COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 74 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°82 del 09.01.2008 (Squalifica calciatore COMMISSO Domenico per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 75 della società C.S.P.R. 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°19 (Attività Giovanile) del 04.01.2008 (Inibizione Sig. SIMONE Giuseppe fino al 30.06.2008, squalifica allenatore ROGOLINO Domenico fino al 03.03.2008, squalifica calciatore MINNELLA Giuseppe per DUE giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 75 della società C.S.P.R. 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°19 (Attività Giovanile) del 04.01.2008 (Inibizione Sig. SIMONE Giuseppe fino al 30.06.2008, squalifica allenatore ROGOLINO Domenico fino al 03.03.2008, squalifica calciatore MINNELLA Giuseppe per DUE giornate). LA…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 77 della società A.C. COMPRENSORIO AMANTEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Comunicato Ufficiale n°14 del 27.12.2007 (Inibizione Sig. ESPOSITO Elio per mesi 6 e quindi fino al 27.06.2008, squalifica calciatore ESPOSITO Luca per TRE giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 77 della società A.C. COMPRENSORIO AMANTEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Comunicato Ufficiale n°14 del 27.12.2007 (Inibizione Sig. ESPOSITO Elio per mesi 6 e quindi fino al 27.06.2008, squalifica calciatore ESPOSITO Luca per TRE giornate). LA COMMISSIONE TERRITORIALE…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 79della società A.S.D. CASCIOLINO 2007 avverso la regolarità della gara Montedoro – Casciolino 2007 (6 – 3) del 06.01.2008 Campionato TERZA categoria (Delegazione Provinciale di Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori PALLONE Francesco e BELLOCCI Riccardo.
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 80 dei Sigg. ORTADO Ivan e Franco Giovanni avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°39 del 02.01.2008 (Squalifica Sig. FRANCO Giovanni fino al 30.06.2009, squalifica calciatore ORTADO Ivan fino al 28.01.2009).
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 81 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.01.2008 (Squalifica calciatore ANDRIANO Domenico per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 81 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.01.2008 (Squalifica calciatore ANDRIANO Domenico per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 DEL 15 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE … omissis … RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC DORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DORIA – LATTARICO DEL 25.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 70 dell’11.12.2007 – Campionato di 1^ Categoria).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 DEL 15 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE … omissis … RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC DORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DORIA – LATTARICO DEL 25.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 70 dell’11.12.2007 – Campionato di 1^ Categoria). La Doria A.C. con atto datato 14 dicembre 2007, ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare territoriale…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 DEL 15 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di: Sig. BARBIERI Francesco (consigliere all’epoca dei fatti Pol. Cessaniti) della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S. oggi trasfuso nell’art. 7, commi 1, 2 del C.G.S.; Sigg. CENTRO Domenico (Presidente A.S.C. Tropea), LA TORRE Domenico (calciatore A.S.C. Tropea), CENTRO Piergiorgio (allenatore A.S.C. Tropea), NESCI Vincenzo (all’epoca dei fatti dirigente con funzioni di cassiere, attualmente vice Presidente della A.S.C. Tropea), LA ROSA Giuseppe (calciatore A.S.C. Tropea), della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 del CGS oggi trasfuso nell’art. 7, commi 1, 2 del CGS, sig.MONTEVERDI Umberto (allenatore Pol. Cessaniti) della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 17, comma 7 del CGS, vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 22 comma 7 del C.G.S.; nonché delle soc. POL. CESSANITI (tutt’ora Pol. Cessaniti Dilettantistica), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 2 del C.G.S., e della società A.S.C. TROPEA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Presidente e ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del CGS oggi trasfuso nell’art. 7 comma 7 del vigente C.G.S.; Su deferimento della Procura Federale con nota del 17 ottobre 2007 prot.777/762pf06-07/SP/ma
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: Sig. TASSONE Bruno (Presidente della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. DE PADOVA Antimo (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. BORELLO Salvatore (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. LA GROTTERIA Walter Giovanni (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. BORELLO Angelo Bruno (dirigente della società Centro Pol. S.Bruno), della violazione dell’ art. 1, comma 1 del C.G.S.,nonché della società CENTRO POL. S.BRUNO in applicazione dell’art. 2, comma 4 (oggi art. 4, commi 1 e 2)del C.G.S..
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 57 della società A.S. PROLOCO MELICUCCA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 28.11.2007 (Ammenda di € 65,00, squalifica calciatore BARBARO Francesco fino al 28.02.2008, squalifica calciatore CICCONE Diego fino al 28.01.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 57 della società A.S. PROLOCO MELICUCCA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 28.11.2007 (Ammenda di € 65,00, squalifica calciatore BARBARO Francesco fino al 28.02.2008, squalifica calciatore CICCONE Diego fino al 28.01.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE…