COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 2 della società POL. ACCONIA (s.s.2006/2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 164 del 20.06.2007 (Ammenda di € 860,00, squalifica calciatore MICHIENZI Francesco per CINQUE gare, squalifica calciatore DE PACE Gabriele fino al 18.12.2007, squalifica calciatore PIRAINO Davide fino…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 3 della società A.S. LATTARICO avverso la regolarità della gara di COPPA CALABRIA Lattarico – Jordan Augufum (0 – 1) del 09.09.2007 per presunta posizione irregolare del calciatore GUZZO Pierpaolo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società Lattarico con il reclamo proposto chiede la vittoria a tavolino della gara di Coppa Calabria Lattarico – Jordan Augufum del 09.09.2007 per posizione irregolare del calciatore Guzzo Pierpaolo; rilevato che il calciatore Guzzo Pierpaolo è stato squalificato per una gara in Coppa Calabria (cfr. Com. Uff. n° 104 del 21.02.2007);
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 3 della società A.S. LATTARICO avverso la regolarità della gara di COPPA CALABRIA Lattarico – Jordan Augufum (0 – 1) del 09.09.2007 per presunta posizione irregolare del calciatore GUZZO Pierpaolo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società Lattarico con il reclamo proposto chiede la…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 4 della società A.S. ROCCELLA avverso la regolarità della gara Serrese – Roccella (0 – 0) del 15.09.2007 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore CARCHEDI Salvatore. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Carchedi Salvatore non aveva titolo per partecipare alla gara Serrese – Roccella del 15.09.2007, prima utile dopo la squalifica per una giornata allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo (cfr. C.U. n° 154 del 23.05.2007);
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 4 della società A.S. ROCCELLA avverso la regolarità della gara Serrese – Roccella (0 – 0) del 15.09.2007 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore CARCHEDI Salvatore. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Carchedi Salvatore non aveva titolo per partecipare alla gara…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 5 della società U.S. PAOLANA avverso la regolarità della gara Comprensorio C.Vaticano – Paolana (1 – 0) del 16.09.2007 Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore PERCIA MONTANI Marcello. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Percia Montani Marcello non aveva titolo per partecipare alla gara Compr. C.Vaticano – Paolana del 16.09.2007, prima utile dopo la squalifica per una giornata allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo (cfr. C.U. n° 157 del 30.05.2007);
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 5 della società U.S. PAOLANA avverso la regolarità della gara Comprensorio C.Vaticano – Paolana (1 – 0) del 16.09.2007 Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore PERCIA MONTANI Marcello. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Percia Montani Marcello non aveva titolo per…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 6 della società A.C. DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5 avverso la regolarità della gara DHS San Lucido C/5 – Xerox Chianello (4 – 5) del 29.09.2007 Coppa Italia Calcio a Cinque per presunta posizione irregolare del calciatore LATTUGA Luigi. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Lattuga Luigi squalificato per una giornata in Coppa Italia nella stagione sportiva 2006/2007 (cfr C.U. n° 50 del 31.10.2006) non ha scontato la squalifica nella prima gara utile (gara di Coppa Italia di Coppa Italia Calcio a 5 Xerox Chianello – La Bussola Fuscaldo del 22.09.2007) sicché non aveva titolo per partecipare alla gara di Coppa Italia C/5 DHS San Lucido – Xerox Chianello del 29.09.2007;
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 6 della società A.C. DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5 avverso la regolarità della gara DHS San Lucido C/5 – Xerox Chianello (4 – 5) del 29.09.2007 Coppa Italia Calcio a Cinque per presunta posizione irregolare del calciatore LATTUGA Luigi. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 7 della società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Squalifica calciatore PERNA Giuseppe per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 7 della società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Squalifica calciatore PERNA Giuseppe per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società Palmese; rilevato che il…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 8 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Inibizione Sig. AQUINO Rocco fino al 31.12.2007, squalifica allenatore Sig. SILVANO Cosimo fino al 30.11.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 8 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Inibizione Sig. AQUINO Rocco fino al 31.12.2007, squalifica allenatore Sig. SILVANO Cosimo fino al 30.11.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 9 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Verbicaro – Crucolese (2 – 1) del 30.09.2007 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore LENTI Francesco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 9 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Verbicaro – Crucolese (2 – 1) del 30.09.2007 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore LENTI Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Lenti Francesco aveva titolo a partecipare alla gara…
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE CALABRIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 3) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe AGOSTO/F.C.ROSSANESE 1909
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE CALABRIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 3) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe AGOSTO/F.C.ROSSANESE 1909 Con reclamo inoltrato il 8/05/2007 a mezzo Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig.Giuseppe AGOSTO, chiedeva la condanna della Società F.C.ROSSANESE 1909 ASD al pagamento dei compensi arretrati maturati per la stagione sportiva 2006/07, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 184 della società A.S.D. PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 02.05.2007 (Squalifica calciatore GALLO Gaspare fino al 30.06.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 184 della società A.S.D. PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 02.05.2007 (Squalifica calciatore GALLO Gaspare fino al 30.06.2010). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che,…