATO, PER NON AVERE RINNOVATO L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI TECNICI, ATTESTANDO NELLA DISTINTA DI GARA LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE E DELL’ALLENATORE, CONSEGNATA AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE IL GIOCATORE DE BENEDICTIS ANGELO PARTECIPASSE ALLA GARA, SINO AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO, QUANDO NELL’INTERVALLO VENIVANO CONVOCATI DALL’ARBITRO CHE SI ERA ACCORTO DELLA SOSTITUZIONE DI PERSONA E CHE IL LUCANTONI SEDESSE IN PANCHINA SENZA AVERNE TITOLO; – DEL SIG. DE BENEDICTIS ANGELO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 E 10 COMMA 6 C.G.S. PER AVERE EGLI PARTECIPATO, SOTTO FALSO NOME ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE REGOLARMENTE PERCHÉ NELLA DISTINTA VI ERANO GIÀ 4 FUORI QUOTA, GIOCANDO DI FATTO SOLTANTO IL PRIMO TEMPO, POICHÉ L’ARBITRO SI ERA ACCORTO DELLA SOSTITUZIONE DI PERSONA; – DEL SIG. PERNA MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE CAPITANO DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO E NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 18/19 TESSERATO CON LA SOC. MOLINA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S. PER AVERE PARTECIPATO ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, ED AVERE CONSENTITO CHE IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO (INSERITO NELLA DISTINTA E POI DEPENNATO) PARTECIPASSE ALLA GARA SOTTO FALSO NOME AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE REGOLARMENTE PERCHÉ NELLA DISTINTA VI ERANO GIÀ 4 FUORI QUOTA; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. RAIANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI DI BARTOLO FAUSTO (PRESIDENTE), PATELLA ALTERICO (DIRIGENTE), DE BENEDICTIS ANGELO E PERNA MASSIMO (CALCIATORI) ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S.

DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI BARTOLO FAUSTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 6 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE PER AVERE CONSENTITO CHE IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ, PARTECIPASSE ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, SOTTO FALSO NOME AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, IN QUANTO (INSERITO NELLA LISTA E POI DEPENNATO PRIMA DI…

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