COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 11 della società A.S.D. EUFEMIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Squalifica calciatore NAPOLI Francesco fino al 10.06.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 11 della società A.S.D. EUFEMIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Squalifica calciatore NAPOLI Francesco fino al 10.06.2009). Con ricorso del 17.10.2007 la società A.S.D. Eufemiese ha reclamato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale deducendo che…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 12 della società A.S. FILOGASO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Regolarità della gara Sersale – Filogaso del 23.09.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 12 della società A.S. FILOGASO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Regolarità della gara Sersale – Filogaso del 23.09.2007). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato preliminarmente che le controdeduzioni della società…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 13 della società A.S. GUARDIA avverso la regolarità della gara Guardia – Fiumefreddo (2 – 2) del 06.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore GILIBERTI Gerardo. Con ricorso del 13.10.2007 la società A.S. Guardia ha chiesto irrogarsi alla società A.S. Fiumefreddo la punizione sportiva della perdita della gara Guardia – Fiumefreddo (2 – 2) del 06.10.2007 per avere la società Fiumefreddo fatto partecipare alla gara il calciatore Giliberti Gerardo che non ne aveva titolo in quanto squalificato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza per una giornata (C.U. n. 40 del 09.05.2007);

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 14 della società POL. AUDACE SAN MARCO avverso la regolarità della gara Fiumefreddo – Audace San Marco (4 – 3) del 14.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore GILIBERTI Gerardo. Con ricorso del 17.10.2007 la società Pol. Audace San Marco ha chiesto irrogarsi alla società A.S. Fiumefreddo la punizione sportiva della perdita della gara Fiumefreddo – Audace San Marco (4 – 3) del 14.10.2007 per avere la società Fiumefreddo fatto partecipare alla gara il calciatore Giliberti Gerardo che non ne aveva titolo in quanto squalificato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza per una giornata (C.U. n. 40 del 09.05.2007);

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 14 della società POL. AUDACE SAN MARCO avverso la regolarità della gara Fiumefreddo – Audace San Marco (4 – 3) del 14.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore GILIBERTI Gerardo. Con ricorso del 17.10.2007 la società Pol. Audace San Marco ha chiesto irrogarsi alla società A.S.…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 10 della società A.S. ROVITO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Ammenda di € 300,00, inibizione Sig. CAFERRO Emilio fino al 17.04.2008, squalifica calciatore PRESTA Domenico per QUATTRO gare).

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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 4 della società A.S. ROCCELLA avverso la regolarità della gara Serrese – Roccella (0 – 0) del 15.09.2007 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore CARCHEDI Salvatore. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Carchedi Salvatore non aveva titolo per partecipare alla gara Serrese – Roccella del 15.09.2007, prima utile dopo la squalifica per una giornata allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo (cfr. C.U. n° 154 del 23.05.2007);

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 4 della società A.S. ROCCELLA avverso la regolarità della gara Serrese – Roccella (0 – 0) del 15.09.2007 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore CARCHEDI Salvatore. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Carchedi Salvatore non aveva titolo per partecipare alla gara…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 5 della società U.S. PAOLANA avverso la regolarità della gara Comprensorio C.Vaticano – Paolana (1 – 0) del 16.09.2007 Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore PERCIA MONTANI Marcello. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Percia Montani Marcello non aveva titolo per partecipare alla gara Compr. C.Vaticano – Paolana del 16.09.2007, prima utile dopo la squalifica per una giornata allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo (cfr. C.U. n° 157 del 30.05.2007);

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 5 della società U.S. PAOLANA avverso la regolarità della gara Comprensorio C.Vaticano – Paolana (1 – 0) del 16.09.2007 Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore PERCIA MONTANI Marcello. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Percia Montani Marcello non aveva titolo per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 6 della società A.C. DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5 avverso la regolarità della gara DHS San Lucido C/5 – Xerox Chianello (4 – 5) del 29.09.2007 Coppa Italia Calcio a Cinque per presunta posizione irregolare del calciatore LATTUGA Luigi. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Lattuga Luigi squalificato per una giornata in Coppa Italia nella stagione sportiva 2006/2007 (cfr C.U. n° 50 del 31.10.2006) non ha scontato la squalifica nella prima gara utile (gara di Coppa Italia di Coppa Italia Calcio a 5 Xerox Chianello – La Bussola Fuscaldo del 22.09.2007) sicché non aveva titolo per partecipare alla gara di Coppa Italia C/5 DHS San Lucido – Xerox Chianello del 29.09.2007;

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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 7 della società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Squalifica calciatore PERNA Giuseppe per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 7 della società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Squalifica calciatore PERNA Giuseppe per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società Palmese; rilevato che il…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 8 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Inibizione Sig. AQUINO Rocco fino al 31.12.2007, squalifica allenatore Sig. SILVANO Cosimo fino al 30.11.2007).

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