COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 151 della società A.S. GALLINESE 2000 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 127 del 28.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Rossoblu Giochi C/5 – Gallinese 2000 con il punteggio di 3 – 0, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 150,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 151 della società A.S. GALLINESE 2000 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 127 del 28.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Rossoblu Giochi C/5 – Gallinese 2000 con il punteggio di 3 – 0, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 150,00). LA…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 158 della società S.S. VALLATABAGALADI S.L. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 124 del 21.03.2007 (Inibizione Sig. MAESANO Giovanni fino al 21.06.2008, squalifica calciatore ROMEO Domenico per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 158 della società S.S. VALLATABAGALADI S.L. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 124 del 21.03.2007 (Inibizione Sig. MAESANO Giovanni fino al 21.06.2008, squalifica calciatore ROMEO Domenico per CINQUE gare effettive). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che nel…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 161 della società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 127 del 28.03.2007 (Squalifica calciatore GANGEMI Pasquale per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 161 della società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 127 del 28.03.2007 (Squalifica calciatore GANGEMI Pasquale per CINQUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che con il ricorso prodotto la società…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 172 della società F.C. REAL LAGO avverso la regolarità della gara Marcellina – Real Lago (3 – 3) del 22.04.2007 Campionato TERZA Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare dei calciatori COSENTINO Ivan e GRECO Giovanni. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il ricorso prodotto dalla società Real…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 152 della società U.S.D. MONASTERACE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 del 28.03.2007 (Omologazione del risultato della gara Isonzo Calcio – Monasterace del 17.03.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 152 della società U.S.D. MONASTERACE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 del 28.03.2007 (Omologazione del risultato della gara Isonzo Calcio – Monasterace del 17.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; considerato…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 162 della società A.S. NUOVA PONTEGRANDE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 04.04.2007 (Ripetizione della gara Nuova Pontegrande – Pentone del 24.03.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 162 della società A.S. NUOVA PONTEGRANDE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 04.04.2007 (Ripetizione della gara Nuova Pontegrande – Pentone del 24.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che l’errore dell’arbitro ammesso nel rapporto di…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 173 della società S.C. AMATORI TIRIOLO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 26.04.2007 (Ammenda di € 80,00 e squalifica calciatore ROTELLA Giuseppe fino al 26.05.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 173 della società S.C. AMATORI TIRIOLO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 26.04.2007 (Ammenda di € 80,00 e squalifica calciatore ROTELLA Giuseppe fino al 26.05.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la comunicazione avente…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 154 della società A.S. ATLETICO NAPITIA 2005 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 53 del 04.04.2007 (Squalifica calciatore RUSSO Luigi per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 154 della società A.S. ATLETICO NAPITIA 2005 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 53 del 04.04.2007 (Squalifica calciatore RUSSO Luigi per DUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; considerato, che il ricorso…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 163 della società REAL LA MUCONE avverso la regolarità della gara Mottafollone – Real La Mucone (0 – 0) del 11.04.2007 Campionato TERZA Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori GAROFALO Gennarino, CAPARELLI Francesco, BORRELLI Alessio, BARTUCCI Andrea, NOVELLO Alessandro, BRUNO Domenico, BRUNO Giuliano nonché dell’Assistente di Parte MUSCARI Pietro.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 163 della società REAL LA MUCONE avverso la regolarità della gara Mottafollone – Real La Mucone (0 – 0) del 11.04.2007 Campionato TERZA Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori GAROFALO Gennarino, CAPARELLI Francesco, BORRELLI Alessio, BARTUCCI Andrea, NOVELLO Alessandro, BRUNO Domenico, BRUNO Giuliano nonché dell’Assistente di Parte MUSCARI Pietro. LA…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 174 della società U.S. MOLE’ avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 18.04.2007 (Squalifica calciatore RITROVATO Andrea fino al 30.06.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 174 della società U.S. MOLE’ avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 18.04.2007 (Squalifica calciatore RITROVATO Andrea fino al 30.06.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che il Sig. Ritrovato Andrea si è reso responsabile di…

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