COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 11 della società A.S.D. EUFEMIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Squalifica calciatore NAPOLI Francesco fino al 10.06.2009). Con ricorso del 17.10.2007 la società A.S.D. Eufemiese ha reclamato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale deducendo che…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 12 della società A.S. FILOGASO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Regolarità della gara Sersale – Filogaso del 23.09.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 12 della società A.S. FILOGASO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Regolarità della gara Sersale – Filogaso del 23.09.2007). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato preliminarmente che le controdeduzioni della società…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 10 della società A.S. ROVITO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Ammenda di € 300,00, inibizione Sig. CAFERRO Emilio fino al 17.04.2008, squalifica calciatore PRESTA Domenico per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 10 della società A.S. ROVITO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Ammenda di € 300,00, inibizione Sig. CAFERRO Emilio fino al 17.04.2008, squalifica calciatore PRESTA Domenico per QUATTRO gare). Con ricorso del 15.10.2007 la Soc.…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 2 della società POL. ACCONIA (s.s.2006/2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 164 del 20.06.2007 (Ammenda di € 860,00, squalifica calciatore MICHIENZI Francesco per CINQUE gare, squalifica calciatore DE PACE Gabriele fino al 18.12.2007, squalifica calciatore PIRAINO Davide fino al 18.12.2007, squalifiche calciatori OSCURO Giuseppe e TROVATO Roberto per QUATTRO gare, squalifica calciatore DE PACE Salvatore per DUE gare, squalifica calciatore PINGITORE Francesco per UNA gara).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 2 della società POL. ACCONIA (s.s.2006/2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 164 del 20.06.2007 (Ammenda di € 860,00, squalifica calciatore MICHIENZI Francesco per CINQUE gare, squalifica calciatore DE PACE Gabriele fino al 18.12.2007, squalifica calciatore PIRAINO Davide fino…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 3 della società A.S. LATTARICO avverso la regolarità della gara di COPPA CALABRIA Lattarico – Jordan Augufum (0 – 1) del 09.09.2007 per presunta posizione irregolare del calciatore GUZZO Pierpaolo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società Lattarico con il reclamo proposto chiede la vittoria a tavolino della gara di Coppa Calabria Lattarico – Jordan Augufum del 09.09.2007 per posizione irregolare del calciatore Guzzo Pierpaolo; rilevato che il calciatore Guzzo Pierpaolo è stato squalificato per una gara in Coppa Calabria (cfr. Com. Uff. n° 104 del 21.02.2007);
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 3 della società A.S. LATTARICO avverso la regolarità della gara di COPPA CALABRIA Lattarico – Jordan Augufum (0 – 1) del 09.09.2007 per presunta posizione irregolare del calciatore GUZZO Pierpaolo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società Lattarico con il reclamo proposto chiede la…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 4 della società A.S. ROCCELLA avverso la regolarità della gara Serrese – Roccella (0 – 0) del 15.09.2007 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore CARCHEDI Salvatore. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Carchedi Salvatore non aveva titolo per partecipare alla gara Serrese – Roccella del 15.09.2007, prima utile dopo la squalifica per una giornata allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo (cfr. C.U. n° 154 del 23.05.2007);
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 4 della società A.S. ROCCELLA avverso la regolarità della gara Serrese – Roccella (0 – 0) del 15.09.2007 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore CARCHEDI Salvatore. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Carchedi Salvatore non aveva titolo per partecipare alla gara…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 5 della società U.S. PAOLANA avverso la regolarità della gara Comprensorio C.Vaticano – Paolana (1 – 0) del 16.09.2007 Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore PERCIA MONTANI Marcello. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Percia Montani Marcello non aveva titolo per partecipare alla gara Compr. C.Vaticano – Paolana del 16.09.2007, prima utile dopo la squalifica per una giornata allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo (cfr. C.U. n° 157 del 30.05.2007);
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 5 della società U.S. PAOLANA avverso la regolarità della gara Comprensorio C.Vaticano – Paolana (1 – 0) del 16.09.2007 Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore PERCIA MONTANI Marcello. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Percia Montani Marcello non aveva titolo per…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 6 della società A.C. DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5 avverso la regolarità della gara DHS San Lucido C/5 – Xerox Chianello (4 – 5) del 29.09.2007 Coppa Italia Calcio a Cinque per presunta posizione irregolare del calciatore LATTUGA Luigi. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Lattuga Luigi squalificato per una giornata in Coppa Italia nella stagione sportiva 2006/2007 (cfr C.U. n° 50 del 31.10.2006) non ha scontato la squalifica nella prima gara utile (gara di Coppa Italia di Coppa Italia Calcio a 5 Xerox Chianello – La Bussola Fuscaldo del 22.09.2007) sicché non aveva titolo per partecipare alla gara di Coppa Italia C/5 DHS San Lucido – Xerox Chianello del 29.09.2007;
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 7 della società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Squalifica calciatore PERNA Giuseppe per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 7 della società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Squalifica calciatore PERNA Giuseppe per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società Palmese; rilevato che il…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 8 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Inibizione Sig. AQUINO Rocco fino al 31.12.2007, squalifica allenatore Sig. SILVANO Cosimo fino al 30.11.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 8 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Inibizione Sig. AQUINO Rocco fino al 31.12.2007, squalifica allenatore Sig. SILVANO Cosimo fino al 30.11.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il…
