COMITATO REGIONALE CALABRIA

Pagina: 1 2 10 11 12 13 14 362 363

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: – CIANCIO FRANCESCO, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva. Tale violazione, posta in essere nonostante il presidente Ciancio fosse perfettamente a conoscenza che, non concedendo l’utilizzo dell’unico campo sportivo disponibile sul territorio comunale alla A.S.D. AZZURRA 1998, i giovani calciatori di tale società non avrebbero probabilmente svolto attività sportiva, si è concretizzata: 1) nell’aver posto come condizione necessaria per iniziare la trattativa per la concessione dell’utilizzo alla A.S.D. AZZURRA 1998 dell’unico campo sportivo comunale, dapprima il pagamento dei debiti pregressi e poi il pagamento della sanzione inflitta dalla Commissione Premi della F.I.G.C.; 2) successivamente, una volta che della questione erano stati informati i vari enti coinvolti mediante la segnalazione della A.S.D. AZZURRA 1998 del 24.9.2020, nell’aver formulato a tale società una proposta economica che non si è inteso modificare, nonostante l’obbligo, previsto nella determinazione n. 182 del 12.12.2018 del Comune di Sant’Onofrio e nella relativa convenzione del 17.12.2018, di garantire a tutte le associazioni sportive la concreta possibilità dell’utilizzo della struttura comunale la cui gestione era affidata a tale società, nonostante la A.S.D. AZZURRA 1998 avesse evidenziato di non poterla sostenere economicamente e nonostante non sia stato dimostrato che solo tale importo potesse garantire l’equilibrio di gestione (Fatti commessi in Sant’Onofrio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020); 2. la Società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO (matr. n. 946158) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, del comportamento tenuto dal presidente Sig. CIANCIO FRANCESCO, il quale deve rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva mediante la condotta descritta al punto che precede (Fatti commessi in Sant’Onofrio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: – CIANCIO FRANCESCO, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva. Tale violazione, posta in essere nonostante il presidente Ciancio fosse perfettamente a conoscenza che, non concedendo l’utilizzo dell’unico campo sportivo disponibile sul territorio comunale alla A.S.D.…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: LEO Bruno, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Reggiomediterranea,per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione sul canale web “Pianeta Calcio”, in data 09.06.2021, pubblicamente espresso giudizi e rilievi idonei a ledere la reputazione dell’arbitro, sig. Carmelo Ramundo, affermando profili di non regolarità nella direzione della gara Vigor Lamezia Calcio 1919 – ASD Reggiomediterranea del 06.06.2021, ed altresì idonei a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità del direttore di gara, nonché adombrando dubbi sull’operato e sull’oggettività dell’organo federale nel suo complesso relativamente alla designazione dell’arbitro stesso, perché facente parte della stessa sezione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri; la Società ASD REGGIOMEDITERRANEA, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente sig. Bruno Leo, così come descritte e specificate nel precedente capo di incolpazione.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: LEO Bruno, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Reggiomediterranea,per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione sul canale web “Pianeta Calcio”, in data 09.06.2021, pubblicamente espresso giudizi e rilievi idonei a ledere la reputazione dell’arbitro, sig. Carmelo…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: Simone Rocco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 11, della N.O.I.F e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dei calciatori Battista Antonio, Della Guardia Angelo, Venuto Antonio, Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone, Cannizzaro Loris, Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, eseguito (o fatto eseguire) il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici di cui alle pronunce pubblicate nei C.U. nn. 181/1 del 12/01/2021 per Battista Antonio, n.7/1 del 26/06/2020 per Della Guardia Angelo, n.4/2020 del 01/10/2020 per Venuto Antonio, n.208/1 del 10/02/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, n.269 del 22/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni a mezzo PEC delle medesime decisioni, inviate in data 27/01/2021 per Battista Antonio, in data 28/09/2020 per Della Guardia Angelo, in data 13/10/2020 per Venuto Antonio, in data 01/03/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, ed in data 26/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele; la Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Simone Rocco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: Simone Rocco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 11, della N.O.I.F e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dei calciatori Battista Antonio, Della Guardia Angelo, Venuto…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: – Chiellino Antonio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. CUTRO: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Giuseppe Sestito, eseguito solo in data 10/05/2021, e dunque oltre i trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. pubblicato sul C.U. n.5/2020, nella riunione del 10/12/2020, in merito al ricorso n.54/01, comunicato con PEC inviata in data 25/12/2020; -la Società A.S.D. Cutro: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Chiellino Antonio.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di:  – Chiellino Antonio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. CUTRO: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Giuseppe Sestito, eseguito solo in data 10/05/2021, e dunque oltre…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di: Giuseppe Lo Gatto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S.D. PAOLANA: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del C.G.S., per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato nel C.U. n.1/2021 e reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6.4.2021; -la Società U.S.D. Paolana: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Lo Gatto Giuseppe.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di: Giuseppe Lo Gatto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S.D. PAOLANA: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del C.G.S., per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento delle somme dovute in…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 09/03/2022 – Delibera – RECLAMO n.24 della Società A.S.D. SILANA FC 2019 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 24/02/2022 con cui è stata inflitta la perdita della gara con il punteggio acquisito sul campo 0 -5 in ordine alla gara Campionato Provinciale Under 15 Juventus Club – Silana FC 2019 del 19.2.2022; ammenda di € 300,00; squalifica Calciatore Sig. NAOUI YOUNESS fino al 31/05/2023;

  RECLAMO n.24 della Società A.S.D. SILANA FC 2019 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 24/02/2022 con cui è stata inflitta la perdita della gara con il punteggio acquisito sul campo 0 -5 in ordine alla gara Campionato Provinciale Under 15 Juventus Club – Silana FC 2019 del 19.2.2022; ammenda di € 300,00; squalifica Calciatore Sig. NAOUI YOUNESS fino al 31/05/2023; LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE…

C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 01/03/2022 – Delibera – RECLAMO N.22 della Società ACADEMY REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale – Attività Giovanile presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17/02/2022, con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: calciatore espulso dal campo Sig. Scordo Massimo squalifica per QUATTRO gare effettive per i fatti riportati nel suddetto comunicato;

  RECLAMO N.22 della Società ACADEMY REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale – Attività Giovanile presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17/02/2022, con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: calciatore espulso dal campo Sig. Scordo Massimo squalifica per QUATTRO gare effettive per i fatti riportati nel suddetto comunicato; LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali relativi all’incontro disputato ed il reclamo ritualmente proposto; ritenuto che il rapporto redatto…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it